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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/09/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1048/2021
Oggi 10 settembre 2025, lette le note depositate;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1048/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Bellettieri Gerardo, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, CP_2 dall'avv.to Luigi Canale, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 13/2021, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
si evidenziava che “la società con espressa CP_1 richiesta sottoscritta ed allegata all'accettazione del contratto di leasing, autorizzava la società Contr a compensare con la società finanziaria l'acconto del 20% dovuto e pari ad € CP_2
33.314,89, obbligandosi, nel contempo, a rimborsare alla stessa tale importo”; si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 27.307,29, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva che “Con eccezione di inadempimento del 18.9.2020, la ha Controparte_1 contestato sia l'inadempimento del termine di consegna del trattore Iveco, ove il semirimorchio è stato consegnato solamente il 27.7.2020, sia la mancata eliminazione del vizio, tempestivamente denunciato, del meccanismo di ribaltamento del cassone del Trakker 500”; “Il ritardo nella consegna del Trattore Iveco e la mancata eliminazione del vizio, al 10.10.2020, avevano provocato un danno di € 4,759,00, per noleggio di veicolo sostitutivo ed € 28.600,00 per lucro cessante”; “A fronte della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la ha provveduto autonomamente alla Controparte_1 riparazione del difetto denunciato, presente sul , affrontando i relativi costi”; concludeva Parte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, “dichiarare il grave inadempimento della ella mancata eliminazione del vizio denunciato dalla compratrice del Trakker 500, CP_2 targato FW784VC, con riduzione del prezzo di almeno € 27.000,00 e condanna generica al risarcimento del danno”, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si rinvia al provvedimento del 17 giugno 2021 in relazione alle sollevate eccezioni preliminari.
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, a fronte dell'istruttoria, anche dichiarativa, a sostegno della pretesa di parte opposta (all.ti alla comparsa di costituzione e prove testimoniali, udienze del 06 novembre 2024 e 22 maggio 2025), parte opponente non ha fornito alcun concreto contributo probatorio a sostegno della propria opposizione, né in relazione alle asserite spese sostenute – rispetto alle quali non sussiste alcuna prova – né tantomeno in relazione al danno o pregiudizio conseguente al vizio asseritamente riscontrato, peraltro nemmeno confortato in sede probatoria, non essendo a tal fine idonea la sola corrispondenza via mail, che costituisce pur sempre una documentazione proveniente dalla stessa parte opponente.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 1048/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1048/2021
Oggi 10 settembre 2025, lette le note depositate;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1048/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Bellettieri Gerardo, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, CP_2 dall'avv.to Luigi Canale, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 13/2021, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
si evidenziava che “la società con espressa CP_1 richiesta sottoscritta ed allegata all'accettazione del contratto di leasing, autorizzava la società Contr a compensare con la società finanziaria l'acconto del 20% dovuto e pari ad € CP_2
33.314,89, obbligandosi, nel contempo, a rimborsare alla stessa tale importo”; si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 27.307,29, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva che “Con eccezione di inadempimento del 18.9.2020, la ha Controparte_1 contestato sia l'inadempimento del termine di consegna del trattore Iveco, ove il semirimorchio è stato consegnato solamente il 27.7.2020, sia la mancata eliminazione del vizio, tempestivamente denunciato, del meccanismo di ribaltamento del cassone del Trakker 500”; “Il ritardo nella consegna del Trattore Iveco e la mancata eliminazione del vizio, al 10.10.2020, avevano provocato un danno di € 4,759,00, per noleggio di veicolo sostitutivo ed € 28.600,00 per lucro cessante”; “A fronte della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la ha provveduto autonomamente alla Controparte_1 riparazione del difetto denunciato, presente sul , affrontando i relativi costi”; concludeva Parte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, “dichiarare il grave inadempimento della ella mancata eliminazione del vizio denunciato dalla compratrice del Trakker 500, CP_2 targato FW784VC, con riduzione del prezzo di almeno € 27.000,00 e condanna generica al risarcimento del danno”, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002).
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si rinvia al provvedimento del 17 giugno 2021 in relazione alle sollevate eccezioni preliminari.
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, a fronte dell'istruttoria, anche dichiarativa, a sostegno della pretesa di parte opposta (all.ti alla comparsa di costituzione e prove testimoniali, udienze del 06 novembre 2024 e 22 maggio 2025), parte opponente non ha fornito alcun concreto contributo probatorio a sostegno della propria opposizione, né in relazione alle asserite spese sostenute – rispetto alle quali non sussiste alcuna prova – né tantomeno in relazione al danno o pregiudizio conseguente al vizio asseritamente riscontrato, peraltro nemmeno confortato in sede probatoria, non essendo a tal fine idonea la sola corrispondenza via mail, che costituisce pur sempre una documentazione proveniente dalla stessa parte opponente.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 1048/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio