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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
p.a. Manuel Benincà Componente Esperto
dott. Daniele Vaccari Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2105/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BUZZACCARINI n. 1B, con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI,
contro
, Controparte_1
(C.F. C.F._2
pagina 1 di 18 - appellata -
elettivamente domiciliata in BELLUNO, VIA CAVOUR n. 11/A, con il patrocinio degli avv.ti DAL POZZOLO ANDREA e MAZZOCCO CHIARA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1428/24, pubblicata in data
20.9.24.
Conclusioni della appellante:
Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis, in riforma della appellata sentenza n.
1428/2024 pubbl. il 20.09.2024, R.G. n. 3119/2023 Tribunale di Padova Sezione
Specializzata Agraria, mai notificata, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere le seguenti domande:
Nel merito:
- in totale riforma di quanto statuito nella sentenza n. n. 1428/2024 e per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto in data 01.01.2012 e registrato in data 15.01.2013 presso l'Agenzia delle
Entrate - DPPD UT PADOVA 1 al n. 123, serie 3T, avente ad oggetto il terreno sito in
Cadoneghe (PD), via Bagnoli, catastalmente censito al C.T. al Fg. n. 7, mappale n. 614
e intercorso tra la quale parte concedente, e la sig.ra nata a CP_2 Controparte_1
IE (PD), il 19.06.1967 (c.f. e residente in C.F._2
Campodarsego (PD), via G. Ferraris n. 9/D, quale parte affittuaria, in data 01.01.2021 è
divenuto inopponibile ex art. 2923, comma 2 c.c. alla sig.ra , Parte_1
aggiudicataria e attuale proprietaria del precitato terreno in forza di decreto di trasferimento di beni immobili datato 18.09.2023, Cron n. 2376/2023 e Rep. n.
1232/2023, emesso nell'ambito del procedimento esecutivo n. 351/2019 R.G. -
Tribunale di Padova e per l'effetto, condannare la sig.ra nata a Controparte_1
pagina 2 di 18 IE (PD), il 19.06.1967 (c.f. e residente in C.F._2
Campodarsego (PD), via G. Ferraris n. 9/D, all'immediato rilascio del predetto immobile;
- disporre la restituzione delle somme corrisposte dalla deducente in conseguenza del giudicato emesso dal Tribunale di Padova e qui impugnato.
In ogni caso:
1) con vittoria e rifusione di spese di lite oltre IVA, CPA e accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio;
2) la deducente si riserva di instaurare altro e diverso giudizio per il risarcimento del danno che la resistente ha causato alla sfera giuridica della deducente.
Conclusioni della appellata:
- nel merito, in via principale: voglia l'Adita Corte d'Appello rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza della Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Padova n. 1428/2024, pubblicata il 20.9.2024; in subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso in appello, vogli l'adita
Corte d'Appello disporre che il rilascio del terreno debba avvenire solo al termine dell'annata agraria in corso al momento della sentenza;
- in ogni caso: con vittoria e rifusione per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
- in via istruttoria, si producono:
I) Fascicolo di primo grado con i documenti da n. 01 a n. 12 estratti dal pct;
nonché i sopravvenuti documenti: 13) duplicato informatico sentenza primo grado;
14) ricorso in appello, con pedissequo provvedimento presidenziale, notificati il 20.12.2024; 15) foto del fondo agricolo identificato al Comune di Cadoneghe, al Foglio 7, mapp. 614;
pagina 3 di 18 II) si chiede ammissione per testi nella persona dei sig. sui seguenti Testimone_1
capitoli di prova: 1) “vero che il terreno agricolo pianeggiante, ad uso seminativo,
visibile nelle foto che Le si rammostrano è quello della superfice catastale di 26.590
mq., identificato al Catasto Terreni del Comune di Cadoneghe, al Foglio 7, mapp. 614,
oggetto del contratto di locazione datato 01.01.2012 che pure Le si rammostra” (si esibiscano al teste i doc. 02 di parte appellante e 15 di parte appallata); 2) “vero che tale fondo è attualmente seminato a grano tenero e che il raccolto è previsto per la fine del mese di giugno 2025”; 3) “vero che per il periodo successivo è prevista la semina di soia da raccogliere nel mese di novembre 2025”; III) in subordine, voglia l'adita Corte
nominare un CTU che possa accertare lo stato attuale del fondo agricolo oggetto di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Padova, Sezione
Specializzata Agraria, , premettendo: Parte_1
- di essere divenuta proprietaria del terreno sito in Comune di Cadoneghe,
catastalmente censito al C.T. al Fg.7, mappale 614, con decreto di trasferimento di beni immobili datato 18.9.23, emesso nell'ambito del procedimento esecutivo a carico di rubricato avanti al medesimo ufficio sub n. Controparte_3
351/2019 R.G.,
- che nel decreto di trasferimento era precisato che il bene risultava occupato con titolo opponibile avente scadenza al 31.12.26,
- che il titolo era rappresentato da un contratto di affitto agrario sottoscritto dalla società debitrice in favore di , quale parte affittuaria, avente durata Controparte_1
quindicennale a far data dall'1.1.12,
pagina 4 di 18 - che il contratto non era peraltro stato oggetto di trascrizione sicché le risultava inopponibile ex art.2923 cc,
- che su tale presupposto ella aveva pertanto presentato istanza di correzione dell'errore materiale del decreto di trasferimento, inopinatamente rigettata,
- che la aveva, d'altro canto, respinto le richieste stragiudiziali di rilascio così CP_1
causandole un grave danno,
- che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 del D. Lgs. n. 150/2011,
aveva avuto esito negativo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertata l'inopponibilità nei suoi confronti ex art. 2923 cc, secondo comma, del predetto contratto di affitto, venisse condannata all'immediato rilascio del Controparte_1
predetto immobile.
