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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 509/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.509/2016, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IV ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott.SS , rapp.ta e difesa, in forza del Decreto di Parte_2 nomina del 16.11.2021 emesso dal Giudice Delegato del Tribunale di Nocera Inferiore,
Dott.SS M. Longo, nel Fallimento n.ro 49/2016, dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino, presso cui elegge domicilio in S. Egidio del Monte Albino alla Via SS Martiri 171
-Parte Attrice-
E
con Sede Legale in Controparte_1
Modena alla via San Carlo, 8/20, C.F., P. IVA n. , in persona del legale rapp. te P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone, presso cui elegge domicilio in
Napoli, al Corso Umberto I n. 22,
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte attrice chiedeva di dichiarare la Controparte_1 debitrice della della somma accertata in corso di Parte_1 causa pari ad € 69.214,58 e, per l'effetto, di condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione e/o al pagamento in
[...] favore della della somma pari ad € 69.214,58, oltre Parte_1 interessi come per legge;
di condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio da distrarsi in favore del suo procuratore;
parte convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda in quanto inammissibile per le motivazioni esposte, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre IVA e
C.P.A., con ogni maggiorazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo del 21/01/2016 l'attrice Parte_1 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo di essere stata correntista della
[...]
per i seguenti rapporti: conto corrente n. 483, n. Controparte_1
508 e n. 509; che nell' esecuzione degli stessi si erano verificare numerose illegittimità contabili per cui richiedeva la ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla convenuta a titolo di interessi usurai posto che il TEG era risultato superiore al tasso CP_1 soglia in tutti i trimestri indicati nelle perizie richieste a vari consulenti;
che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata applicata unilateralmente della banca;
che erano stati variati i saggi di interesse in senso peggiorativo alla correntista senza una corretta comunicazione da parte della banca;
che erano state addebitate commissioni di massimo scoperto sui tre conti correnti senza alcuna pattuizione scritta, cosi come erano stati applicati giorni valuta senza alcuna clausola sottoscritta dalle parti.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza, la contraddittorietà della steSS e la violazione dei principi di correttezza e buona fede in quanto la correntista era ben consapevole dell'irregolarità della tenuta dei conti. La eccepiva, altresì, che, ai fini CP_1 dell'accoglimento della domanda di indebito, la correntista avrebbe dovuto provare di aver effettivamente versato gli interessi ultra legali e che le perizie di parte non erano sufficienti a comprovare la fondatezza della domanda;
evidenziava l'inammissibilità della c.t.u. richiesta in quanto meramente esplorativa.
-Nel corso del giudizio interveniva il Fallimento della societa' attrice (FALL.nr. 49/2016 del
23/09/2016). Il processo veniva, quindi, interrotto in data 12.07.2017 a seguito di dichiarazione del procuratore costituito e riassunto dalla Controparte_2
[... in data 07.11.2017.
-Con comparsa in riassunzione la convenuta eccepiva la tardivita' della riassunzione del giudizio, in quanto il termine per la riassunzione doveva decorrere dalla conoscenza legale del pag. 2/6 giudizio di fallimento sul quale l'effetto interruttivo era destinato ad operare, cosicché il termine previsto per la riassunzione era stato, nella specie, superato, avendo il difensore della fallita società manifestato la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento già all'udienza dell' 11.05.2017 ed essendo intervenuta la riassunzione solo in data 07.11.2017.
-Con ordinanza resa all'udienza del 23/02/2022, questo Giudice, rilevando che “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione steSS sia portata a conoscenza di ciascuna parte” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 12154 del 2021); che la steSS dichiarazione, nel caso di specie, era stata effettuata all'udienza del 12.07.2017 - data dell'interruzione - e che il ricorso per riassunzione risultava depositato in data 7.11.2017), riteneva tempestiva la riassunzione steSS - con ciò confermando il precedente provvedimen- to adottato il data 29/10/2020.
