CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 809//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025
e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Amicarelli, giusta mandato in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado, el. dom. in Pescara, Viale Marconi n. 131, presso il suo studio;
Appellante
contro e rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Barba, giusta mandato in Controparte_1 CP_2 calce a comparsa di risposta, el. dom. in Pescara, Via Tinozzi n. 22, presso il suo studio;
Appellati
avverso la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 18.02.2024 dal Tribunale di Vasto, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 256/2019 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In particolare, torna ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiede che la Corte voglia:
A) accertare e dichiarare che le somme dovute al signor ed alla di cui CP_1 CP_2 alla sentenza di condanna devono essere dapprima devalutate e, solo successivamente, annualmente rivalutate, con i relativi interessi;
B) previo ordine di esibizione all'Ufficio Inail del fascicolo relativo alla posizione INAIL del signor per il sinistro per cui è causa, rideterminare gli importi dovuti detratti i ratei CP_1 percepiti;
C) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto in quanto un autocarro che precedeva il veicolo condotto dall'attore ha perso un pezzo di lamiera e, come espressamente riconosciuto dal CTU non vi era obbligo delle barriere esistenti ex D.m. 223/92 e che, comunque, dei guard rail più nuovi avrebbero tutt'al più ridotto le conseguenze del sinistro;
D) per l'effetto rideterminare il risarcimento dovuto, in base alla responsabilità concorrente del signor conducente l'autoveicolo della CP_1 CP_2
E) Condannare gli appellati a restituire la maggiori somme percepite.
F) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO:
respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
56/2024 emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 18.02.2024.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dalla nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così Controparte_3 provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda dell'attore;
CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore di , della complessiva somma di Controparte_1
€ 400.929,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo e detratte le somme eventualmente corrisposte dall'INAIL;
pag. 2/12 CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € CP_2
40.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita del mezzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro fino al saldo effettivo;
CONDANNA, altresì, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e della di 2/3 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, che liquida, in tale quota, in € 14.500,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria ed €
4.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf. CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta e contributo unificato.
DICHIARA compensate tra le parti la residua misura di 1/3 delle spese legali;
PONE definitivamente a carico di in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per gli importi come liquidati in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della convenuta quelle eventualmente anticipate ai cc.tt.uu. da parte attrice”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione del 28.01.2019, ritualmente notificato in data 08.03.2019, CP_1
- in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
- ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire dichiarare la società evocata in
[...] giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarla al risarcimento dei danni conseguiti, quantificati in € 999.565,85, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria domanda, , premesso di essere titolare della ditta Controparte_1 che effettua – tra gli altri - servizio di soccorso stradale sulla A14, tratta CP_2
Francavilla al Mare – Vasto Sud, ha riferito che, in data 02.07.2012 alle ore 19.15 circa, mentre percorreva alla guida dell'autocarro Fiat Iveco -modello 220- tg CV038RF la A14 in direzione
Sud (in risposta ad una richiesta di soccorso da parte di un autoveicolo in avaria), giunto all'altezza dello svincolo di Vasto Nord, impattava il sicurvia laterale destro e, in seguito al cedimento della protezione, scivolava nella scarpata.
A causa del sinistro, l'attore – immediatamente soccorso e ricoverato in rianimazione presso il nosocomio di Chieti con diagnosi di “politrauma grave: doppio pnx lesione renale dx fratture multiple bacino e arti inferiori” sino al 25.07.2012 - riportava gravi danni alla persona, quantificati, sulla base della perizia di parte allegata all'atto introduttivo, in una percentuale di invalidità permanente del 70-75%, ed una indennità di invalidità temporanea, con vari gradi, della complessiva durata di gg. 346.
L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva responsabilità della società evocata in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode della strada ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver essa negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica, “ossia, l'installazione di pag. 3/12 tutte le innovazioni/migliorie atte a garantire la piena sicurezza dell'utente, che di certo avrebbero impedito il verificarsi del sinistro”.
Non avendo avuto riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte della società convenuta, il adiva l'autorità giudiziaria, instando per la condanna della stessa CP_1
“all'integrale risarcimento in favore di in proprio ed anche nella qualità di Controparte_1
Amministratore unico e legale rappresentante della società di tutti i danni CP_2 patrimoniali, biologici, morali, relazionali, esistenziali, psichici e psicologici e, comunque, di tutti quelli non patrimoniali patiti e patendi in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura e mediante il pagamento della complessiva somma di € 999.565,85..., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria”, con condanna della convenuta alle spese di lite.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 8.03.2019 e, quindi, tempestivamente.
Con comparsa del 18.06.2019, si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha contestato le circostanze allegate dalla controparte ed ha concluso
[...] chiedendo il rigetto della domanda avversa, a motivo della sua infondatezza”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte di in suo favore ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 CP_2 sulla base del dato per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso sulla base delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle consulenze espletate, l'originario convenuto non forniva alcuna prova relativa al cd. “caso fortuito” che avrebbe potuto esentarlo da qualsivoglia profilo di responsabilità, ma si limitava unicamente a contestare genericamente quanto accaduto.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1 riforma) il 26.08.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
e la costituitesi, hanno chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 CP_2 contestuale conferma della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ai sensi degli artt.
342 e 348 bis cpc, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 23.01.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 10.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui non ha debitamente devalutato le somme riconosciute all'originario attore, aggiungendo in tal modo circa 65.000,00 euro all'importo effettivamente dovuto ed ha totalmente disconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato, articolando tre motivi di doglianza.
PRIMO MOTIVO: Con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non prende in considerazione la necessità di devalutare le somme dovute, pag. 4/12 citando nota pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U., secondo cui la rivalutazione monetaria dovuta al passare degli anni tra il verificarsi dell'evento da cui è scaturito il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, non deve costituire una locupletazione, creando un ingiusto arricchimento in favore del danneggiato.
Circostanza asseritamente verificatasi nel caso che ne occupa, poiché il Tribunale riconosceva in capo al circa 65.000,00 euro aggiuntivi rispetto all'importo complessivo ad egli CP_1 effettivamente spettante.
La censura è fondata.
Il Tribunale, infatti, ha calcolato il danno biologico - non patrimoniale facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Milano 2021.
Ha, quindi, liquidato all'attore le seguenti somme. CP_1
Danno non patrimoniale risarcibile € 364.264,00.
Invalidità temporanea totale € 15.147,00.
Invalidità temporanea parziale al 75% € 18.933,75.
Totale danno biologico temporaneo € 34.080,75.
Spese mediche € 2.584,95.
Totale generale: € 400.929,70.
I danni subiti dalla riferiti alla distruzione del mezzo, sono stati liquidati in € CP_2
40.000,00.
Il Tribunale, di poi, ha ritenuto: “Infine, premesso che nelle obbligazioni risarcitorie la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo pagamento.”, con ciò omettendo la devalutazione.
Si osserva, preliminarmente, che con ordinanza n. 32985/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, la Corte di cassazione ha formulato due importanti principi concernenti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Come evidenzia la Suprema Corte, il predetto risarcimento è un debito di valore, sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno.
pag. 5/12 In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente.
Ne consegue, innanzi tutto, che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre quindi che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Ulteriormente, la Cassazione evidenzia che l'attribuzione degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore.
Qualora il magistrato opti per la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Nella specie, dunque, il primo giudice doveva devalutare gli importi, salvo che i 2584,95 euro liquidati per rimborso spese mediche (debito di valuta) al 2.7.2012, giorno del sinistro, rivalutando annualmente l'importo risultante secondo gli indici ISTAT maggiorato dagli interessi legali dal 2.7.2012 sino all'effettivo pagamento.
La sentenza di primo grado, quindi, va riformata di conseguenza, ma non è dato condannare parte appellata a restituire alcunchè ad in quanto l'appellante non ha pagato nulla CP_3
e, anzi, ha prodotto quietanza emessa dalle estranee al giudizio, peraltro non CP_4 sottoscritta dagli appellati, i quali, quindi, al limite hanno ricevuto somme in eccesso dalla sola compagnia assicuratrice.
SECONDO MOTIVO: lamenta che il Giudice di primo grado, sulla Parte_1 scorta di quanto stabilito dalle SS. UU del 22/5/2018 n. 12566, aveva precisato che dall'importo riconosciuto in favore dell'attore doveva essere detratta la somma eventualmente corrisposta dall'INAIL.
Successivamente al deposito della sentenza, essa ha inviato una pec all'INAIL di Lanciano chiedendo l'accesso agli atti per l'infortunio relativo al signor CP_1
pag. 6/12 Nei giorni successivi la sede frentana dell'INAIL inviava una pec precisando che il cointeressato non aveva prestato il proprio assenso di accesso agli atti del fascicolo e che quindi CP_1
l' non poteva fornire la documentazione richiesta. CP_5
Successivamente, dopo uno scambio di comunicazioni, è stata inoltrata dalla difesa di controparte una mail dell'Ufficio rivalse dell'INAIL, con gli importi corrisposti al signor CP_1
Tale indicazione, seppur utile, non è però, secondo l'appellante, esaustiva e completa. Il mancato accesso agli atti, per espressa opposizione del non solo ha suscitato non CP_1 poche perplessità ma, soprattutto, ha impedito di calcolare con esattezza il danno differenziale, visto che non si è potuto esaminare il dettaglio dei ratei corrisposti dall'INAIL.
Neppure la seconda censura è meritevole di accoglimento, dato che fa riferimento a fatti successivi alla sentenza impugnata, nella quale si era argomentato quanto segue: “Orbene, dall'importo liquidato in favore di , deve detrarsi la somma eventualmente già Controparte_1 liquidata dall'INAIL in favore del medesimo atteso che – argomentando sulla scorta CP_1 della documentazione proveniente dall'INAIL e prodotta agli atti da parte convenuta (cfr.
Casellario Centrale Infortuni allegato alla memoria del 15.10.2019) - può verosimilmente desumersi che l'Istituto abbia qualificato il sinistro come infortunio initinere. Sul punto, va evidenziato come sulla questione se dal risarcimento dei danni da sinistro stradale, qualificato come infortunio in itinere, debba essere o meno detratta la rendita INAIL per l'inabilità permanente corrisposta al danneggiato, sia intervenuta di recente la Suprema Corte a Sezioni
Unite, con sentenza del 22/05/2018, n.12566 a comporre un contrasto di giurisprudenza, affermando il seguente principio di diritto: “La rendita per inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio”.
Il Tribunale, quindi, ha ordinato la detrazione della rendita, sicchè la sentenza non è suscettibile di riforma sul punto: se l'importo della rendita è stato precisato solo successivamente (il ha provveduto ad inoltrare alla difesa dell'odierna appellante copia dell'email CP_1 corrisposta dall' , comprensiva del valore capitale Controparte_6 rendita diretta, mediante la quale veniva precisato che “In riscontro alla Vs richiesta con la presente si comunica che il grado di menomazione riconosciuto all'assicurato Controparte_1
è ad oggi pari al 55% e pertanto riconosciuta una rendita diretta il cui valore capitale ad oggi è risultato essere pari ad euro 326.926,95 (di cui euro 169.097,08 per danno biologico ed euro
157.828,87 per danno patrimoniale), e corrisposti ratei rendita per euro 188.414,00” (Cfr. doc.
n. 05 bis all. appellante), ciò comporta solo che le parti dovranno detrarla, per quanto riconducibile al danno biologico, dagli importi liquidati in primo grado, come previsto dalla gravata sentenza.
pag. 7/12 TERZO MOTIVO: l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui non considererebbe puntualmente le conclusioni cui è giunto il CTU, disconoscendo il concorso di colpa in capo al danneggiato.