Costituitasi in giudizio, la resistente:
- deduceva che l'avviso di vendita emesso a seguito dell'ordinanza del 22.6.21, pronunciata nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare sopra indicata, di vendita senza incanto di alcuni beni immobili di proprietà dell'esecutata, ivi compreso il terreno agricolo oggetto di causa, precisava testualmente che il bene era occupato con titolo opponibile, richiamando espressamente in proposito la perizia di stima redatta dall'arch. e che la vendita avveniva nello stato di fatto e Persona_1
di diritto in cui i beni si trovano, meglio descritto nella predetta perizia,
- che dell'occupazione aveva dato atto anche il giudice dell'esecuzione nell'emettere il decreto di trasferimento del bene,
- che con PEC del 21.12.23, l'arch. custode-delegata alla vendita, aveva Per_2
comunicato sia alla ricorrente che alla resistente che il contratto d'affitto in questione non sarebbe stato rinnovato dalla procedura alla sua scadenza naturale,
pagina 5 di 18 - che ella aveva d'altronde versato alla procedura il canone relativo all'anno 2023 e offerto alla ricorrente il pagamento della quota di sua spettanza, che era stata peraltro rifiutata,
- che aveva pertanto diritto di condurre il terreno fino alla scadenza contrattuale del
31.12.26 dal momento che la ricorrente aveva acquistato il bene dopo aver presentato la sua offerta irrevocabile d'acquisto sulla base di un avviso di vendita che, a torto o a ragione, dava atto dell'esistenza di un titolo di occupazione opponibile all'aggiudicatario/acquirente, sicché il diritto di proprietà trasferitole era solo quello riconosciuto col decreto di trasferimento, e cioè gravato del predetto peso, di cui si era anche tenuto conto ai fini della stima del valore del bene,
- che il perimetro complessivo dell'oggetto della vendita era delineato dall'avviso di vendita, costituente la lex specialis del subprocedimento liquidatorio,
- che in ragione di ciò la ricorrente aveva beneficiato dell'occupazione del bene, a lei nota, profittando del prezzo ribassato e dalla stessa inerzia di essa affittuaria, che ben avrebbe potuto partecipare all'asta per acquistare il bene se avesse ipotizzato di poterlo perdere prima della scadenza contrattuale del 31.12.26, riguardo alla quale aveva maturato un legittimo affidamento,
- che, d'altra parte, la ricorrente non aveva mai contestato il tenore dell'avviso di vendita del 21.8.22 e non poteva quindi impugnare il decreto di trasferimento per ottenere una modifica unilaterale delle condizioni di vendita,
- che, quale coltivatrice diretta, essa avrebbe invece subito gravi danni se costretta al rilascio del terreno anzi tempo, da concedersi in ogni caso solo al termine dell'annata agraria in corso al momento della pronuncia della sentenza,
- instava conclusivamente per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Procedutosi alla discussione della causa nel corso dell'udienza dell'11.9.24, la causa è
pagina 6 di 18 stata quindi decisa con la sentenza n. 1428/24, pubblicata in data 20.9.24, in forza della quale il Tribunale:
- osservato che secondo i giudici di legittimità il subprocedimento di vendita è
scandito da condizioni di forma, tempo e sostanza che non solo devono essere conoscibili e chiare fin dall'avvio, ma soprattutto devono rimanere tali per tutto lo sviluppo successivo e fino all'emanazione del decreto di trasferimento, onde evitare il mutamento delle regole a procedura ormai avviata, così da mantenere non solo l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte,
- ritenuto che solo la predetta trasparenza ed immutabilità delle regole sia tale da scongiurare tanto le perturbazioni ex post della regolarità della gara e della genuinità
del suo esito quanto il semplice rischio di esse,
- considerato, d'altro canto, che sempre secondo la Suprema Corte il bando di vendita costituisce la lex specialis del subprocedimento liquidatorio, sulla quale gli offerenti sono tenuti a fare pieno affidamento,
- ricordato, ad ogni buon conto, che l'oggetto della vendita coattiva è necessariamente quello delineato nell'avviso di vendita e nel conforme decreto di trasferimento e che pertanto, anche in ipotesi di errori nell'attribuzione di vincoli e/o limiti alla proprietà
del bene trasferito, puntualmente indicati nell'avviso e nel decreto, quest'ultimo, ove divenuto irrevocabile per l'inutile decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, non è più modificabile con riferimento al suo oggetto,
- opinato, in subordine, di non condividere comunque l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte in merito ai rapporti tra l'art. 2923 cc, secondo comma, e l'art. 41
della legge n. 203/1982 in ragione del fatto che tale ultima norma farebbe espresso pagina 7 di 18 riferimento all'opponibilità dei contratti non trascritti ai terzi e non soltanto alla deroga all'obbligo di trascrizione, sembrando poi evidente che nella categoria dei terzi debba essere compreso anche l'aggiudicatario, il che comporterebbe la diretta opponibilità del contratto alla ricorrente,
- escluso, d'altro canto, che l'art. 2923 cc sia norma imperativa, tale da precludere alla procedura esecutiva la facoltà di accettare la maggior durata del contratto,
delimitando di conseguenza in tal modo il diritto oggetto della vendita coattiva,
- affermato che siffatta accettazione apparisse ravvisabile nel caso di specie, dal momento che l'affittuaria era stata lasciata nel godimento dell'immobile oggetto di causa ben oltre il termine di opponibilità novennale, sicché tale manifestazione di volontà, mai contestata con l'opposizione agli atti esecutivi da alcuno degli aventi diritto, era poi stata trasfusa nell'avviso di vendita e nel decreto di trasferimento,
ha rigettato il ricorso ponendo le spese di lite a carico della parte ricorrente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame quest'ultima formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe. L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 2 aprile 2024.