- In corso di causa veniva prodotta documentazione anche a seguito di ordinanza ex art. 210
c.p.c., veniva ammeSS ed espletata CTU tecnico-contabile e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies ed a seguito delle note conclusioni depositate, all'udienza fiSSta a trattazione scritta, con le cui note, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice provvedeva ad assegnarla a sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice e' parzialmente fondata in fatto e diritto e deve essere accolta.
Oggetto della domanda proposta da parte attrice e' l'accertamento richiesto a questo Giudice in ordine alla verifica dell'esistenza di clausole contrattuali nulle del contratto bancario intercorso tra le parti in relazione all'applicazione di un tasso non convenuto e superiore al tasso soglia antiusura, in relazione all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all' applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e ad illegittime operazioni di conteggio valuta, con determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente al conto corrente in contestazione e conseguente condanna della Banca alla restituzione dell'indebito operato.
In giudizio sono stati versati i seguenti documenti attinenti il rapporto bancario intercorso tra le parti: estratti conto parziali del periodo intereSSto. Solo a seguito di ordinanza resa ex art. 210 cpc., sono stati esibiti gli estratti conto dell'ultimo decennio antecedenti la data di ceSSzione del rapporto.
pag. 3/6 Occorre aggiungere, al riguardo, che la convenuta seppur compulsata all'esibizione CP_1 dei contratti di c.c. bancario (sia a seguito di apposita richiesta avanzata prima dell'instau- razione del giudizio che a seguito di istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio) ha omesso di depositare gli atti relativi;
agli atti del giudizio mancano, quindi, i contratti scritti intercorsi tra le parti (contratti di conto corrente e/o di apertura di credito).
La fin dalla prima comparsa di costituzione ha, però, ammesso l'inesistenza dei CP_1 contratti (sia di apertura di credito che di conto corrente di corrispondenza).
In riferimento all' eccezione di prescrizione sollevata dalla ed alla sua verifica, e' CP_1 risultato che la steSS sia stata posta in essere per il periodo antecedente il 20/01/2006, ossia il periodo precedente al decennio antecedente alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione che, nel caso di specie, è l'atto di citazione proposto dalla società correntista, notificato il 21/01/2016. La verifica della prescrizione ha evidenziato come il diritto alla ripetizione delle competenze relative a tutti conti oggetto di analisi risulti prescritto fino a quelle relative al 3° trim. 2005; mentre invece, per le competenze del 4° trim. 2005, risulta prescritta solo una parte di eSS quantificabile in 0,52 euro. Pertanto, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere è stata fatta decorrere dal 4° trim. 2005, con l'esclusione di quella parte di competenza prescritta pari a 0,52 euro.
Ad ogni buon conto, bisogna rilevare, quanto agli estratti conto, che gli stessi potevano, comunque, essere considerati solo dal primo trimestre dell'anno 2003, poiche', pur avendo i conti una data di origine precedente, la relativa documentazione era frammentaria e, quindi, inutilizzabile.
In relazione alle singole doglianze evidenziate nell'atto di citazione deve dedursi quanto segue:
-circa la nullita' di clausole per applicazione di tassi usurari, si rileva che la mancata produzione di tutti gli estratti conto e dei contratti dei conti bancari oggetto di accertamento giudiziale ha impedito al c.t.u la verifica dell'esistenza degli interessi usurari.
Conseguentemente la verifica dell'usura alla stipula non è stata effettuata per alcun conto corrente oggetto di analisi in quanto sono mancanti i relativi contratti di conto corrente e/o di apertura di credito. La relativa doglianza e', quindi, infondata;
-circa l'illegittimita' dell'applicazione dello ius variandi, si rileva che anche per tale istituto non si e' potuto effettuare alcun riscontro in quanto non essendoci i contratti dai quali verificare l'originaria pattuizione dei tassi non è stato possibile constatarne la legittimità o meno delle variazioni. Anche tale doglianza e' infondata;
-circa la modalita' di capitalizzazione trimestrale degli interessi si evidenzia che non risulta pag. 4/6 pattuita alcuna clausola per assenza dei relativi negozi giuridici. Secondo quanto disposto da questo Giudice, pertanto, il CTU ha eliso ogni forma di capitalizzazione, applicando l'art. 117 bis del TUB previsto in caso di non pattuizione dei tassi, con la sostituzione degli stessi con quelli BOT. Per i rapporti bancari di conto anticipi nr. 508 e 509 (gestiti per modo che le competenze quali interessi, commissioni e spese venissero capitalizzate sul conto ordinario
483), la relativa elisione e' stata effettuata direttamente sul detto conto. Sul relativo saldo, azzerato delle dette capitalizzazioni. sono stati conteggiati gli interessi al tasso Bot. La doglianza e' fondata;
-circa la commissione di massimo scoperto e le altre commissioni per il fido accordato si rileva che non sono state pattuite. Di conseguenza, le stesse sono state elise dal saldo giornaliero.
