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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12674/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. LEVITA OTTAVIO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
Controparte_1
in persona del Soggetto Liquidatore p.t., dott.
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. VERONICA PERRONE e avv. PASQUALE GALASSI come da procura in atti
- resistente
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3
- resistente contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 25.9.2025.
Con ricorso depositato in data 17.10.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per il province di e dal 14.6.2000 fino alla data Controparte_1 CP_1 CP_1
di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 26.7.2020, ha convenuto i resistenti al fine di al fine di ottenere la condanna al pagamento del TFR. Il ha eccepito la CP_1 carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento del “TFR/TFS in favore del lavoratore” sottolineando la natura pubblica dell'ente.
L' non si è costituito in giudizio. CP_3
Nelle note difensive del 22.9.2025 parte ricorrente dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' del TFR nelle more CP_3
del giudizio con mandato n.9000103481 del 11.6.2024.
2. E' dirimente ai fini della decisione la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla difesa di parte ricorrente.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta è emerso che l' ha dato CP_3 integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. contabile e dettaglio di pagamento del 11.6.2024 e modello TFR1 del CUB in atti alla produzione di parte ricorrente). Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del TFR azionata nel presente giudizio.
3. Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano nella CP_3 misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.; le spese di lite che tra il ricorrente ed il CUB sono compensate in ragione della circostanza che la domanda di condanna è stata formulata solo nei confronti dell' CP_3
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_3
spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.190,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Aversa, 26.9.2025 IL GIUDICE