In particolare, a detta di , il primo giudice avrebbe omesso di valorizzare quanto CP_3 affermato dal Consulente in parola, allorché affermava che al momento dell'installazione delle barriere laterali di sicurezza, queste fossero conformi alla Nota ministeriale del 1966 e che all'epoca del sinistro non vi era alcun obbligo in capo all'ente proprietario o al gestore di adeguare le barriere stradali esistenti alla successiva normativa allora vigente.
Il Tribunale, per vero, ha ritenuto quanto segue.
“La dinamica dell'incidente.
Trattasi di collisione contro le barriere laterali di sicurezza, in seguito allo scoppio dello pneumatico anteriore destro, con fine corsa nella scarpata adiacente la strada. Tanto è stato acclarato in fase istruttoria, sia dalla relazione di intervento della Polizia stradale (confermata dagli agenti chiamati a testimoniare); sia dagli ulteriori testi escussi ed in particolare dal teste
(cfr., verbale udienza del 14.09.2020), che ha assistito all'incidente, Testimone_1 prestando i primi soccorsi al sinistrato;
sia dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio, che l'Istruttore ha ritenuto necessario espletare a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine alla esposizione attorea dei fatti.
Dunque, pacifica è la preliminare considerazione che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale postula un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dall'intestato
Tribunale, tale responsabilità ha natura oggettiva, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode” (cfr. ex multis, Cass., n.
11152/2023; Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Nel caso di specie - essendo pacifica, in quanto incontestata, l'esistenza della relazione custodiale tra la società convenuta e la strada teatro del sinistro e rientrando nel concetto di cosa [per consolidato orientamento di legittimità “qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità della cosa elemento costitutivo della fattispecie” (cfr., ex multis, Cass n. 10641/2002; Cass. n. 21212/2015)] anche le barriere protettive poste ai margini della carreggiata - occorre, preliminarmente, stabilire se l'impatto contro il guard-rail abbia assunto efficacia causale ai fini della verificazione dell'evento lesivo.
Sul punto, le considerazioni dell'ausiliario del giudice - quanto specificamente alle condizioni del guardrail e all'incidenza del suo stato di manutenzione sulla causazione del sinistro - sono sicuramente idonee a chiarire il perimetro della eventuale responsabilità dell'ente gestore della strada sul sinistro, anche in punto di replica alle osservazioni svolte dai c.t.p. alle pag. 8/12 conclusioni dell'elaborato peritale. In particolare, la relazione peritale, pur ammettendo che le barriere di contenimento sono state realizzate nel rispetto delle specifiche dimensionali normativamente previste all'epoca della installazione (tra la fine degli anni '60 e inizi del '70), al contempo ha evidenziato come “modifiche del terreno, abbassamenti dei rilevati, successivi ricarichi delle pavimentazioni stradali” (avendo verosimilmente determinato negli anni una variazione della “posizione del bordo superiore del nastro, riducendo la funzione di contenimento del dispositivo”) unitamente alla inadeguatezza dei dispositivi di ritenuta rispetto alle mutate esigenze del traffico, sia “per caratteristiche geometriche e meccaniche”, sia “per l'effetto corrosivo -su lame e montanti- dei sali disgelanti e dei gas di scarico responsabili di un drastico decadimento delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi di sicurezza” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale), ne avrebbero suggerito la necessaria sostituzione.
Si osserva, in proposito, che “per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M.”, la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (n. 3065 del 2004) richiama l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati “in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta” dall'art. 14, comma 1 (“gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”) e
3 (“per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”) del
D.Lgs. n. 285/1992, invitando i suddetti “a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità previste dall'art. 2 dello stesso D.M.”.
Alla luce dei principi testé richiamati, il fiduciario del giudice, atteso che l'ente gestore della strada avrebbe avuto “a disposizione circa un decennio (trascurando il periodo transitorio che parte dall'entrata in vigore del D.M. 223/92 fino al 2002-2004) per programmare la sostituzione delle barriere obsolete”, ha condivisibilmente concluso: “installando tali dispositivi
(i.e., barriere di tipo H -H1, H2, H3, H4 dipende dall'indice TGM- a contenimento elevato o molto elevato) alla luce degli obblighi normativi in materia di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradali, è possibile affermare che il sinistro non sarebbe avvento con tale severità, visto l'angolo di impatto e la velocità presumibilmente non elevata del mezzo”.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, è - pertanto - possibile pervenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità in capo alla società convenuta, avendo il CP_1 offerto in giudizio sufficienti elementi di prova in merito alla ricorrenza dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e non avendo, di contro, la società convenuta pag. 9/12 fornito la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore.
Dall'accertamento condotto in ordine ai profili di responsabilità dell'ente Controparte_7
- avendo questa omesso la dovuta cura dell'autostrada in custodia ed avendo,
[...] quindi, cagionato a parte attrice le conseguenze lesive accertate in sede di c.t.u. medico-legale
- consegue il riconoscimento del diritto di parte attrice ad essere integralmente risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.”