Dal riconteggio effettuato dal consulente sulla base dei parametri suindicati, ed a cui questo
Giudice si riporta, condividendone la metodologia, e' emerso che per il periodo oggetto di accertamento, come sopra individuato:
-in relazione al conto corrente nr. 483, il saldo finale del rapporto (elidendo gli interessi ultra- legali, le commissioni e ogni forma di capitalizzazione degli interessi ed applicando gli interessi al tasso BOT, ex art 117 bis TUB, utilizzando la data contabile e lasciando invariate le spese) debba essere quantificato, alla data 19/09/2012, in €. 74.029,38 a favore della correntista, a fronte di un saldo contabile di € 0,00 indicato dalla CP_1
-in relazione al conto corrente nr. 508, il saldo finale del rapporto (con elisione degli interessi ultra-legali, delle commissioni e di ogni forma di capitalizzazione degli interessi e con applicazione degli interessi al tasso BOT, utilizzando la data contabile e lasciando inviate le spese) debba essere quantificato, alla data del 19/09/2012, in € 4.728,73, in favore della a fronte di un saldo contabile di €. 0,00 evidenziato dalla steSS CP_1 CP_1
- in relazione al conto corrente n. 509, il saldo finale del rapporto (con elisione degli interessi ultra-legali, delle commissioni e di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, e con applicazione degli interessi al tasso BOT ed utilizzando la data contabile e lasciando inviate le spese) debba essere quantificato, alla data del 19/09/2012, in €. 86,07, in favore della Banca,
a fronte di un saldo contabile di € 0,00 evidenziato dalla steSS. CP_1
La somma per differenza emergente tra le dette risultanze dei tre conti risulta essere pari ad €.
69.214,58 a favore della correntista (€ 74.029,38 per saldo del conto n.ro 483- meno €
4.728,73 per saldo del conto nr. 508- e meno €.86,07 per conto del conto nr. 509).
Deve, conseguentemente, essere accolta parzialmente la domanda di ripetizione d'indebito, avendo la percepito somme illegittime a titolo di interessi e spese nel corso del CP_1
pag. 5/6 rapporto.
L'importo complessivo che la deve restituire alla cliente, a tal titolo, ammonta a CP_1 complessivi €. 69.214,58, cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della doman- da e sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene di poterle compensare per la meta'.
Le spese della consulenza tecnico-contabile, invece, debbono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1 come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice perche' parzialmente fondata, in fatto e diritto, come da motivazione e conseguentemente:
1) Provvede a rideterminare il saldo complessivo dei detti conti, alla data del 19/09/2012, in complessivi €. 69.214,58, in favore della correntista, in luogo del diverso saldo portato nei relativi estratti conto.
2) In accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito formulata da parte attrice, nella qualita', condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice, a tal titolo, della comples- siva somma di €. 69.214,58, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna parte convenuta, a pagare in favore di parte attrice, ma con distrazione in favore del difensore costituito, la meta' delle spese del giudizio, che quantifica, nella misura gia' ridotta, in complessivi €. 3.750,00, di cui €. 250,00 per esborsi ed €. 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandone la restante meta'.
