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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4069/2023 promossa da:
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARMELLINI STEFANO
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti CRESCENZI MARIANGELA e GREGGIO MICHELE
CONVENUTO
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti POZZATO MICHELE, STECCA FEDERICA, MIZ-
NI NZ, TO NA e LO TI AN
TE MA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- respingersi l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dal in favore del Giudice Amministrativo in quanto infondata per Controparte_2 le ragioni indicate in atti, e per l'effetto;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertarsi e dichiararsi il diritto dell'attrice di ricevere dal San Ni- Controparte_1 colò l'importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale per gli Parte_1 anni 2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero) nella misura di € 904.583,61 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
- condannarsi il a corrispondere a tale titolo alla società Controparte_3
l'importo di € 904.583,61 o il diverso importo ritenuto di Parte_1 giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, dell'azione pro- posta in via principale, accertarsi e dichiararsi che il , Controparte_3 nella misura in cui non fosse considerato tenuto al pagamento dell'importo integrati- vo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale nel periodo 2015-2021, si è indebi- Parte_1 tamente arricchito e, per l'effetto,
- condannarsi il a corrispondere all'attrice l'importo di Controparte_3
€ 904.583,61 o il diverso importo che risulterà di giustizia a titolo di arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c. con gli interessi dalle singole scadenze al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- 2 - - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte nelle con- clusioni precedenti nei confronti del , accertarsi e di- Controparte_3 chiararsi che il in forza del contratto di servizio del 9 aprile 2001 Controparte_2
e/o della convenzione del 27 marzo 2001 indicati in atti e/o degli altri provvedimenti indicati in atti, o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indebito arricchimento, è tenuto a corrispondere all'attrice un importo corrispondente al contributo integrati- vo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano C svolto da sul territorio del Comune per gli anni Parte_1 Controparte_3
2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero), nella misura di € 904.583,61 o nel- la diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto,
- condannarsi il a corrispondere a tale titolo all'attrice l'importo Controparte_2 di € 904.583,61 o il diverso importo ritenuto di giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale delle domande proposte nei confronti del formulate nelle conclusioni precedenti, Controparte_3 accertarsi e dichiararsi che il in forza del contratto di servizio del Controparte_2
9 aprile 2001 e/o della convenzione del 27 marzo 2001 indicati in atti e/o degli altri provvedimenti indicati in atti, o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indebito arricchimento, è tenuto a corrispondere all'attrice un importo corrispondente alla dif- ferenza tra l'intero ammontare del contributo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da Parte_1 sul territorio del per gli anni 2015 e 2016 (saldo resi- Controparte_3 duo) e 2017-2021 (intero), pari a € 904.583,61 o al diverso importo ritenuto di giusti- zia, e l'importo posto a carico del , e, per l'effetto Controparte_3
- condannarsi il a corrispondere la differenza tra l'intero ammon- Controparte_2 tare del contributo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio del Parte_1 [...]
per gli anni 2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero), pari Controparte_3
a € 904.583,61 o al diverso importo ritenuto di giustizia, e l'importo posto a carico del , con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole Controparte_3 scadenze al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi c.t.u. per stabilire qual è il valore del contributo integrativo del corrispetti- vo regionale dovuto in relazione al servizio di trasporto pubblico urbano svolto da con le corse extraurbane all'interno del Comune di Ponte San Nico- Parte_1 lò nelle ore c.d. “di morbida” nel periodo 2015-2021.
IN OGNI CASO:
- 3 - - con vittoria di spese, diritti e onorari della procedura”.
Il convenuto ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni:
“A) Preliminarmente in punto di giurisdizione:
- pronunciarsi sull'eccezione di giurisdizione formulata dal terzo chiamato limitata- mente alle domande proposte dall'attrice nei confronti del terzo chiamato stesso, os- sia nei limiti in cui è stata formulata dal terzo chiamato nel paragrafo 1 pagine 13 e seguenti della comparsa del terzo chiamato;
ciò preso atto che il terzo chiamato non ha formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione né con riferimento alle domande formulate in via principale dall'attrice nei confronti del convenuto, né con CP_3 riferimento alle domande formulate dal terzo chiamato stesso, “in via riconvenziona- le in ulteriore subordine”, nei confronti del convenuto;
CP_3
- nell'ipotesi in cui l'On. le Giudice valuti la questione di giurisdizione in relazione a tutto il giudizio, dichiarare la propria giurisdizione sulla presente controversia che verte unicamente in materia di corrispettivo di concessione di pubblici servizi (art. 133 comma 1 lettera c) c.p.a.);
- e, quindi, in ogni caso, rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal terzo chiamato in causa dall'attore.