La corposa motivazione è stata sbrigativamente censurata solo col rilevare che la barriera di sicurezza laterale era conforme alle caratteristiche formalmente richieste nel 1966, senza, però, che l'appellante si sia minimamente confrontato con quelle, concrete, del 2012, data del sinistro, palesemente inidonee a prevenire l'uscita di strada del mezzo, tralasciando di contestare il rilievo del CTU, richiamato in sentenza, per il quale le modifiche del terreno, gli abbassamenti dei rilevati, i successivi ricarichi delle pavimentazioni stradali” (avendo verosimilmente determinato negli anni una variazione della “posizione del bordo superiore del nastro, riducendo la funzione di contenimento del dispositivo”) unitamente alla inadeguatezza dei dispositivi di ritenuta rispetto alle mutate esigenze del traffico, sia “per caratteristiche geometriche e meccaniche”, sia “per l'effetto corrosivo -su lame e montanti- dei sali disgelanti e dei gas di scarico responsabili di un drastico decadimento delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi di sicurezza” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale), ne avrebbero suggerito la necessaria sostituzione.
Ad ogni modo, acclarata nella specie e neppure contestata la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., questa Corte, in perfetta aderenza con quanto statuito dal Tribunale, osserva che il D.M. n. 223 del 1992, adottato previo parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 L. 400/1988, presentava le caratteristiche stabilite per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti (v. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26295, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione) e si applicava ai progetti e dunque alle strade nuove, ma anche all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali, sicché aveva natura di norma precettiva, anche al di là di quanto sarebbe comunque conseguito alla diretta applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo concepibile che le strade vecchie restassero indifferenti, nel senso di imporre appunto l'adeguamento.
All'epoca dei fatti (2012), l'articolo 2 delle istruzioni allegate al suddetto Decreto Ministeriale n.
223 del 1992 stabiliva – senza distinzioni tra tipologie di strade – che le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta fossero posti in opera “essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada […] accettabili condizioni di sicurezza”.
Il successivo articolo 3, comma 1, primo alinea, soggiungeva che le barriere laterali dovessero proteggere “almeno i margini […] di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna (Cass. civ. sent. n. 882/2025).
Nel caso de quo, così come accertato dal CTU, l'odierna appellante avrebbe avuto “a disposizione circa un decennio (trascurando il periodo transitorio che parte dall'entrata in
pag. 10/12 vigore del D.M. 223/92 fino al 2002-2004) per programmare la sostituzione delle barriere obsolete”.
Tanto rilevato, dunque, non può trovare accoglimento il terzo motivo di doglianza prospettato dall'appellante, ove solo si consideri la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro occorso, rinvenibile anche all'interno dell'elaborato peritale, al cui punto 4, sulla base della documentazione allegata in atti, si è accertato “che il conducente dell'autocarro percorreva il tratto A14 in prossimità del km 436+490, in direzione sud (Pescara – Bari), quando per cause accidentali, subiva lo scoppio dello pneumatico anteriore destro. A causa dello scoppio il sig. perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro le barriere laterali di CP_1 sicurezza, finendo nella scarpata adiacente alla strada” (Cfr. pag. 5 Consulenza tecnica), sicchè non è possibile evincere alcun concorso di colpa del danneggiato, posto che la causazione del sinistro con conseguente caduta dell'automezzo nella scarpata non può essere imputata allo scoppio dello pneumatico in parola, ma all'inadeguatezza delle barriere laterali poste sulla carreggiata, evidentemente ed incontrovertibilmente inadeguate alla limitazione dell'impatto.
A ciò si aggiunga che, come accertato dal CTU, eseguiva la propria marcia nel rispetto CP_1 dei limiti di velocità imposti per quel tratto autostradale, poiché, come prontamente accertato,
“il mezzo era provvisto di limitatore di velocità (Velorider Rif. 0L87694MTO). Pertanto, il mezzo avrebbe dovuto procedere ad una velocità inferiore ai limiti di legge imposti per quel tratto autostradale” (Cfr. pag. 6 Consulenza tecnica), condotta non pretendibile dal danneggiato.
Vieppiù, come correttamente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, il
Consulente in parola concludeva nel senso di ritenere che “installando tali dispositivi (barriere di tipo H, H1, H2, H3, H4 dipende dall'indice TGM) a contenimento elevato o molto elevato) alla luce degli obblighi normativi in materia di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradali, è possibile affermare che il sinistro non sarebbe avvenuto con tale severità, visto l'angolo di impatto e la velocità presumibilmente non elevata del mezzo”: ciò consente di presumere che il mezzo non sarebbe caduto nella scarpata.
Dunque, quandanche lo scoppio dello pneumatico, non imputabile al danneggiato, fosse stato all'origine della dinamica causativa del sinistro, comunque non può imputarsi l'inadeguatezza del guardrail presente a margine della carreggiata al il cui mezzo di trasporto, tra CP_1
l'altro, come accertato dall'ausiliario del primo giudice “appartenendo alla categoria N3, aveva il limitatore di velocità regolato in modo che il mezzo non avrebbe potuto superare la velocità di
90 km/h” (Cfr. pag. 7 Consulenza tecnica).
In definitiva, l'appello deve essere accolto solo parzialmente, in relazione al primo motivo e nel resto respinto.
Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza dell'appellante e vengono poste a suo carico in ragione del 50%, con compensazione del resto;
vengono liquidate per l'intero alla luce del valore del disputatum (440.000,00 euro) in base ai compensi minimi per lo scaglione di riferimento, data la semplicità della controversia, in complessivi euro 10.060,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, dispone che le somme poste a carico di parte appellante, al netto di € 2.584,95 per spese mediche, siano devalutate al 2.7.2012 e da quel giorno aumentate annualmente di rivalutazione ed interessi sino al saldo;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 809//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025
e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Amicarelli, giusta mandato in Parte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado, el. dom. in Pescara, Viale Marconi n. 131, presso il suo studio;
Appellante
contro e rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Barba, giusta mandato in Controparte_1 CP_2 calce a comparsa di risposta, el. dom. in Pescara, Via Tinozzi n. 22, presso il suo studio;
Appellati
avverso la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 18.02.2024 dal Tribunale di Vasto, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 256/2019 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In particolare, torna ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiede che la Corte voglia:
A) accertare e dichiarare che le somme dovute al signor ed alla di cui CP_1 CP_2 alla sentenza di condanna devono essere dapprima devalutate e, solo successivamente, annualmente rivalutate, con i relativi interessi;
B) previo ordine di esibizione all'Ufficio Inail del fascicolo relativo alla posizione INAIL del signor per il sinistro per cui è causa, rideterminare gli importi dovuti detratti i ratei CP_1 percepiti;
C) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto in quanto un autocarro che precedeva il veicolo condotto dall'attore ha perso un pezzo di lamiera e, come espressamente riconosciuto dal CTU non vi era obbligo delle barriere esistenti ex D.m. 223/92 e che, comunque, dei guard rail più nuovi avrebbero tutt'al più ridotto le conseguenze del sinistro;
D) per l'effetto rideterminare il risarcimento dovuto, in base alla responsabilità concorrente del signor conducente l'autoveicolo della CP_1 CP_2
E) Condannare gli appellati a restituire la maggiori somme percepite.
F) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO:
respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
56/2024 emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 18.02.2024.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dalla nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così Controparte_3 provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda dell'attore;
CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore di , della complessiva somma di Controparte_1
€ 400.929,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo e detratte le somme eventualmente corrisposte dall'INAIL;
pag. 2/12 CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € CP_2
40.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita del mezzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro fino al saldo effettivo;
CONDANNA, altresì, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e della di 2/3 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente giudizio, che liquida, in tale quota, in € 14.500,00 (€ 2.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase istruttoria ed €
4.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf. CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta e contributo unificato.
DICHIARA compensate tra le parti la residua misura di 1/3 delle spese legali;
PONE definitivamente a carico di in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per gli importi come liquidati in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della convenuta quelle eventualmente anticipate ai cc.tt.uu. da parte attrice”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione del 28.01.2019, ritualmente notificato in data 08.03.2019, CP_1
- in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
- ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire dichiarare la società evocata in
[...] giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarla al risarcimento dei danni conseguiti, quantificati in € 999.565,85, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria domanda, , premesso di essere titolare della ditta Controparte_1 che effettua – tra gli altri - servizio di soccorso stradale sulla A14, tratta CP_2
Francavilla al Mare – Vasto Sud, ha riferito che, in data 02.07.2012 alle ore 19.15 circa, mentre percorreva alla guida dell'autocarro Fiat Iveco -modello 220- tg CV038RF la A14 in direzione
Sud (in risposta ad una richiesta di soccorso da parte di un autoveicolo in avaria), giunto all'altezza dello svincolo di Vasto Nord, impattava il sicurvia laterale destro e, in seguito al cedimento della protezione, scivolava nella scarpata.
A causa del sinistro, l'attore – immediatamente soccorso e ricoverato in rianimazione presso il nosocomio di Chieti con diagnosi di “politrauma grave: doppio pnx lesione renale dx fratture multiple bacino e arti inferiori” sino al 25.07.2012 - riportava gravi danni alla persona, quantificati, sulla base della perizia di parte allegata all'atto introduttivo, in una percentuale di invalidità permanente del 70-75%, ed una indennità di invalidità temporanea, con vari gradi, della complessiva durata di gg. 346.
L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva responsabilità della società evocata in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode della strada ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver essa negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica, “ossia, l'installazione di pag. 3/12 tutte le innovazioni/migliorie atte a garantire la piena sicurezza dell'utente, che di certo avrebbero impedito il verificarsi del sinistro”.
Non avendo avuto riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte della società convenuta, il adiva l'autorità giudiziaria, instando per la condanna della stessa CP_1
“all'integrale risarcimento in favore di in proprio ed anche nella qualità di Controparte_1
Amministratore unico e legale rappresentante della società di tutti i danni CP_2 patrimoniali, biologici, morali, relazionali, esistenziali, psichici e psicologici e, comunque, di tutti quelli non patrimoniali patiti e patendi in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura e mediante il pagamento della complessiva somma di € 999.565,85..., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria”, con condanna della convenuta alle spese di lite.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 8.03.2019 e, quindi, tempestivamente.
Con comparsa del 18.06.2019, si è costituita in giudizio Controparte_3
la quale ha contestato le circostanze allegate dalla controparte ed ha concluso
[...] chiedendo il rigetto della domanda avversa, a motivo della sua infondatezza”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte di in suo favore ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 CP_2 sulla base del dato per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso sulla base delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle consulenze espletate, l'originario convenuto non forniva alcuna prova relativa al cd. “caso fortuito” che avrebbe potuto esentarlo da qualsivoglia profilo di responsabilità, ma si limitava unicamente a contestare genericamente quanto accaduto.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1 riforma) il 26.08.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
e la costituitesi, hanno chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 CP_2 contestuale conferma della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ai sensi degli artt.
342 e 348 bis cpc, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 23.01.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 10.09.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui non ha debitamente devalutato le somme riconosciute all'originario attore, aggiungendo in tal modo circa 65.000,00 euro all'importo effettivamente dovuto ed ha totalmente disconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato, articolando tre motivi di doglianza.
PRIMO MOTIVO: Con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non prende in considerazione la necessità di devalutare le somme dovute, pag. 4/12 citando nota pronuncia della Suprema Corte a S.S.U.U., secondo cui la rivalutazione monetaria dovuta al passare degli anni tra il verificarsi dell'evento da cui è scaturito il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, non deve costituire una locupletazione, creando un ingiusto arricchimento in favore del danneggiato.