4) Condanna parte convenuta a pagare, in favore del Dott. le spese della ctu, Persona_1 con rimborso alla parte attrice in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 05/06/2025
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.509/2016, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IV ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Dott.SS , rapp.ta e difesa, in forza del Decreto di Parte_2 nomina del 16.11.2021 emesso dal Giudice Delegato del Tribunale di Nocera Inferiore,
Dott.SS M. Longo, nel Fallimento n.ro 49/2016, dall'Avv. Giovan Giacomo Fortino, presso cui elegge domicilio in S. Egidio del Monte Albino alla Via SS Martiri 171
-Parte Attrice-
E
con Sede Legale in Controparte_1
Modena alla via San Carlo, 8/20, C.F., P. IVA n. , in persona del legale rapp. te P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone, presso cui elegge domicilio in
Napoli, al Corso Umberto I n. 22,
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte attrice chiedeva di dichiarare la Controparte_1 debitrice della della somma accertata in corso di Parte_1 causa pari ad € 69.214,58 e, per l'effetto, di condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione e/o al pagamento in
[...] favore della della somma pari ad € 69.214,58, oltre Parte_1 interessi come per legge;
di condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio da distrarsi in favore del suo procuratore;
parte convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda in quanto inammissibile per le motivazioni esposte, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre IVA e
C.P.A., con ogni maggiorazione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo del 21/01/2016 l'attrice Parte_1 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo di essere stata correntista della
[...]
per i seguenti rapporti: conto corrente n. 483, n. Controparte_1
508 e n. 509; che nell' esecuzione degli stessi si erano verificare numerose illegittimità contabili per cui richiedeva la ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla convenuta a titolo di interessi usurai posto che il TEG era risultato superiore al tasso CP_1 soglia in tutti i trimestri indicati nelle perizie richieste a vari consulenti;
che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata applicata unilateralmente della banca;
che erano stati variati i saggi di interesse in senso peggiorativo alla correntista senza una corretta comunicazione da parte della banca;
che erano state addebitate commissioni di massimo scoperto sui tre conti correnti senza alcuna pattuizione scritta, cosi come erano stati applicati giorni valuta senza alcuna clausola sottoscritta dalle parti.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza, la contraddittorietà della steSS e la violazione dei principi di correttezza e buona fede in quanto la correntista era ben consapevole dell'irregolarità della tenuta dei conti. La eccepiva, altresì, che, ai fini CP_1 dell'accoglimento della domanda di indebito, la correntista avrebbe dovuto provare di aver effettivamente versato gli interessi ultra legali e che le perizie di parte non erano sufficienti a comprovare la fondatezza della domanda;
evidenziava l'inammissibilità della c.t.u. richiesta in quanto meramente esplorativa.
-Nel corso del giudizio interveniva il Fallimento della societa' attrice (FALL.nr. 49/2016 del
23/09/2016). Il processo veniva, quindi, interrotto in data 12.07.2017 a seguito di dichiarazione del procuratore costituito e riassunto dalla Controparte_2
[... in data 07.11.2017.
-Con comparsa in riassunzione la convenuta eccepiva la tardivita' della riassunzione del giudizio, in quanto il termine per la riassunzione doveva decorrere dalla conoscenza legale del pag. 2/6 giudizio di fallimento sul quale l'effetto interruttivo era destinato ad operare, cosicché il termine previsto per la riassunzione era stato, nella specie, superato, avendo il difensore della fallita società manifestato la circostanza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento già all'udienza dell' 11.05.2017 ed essendo intervenuta la riassunzione solo in data 07.11.2017.
-Con ordinanza resa all'udienza del 23/02/2022, questo Giudice, rilevando che “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione steSS sia portata a conoscenza di ciascuna parte” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 12154 del 2021); che la steSS dichiarazione, nel caso di specie, era stata effettuata all'udienza del 12.07.2017 - data dell'interruzione - e che il ricorso per riassunzione risultava depositato in data 7.11.2017), riteneva tempestiva la riassunzione steSS - con ciò confermando il precedente provvedimen- to adottato il data 29/10/2020.