3. I motivi della decisione
L'appello è infondato e non può quindi trovare accoglimento.
3.1 Con il primo motivo di gravame la censura per ultra-petizione la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha motivato il rigetto delle sue domande argomentando in punto di impossibilità di modifica del decreto di trasferimento, posto che ella non pagina 8 di 18 aveva mai richiesto che si procedesse in tal senso.
Osserva, inoltre, che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, menzionata in sentenza quale strumento da utilizzarsi semmai a tal fine, non sarebbe stata idonea a raggiungere il proprio scopo giacché tale rimedio vale unicamente a denunciare l'irregolarità formale degli atti laddove nella fattispecie l'erronea indicazione del contratto di locazione opponibile veniva ad incidere su aspetti di carattere sostanziale,
nella misura in cui limitava il diritto di proprietà trasferitole facendo riferimento ad un titolo inefficace per legge nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, rilevato, come la decisione assunta dal Tribunale di
Padova non abbia in alcun modo pronunciato un qualsiasi rigetto della domanda
(peraltro in effetti mai proposta dalla ricorrente) di modifica del decreto di trasferimento del bene oggetto di controversia, essendosi correttamente limitata a trattare della questione nell'ambito della valutazione di fondatezza, poi negata, delle diverse richieste, queste sì espressamente formulate, di accertamento della inopponibilità del contratto di affittanza agraria ultranovennale non trascritto nei confronti dell'aggiudicatario e di conseguente condanna della affittuaria al rilascio del bene in favore della ricorrente.
E tanto ha fatto al fine di sostenere la prevalenza del tenore del decreto di trasferimento,
quale lex specialis della vendita forzata, rispetto al contenuto dell'art. 41 della legge n.
203/82, nell'ambito del quale ragionamento veniva poi osservato che, d'altronde, esso non risultava essere stato né impugnato né, conseguentemente, in alcun modo modificato, di talché continuava ad esplicare i propri effetti nei confronti pagina 9 di 18 dell'aggiudicatario.
Valutazione, questa, che risulta peraltro assolutamente corretta nel punto in cui ha ritenuto di elevare il bando di gara prima ed il decreto di trasferimento che chiude la procedura poi ad elementi comunque idonei a superare il valore delle norme di legge codicistiche poiché:
- da un lato, è pacifico che il primo di tali provvedimenti, sulla base del quale viene poi emesso il secondo di essi, costituisca lex specialis del procedimento liquidatorio,
essendo stato ben precisato che, in tema di espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché
dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura,
sicché la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore (Cass.
13.11.23 n. 31547 e 7.5.15 n. 9255),
- d'altro lato, è pure innegabile che eventuali errori contenuti nel decreto di trasferimento che chiude la procedura, anche ove aventi ad oggetto l'effettiva estensione del bene ovvero l'esistenza sul medesimo di pesi o gravami, debbano necessariamente essere fatti valere mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, pur ove tale profilo di censura venga a concernere gli aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto
è stato posto in vendita e pubblicizzato (Cass. 19.5.22 n. 16219), tanto da essersi in quel caso annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati,
pagina 10 di 18 eliminandovi il riferimento ad una servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, sebbene inesistente, poiché di essa si era comunque dato atto nella perizia e nell'avviso di vendita.
Il quale principio è stato ormai più volte affermato dalla Suprema Corte, la quale ha altresì avuto modo di chiarire:
- che il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cpc, ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cpc e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione (Cass. 22.6.21 n. 17811) ovvero qualora sia stata erroneamente sottoposta a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili ma anche l'usufrutto su di essi vantato da una delle parti alla quale l'atto di pignoramento era stato notificato (Cass. 15.10.18 n. 25687),
- ferma restando la possibilità per i soli terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cc a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati (Cass. 13.3.14
n. 5796).
Sicché – non avendo nella fattispecie la proceduto ad impugnare Parte_1
tempestivamente il decreto di trasferimento mediante opposizione agli atti esecutivi;
essendone conseguita la conclusione della fase sub-procedimentale di trasferimento del bene;
non risultando la medesima parte terza ed estranea al procedimento di vendita pagina 11 di 18 coattiva, di modo che non le competono gli altri mezzi di impugnazione riservati a tali soggetti – ne consegue l'impossibilità di modificare il decreto di trasferimento e, quindi,
la correttezza della scelta operata dal Tribunale di non accogliere né la domanda dalla medesima svolta di inopponibilità nei suoi confronti ex art. 2923 cc, secondo comma,
del contratto di affitto menzionato nel provvedimento di cui sopra, né quella di condanna della controparte all'immediato rilascio dell'immobile.
3.2 Con la seconda ragione di censura la parte appellante si duole poi del fatto che la sentenza, pur dando atto dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 2923 cc ai contratti di affitto agrario, ciò nonostante affermi la natura non condivisibile dell'affermazione relativa alla prevalenza di tale norma rispetto all'art. 41 della legge n.
203/1982, formulata in proposito dalla Suprema Corte, senza peraltro adeguatamente motivare sul punto e senza nemmeno tenere conto delle molte pronunce di merito che si erano espresse in proposito in maniera conforme ai giudici di legittimità.
Il motivo è astrattamente fondato ma comunque assorbito da quanto deciso sub 3.1.
In primo luogo, va invero ricordato come i giudici di legittimità abbiano avuto modo di chiarire:
- che l'art. 41 della legge 3.5.82 n. 203, il quale stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8), secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cc e 560 cpc, sicché, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è
pagina 12 di 18 opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass. 18.5.15 n. 10136),
- che la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203/82, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, modifica unicamente la precedente disciplina, costituita dagli art. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8), mentre nessuna incompatibilità è invece ravvisabile tra di essa ed altre norme anteriori,
quali l'art. 2923 cc e l'art. 560 cpc, che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, conseguendone che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass.