B) Nel merito:
B.1) Con riferimento alle domande di parte attrice:
- respingere le domande proposte da nei confronti del Comu- Parte_1 Parte_1 ne di;
Controparte_3
- con riferimento puntuale alla domanda di corresponsione delle somme di euro 305,33 a saldo linee urbane 2015 e di euro 729,60 a saldo linee urbane 2016, respin- gere la domanda formulata nei confronti del di corre- Controparte_3 sponsione degli interessi dalle scadenze al saldo, per le ragioni esposte, in particola- re, nel paragrafo 30 della comparsa di risposta;
- in via subordinata, nella sola ipotesi in cui l'On. le Giudice ritenesse sussistente, anche dopo il 31.12.2016, l'obbligo per il convenuto di Controparte_3 corrispondere l'integrazione al corrispettivo regionale per i servizi minimi in favore dell'attrice e ritenesse ammissibile detta integrazione, accertare la sussistenza del predetto obbligo limitatamente agli anni 2017 e 2018, in ottemperanza all'art. 5 comma 5 Reg. Com. 1370/2007, che consentiva la prosecuzione del servizio al mas- simo per due anni dopo la scadenza della durata massima dei contratti in essere, co- me esposto al paragrafo 23.2.1. della comparsa di risposta;
- 4 - - rigettare l'istanza istruttoria formulata da parte attrice nella memoria 09.11.2023 ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare, nel paragrafo 8.1 della prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 10.11.2023 in vista della prima udienza.
B.2) Con riferimento alle domande del terzo chiamato in causa:
- respingere le domande proposte dal in via riconvenzionale nei Controparte_2 confronti del – proposte “in ulteriore subordine”, ossia Controparte_3 solo in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nei confronti del
– perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Il terzo chiamato ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'adito A.G.O., in quanto la cognizione della controversia è devoluta alla giurisdi- zione dell'A.G.A.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: ritenuta dirimente l'eccezione di rito so- pra formulata, in denegata ipotesi, rigettarsi le domande proposte da Parte_1
nei confronti del per i motivi indicati in atti.
[...] Controparte_2
IN VIA RICONVENZIONALE IN ULTERIORE SUBORDINE: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti del Parte_1
condannarsi, per i motivi sopra indicati, il Controparte_2 Controparte_3
a rimborsare al quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare
[...] Controparte_2 al Gestore odierno attore e ciò in base agli obblighi contrattuali assunti dall'Amministrazione convenuta principale con la sottoscrizione della convenzione 27.03.2001 con lo stesso o, in via subordinata sussidiaria, ai sen- Controparte_2 si degli artt. 2041 e ss.
Spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27-VI-2023 la società
[...]
(“ ”), operativa nel settore del trasporto pubblico re- Parte_1 Parte_1 gionale che da maggio 2015 gestisce il servizio di trasporto urbano (e anche di quello extraurbano) nelle province di e Rovigo. (doc. 1: visura CP_2 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, il
[...] Controparte_4
[...] [...]
nel cui territorio l'odierna attrice presta, con i propri mezzi, il servizio
[...] di trasporto pubblico collegando il al Controparte_3 Controparte_5
[.. per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, ovverosia chiedendo che il fosse condannato a pagare l'importo di € 904.583,61 o il diverso importo CP_3 ritenuto di giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 alle singole scadenze al sal- do, a titolo di importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servi- zio di trasporto pubblico urbano sul proprio territorio nel periodo 2015-2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 10-X-2023 il Controparte_6
si costituiva opponendosi alla domanda attorea sotto diversi profili. Invero: - il
[...] sarebbe stato disponibile a corrispondere il saldo degli anni 2015 e 2016 li- CP_3 mitatamente alle corse svolte con i mezzi delle linee urbane ma non avrebbe potuto farlo perché l'odierna attrice non aveva emesso le relative fatture;
- non sarebbe in- vece dovuta l'integrazione al corrispettivo regionale per gli anni successivi al 2016 in quanto il Contratto di servizio tra il e il gestore del servizio di Controparte_2 Con
sarebbe scaduto in data 31-XII-2016 determinando la scadenza anche della Convenzione;
- il contributo integrativo non sarebbe comunque dovuto in quanto la Nota della regione del 15-XII-2017, prot. n. 526411, avrebbe affermato Pt_1
l'illegittimità di integrazioni al corrispettivo regionale per i servizi minimi quali con- tributi in conto esercizio. - non sarebbe comunque dovuto il contributo integrativo Con per il servizio di svolto tra il di e il di CP_3 Controparte_3 CP_3 CP_5
[.. con i mezzi delle linee extraurbane in quanto, a suo dire, si tratterebbe di un servi- zio extraurbano, come tale escluso dalla Convenzione.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. con le quali le parti ribadivano le proprie domande ed eccezioni. In particolare, con la 1a memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'odierna attrice, oltre a contestare quanto dedotto nella comparsa di risposta, prendendo atto del persistente rifiuto del a corri- CP_3 spondere il contributo integrativo pur avendo pacificamente beneficiato per tutto il Con periodo del servizio di svolto da sul proprio territorio, in via Parte_1 subordinata chiedeva che il convenuto fosse condannato a corrispondere un CP_3 importo corrispondente a titolo di indebito arricchimento. Inoltre, in via subordinata, per l'ipotesi che fossero accolte le eccezioni del in or- Controparte_3 dine alla non debenza, da parte sua, del contributo integrativo per gli anni 2017-2021 e/o per le corse svolte con i mezzi delle linee extraurbane, dato che era stato il Co- mune di ad imporre le modalità di svolgimento del servizio, e che lo stesso CP_2 aveva garantito il versamento del contributo integrativo per l'intero periodo CP_3
e anche per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane, l'odierna attrice ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il per sentirlo Controparte_2 condannare a pagare l'importo del contributo integrativo che eventualmente non fos- se posto a carico del . All'udienza del 21-XII-2023 il Controparte_3
G.I. autorizzava la chiamata in causa del e rinviava l'udienza di Controparte_2 prima comparizione al 27-VI-24.