Circostanza asseritamente verificatasi nel caso che ne occupa, poiché il Tribunale riconosceva in capo al circa 65.000,00 euro aggiuntivi rispetto all'importo complessivo ad egli CP_1 effettivamente spettante.
La censura è fondata.
Il Tribunale, infatti, ha calcolato il danno biologico - non patrimoniale facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Milano 2021.
Ha, quindi, liquidato all'attore le seguenti somme. CP_1
Danno non patrimoniale risarcibile € 364.264,00.
Invalidità temporanea totale € 15.147,00.
Invalidità temporanea parziale al 75% € 18.933,75.
Totale danno biologico temporaneo € 34.080,75.
Spese mediche € 2.584,95.
Totale generale: € 400.929,70.
I danni subiti dalla riferiti alla distruzione del mezzo, sono stati liquidati in € CP_2
40.000,00.
Il Tribunale, di poi, ha ritenuto: “Infine, premesso che nelle obbligazioni risarcitorie la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi cd. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo pagamento.”, con ciò omettendo la devalutazione.
Si osserva, preliminarmente, che con ordinanza n. 32985/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, la Corte di cassazione ha formulato due importanti principi concernenti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Come evidenzia la Suprema Corte, il predetto risarcimento è un debito di valore, sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno.
pag. 5/12 In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente.
Ne consegue, innanzi tutto, che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre quindi che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Ulteriormente, la Cassazione evidenzia che l'attribuzione degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore.
Qualora il magistrato opti per la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Nella specie, dunque, il primo giudice doveva devalutare gli importi, salvo che i 2584,95 euro liquidati per rimborso spese mediche (debito di valuta) al 2.7.2012, giorno del sinistro, rivalutando annualmente l'importo risultante secondo gli indici ISTAT maggiorato dagli interessi legali dal 2.7.2012 sino all'effettivo pagamento.
La sentenza di primo grado, quindi, va riformata di conseguenza, ma non è dato condannare parte appellata a restituire alcunchè ad in quanto l'appellante non ha pagato nulla CP_3
e, anzi, ha prodotto quietanza emessa dalle estranee al giudizio, peraltro non CP_4 sottoscritta dagli appellati, i quali, quindi, al limite hanno ricevuto somme in eccesso dalla sola compagnia assicuratrice.
SECONDO MOTIVO: lamenta che il Giudice di primo grado, sulla Parte_1 scorta di quanto stabilito dalle SS. UU del 22/5/2018 n. 12566, aveva precisato che dall'importo riconosciuto in favore dell'attore doveva essere detratta la somma eventualmente corrisposta dall'INAIL.
Successivamente al deposito della sentenza, essa ha inviato una pec all'INAIL di Lanciano chiedendo l'accesso agli atti per l'infortunio relativo al signor CP_1
pag. 6/12 Nei giorni successivi la sede frentana dell'INAIL inviava una pec precisando che il cointeressato non aveva prestato il proprio assenso di accesso agli atti del fascicolo e che quindi CP_1
l' non poteva fornire la documentazione richiesta. CP_5
Successivamente, dopo uno scambio di comunicazioni, è stata inoltrata dalla difesa di controparte una mail dell'Ufficio rivalse dell'INAIL, con gli importi corrisposti al signor CP_1
Tale indicazione, seppur utile, non è però, secondo l'appellante, esaustiva e completa. Il mancato accesso agli atti, per espressa opposizione del non solo ha suscitato non CP_1 poche perplessità ma, soprattutto, ha impedito di calcolare con esattezza il danno differenziale, visto che non si è potuto esaminare il dettaglio dei ratei corrisposti dall'INAIL.
Neppure la seconda censura è meritevole di accoglimento, dato che fa riferimento a fatti successivi alla sentenza impugnata, nella quale si era argomentato quanto segue: “Orbene, dall'importo liquidato in favore di , deve detrarsi la somma eventualmente già Controparte_1 liquidata dall'INAIL in favore del medesimo atteso che – argomentando sulla scorta CP_1 della documentazione proveniente dall'INAIL e prodotta agli atti da parte convenuta (cfr.
Casellario Centrale Infortuni allegato alla memoria del 15.10.2019) - può verosimilmente desumersi che l'Istituto abbia qualificato il sinistro come infortunio initinere. Sul punto, va evidenziato come sulla questione se dal risarcimento dei danni da sinistro stradale, qualificato come infortunio in itinere, debba essere o meno detratta la rendita INAIL per l'inabilità permanente corrisposta al danneggiato, sia intervenuta di recente la Suprema Corte a Sezioni
Unite, con sentenza del 22/05/2018, n.12566 a comporre un contrasto di giurisprudenza, affermando il seguente principio di diritto: “La rendita per inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio”.
Il Tribunale, quindi, ha ordinato la detrazione della rendita, sicchè la sentenza non è suscettibile di riforma sul punto: se l'importo della rendita è stato precisato solo successivamente (il ha provveduto ad inoltrare alla difesa dell'odierna appellante copia dell'email CP_1 corrisposta dall' , comprensiva del valore capitale Controparte_6 rendita diretta, mediante la quale veniva precisato che “In riscontro alla Vs richiesta con la presente si comunica che il grado di menomazione riconosciuto all'assicurato Controparte_1
è ad oggi pari al 55% e pertanto riconosciuta una rendita diretta il cui valore capitale ad oggi è risultato essere pari ad euro 326.926,95 (di cui euro 169.097,08 per danno biologico ed euro
157.828,87 per danno patrimoniale), e corrisposti ratei rendita per euro 188.414,00” (Cfr. doc.
n. 05 bis all. appellante), ciò comporta solo che le parti dovranno detrarla, per quanto riconducibile al danno biologico, dagli importi liquidati in primo grado, come previsto dalla gravata sentenza.
pag. 7/12 TERZO MOTIVO: l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui non considererebbe puntualmente le conclusioni cui è giunto il CTU, disconoscendo il concorso di colpa in capo al danneggiato.