3.8.05 n. 16242).
Il che risolve la questione:
- apparendo, da un lato, assolutamente condivisibile l'assunto della Corte di
Cassazione secondo il quale la predetta ricostruzione ermeneutica sarebbe in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, per cui il citato art. 41
derogherebbe alle disposizioni codicistiche solo in tema di forma ma non anche per quel che attiene al complesso della normativa in materia di trascrizione, anche ove applicabile in tema di pignoramento immobiliare,
- mentre, d'altro lato, risulta sostanzialmente debole dal punto di vista ermeneutico la diversa scelta fatta propria dal Tribunale di Padova, che sul punto si è limitato a sottolineare il dato costituito dall' espresso riferimento all'opponibilità dei contratti non trascritti ai terzi, senza peraltro valutare le implicazioni di carattere sistematico pagina 13 di 18 derivanti dall'accoglimento di siffatta opzione ricostruttiva della portata della norma.
E tanto più ove si consideri che, già in precedenza, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10599 del 12.12.94, aveva avuto modo di motivare in maniera debitamente argomentata il proprio orientamento affermando:
- che nel nostro ordinamento l'interpretazione della legge è regolata in modo ben preciso dall'art. 12 delle preleggi,
- che al testo normativo non può pertanto essere attribuito un senso che sia il frutto di una astrazione logica in relazione ad una presunta volontà del legislatore,
asseritamente volta, nel caso di specie, ad affrancare i contratti agrari da ogni vincolo disposto dalle norme relative all'esecuzione forzata,
- che, peraltro, l'abrogazione, in quanto non esplicita, sarebbe dovuto allora risultare o da una nuova regolamentazione dell'intera materia, assolutamente assente nel caso di specie, o dalla incompatibilità tra la nuova disposizione e le precedenti, come previsto dall'art. 15 delle preleggi, pure essa non rinvenibile in concreto,
- che il legislatore della materia agraria, nel dettare la nuova disciplina dei contratti del settore aveva avuto presente soltanto la condizione normale dei beni immobili,
quella cioè della loro libertà, e non aveva quindi ritenuto di dettare norme particolari per i rapporti relativi ai beni stessi che si trovassero nella particolare condizione di beni pignorati,
- che non sussisteva pertanto alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la disciplina della opponibilità delle locazioni all'acquirente sancita dall'art. 2923 cc e della autorizzazione del giudice della esecuzione necessaria per le locazioni di beni pagina 14 di 18 pignorati prevista dall'art. 560 cpc e la nuova disciplina della forma dei contratti agrari di affitto ultranovennali di cui all'art. 41 della legge n. 203/1982, incidendo quest'ultima norma soltanto sui requisiti di tali contratti, diversamente regolati dalla legge anteriore e cioè dagli artt. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8).
Ciò che peraltro non consente di modificare la decisione assunta in primo grado poiché,
quand'anche l'affermazione resa in proposito dal giudice di prime cure risulti errata e quindi anche il decreto di trasferimento debba ritenersi scorretto, la stessa non è in grado di scalfire la circostanza, sopra esaminata sub 3.1 e comunque prevalente, relativa al fatto che, non essendo stato tale ultimo provvedimento debitamente impugnato, lo stesso continua tuttora a produrre i propri effetti e preclude pertanto l'accoglimento delle pretese avanzate dalla appellante.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che la pronuncia di primo grado abbia considerato il secondo comma dell'art. 2923 cc alla stregua di una norma non imperativa, giungendo così ad affermare erroneamente che la procedura era abilitata ad accettare una durata maggiore del rapporto rispetto a quella evincibile dalla predetta disposizione dovendosi a contrario osservare:
- che la procedura non era comunque una delle parti del contratto e non poteva pertanto modificare le pattuizioni fra queste ultime intercorse,
- che l'errore di diritto commesso in tema di opponibilità del contratto non poteva ritenersi sanato a seguito del suo inserimento nel decreto di trasferimento, comunque privo di efficacia di giudicato in quanto esclusivamente rivolto al trasferimento della proprietà del bene,
- che la stessa affittuaria aveva di fatto aderito alla tesi da ella esposta fin dall'inizio del 2024, dichiarando con missiva dell'8.4.24 che a partire dal gennaio di quell'anno pagina 15 di 18 non coltivava più il terreno oggetto di causa e non lo aveva nemmeno dichiarato ai fini del fascicolato . CP_4
Si lamenta, inoltre, la mancata compensazione delle spese di lite pur a fronte dell'evidente novità della decisione assunta rispetto ai precedenti di legittimità.
Il motivo è da ritenersi in parte assorbito ed in parte infondato.
Quanto al dedotto profilo della impossibilità per la procedura di accedere ad una durata più lunga del contratto rispetto a quella consentita dall'applicazione delle norme sopra richiamate, la questione risulta superata dal fatto che il decreto di trasferimento, che faceva propria siffatta determinazione, non risulti comunque più modificabile.
Quanto, invece, alla questione delle spese, il collegio ne rileva l'infondatezza dal momento che la questione in diritto, come già più sopra evidenziato, era stata in realtà
più volte affrontata e risolta in maniera univoca dai giudici di legittimità, ciò che ben giustificava l'integrale addossamento delle spese di lite in capo alla ricorrente.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, è necessario tenere conto del valore della parte di rapporto ivi in contestazione,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta e che la fase decisoria va pagina 16 di 18 liquidata ai minimi dal momento che non si è proceduto alla redazione delle note conclusive,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 3.011,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 956,00
Totale € 3.011,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 1428/24, pubblicata in data 20.9.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 3.011,00, oltre al rimborso pagina 17 di 18 delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 18 di 18
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
p.a. Manuel Benincà Componente Esperto
dott. Daniele Vaccari Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2105/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BUZZACCARINI n. 1B, con il patrocinio dell'avv. PRETE LUIGI,
contro
, Controparte_1
(C.F. C.F._2
pagina 1 di 18 - appellata -
elettivamente domiciliata in BELLUNO, VIA CAVOUR n. 11/A, con il patrocinio degli avv.ti DAL POZZOLO ANDREA e MAZZOCCO CHIARA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1428/24, pubblicata in data
20.9.24.