- 6 - In data 17-IV-2024 si costituiva in giudizio il depositando la Controparte_2 comparsa di risposta con la quale: - in via di merito principale, dichiarava di conside- rare fondata la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; - in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribu- Controparte_3 nale di relativamente alla sola domanda di manleva formulata nei suoi con- CP_2 fronti, ritenendo che la controversia sarebbe di competenza del giudice amministrati- vo in quanto avente ad oggetto la validità /efficacia della Convenzione stipulata fra Pubbliche Amministrazioni per la gestione del servizio e scelte discrezionali del Co- mune di riguardo all'utilizzo di mezzi delle linee extraurbane per lo svolgi- CP_2 mento dei servizi urbani in determinati orari;
- in via di merito subordinata al manca- to accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva comunque di non essere tenuto alla manleva nell'ipotesi che il convenuto non fosse considera- CP_3 to tenuto al pagamento del contributo. A questo punto il G.I. disponeva lo scambio di una seconda serie di memorie integrative con le quali tanto l'attrice quanto il Comu- ne di contestavano l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata Controparte_3 dal per la domanda subordinata di manleva e, in generale, le parti Controparte_2 ribadivano le rispettive tesi giuridiche con ampie considerazioni. Alla successiva udienza, che nel frattempo era stata rinviata al 5-XII-2024, le parti ribadivano le ri- spettive posizioni e, in particolare, l'attrice chiedeva che venisse disposta c.t.u. solo per la determinazione del contributo dovuto per le corse urbane svolte con i mezzi delle linee extraurbane e che il calcolo dello stesso avvenisse nel modo in cui è stato riportato nei vari rendiconti e diffide (docc. 13, 23 e 25 att.) che non sono mai stati contestati da questo punto di vista. Il G.I. si riservava e con ordinanza dello stesso giorno scioglieva la riserva assunta e fissava udienza di rimessione della causa in de- cisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Per meglio comprendere la res litigiosa si osserva quanto segue: il Controparte_5
[.. si era fatto garante che il servizio di trasporto svolto da nel territorio del Parte_1
Comune di sarebbe stato svolto alle condizioni concordate in Controparte_3 un'apposita convenzione conclusa dal con il CP_3 CP_2 Controparte_3
e nel contratto di servizio che lo stesso ha stipulato
[...] Controparte_2 con l'ente gestore del servizio di trasporto (originariamente APS S.p.A., ora Parte_1
).
[...]
In particolare, , in attuazione della legge regionale 25/1998, nel mese di marzo dell'anno 2001 il di ha stipulato con il di CP_3 Controparte_3 CP_3 CP_2 una convenzione in forza della quale esso si impegnava a corrispondere all'azienda erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio un contributo integrativo del corrispettivo regionale allo svolgimento dei servizi urbani minimi (tra i quali rientrano i servizi di trasporto pubblico urbano) allo scopo di non far gravare sui cittadini i maggiori costi derivanti dal prolungamento dei servizi di trasporto ur- bano nei comuni limitrofi al capoluogo. Analoga convenzione hanno stipulato anche gli altri Comuni della cintura urbana. Il servizio di trasporto sul territorio dei vari
- 7 - comuni, incluso il Comune di , era regolato da un apposito contratto Controparte_3 Con di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale (“ ”) tra il Comune di Pa- dova e la società A.P.S. S.p.A. (che era l'ente gestore del servizio di trasporto prima di ) il quale stabiliva espressamente che le convenzioni (che, come Parte_1 detto, prevedevano a carico dei Comuni il versamento del contributo integrativo del corrispettivo regionale), ne costituivano parte integrante. Senonché, il Comune con- venuto non si è reso disponibile a corrispondere spontaneamente il contributo inte- grativo dovuto per gli anni 2015-2021 a fronte del servizio reso, sollevando una serie di eccezioni ampiamente resistendo e contestando.
Tali eccezioni, per quanto emerge dai pronunciamenti prodotti in atti, sono già state rigettate sia dal Tribunale di Padova sia dal che a vario titolo si sono CP_8 occupati della questione del contributo integrativo del corrispettivo regionale, i quali hanno riconosciuto il diritto dell'attrice di percepire il contributo integrativo (il
è stato adìto quando nelle cause veniva fatta questione della nullità CP_8 della convenzione, cosa che nel nostro caso non è accaduta essendo ormai la validità stata definitivamente accertata dalla giurisprudenza amministrativa).
Costituendosi in giudizio, il ha sostenuto che la pretesa Controparte_2 dell'attrice nei confronti del è perfettamente fondata, e, Controparte_3 ha chiarito che tutte le eccezioni del convenuto relative al contenuto e alla CP_3 durata della convenzione sono infondate e pretestuose. Il ha poi Controparte_2 sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, in relazione alla domanda subordinata proposta nei suoi con- fronti, e solo in relazione a quella.
