Versione
14 febbraio 1989
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29 giugno 1990
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Art. 16. 1. Il termine di cui all' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1989. ((3)) 2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 22.206.553.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 22.206.553.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
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