Conclusioni della appellante:
Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis, in riforma della appellata sentenza n.
1428/2024 pubbl. il 20.09.2024, R.G. n. 3119/2023 Tribunale di Padova Sezione
Specializzata Agraria, mai notificata, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere le seguenti domande:
Nel merito:
- in totale riforma di quanto statuito nella sentenza n. n. 1428/2024 e per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto in data 01.01.2012 e registrato in data 15.01.2013 presso l'Agenzia delle
Entrate - DPPD UT PADOVA 1 al n. 123, serie 3T, avente ad oggetto il terreno sito in
Cadoneghe (PD), via Bagnoli, catastalmente censito al C.T. al Fg. n. 7, mappale n. 614
e intercorso tra la quale parte concedente, e la sig.ra nata a CP_2 Controparte_1
IE (PD), il 19.06.1967 (c.f. e residente in C.F._2
Campodarsego (PD), via G. Ferraris n. 9/D, quale parte affittuaria, in data 01.01.2021 è
divenuto inopponibile ex art. 2923, comma 2 c.c. alla sig.ra , Parte_1
aggiudicataria e attuale proprietaria del precitato terreno in forza di decreto di trasferimento di beni immobili datato 18.09.2023, Cron n. 2376/2023 e Rep. n.
1232/2023, emesso nell'ambito del procedimento esecutivo n. 351/2019 R.G. -
Tribunale di Padova e per l'effetto, condannare la sig.ra nata a Controparte_1
pagina 2 di 18 IE (PD), il 19.06.1967 (c.f. e residente in C.F._2
Campodarsego (PD), via G. Ferraris n. 9/D, all'immediato rilascio del predetto immobile;
- disporre la restituzione delle somme corrisposte dalla deducente in conseguenza del giudicato emesso dal Tribunale di Padova e qui impugnato.
In ogni caso:
1) con vittoria e rifusione di spese di lite oltre IVA, CPA e accessori come per legge di entrambi i gradi del giudizio;
2) la deducente si riserva di instaurare altro e diverso giudizio per il risarcimento del danno che la resistente ha causato alla sfera giuridica della deducente.
Conclusioni della appellata:
- nel merito, in via principale: voglia l'Adita Corte d'Appello rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza della Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Padova n. 1428/2024, pubblicata il 20.9.2024; in subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso in appello, vogli l'adita
Corte d'Appello disporre che il rilascio del terreno debba avvenire solo al termine dell'annata agraria in corso al momento della sentenza;
- in ogni caso: con vittoria e rifusione per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
- in via istruttoria, si producono:
I) Fascicolo di primo grado con i documenti da n. 01 a n. 12 estratti dal pct;
nonché i sopravvenuti documenti: 13) duplicato informatico sentenza primo grado;
14) ricorso in appello, con pedissequo provvedimento presidenziale, notificati il 20.12.2024; 15) foto del fondo agricolo identificato al Comune di Cadoneghe, al Foglio 7, mapp. 614;
pagina 3 di 18 II) si chiede ammissione per testi nella persona dei sig. sui seguenti Testimone_1
capitoli di prova: 1) “vero che il terreno agricolo pianeggiante, ad uso seminativo,
visibile nelle foto che Le si rammostrano è quello della superfice catastale di 26.590
mq., identificato al Catasto Terreni del Comune di Cadoneghe, al Foglio 7, mapp. 614,
oggetto del contratto di locazione datato 01.01.2012 che pure Le si rammostra” (si esibiscano al teste i doc. 02 di parte appellante e 15 di parte appallata); 2) “vero che tale fondo è attualmente seminato a grano tenero e che il raccolto è previsto per la fine del mese di giugno 2025”; 3) “vero che per il periodo successivo è prevista la semina di soia da raccogliere nel mese di novembre 2025”; III) in subordine, voglia l'adita Corte
nominare un CTU che possa accertare lo stato attuale del fondo agricolo oggetto di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Padova, Sezione
Specializzata Agraria, , premettendo: Parte_1
- di essere divenuta proprietaria del terreno sito in Comune di Cadoneghe,
catastalmente censito al C.T. al Fg.7, mappale 614, con decreto di trasferimento di beni immobili datato 18.9.23, emesso nell'ambito del procedimento esecutivo a carico di rubricato avanti al medesimo ufficio sub n. Controparte_3
351/2019 R.G.,
- che nel decreto di trasferimento era precisato che il bene risultava occupato con titolo opponibile avente scadenza al 31.12.26,
- che il titolo era rappresentato da un contratto di affitto agrario sottoscritto dalla società debitrice in favore di , quale parte affittuaria, avente durata Controparte_1
quindicennale a far data dall'1.1.12,
pagina 4 di 18 - che il contratto non era peraltro stato oggetto di trascrizione sicché le risultava inopponibile ex art.2923 cc,
- che su tale presupposto ella aveva pertanto presentato istanza di correzione dell'errore materiale del decreto di trasferimento, inopinatamente rigettata,
- che la aveva, d'altro canto, respinto le richieste stragiudiziali di rilascio così CP_1
causandole un grave danno,
- che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 11 del D. Lgs. n. 150/2011,
aveva avuto esito negativo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che, accertata l'inopponibilità nei suoi confronti ex art. 2923 cc, secondo comma, del predetto contratto di affitto, venisse condannata all'immediato rilascio del Controparte_1
predetto immobile.