La legge regionale n. 25 del 30-X-1998 disciplina il sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del territorio della Regione Veneto promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di tra- sporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative in- frastrutture (art. 1). Per il perseguimento di tali finalità la l.reg. 25/1998 conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale (art. 1, comma 2, lett. a). In particolare, l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge regionale prevede che i servi- zi di trasporto nei comuni contermini al capoluogo rientrano tra i servizi urbani mi- nimi, mentre l'art. 9.1, lett. c), attribuisce ai comuni il compito di stipulare contratti di servizio con l'ente gestore di questi servizi urbani minimi;
il ruolo di ente gestore dei servizi di trasporto era svolto da A.P.S. S.p.A. (“A.P.S.”) alla quale è successi- vamente subentrata l'odierna attrice . Parte_1
Il contratto di servizio tra il e l'ente gestore è integrato da una convenzione CP_3 che il stipula con i comuni contermini per determinare il contri- Controparte_2 buto che questi ultimi devono corrispondere al gestore del servizio di trasporto. All'interno di questa cornice normativa, in data 9 aprile 2001 veniva stipulato il con-
- 8 - tratto di servizio tra il Comune di e il gestore del servizio, che allora, come CP_2 detto, era l'A.P.S., per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale tra i comuni di e i Comuni limitrofi, incluso il , per il CP_2 Controparte_1 CP_3 periodo 2001- 2003 (il “Contratto di Servizio”). (doc. 4: copia Contratto di servizio
/ APS 9-IV-2001) Il Contratto di servizio stabilisce: che A.P.S. Controparte_2 avrebbe reso servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale del 30 ottobre 1998, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che in base alla stessa legge regionale i servizi di trasporto pubblico locale in corso alla data di entra- ta in vigore della legge medesima dovevano essere regolati da contratto di servizio (lett. a) delle premesse); - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. b) della summenzionata legge regionale 25/1998, “si intendono per servizi urbani anche quelli svolti dall' i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Controparte_9
Cadoneghe, , Selvazzano Dentro, Vigodarzere e Rubano” (lettera g) Controparte_3 delle premesse). L'art.
2.2. del Contratto di servizio (in conformità a quanto stabilito dalla lett. h) delle Premesse) prevede che sarebbero stati - o erano già stati stipulati - apposite convenzioni tra il e i comuni limitrofi per regolare i re- Controparte_2 ciproci obblighi e impegni di carattere economico e finanziario, incluse le somme da corrispondere al gestore per lo svolgimento dei servizi minimi di TPL sul territorio dei comuni. In effetti, pochi giorni prima, e precisamente in data 27 marzo 2001, era stata stipulata la Convenzione tra il e il Controparte_2 Controparte_6
(“la Convenzione”), sostanzialmente analoga a quelle stipulate con altri sei Co-
[...] muni della cintura urbana, che, come risulta dall'intitolato, aveva lo scopo di deter- minare “l'entità e le modalità di erogazione dell'importo che il Controparte_3
doveva corrispondere all''A.P.S. quale integrazione al corrispettivo regionale
[...] per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comu- nale”. La Convenzione nelle premesse dà atto che, in forza della citata legge regiona- le n. 25/98, il di avrebbe affidato all'A.P.S., in base ad un apposito CP_3 CP_2 contratto di servizio, i servizi di trasporto pubblico urbano, da essa definiti “servizi minimi”, tra i quali rientra anche il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di . Ciò premesso, l'art. 1 stabilisce che il Comune di Controparte_3 CP_3 CP_6 colò, per la durata del contratto di servizio che sarebbe stato (in realtà nel nostro caso era già stato) stipulato tra e , si impegnava a corrispon- Controparte_2 CP_10 dere all'azienda erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale un importo inte- grativo del corrispettivo regionale. (doc. 3: copia convenzione / Controparte_2
27-III-2001) L'importo integrativo del corrispettivo re- Controparte_3 gionale per lo svolgimento dei servizi minimi - costituente l'oggetto della presente res litigiosa - aveva lo scopo di non far gravare sui cittadini i maggiori costi derivanti Con dal prolungamento dei servizi di nei comuni limitrofi al capoluogo in base al principio della sostenibilità economica che aveva ispirato altri precedenti accordi fino dalla fine degli anni'80 del secolo scorso, quando fu istituito il servizio suburbano, poi divenuto urbano a due tratte. Per comprendere il funzionamento del contributo integrativo previsto dalla Convenzione, va precisato che nel territorio dei comuni in-
- 9 - teressati dalla Convenzione transitano sia linee urbane che linee extraurbane. Le linee urbane transitano per il capoluogo e nei comuni contermini;
in questi ultimi applica- no una tariffa che, in considerazione del prolungamento del percorso al difuori del capoluogo, è leggermente superiore a quella urbana, ma nettamente inferiore a quella extraurbana, e si chiama urbana di 1a e 2a tratta (o suburbana) . Le tariffe urbane e suburbane sono stabilite dal quelle extraurbane dalla Provincia di Controparte_2
Padova. Ciò premesso, la Convenzione determina il contributo a carico del
[...]
con una formula, descritta all'art. 15 , che si basa sul kilome- Controparte_3 traggio percorso
Si tratta di contributo o importo integrativo secondo la terminologia utilizzata dalla Convenzione (art. 1), evidenziandosi che a tale espressione deve attribuirsi il signifi- cato di una “legittima compensazione di un obbligo di servizio, e più precisamente di un obbligo tariffario” imposto al gestore, come è stato affermato dalla sentenza del T.A.R. del n. 1261/2021 che ha considerato il contributo perfettamente legit- Pt_1 timo.