In particolare, a detta di , il primo giudice avrebbe omesso di valorizzare quanto CP_3 affermato dal Consulente in parola, allorché affermava che al momento dell'installazione delle barriere laterali di sicurezza, queste fossero conformi alla Nota ministeriale del 1966 e che all'epoca del sinistro non vi era alcun obbligo in capo all'ente proprietario o al gestore di adeguare le barriere stradali esistenti alla successiva normativa allora vigente.
Il Tribunale, per vero, ha ritenuto quanto segue.
“La dinamica dell'incidente.
Trattasi di collisione contro le barriere laterali di sicurezza, in seguito allo scoppio dello pneumatico anteriore destro, con fine corsa nella scarpata adiacente la strada. Tanto è stato acclarato in fase istruttoria, sia dalla relazione di intervento della Polizia stradale (confermata dagli agenti chiamati a testimoniare); sia dagli ulteriori testi escussi ed in particolare dal teste
(cfr., verbale udienza del 14.09.2020), che ha assistito all'incidente, Testimone_1 prestando i primi soccorsi al sinistrato;
sia dalla esperita consulenza tecnica d'ufficio, che l'Istruttore ha ritenuto necessario espletare a fronte della contestazione di parte convenuta in ordine alla esposizione attorea dei fatti.
Dunque, pacifica è la preliminare considerazione che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale postula un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza e condivisa dall'intestato
Tribunale, tale responsabilità ha natura oggettiva, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode” (cfr. ex multis, Cass., n.
11152/2023; Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Nel caso di specie - essendo pacifica, in quanto incontestata, l'esistenza della relazione custodiale tra la società convenuta e la strada teatro del sinistro e rientrando nel concetto di cosa [per consolidato orientamento di legittimità “qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità della cosa elemento costitutivo della fattispecie” (cfr., ex multis, Cass n. 10641/2002; Cass. n. 21212/2015)] anche le barriere protettive poste ai margini della carreggiata - occorre, preliminarmente, stabilire se l'impatto contro il guard-rail abbia assunto efficacia causale ai fini della verificazione dell'evento lesivo.
Sul punto, le considerazioni dell'ausiliario del giudice - quanto specificamente alle condizioni del guardrail e all'incidenza del suo stato di manutenzione sulla causazione del sinistro - sono sicuramente idonee a chiarire il perimetro della eventuale responsabilità dell'ente gestore della strada sul sinistro, anche in punto di replica alle osservazioni svolte dai c.t.p. alle pag. 8/12 conclusioni dell'elaborato peritale. In particolare, la relazione peritale, pur ammettendo che le barriere di contenimento sono state realizzate nel rispetto delle specifiche dimensionali normativamente previste all'epoca della installazione (tra la fine degli anni '60 e inizi del '70), al contempo ha evidenziato come “modifiche del terreno, abbassamenti dei rilevati, successivi ricarichi delle pavimentazioni stradali” (avendo verosimilmente determinato negli anni una variazione della “posizione del bordo superiore del nastro, riducendo la funzione di contenimento del dispositivo”) unitamente alla inadeguatezza dei dispositivi di ritenuta rispetto alle mutate esigenze del traffico, sia “per caratteristiche geometriche e meccaniche”, sia “per l'effetto corrosivo -su lame e montanti- dei sali disgelanti e dei gas di scarico responsabili di un drastico decadimento delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi di sicurezza” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale), ne avrebbero suggerito la necessaria sostituzione.
Si osserva, in proposito, che “per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M.”, la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (n. 3065 del 2004) richiama l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati “in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta” dall'art. 14, comma 1 (“gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”) e
3 (“per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”) del
D.Lgs. n. 285/1992, invitando i suddetti “a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità previste dall'art. 2 dello stesso D.M.”.
Alla luce dei principi testé richiamati, il fiduciario del giudice, atteso che l'ente gestore della strada avrebbe avuto “a disposizione circa un decennio (trascurando il periodo transitorio che parte dall'entrata in vigore del D.M. 223/92 fino al 2002-2004) per programmare la sostituzione delle barriere obsolete”, ha condivisibilmente concluso: “installando tali dispositivi
(i.e., barriere di tipo H -H1, H2, H3, H4 dipende dall'indice TGM- a contenimento elevato o molto elevato) alla luce degli obblighi normativi in materia di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradali, è possibile affermare che il sinistro non sarebbe avvento con tale severità, visto l'angolo di impatto e la velocità presumibilmente non elevata del mezzo”.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, è - pertanto - possibile pervenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità in capo alla società convenuta, avendo il CP_1 offerto in giudizio sufficienti elementi di prova in merito alla ricorrenza dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e non avendo, di contro, la società convenuta pag. 9/12 fornito la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore.
Dall'accertamento condotto in ordine ai profili di responsabilità dell'ente Controparte_7
- avendo questa omesso la dovuta cura dell'autostrada in custodia ed avendo,
[...] quindi, cagionato a parte attrice le conseguenze lesive accertate in sede di c.t.u. medico-legale
- consegue il riconoscimento del diritto di parte attrice ad essere integralmente risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.”