- In corso di causa veniva prodotta documentazione anche a seguito di ordinanza ex art. 210
c.p.c., veniva ammeSS ed espletata CTU tecnico-contabile e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies ed a seguito delle note conclusioni depositate, all'udienza fiSSta a trattazione scritta, con le cui note, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice provvedeva ad assegnarla a sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice e' parzialmente fondata in fatto e diritto e deve essere accolta.
Oggetto della domanda proposta da parte attrice e' l'accertamento richiesto a questo Giudice in ordine alla verifica dell'esistenza di clausole contrattuali nulle del contratto bancario intercorso tra le parti in relazione all'applicazione di un tasso non convenuto e superiore al tasso soglia antiusura, in relazione all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all' applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e ad illegittime operazioni di conteggio valuta, con determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti relativamente al conto corrente in contestazione e conseguente condanna della Banca alla restituzione dell'indebito operato.
In giudizio sono stati versati i seguenti documenti attinenti il rapporto bancario intercorso tra le parti: estratti conto parziali del periodo intereSSto. Solo a seguito di ordinanza resa ex art. 210 cpc., sono stati esibiti gli estratti conto dell'ultimo decennio antecedenti la data di ceSSzione del rapporto.
pag. 3/6 Occorre aggiungere, al riguardo, che la convenuta seppur compulsata all'esibizione CP_1 dei contratti di c.c. bancario (sia a seguito di apposita richiesta avanzata prima dell'instau- razione del giudizio che a seguito di istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio) ha omesso di depositare gli atti relativi;
agli atti del giudizio mancano, quindi, i contratti scritti intercorsi tra le parti (contratti di conto corrente e/o di apertura di credito).
La fin dalla prima comparsa di costituzione ha, però, ammesso l'inesistenza dei CP_1 contratti (sia di apertura di credito che di conto corrente di corrispondenza).
In riferimento all' eccezione di prescrizione sollevata dalla ed alla sua verifica, e' CP_1 risultato che la steSS sia stata posta in essere per il periodo antecedente il 20/01/2006, ossia il periodo precedente al decennio antecedente alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione che, nel caso di specie, è l'atto di citazione proposto dalla società correntista, notificato il 21/01/2016. La verifica della prescrizione ha evidenziato come il diritto alla ripetizione delle competenze relative a tutti conti oggetto di analisi risulti prescritto fino a quelle relative al 3° trim. 2005; mentre invece, per le competenze del 4° trim. 2005, risulta prescritta solo una parte di eSS quantificabile in 0,52 euro. Pertanto, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere è stata fatta decorrere dal 4° trim. 2005, con l'esclusione di quella parte di competenza prescritta pari a 0,52 euro.
Ad ogni buon conto, bisogna rilevare, quanto agli estratti conto, che gli stessi potevano, comunque, essere considerati solo dal primo trimestre dell'anno 2003, poiche', pur avendo i conti una data di origine precedente, la relativa documentazione era frammentaria e, quindi, inutilizzabile.
In relazione alle singole doglianze evidenziate nell'atto di citazione deve dedursi quanto segue:
-circa la nullita' di clausole per applicazione di tassi usurari, si rileva che la mancata produzione di tutti gli estratti conto e dei contratti dei conti bancari oggetto di accertamento giudiziale ha impedito al c.t.u la verifica dell'esistenza degli interessi usurari.
Conseguentemente la verifica dell'usura alla stipula non è stata effettuata per alcun conto corrente oggetto di analisi in quanto sono mancanti i relativi contratti di conto corrente e/o di apertura di credito. La relativa doglianza e', quindi, infondata;
-circa l'illegittimita' dell'applicazione dello ius variandi, si rileva che anche per tale istituto non si e' potuto effettuare alcun riscontro in quanto non essendoci i contratti dai quali verificare l'originaria pattuizione dei tassi non è stato possibile constatarne la legittimità o meno delle variazioni. Anche tale doglianza e' infondata;
-circa la modalita' di capitalizzazione trimestrale degli interessi si evidenzia che non risulta pag. 4/6 pattuita alcuna clausola per assenza dei relativi negozi giuridici. Secondo quanto disposto da questo Giudice, pertanto, il CTU ha eliso ogni forma di capitalizzazione, applicando l'art. 117 bis del TUB previsto in caso di non pattuizione dei tassi, con la sostituzione degli stessi con quelli BOT. Per i rapporti bancari di conto anticipi nr. 508 e 509 (gestiti per modo che le competenze quali interessi, commissioni e spese venissero capitalizzate sul conto ordinario
483), la relativa elisione e' stata effettuata direttamente sul detto conto. Sul relativo saldo, azzerato delle dette capitalizzazioni. sono stati conteggiati gli interessi al tasso Bot. La doglianza e' fondata;
-circa la commissione di massimo scoperto e le altre commissioni per il fido accordato si rileva che non sono state pattuite. Di conseguenza, le stesse sono state elise dal saldo giornaliero.