Quindi per chiarire: le tariffe di “1a tratta”, o urbane, sono quelle che si applicano all'interno del Comune di le tariffe di “1a e 2a tratta”, o suburbane, sono CP_2 quelle che si applicano sui prolungamenti delle linee urbane al di fuori del Comune di le tariffe “extraurbane”, quelle che si applicano per i servizi extraurbani. CP_2
La clausola in parola stabilisce che l'importo doveva essere determinato secondo le seguenti modalità: “a) si considera il costo per km prodotto ricavandolo dal bilancio consuntivo di A.P.S. S.p.A., diminuito del 20% quale riconoscimento dei minori co- sti di esercizio che devono essere affrontati in conseguenza della maggiore velocità commerciale di cui il servizio può disporre nella tratta suburbana;
nel territorio co- munale e pone a carico del la differenza tra il costo delle tariffe urbane di 2a CP_3
e quelle di 1a tratta, al netto dei contributi che la Regione versa per il finanziamento dei servizi minimi. In sostanza, i contributi del sono una compensazione dei CP_3 maggiori costi e dei mancati introiti derivanti dall'agevolazione tariffaria - decisa a livello politico ed imposta al gestore del servizio - che mantiene il livello delle tariffe suburbane poco più alto di quelle urbane. L'art. 2 della Convenzione individua altresì le modalità di versamento del contributo, articolate (per ciascuna annualità) in due acconti e nel saldo finale. Ai sensi dell'art.
2.2 del Contratto di servizio, la Conven- zione “costituisce parte integrante del contratto di servizio”. Infine, l'art. 4 della Convenzione stabilisce che essa avrà “durata pari a quella di vigenza del contratto di servizio” stipulato tra e A.P.S. Nel 2015, a seguito del conferi- Controparte_2 mento di ramo di azienda per le linee urbane da A.P.S. a , con deli- Parte_1 berazione di Giunta comunale n. 137/2015 del 19-III2015 il ha Controparte_2 autorizzato il subentro di alla stessa A.P.S. nel servizio di trasporto Parte_1 pubblico locale. (doc. 5: copia deliberazione Giunta n. 137/2015 CP_2 CP_2 del 19-III-2015) La citata Deliberazione della Giunta comunale n. 137/2015 precisa che il “subentro nel contratto” “s'intende alle medesime condizioni del Contratto di
- 10 - servizio in essere con APS Holding S.p.A.”, il quale veniva quindi confermato nei contenuti. Il riferimento è al Contratto stipulato nel 2001 e sopra citato, alla cui dura- ta era agganciata anche la durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 4 di quest'ultima. A questo riguardo va chiarito che il Contratto di servizio, avente durata iniziale fino al 31-XII-2003, è stato poi prorogato di anno in anno. Ne dà atto la deli- berazione del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta comunale n. 681 del 21 dicembre 2016 precisando che ciò è avvenuto “in esecuzione di provve- dimenti legislativi nazionali e da ultimo in virtù del disposto dell'art. 5 del Regola- mento comunitario 1370/20076 . (doc. 6: copia deliberazione Commissario prefetti- zio nella competenza della Giunta comunale n. 681 del 21-XII-2016) La stessa deli- berazione del Commissario prefettizio “autorizzava la prosecuzione del servizio in oggetto a ” (omissis…) fino al 31-12-2017 e comunque fino al Parte_1 completamento della gara, in corso, per l'individuazione del nuovo gestore e al su- bentro del nuovo gestore”. Anche l'anno successivo, con Delibera della Giunta co- munale di n. 2017/0653 del 28-XII-2017 è stata "autorizzata la prosecuzione CP_2 del servizio di trasporto pubblico locale urbano a alle stesse Parte_1 condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finanziari e alle percor- renze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del , nonché Pt_1 con le risorse economiche derivanti dalle convenzioni con i comuni contermini, fino al 31-12-2018 e comunque fino al completamento della gara, in corso, per l'indivi- duazione del nuovo gestore, e al subentro del nuovo gestore”. (doc. 7 copia delibera- zione Giunta n. 0653/2017 del 28-XII-2017)Orbene, in tutte que- Controparte_2 ste Delibere la proroga veniva ancorata “al completamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro”. Ebbene, l'aggiudicazione della gara è avvenuta a favore di con determinazione del 14-feb-20207 n. Parte_1
114 di reg. del dirigente dell'area tecnica servizio trasporti e mobilità della Provincia di (doc. 8: copia comunicazione determina dirigente area tecnica n. CP_2
114/2020 del 14-feb-2020) A seguito di tale aggiudicazione si è proceduto alla stipu- lazione del nuovo contratto di servizio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolasti- co, data che la delibera della Giunta regionale n. 937 del 5 luglio 2021 ha fissato al 13-IX-2021. (doc. 9: copia deliberazione Giunta Regione Veneto n. 937/2021) Per- tanto, fino al 12-IX-2021 sono rimasti in vigore, per effetto delle successive proro- ghe, sia il Contratto di servizio sia la Convenzione (la cui durata, come si è detto, era collegata a quella del Contratto).