La corposa motivazione è stata sbrigativamente censurata solo col rilevare che la barriera di sicurezza laterale era conforme alle caratteristiche formalmente richieste nel 1966, senza, però, che l'appellante si sia minimamente confrontato con quelle, concrete, del 2012, data del sinistro, palesemente inidonee a prevenire l'uscita di strada del mezzo, tralasciando di contestare il rilievo del CTU, richiamato in sentenza, per il quale le modifiche del terreno, gli abbassamenti dei rilevati, i successivi ricarichi delle pavimentazioni stradali” (avendo verosimilmente determinato negli anni una variazione della “posizione del bordo superiore del nastro, riducendo la funzione di contenimento del dispositivo”) unitamente alla inadeguatezza dei dispositivi di ritenuta rispetto alle mutate esigenze del traffico, sia “per caratteristiche geometriche e meccaniche”, sia “per l'effetto corrosivo -su lame e montanti- dei sali disgelanti e dei gas di scarico responsabili di un drastico decadimento delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi di sicurezza” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale), ne avrebbero suggerito la necessaria sostituzione.
Ad ogni modo, acclarata nella specie e neppure contestata la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., questa Corte, in perfetta aderenza con quanto statuito dal Tribunale, osserva che il D.M. n. 223 del 1992, adottato previo parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 L. 400/1988, presentava le caratteristiche stabilite per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti (v. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26295, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione) e si applicava ai progetti e dunque alle strade nuove, ma anche all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali, sicché aveva natura di norma precettiva, anche al di là di quanto sarebbe comunque conseguito alla diretta applicazione dell'art. 2051 c.c., non essendo concepibile che le strade vecchie restassero indifferenti, nel senso di imporre appunto l'adeguamento.
All'epoca dei fatti (2012), l'articolo 2 delle istruzioni allegate al suddetto Decreto Ministeriale n.
223 del 1992 stabiliva – senza distinzioni tra tipologie di strade – che le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta fossero posti in opera “essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada […] accettabili condizioni di sicurezza”.
Il successivo articolo 3, comma 1, primo alinea, soggiungeva che le barriere laterali dovessero proteggere “almeno i margini […] di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna (Cass. civ. sent. n. 882/2025).
Nel caso de quo, così come accertato dal CTU, l'odierna appellante avrebbe avuto “a disposizione circa un decennio (trascurando il periodo transitorio che parte dall'entrata in
pag. 10/12 vigore del D.M. 223/92 fino al 2002-2004) per programmare la sostituzione delle barriere obsolete”.
Tanto rilevato, dunque, non può trovare accoglimento il terzo motivo di doglianza prospettato dall'appellante, ove solo si consideri la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro occorso, rinvenibile anche all'interno dell'elaborato peritale, al cui punto 4, sulla base della documentazione allegata in atti, si è accertato “che il conducente dell'autocarro percorreva il tratto A14 in prossimità del km 436+490, in direzione sud (Pescara – Bari), quando per cause accidentali, subiva lo scoppio dello pneumatico anteriore destro. A causa dello scoppio il sig. perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro le barriere laterali di CP_1 sicurezza, finendo nella scarpata adiacente alla strada” (Cfr. pag. 5 Consulenza tecnica), sicchè non è possibile evincere alcun concorso di colpa del danneggiato, posto che la causazione del sinistro con conseguente caduta dell'automezzo nella scarpata non può essere imputata allo scoppio dello pneumatico in parola, ma all'inadeguatezza delle barriere laterali poste sulla carreggiata, evidentemente ed incontrovertibilmente inadeguate alla limitazione dell'impatto.
A ciò si aggiunga che, come accertato dal CTU, eseguiva la propria marcia nel rispetto CP_1 dei limiti di velocità imposti per quel tratto autostradale, poiché, come prontamente accertato,
“il mezzo era provvisto di limitatore di velocità (Velorider Rif. 0L87694MTO). Pertanto, il mezzo avrebbe dovuto procedere ad una velocità inferiore ai limiti di legge imposti per quel tratto autostradale” (Cfr. pag. 6 Consulenza tecnica), condotta non pretendibile dal danneggiato.
Vieppiù, come correttamente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, il
Consulente in parola concludeva nel senso di ritenere che “installando tali dispositivi (barriere di tipo H, H1, H2, H3, H4 dipende dall'indice TGM) a contenimento elevato o molto elevato) alla luce degli obblighi normativi in materia di omologazione dei dispositivi di sicurezza stradali, è possibile affermare che il sinistro non sarebbe avvenuto con tale severità, visto l'angolo di impatto e la velocità presumibilmente non elevata del mezzo”: ciò consente di presumere che il mezzo non sarebbe caduto nella scarpata.
Dunque, quandanche lo scoppio dello pneumatico, non imputabile al danneggiato, fosse stato all'origine della dinamica causativa del sinistro, comunque non può imputarsi l'inadeguatezza del guardrail presente a margine della carreggiata al il cui mezzo di trasporto, tra CP_1
l'altro, come accertato dall'ausiliario del primo giudice “appartenendo alla categoria N3, aveva il limitatore di velocità regolato in modo che il mezzo non avrebbe potuto superare la velocità di
90 km/h” (Cfr. pag. 7 Consulenza tecnica).
In definitiva, l'appello deve essere accolto solo parzialmente, in relazione al primo motivo e nel resto respinto.
Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza dell'appellante e vengono poste a suo carico in ragione del 50%, con compensazione del resto;
vengono liquidate per l'intero alla luce del valore del disputatum (440.000,00 euro) in base ai compensi minimi per lo scaglione di riferimento, data la semplicità della controversia, in complessivi euro 10.060,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, dispone che le somme poste a carico di parte appellante, al netto di € 2.584,95 per spese mediche, siano devalutate al 2.7.2012 e da quel giorno aumentate annualmente di rivalutazione ed interessi sino al saldo;
regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio il 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 12/12