Dal riconteggio effettuato dal consulente sulla base dei parametri suindicati, ed a cui questo
Giudice si riporta, condividendone la metodologia, e' emerso che per il periodo oggetto di accertamento, come sopra individuato:
-in relazione al conto corrente nr. 483, il saldo finale del rapporto (elidendo gli interessi ultra- legali, le commissioni e ogni forma di capitalizzazione degli interessi ed applicando gli interessi al tasso BOT, ex art 117 bis TUB, utilizzando la data contabile e lasciando invariate le spese) debba essere quantificato, alla data 19/09/2012, in €. 74.029,38 a favore della correntista, a fronte di un saldo contabile di € 0,00 indicato dalla CP_1
-in relazione al conto corrente nr. 508, il saldo finale del rapporto (con elisione degli interessi ultra-legali, delle commissioni e di ogni forma di capitalizzazione degli interessi e con applicazione degli interessi al tasso BOT, utilizzando la data contabile e lasciando inviate le spese) debba essere quantificato, alla data del 19/09/2012, in € 4.728,73, in favore della a fronte di un saldo contabile di €. 0,00 evidenziato dalla steSS CP_1 CP_1
- in relazione al conto corrente n. 509, il saldo finale del rapporto (con elisione degli interessi ultra-legali, delle commissioni e di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, e con applicazione degli interessi al tasso BOT ed utilizzando la data contabile e lasciando inviate le spese) debba essere quantificato, alla data del 19/09/2012, in €. 86,07, in favore della Banca,
a fronte di un saldo contabile di € 0,00 evidenziato dalla steSS. CP_1
La somma per differenza emergente tra le dette risultanze dei tre conti risulta essere pari ad €.
69.214,58 a favore della correntista (€ 74.029,38 per saldo del conto n.ro 483- meno €
4.728,73 per saldo del conto nr. 508- e meno €.86,07 per conto del conto nr. 509).
Deve, conseguentemente, essere accolta parzialmente la domanda di ripetizione d'indebito, avendo la percepito somme illegittime a titolo di interessi e spese nel corso del CP_1
pag. 5/6 rapporto.
L'importo complessivo che la deve restituire alla cliente, a tal titolo, ammonta a CP_1 complessivi €. 69.214,58, cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della doman- da e sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene di poterle compensare per la meta'.
Le spese della consulenza tecnico-contabile, invece, debbono essere poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_1 come rapp.ta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice perche' parzialmente fondata, in fatto e diritto, come da motivazione e conseguentemente:
1) Provvede a rideterminare il saldo complessivo dei detti conti, alla data del 19/09/2012, in complessivi €. 69.214,58, in favore della correntista, in luogo del diverso saldo portato nei relativi estratti conto.
2) In accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito formulata da parte attrice, nella qualita', condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice, a tal titolo, della comples- siva somma di €. 69.214,58, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna parte convenuta, a pagare in favore di parte attrice, ma con distrazione in favore del difensore costituito, la meta' delle spese del giudizio, che quantifica, nella misura gia' ridotta, in complessivi €. 3.750,00, di cui €. 250,00 per esborsi ed €. 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandone la restante meta'.
4) Condanna parte convenuta a pagare, in favore del Dott. le spese della ctu, Persona_1 con rimborso alla parte attrice in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 05/06/2025
Il G.O.
Avv. Angelo Arciello
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