Pertanto il è debitore del contributo integrativo fino alla Controparte_3 scadenza del Contratto di servizio e della Convenzione. Senonché, con la corrispon- denza che ha preceduto l'inizio della causa il ha dichiarato Controparte_3 che non intendeva corrispondere il contributo in quanto, a suo dire, il Contratto di servizio sarebbe scaduto il 31-XII-2016. Con la comparsa di risposta il
[...]
ha sostenuto che il ritardo nella procedura di nuova aggiudicazione Controparte_3 sarebbe dipeso dal comportamento anticoncorrenziale e ostruzionistico dell'odierna attrice che per tale ragione è stata sottoposta ad un procedimento cautelare da parte
- 11 - dell'AGCM. Con la 1a memoria integrativa l'attrice ha replicato, con considerazioni condivisibili, che tale considerazione è del tutto irrilevante rispetto al thema deciden- di della causa ed è stata formulata solo per gettare discredito sull'odierna attrice, e per di più in modo del tutto ingiustificato visto che il procedimento si è chiuso “senza accertare l'infrazione” ai sensi dell'art. 14- ter comma 1 della l. 287/1990, avendo l'AGCM ritenuto gli impegni delle società coinvolte idonei ad eliminare i profili di criticità delle condotte contestate. Il bando di gara è stato pubblicato a novembre 2017, oltre 16 mesi dopo, quindi sembra a dir poco azzardato imputare a i Parte_1 ritardi nella procedura di gara. Per comprendere sin d'ora l'infondatezza di tale ecce- zione, vale la pena di dare atto che a pag. 7 della comparsa di risposta il soggetto tito- lare del Contratto di servizio, cioè il ha confermato che “con nota Controparte_2 in data 28/11/2016 n. 357707, il Commissario Prefettizio reggente il Comune di Pa- dova chiedeva ai Sindaci dei Comuni contermini convenzionati di approvare una pro- roga del servizio di TPL urbano fino al tempo strettamente indispensabile al comple- to espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore avviata dall'Ente di governo (doc. 4 ex adv.)” e con successive Deliberazioni autorizzava la prosecuzione del servizio di TPL urbano a “alle stesse condizioni del contratto di Parte_1 servizio fino al 31/12/2017 e, comunque, fino al completamento della gara in corso per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro”.
Dopo essere subentrata ad A.P.S. a far data da settembre 2015 , Parte_1 nell'ambito del processo di integrazione e razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, previa approvazione e autorizzazione del CP_3 CP_5
[.. (con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/0614 del 15-IX-2015) e della Provincia di (con determina dirigenziale n. 1443 del 15-IX-2015) quali com- CP_2 ponenti dell'Ente di Governo del TPL del bacino, ha ridotto, nelle fasce orarie di mi- nor traffico (c.d. di morbida) dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 fino a fine servizio, le corse delle linee urbane che servono anche il;
tale riduzione è Controparte_3 stata però compensata con la possibilità concessa all'utenza di utilizzare le corse del- le linee extraurbane in transito (molto più numerose) con le stesse fermate e i titoli di viaggio urbani di 1a e 2 a tratta , invece dei titoli extraurbani di classe 2 con salita e discesa alle fermate urbane. (doc. 10: copia deliberazione Giunta Controparte_2 del 15-IX-2015 n. 0614/201) (doc. 11: copia determina dirigenziale Provincia di Pa- dova del 15-IX-2015 n. 1443/2015) In questo modo venivano aumentate le corse di cui gli utenti del potevano fruire con i titoli di viaggio Controparte_3 suburbani;
infatti nelle fasce orarie di minor traffico tutte le corse extraurbane in so- vrapposizione con il percorso della linea 14, che prima erano esclusive per il servizio extraurbano, hanno effettuato servizio urbano: questo programma ha comportato un aumento del numero delle fermate, una riduzione della distanza tra ciascuna di esse e una sensibile diminuzione del prezzo del biglietto se usato per viaggiare entro la cin- tura suburbana. Ciò ha portato benefici per tutte le parti interessate: maggior servizio per la cittadinanza, minore traffico stradale ed inquinamento atmosferico, miglior rapporto fra posti offerti e passeggeri trasportati, minore spreco di risorse pubbliche.
- 12 - Da quanto precede risulta che il servizio di trasporto, pur sempre urbano, tra i Comu- ni di e veniva garantito negli orari di morbida con le corse CP_2 Controparte_3 delle linee urbane e negli orari di punta anche con le corse delle linee extraurbane, le quali, aggiungendo le fermate in precedenza coperte dai mezzi delle linee urbane, hanno compensato la diminuzione di queste ultime in tali orari senza pregiudizio per l'utenza. Pertanto, l'odierna attrice ha richiesto il pagamento del contributo integrati- vo anche per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane nella misura in cui erano adibite anche al servizio urbano sostitutivo nelle ore non di punta. Dato che le linee extraurbane non erano dedicate solo al Comune di , ma ri- Controparte_3 guardavano anche comuni più esterni quali e l'ammontare del CP_11 Per_1 contributo sulle corse delle linee extraurbane, limitato alle percorrenze sul territorio del Comune di , è stato calcolato in misura prudenziale assegnando Controparte_3 convenzionalmente, ai kilometri complessivamente percorsi, un coefficiente pari al 20% in modo da mantenere costante il contributo dovuto dal comune di CP_3
nonostante il maggior servizio offerto. Senonché, , sia nella corrispondenza
[...] informativa che con la comparsa di risposta, il convenuto, pure avendo usu- CP_3 fruito del servizio, non si è reso disponibile a pagare il contributo integrativo soste- nendo che lo stesso non sarebbe dovuto in quanto la Convenzione non concerne le linee extraurbane, con ciò volutamente trascurando che il contributo era stato chiesto solamente per la parte in cui tali linee effettuavano servizio urbano in sostituzione delle corse delle linee urbane soppresse, cioè per il tratto entro il Comune di
[...]