Costituitasi in giudizio, la resistente:
- deduceva che l'avviso di vendita emesso a seguito dell'ordinanza del 22.6.21, pronunciata nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare sopra indicata, di vendita senza incanto di alcuni beni immobili di proprietà dell'esecutata, ivi compreso il terreno agricolo oggetto di causa, precisava testualmente che il bene era occupato con titolo opponibile, richiamando espressamente in proposito la perizia di stima redatta dall'arch. e che la vendita avveniva nello stato di fatto e Persona_1
di diritto in cui i beni si trovano, meglio descritto nella predetta perizia,
- che dell'occupazione aveva dato atto anche il giudice dell'esecuzione nell'emettere il decreto di trasferimento del bene,
- che con PEC del 21.12.23, l'arch. custode-delegata alla vendita, aveva Per_2
comunicato sia alla ricorrente che alla resistente che il contratto d'affitto in questione non sarebbe stato rinnovato dalla procedura alla sua scadenza naturale,
pagina 5 di 18 - che ella aveva d'altronde versato alla procedura il canone relativo all'anno 2023 e offerto alla ricorrente il pagamento della quota di sua spettanza, che era stata peraltro rifiutata,
- che aveva pertanto diritto di condurre il terreno fino alla scadenza contrattuale del
31.12.26 dal momento che la ricorrente aveva acquistato il bene dopo aver presentato la sua offerta irrevocabile d'acquisto sulla base di un avviso di vendita che, a torto o a ragione, dava atto dell'esistenza di un titolo di occupazione opponibile all'aggiudicatario/acquirente, sicché il diritto di proprietà trasferitole era solo quello riconosciuto col decreto di trasferimento, e cioè gravato del predetto peso, di cui si era anche tenuto conto ai fini della stima del valore del bene,
- che il perimetro complessivo dell'oggetto della vendita era delineato dall'avviso di vendita, costituente la lex specialis del subprocedimento liquidatorio,
- che in ragione di ciò la ricorrente aveva beneficiato dell'occupazione del bene, a lei nota, profittando del prezzo ribassato e dalla stessa inerzia di essa affittuaria, che ben avrebbe potuto partecipare all'asta per acquistare il bene se avesse ipotizzato di poterlo perdere prima della scadenza contrattuale del 31.12.26, riguardo alla quale aveva maturato un legittimo affidamento,
- che, d'altra parte, la ricorrente non aveva mai contestato il tenore dell'avviso di vendita del 21.8.22 e non poteva quindi impugnare il decreto di trasferimento per ottenere una modifica unilaterale delle condizioni di vendita,
- che, quale coltivatrice diretta, essa avrebbe invece subito gravi danni se costretta al rilascio del terreno anzi tempo, da concedersi in ogni caso solo al termine dell'annata agraria in corso al momento della pronuncia della sentenza,
- instava conclusivamente per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Procedutosi alla discussione della causa nel corso dell'udienza dell'11.9.24, la causa è
pagina 6 di 18 stata quindi decisa con la sentenza n. 1428/24, pubblicata in data 20.9.24, in forza della quale il Tribunale:
- osservato che secondo i giudici di legittimità il subprocedimento di vendita è
scandito da condizioni di forma, tempo e sostanza che non solo devono essere conoscibili e chiare fin dall'avvio, ma soprattutto devono rimanere tali per tutto lo sviluppo successivo e fino all'emanazione del decreto di trasferimento, onde evitare il mutamento delle regole a procedura ormai avviata, così da mantenere non solo l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte,
- ritenuto che solo la predetta trasparenza ed immutabilità delle regole sia tale da scongiurare tanto le perturbazioni ex post della regolarità della gara e della genuinità
del suo esito quanto il semplice rischio di esse,
- considerato, d'altro canto, che sempre secondo la Suprema Corte il bando di vendita costituisce la lex specialis del subprocedimento liquidatorio, sulla quale gli offerenti sono tenuti a fare pieno affidamento,
- ricordato, ad ogni buon conto, che l'oggetto della vendita coattiva è necessariamente quello delineato nell'avviso di vendita e nel conforme decreto di trasferimento e che pertanto, anche in ipotesi di errori nell'attribuzione di vincoli e/o limiti alla proprietà
del bene trasferito, puntualmente indicati nell'avviso e nel decreto, quest'ultimo, ove divenuto irrevocabile per l'inutile decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, non è più modificabile con riferimento al suo oggetto,
- opinato, in subordine, di non condividere comunque l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte in merito ai rapporti tra l'art. 2923 cc, secondo comma, e l'art. 41
della legge n. 203/1982 in ragione del fatto che tale ultima norma farebbe espresso pagina 7 di 18 riferimento all'opponibilità dei contratti non trascritti ai terzi e non soltanto alla deroga all'obbligo di trascrizione, sembrando poi evidente che nella categoria dei terzi debba essere compreso anche l'aggiudicatario, il che comporterebbe la diretta opponibilità del contratto alla ricorrente,
- escluso, d'altro canto, che l'art. 2923 cc sia norma imperativa, tale da precludere alla procedura esecutiva la facoltà di accettare la maggior durata del contratto,
delimitando di conseguenza in tal modo il diritto oggetto della vendita coattiva,
- affermato che siffatta accettazione apparisse ravvisabile nel caso di specie, dal momento che l'affittuaria era stata lasciata nel godimento dell'immobile oggetto di causa ben oltre il termine di opponibilità novennale, sicché tale manifestazione di volontà, mai contestata con l'opposizione agli atti esecutivi da alcuno degli aventi diritto, era poi stata trasfusa nell'avviso di vendita e nel decreto di trasferimento,
ha rigettato il ricorso ponendo le spese di lite a carico della parte ricorrente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame quest'ultima formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe. L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 2 aprile 2024.
