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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/12/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente
dott. Davide Storti Giudice
dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2108/2023 R.G. e promossa da
(avv.C.Ascani) Parte_1 attrice contro
(avv.S.Casarin) Controparte_1 convenuto
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 e avv Matteo Gori, curatore speciale dei minori ed Per_1 Per_2
intervenuto
Oggetto : separazione personale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco.
La validità del matrimonio nell'ordinamento dello Stato Italiano non è subordinata alla sua trascrizione nei Registri dello Stato Civile ( vedere in questo senso tra le tante Cass.civ.n.17620/2013),
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Va accolta la domanda di addebito.
Le violenze del convenuto trovano conferma negli atti del procedimento penale trasmessi dalla locale Procura.
Le affermazioni dell'attrice trovano infatti pieno riscontro in quelle rilasciate dalla madre dello stesso convenuto.
Questi si trova attualmente detenuto in carcere in applicazione di una misura cautelare per le violenze e maltrattamenti commessi anche nei confronti della madre.
Il è inoltre sottoposto ad amministrazione di sostegno a causa delle sue condizioni CP_1 psicofisiche.
E' quindi evidente che la separazione sia imputabile ai maltrattamenti posti in essere dal convenuto, che hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
In questo contesto, tenuto conto anche del carattere violento ed inaffidabile del convenuto, va disposto l'affidamento super esclusivo di e che avranno rispettivamente 3 anni il Per_1 Per_2
28.11.2021 ed 11 anni il 1.10.2013 ed il loro collocamento presso la madre.
2 Trattasi di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale, che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.,secondo il quale, anche nell'ipotesi di affidamento esclusivo infatti le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori… salvo che non sia diversamente stabilito.
Si rimette pertanto al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
La casa famigliare viene di conseguenza assegnata alla madre.
Lo stato di detenzione rende impossibile ed anche non opportuna la frequentazione tra padre e figlie.
Il nucleo famigliare viene assegnato ai Servizi Sociali per le attività di sostegno e monitoraggio di competenza.
I Servizi Sociali, cessata la detenzione del padre, dovranno inoltre prevedere calendari periodici degli incontri tra padre e figlie, inizialmente protetti, che tengano in debita considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlie, con la possibilità dunque di una loro graduale liberalizzazione.
Quanto alle condizioni economiche, dagli atti di causa emerge : a) che il convenuto è allo stato disoccupato e si trova – come detto - in stato di detenzione b) che l'attrice percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.300,00 al mese, beneficia per intero l'assegno unico famigliare e vive in locazione in una casa popolare con canone convenzionato.
Congruo appare di conseguenza prevedere : a) un contributo per le figlie di € 200,00 al mese, stante comunque l'obbligo di ciascun genitore di contribuire secondo le proprie capacità lavorative;
b) nessun assegno per il mantenimento in favore della moglie, che al momento è il coniuge economicamente più forte.
Non è stata riproposta la domanda di decadenza avanzata avanti il Tribunale per i Minorenni
Le spese seguono la soccombenza.
Viene applicato il disposto di cui all'art 133 DPR n.115/2002,in quanto l'attrice e Curatore sono stati ammessa il Gratuito Patrocinio.
Viene fissata con separata ordinanza l'udienza per il giudizio di divorzio
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Marocco il 13.12.2012, trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune, con addebito a carico del convenuto;
3 dispone l'affido super esclusivo dei e con collocazione prevalente presso Per_2 Per_1
l'abitazione della madre, cui assegna la casa famigliare sita in Vallefoglia, via Alessandro Volta 7;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento delle due minori, la somma di €
200,00 ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attrice, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
assegna il nucleo famigliare ai Servizi Sociali del Comune di Vallefoglia per le attività di sostegno e monitoraggio di competenza, che dovranno relazionare al Giudice Tutelare di questo Tribunale ogni
6 mesi;
dispone che i Servizi Sociali, cessata la detenzione del padre, prevedano calendari periodici degli incontri tra padre e figlie, inizialmente protetti, che tengano in debita considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlie, con la possibilità dunque di una loro graduale liberalizzazione. attribuisce l'assegno unico all'attrice; condanna il convenuto a rifondere le spese di lite dell'attrice e del Curatore Speciale, che liquida in favore di ciascuna parte in € 4.800,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge e pone il pagamento in favore dello Stato;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pesaro per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 28 novembre 2024
Il Giudice estensore dott. Davide Storti
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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