, così come previsto dalla delibera della Giunta comunale di n. CP_3 CP_2
0614/201del 2015 (doc. 10) che aveva autorizzato il programma. A seguito dell'effettivo e mai contestato svolgimento dei servizi di trasporto locale nel territo- rio del Comune di , a partire da quando è subentrata ad , Controparte_3 CP_12
ha provveduto ad inviare le richieste di pagamento del contributo Parte_1 integrativo. (doc. 12: copia lettera / 4- Parte_1 Controparte_3
IV-2017) (doc. 13: copia lettera / 3- Parte_1 Controparte_3
VII-2018) (doc. 14: copia lettera / 17- Parte_1 Controparte_3
IX-2019) (doc. 15: copia lettera / 29- Parte_1 Controparte_3
IV-2021) Si trattava di richieste più che legittime dato che sono state inoltrate a fron- te di un servizio effettivamente reso che ha consentito al di garantire il ser- CP_3 vizio di trasporto da e verso la città di all'utenza presente sul proprio territo- CP_2 rio. Senonché, tali richieste sono state accolte solo parzialmente per gli anni 2015 e 2016 e rigettate per gli anni 2017-2021per delle motivazioni che, ad avviso del Tri- bunale , sono del tutto infondate, tanto ciò vero che analoghe eccezioni sono state ri- gettate dalla giurisprudenza che ha accolto le pretese dell'odierna attrice nei confron- ti di altri Comuni contermini nell'ambito di analoghi contenziosi. (doc. 16: copia let- tera / 13-IV-2017) (doc. 17: copia lettera Controparte_3 Parte_1
/ 6-VII-2018) (doc. 18: copia lettera Controparte_3 Parte_1
/ 27-V-2021) Per gli stessi motivi il Co- Controparte_3 Parte_1 mune di ha rifiutato le fatture emesse in data 30-VI-2018 per gli Controparte_3
- 13 - anni 2015, 2016 e 2017. (doc. 19: copia fattura n. 26984/2018 per Parte_1 contributi anno 2015) (doc. 20: copia fattura n. 26985/2018 per con- Parte_1 tributi anno 2016) (doc. 21: copia fattura n. 26986/2018 per contri- Parte_1 buti anno 2017) Solo per gli anni 2015 e 2016 venivano riemesse delle fatture di ac- conto che venivano accettate e liquidate parzialmente (solo con riferimento alle corse effettuate con le linee urbane perché il convenuto riteneva che i servizi di CP_3 trasporto urbano garantiti con i mezzi delle linee extraurbane fossero esclusi dalla Convenzione), mentre per gli anni 2017 e seguenti il Controparte_1 CP_3 non corrispondeva alcun pagamento in quanto riteneva che il Contratto di Servizio e la Convenzione fossero scaduti in data 31-XII-201612.
A pag. 27 della comparsa di risposta il ha sostenuto Controparte_3 che esso sarebbe stata disponibile a corrispondere il saldo del contributo, limitata- mente alle corse delle linee urbane, per gli anni 2015 e 2016, ma che non ha potuto farlo in quanto l'odierna attrice ha omesso di emettere le fatture con riferimento esclusivamente alle corse delle linee urbane avendole emesse cumulativamente con quelle relative alle corse pur sempre effettuate tra i comuni di e CP_2 CP_3
ma con i mezzi delle linee extraurbane. Tale difesa non può essere positiva-
[...] mente apprezzata posto che ad un certo punto, per esigenze di razionalizzazione del servizio, e con l'autorizzazione degli enti preposti, nelle ore non di punta il servizio di trasporto tra i comuni di e era stato garantito dai mezzi CP_2 Controparte_3 delle linee extraurbane ma con le stesse fermate e gli stessi titoli di viaggio utilizzati nelle ore di punta quando lo stesso servizio era garantito dai mezzi delle linee urbane. E pertanto si trattava sempre di servizio urbano. Correttamente, quindi, l'odierna at- trice non aveva emesso le fatture separate per il contributo integrativo relativo alle corse delle linee urbane in quanto, ai sensi dell'art. 1181 c.c. il creditore può rifiutare un pagamento parziale.