3. I motivi della decisione
L'appello è infondato e non può quindi trovare accoglimento.
3.1 Con il primo motivo di gravame la censura per ultra-petizione la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha motivato il rigetto delle sue domande argomentando in punto di impossibilità di modifica del decreto di trasferimento, posto che ella non pagina 8 di 18 aveva mai richiesto che si procedesse in tal senso.
Osserva, inoltre, che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, menzionata in sentenza quale strumento da utilizzarsi semmai a tal fine, non sarebbe stata idonea a raggiungere il proprio scopo giacché tale rimedio vale unicamente a denunciare l'irregolarità formale degli atti laddove nella fattispecie l'erronea indicazione del contratto di locazione opponibile veniva ad incidere su aspetti di carattere sostanziale,
nella misura in cui limitava il diritto di proprietà trasferitole facendo riferimento ad un titolo inefficace per legge nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, rilevato, come la decisione assunta dal Tribunale di
Padova non abbia in alcun modo pronunciato un qualsiasi rigetto della domanda
(peraltro in effetti mai proposta dalla ricorrente) di modifica del decreto di trasferimento del bene oggetto di controversia, essendosi correttamente limitata a trattare della questione nell'ambito della valutazione di fondatezza, poi negata, delle diverse richieste, queste sì espressamente formulate, di accertamento della inopponibilità del contratto di affittanza agraria ultranovennale non trascritto nei confronti dell'aggiudicatario e di conseguente condanna della affittuaria al rilascio del bene in favore della ricorrente.
E tanto ha fatto al fine di sostenere la prevalenza del tenore del decreto di trasferimento,
quale lex specialis della vendita forzata, rispetto al contenuto dell'art. 41 della legge n.
203/82, nell'ambito del quale ragionamento veniva poi osservato che, d'altronde, esso non risultava essere stato né impugnato né, conseguentemente, in alcun modo modificato, di talché continuava ad esplicare i propri effetti nei confronti pagina 9 di 18 dell'aggiudicatario.
Valutazione, questa, che risulta peraltro assolutamente corretta nel punto in cui ha ritenuto di elevare il bando di gara prima ed il decreto di trasferimento che chiude la procedura poi ad elementi comunque idonei a superare il valore delle norme di legge codicistiche poiché:
- da un lato, è pacifico che il primo di tali provvedimenti, sulla base del quale viene poi emesso il secondo di essi, costituisca lex specialis del procedimento liquidatorio,
essendo stato ben precisato che, in tema di espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché
dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura,
sicché la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore (Cass.
13.11.23 n. 31547 e 7.5.15 n. 9255),
- d'altro lato, è pure innegabile che eventuali errori contenuti nel decreto di trasferimento che chiude la procedura, anche ove aventi ad oggetto l'effettiva estensione del bene ovvero l'esistenza sul medesimo di pesi o gravami, debbano necessariamente essere fatti valere mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, pur ove tale profilo di censura venga a concernere gli aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto
è stato posto in vendita e pubblicizzato (Cass. 19.5.22 n. 16219), tanto da essersi in quel caso annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati,
pagina 10 di 18 eliminandovi il riferimento ad una servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, sebbene inesistente, poiché di essa si era comunque dato atto nella perizia e nell'avviso di vendita.
Il quale principio è stato ormai più volte affermato dalla Suprema Corte, la quale ha altresì avuto modo di chiarire:
- che il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cpc, ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cpc e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione (Cass. 22.6.21 n. 17811) ovvero qualora sia stata erroneamente sottoposta a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili ma anche l'usufrutto su di essi vantato da una delle parti alla quale l'atto di pignoramento era stato notificato (Cass. 15.10.18 n. 25687),
- ferma restando la possibilità per i soli terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cc a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati (Cass. 13.3.14
n. 5796).
Sicché – non avendo nella fattispecie la proceduto ad impugnare Parte_1
tempestivamente il decreto di trasferimento mediante opposizione agli atti esecutivi;
essendone conseguita la conclusione della fase sub-procedimentale di trasferimento del bene;
non risultando la medesima parte terza ed estranea al procedimento di vendita pagina 11 di 18 coattiva, di modo che non le competono gli altri mezzi di impugnazione riservati a tali soggetti – ne consegue l'impossibilità di modificare il decreto di trasferimento e, quindi,
la correttezza della scelta operata dal Tribunale di non accogliere né la domanda dalla medesima svolta di inopponibilità nei suoi confronti ex art. 2923 cc, secondo comma,
del contratto di affitto menzionato nel provvedimento di cui sopra, né quella di condanna della controparte all'immediato rilascio dell'immobile.
3.2 Con la seconda ragione di censura la parte appellante si duole poi del fatto che la sentenza, pur dando atto dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 2923 cc ai contratti di affitto agrario, ciò nonostante affermi la natura non condivisibile dell'affermazione relativa alla prevalenza di tale norma rispetto all'art. 41 della legge n.
203/1982, formulata in proposito dalla Suprema Corte, senza peraltro adeguatamente motivare sul punto e senza nemmeno tenere conto delle molte pronunce di merito che si erano espresse in proposito in maniera conforme ai giudici di legittimità.
Il motivo è astrattamente fondato ma comunque assorbito da quanto deciso sub 3.1.
In primo luogo, va invero ricordato come i giudici di legittimità abbiano avuto modo di chiarire:
- che l'art. 41 della legge 3.5.82 n. 203, il quale stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8), secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cc e 560 cpc, sicché, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è
pagina 12 di 18 opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass. 18.5.15 n. 10136),
- che la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203/82, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, modifica unicamente la precedente disciplina, costituita dagli art. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8), mentre nessuna incompatibilità è invece ravvisabile tra di essa ed altre norme anteriori,
quali l'art. 2923 cc e l'art. 560 cpc, che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, conseguendone che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (Cass.
3.8.05 n. 16242).
Il che risolve la questione:
- apparendo, da un lato, assolutamente condivisibile l'assunto della Corte di
Cassazione secondo il quale la predetta ricostruzione ermeneutica sarebbe in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, per cui il citato art. 41
derogherebbe alle disposizioni codicistiche solo in tema di forma ma non anche per quel che attiene al complesso della normativa in materia di trascrizione, anche ove applicabile in tema di pignoramento immobiliare,
- mentre, d'altro lato, risulta sostanzialmente debole dal punto di vista ermeneutico la diversa scelta fatta propria dal Tribunale di Padova, che sul punto si è limitato a sottolineare il dato costituito dall' espresso riferimento all'opponibilità dei contratti non trascritti ai terzi, senza peraltro valutare le implicazioni di carattere sistematico pagina 13 di 18 derivanti dall'accoglimento di siffatta opzione ricostruttiva della portata della norma.
E tanto più ove si consideri che, già in precedenza, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10599 del 12.12.94, aveva avuto modo di motivare in maniera debitamente argomentata il proprio orientamento affermando:
- che nel nostro ordinamento l'interpretazione della legge è regolata in modo ben preciso dall'art. 12 delle preleggi,
- che al testo normativo non può pertanto essere attribuito un senso che sia il frutto di una astrazione logica in relazione ad una presunta volontà del legislatore,
asseritamente volta, nel caso di specie, ad affrancare i contratti agrari da ogni vincolo disposto dalle norme relative all'esecuzione forzata,
- che, peraltro, l'abrogazione, in quanto non esplicita, sarebbe dovuto allora risultare o da una nuova regolamentazione dell'intera materia, assolutamente assente nel caso di specie, o dalla incompatibilità tra la nuova disposizione e le precedenti, come previsto dall'art. 15 delle preleggi, pure essa non rinvenibile in concreto,
- che il legislatore della materia agraria, nel dettare la nuova disciplina dei contratti del settore aveva avuto presente soltanto la condizione normale dei beni immobili,
quella cioè della loro libertà, e non aveva quindi ritenuto di dettare norme particolari per i rapporti relativi ai beni stessi che si trovassero nella particolare condizione di beni pignorati,
- che non sussisteva pertanto alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la disciplina della opponibilità delle locazioni all'acquirente sancita dall'art. 2923 cc e della autorizzazione del giudice della esecuzione necessaria per le locazioni di beni pagina 14 di 18 pignorati prevista dall'art. 560 cpc e la nuova disciplina della forma dei contratti agrari di affitto ultranovennali di cui all'art. 41 della legge n. 203/1982, incidendo quest'ultima norma soltanto sui requisiti di tali contratti, diversamente regolati dalla legge anteriore e cioè dagli artt. 1350 cc, n. 8), e 2643 cc, n. 8).
Ciò che peraltro non consente di modificare la decisione assunta in primo grado poiché,
quand'anche l'affermazione resa in proposito dal giudice di prime cure risulti errata e quindi anche il decreto di trasferimento debba ritenersi scorretto, la stessa non è in grado di scalfire la circostanza, sopra esaminata sub 3.1 e comunque prevalente, relativa al fatto che, non essendo stato tale ultimo provvedimento debitamente impugnato, lo stesso continua tuttora a produrre i propri effetti e preclude pertanto l'accoglimento delle pretese avanzate dalla appellante.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene infine contestato che la pronuncia di primo grado abbia considerato il secondo comma dell'art. 2923 cc alla stregua di una norma non imperativa, giungendo così ad affermare erroneamente che la procedura era abilitata ad accettare una durata maggiore del rapporto rispetto a quella evincibile dalla predetta disposizione dovendosi a contrario osservare:
- che la procedura non era comunque una delle parti del contratto e non poteva pertanto modificare le pattuizioni fra queste ultime intercorse,
- che l'errore di diritto commesso in tema di opponibilità del contratto non poteva ritenersi sanato a seguito del suo inserimento nel decreto di trasferimento, comunque privo di efficacia di giudicato in quanto esclusivamente rivolto al trasferimento della proprietà del bene,
- che la stessa affittuaria aveva di fatto aderito alla tesi da ella esposta fin dall'inizio del 2024, dichiarando con missiva dell'8.4.24 che a partire dal gennaio di quell'anno pagina 15 di 18 non coltivava più il terreno oggetto di causa e non lo aveva nemmeno dichiarato ai fini del fascicolato . CP_4
Si lamenta, inoltre, la mancata compensazione delle spese di lite pur a fronte dell'evidente novità della decisione assunta rispetto ai precedenti di legittimità.
Il motivo è da ritenersi in parte assorbito ed in parte infondato.
Quanto al dedotto profilo della impossibilità per la procedura di accedere ad una durata più lunga del contratto rispetto a quella consentita dall'applicazione delle norme sopra richiamate, la questione risulta superata dal fatto che il decreto di trasferimento, che faceva propria siffatta determinazione, non risulti comunque più modificabile.
Quanto, invece, alla questione delle spese, il collegio ne rileva l'infondatezza dal momento che la questione in diritto, come già più sopra evidenziato, era stata in realtà
più volte affrontata e risolta in maniera univoca dai giudici di legittimità, ciò che ben giustificava l'integrale addossamento delle spese di lite in capo alla ricorrente.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, è necessario tenere conto del valore della parte di rapporto ivi in contestazione,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta e che la fase decisoria va pagina 16 di 18 liquidata ai minimi dal momento che non si è proceduto alla redazione delle note conclusive,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 3.011,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 956,00
Totale € 3.011,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 1428/24, pubblicata in data 20.9.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 3.011,00, oltre al rimborso pagina 17 di 18 delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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