. Alle pagg. 16-24 della comparsa di risposta, il ha so- Controparte_3 stenuto che il contributo integrativo non sarebbe dovuto per gli anni successivi al 2016, in quanto il Contratto di servizio stipulato tra il e il conces- Controparte_2 sionario13 in data 9 aprile 2001 sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2016 e avrebbe determinato anche la scadenza della Convenzione stipulata dal Controparte_2 con il , la cui durata, ai sensi dell'articolo 4, era collega- Controparte_3 ta a quella del Contratto di servizio, con conseguente estinzione anche dell'obbligo da essa previsto di corrispondere a favore di terzo (l'attrice) l'integrazione al corri- spettivo regionale per i servizi minimi. Si è visto che, con successivi provvedimenti autoritativi la durata del contratto di servizio è stata prolungata di anno in anno “fino al completamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al subentro del nuovo gestore”, e che l'aggiudicazione è avvenuta in data 14-II-2020 (doc 8), mentre la decorrenza del nuovo Contratto di servizio è stata fissata con l'inizio dell'anno scolastico alla data del 13-IX-2021 (doc. 9). A conferma di quanto dedotto in ordine alla avvenuta proroga del Contratto di servizio fino al subentro del nuovo gestore
- 14 - l'odierna attrice ha inoltre fatto valere che, nell'ambito di un contenzioso avente ad Con oggetto lo svolgimento del servizio di sul territorio del Comune di Selvazzano, che aveva stipulato con il una convenzione analoga a quella sti- Controparte_2 pulata con il , la sentenza del Controparte_3 CP_8
n.1261/2021 del 25-X-2021 ha riconosciuto il diritto di di percepire Parte_1
l'importo integrativo del corrispettivo regionale fino all'anno 2021, dando atto che il Contratto di servizio stipulato tra A.P.S. (al posto della quale, come si è detto, è oggi subentrata ) e il ha avuto “efficacia in via prov- Parte_1 Controparte_2 visoria fino al 1 settembre 202116”. (doc. 27: copia sentenza n. CP_8
1261/2021) Sulla scorta di questa sentenza del varie sentenze del Parte_2
Tribunale di Padova, prodotte in atti, hanno accolto la domanda di Parte_1 avente ad oggetto il pagamento del contributo integrativo al corrispettivo regionale Con per il servizio di svolto dopo il 31- XII-2016.
La Delibera della Giunta regionale n. 937 del 5-VII-2021 ha poi fatto decorrere il termine del nuovo contratto di servizio dal 13-IX-2021 per farlo coincidere con l'anno scolastico con la conseguenza che il precedente è rimasto in vigore sino al giorno precedente In primo luogo, il sostiene che le due citate Delibere del CP_3
Commissario prefettizio e della Giunta comunale del 2016 e del 2017 non abbiano disposto la proroga del Contratto ma solo la prosecuzione del servizio, come risulte- rebbe anche dalla loro formulazione letterale. Tuttavia questa interpretazione non è condivisibile in quanto, sebbene parlino di prosecuzione del servizio, entrambe le Delibere stabiliscono che la prosecuzione del servizio sarebbe avvenuta “alle stesse condizioni del Contratto di servizio” e “con risorse economiche derivanti dalle Con- venzioni vigenti con i Comuni contermini”, e siccome la durata delle Convenzioni era commisurata a quella del Contratto di servizio (art. 4), se le convenzioni erano vigenti perché prorogate lo stesso doveva intendersi accaduto anche al Contratto di servizio. Il fatto che due Delibere non impugnate abbiano considerato “vigente” la Convenzione anche dopo il 31-XII-2016 è naturalmente tranchant in ordine all'infondatezza della tesi del convenuto secondo cui, dopo tale data, il Con- CP_3 tratto di servizio non sarebbe stato prorogato determinando anche la cessazione della Convenzione (essendo la sua durata collegata a quella del Contratto) e, con essa, dell'obbligo del di corrispondere all'attrice il contributo integrativo del cor- CP_3 rispettivo regionale. Un altro motivo per cui il nella comparsa di risposta, CP_3 ha sostenuto che le due Delibere del 2016 e del 2017 avrebbero stabilito la prosecu- zione del servizio ma non anche del Contratto è che il Reg. UE 1370/2007 prevede che i contratti di trasporto pubblico con bus possono avere durata massima di dieci anni e possono essere prorogati per un massimo di due anni, sicché dopo il 31 di- cembre 2016 il non poteva più optare per la proroga del Contratto Controparte_2 ma solo per l'ulteriore imposizione di fatto del servizio. Per contro si osserva in primo luogo, che il Regolamento europeo è del 2007 e per i contratti anteriori alla sua entrata in vigore (quello oggetto della res litigiosa è del 2001) non pone termini vincolanti ma solo indicativi;
e in secondo luogo che ogni considerazione è assorbita
- 15 - dal fatto che le Delibere in questione fanno riferimento alle “convenzioni vigenti” e queste Delibere non sono state certo adottate da ma dalle Autorità Parte_1 competenti e oltretutto non sono state impugnate sicché non si può far valere oggi la loro presunta contrarietà al Regolamento europeo. A pag. 20 della comparsa di rispo- sta (e poi alle pagg. 22 e 23), sempre allo scopo di sostenere che il Contratto di servi- zio non si sarebbe prorogato, il Comune ha fatto valere inoltre che con lettera del 6 dicembre 2016 (doc. 17 ex adv.) il Commissario prefettizio aveva chiesto la disponi- bilità del Comune di a proseguire il servizio urbano anche per Controparte_3
l'anno 2017 e comunque fino al subentro del nuovo gestore e che gli altri Comuni di prima cintura, non invece quello di , avevano dato tale disponibilità. Controparte_3
Il fatto che fosse stata chiesta la disponibilità a proseguire il servizio dimostrerebbe - a detta del odierno convenuto - che le convenzioni non si rinnovavano au- CP_3 tomaticamente ma dovevano essere confermate e il contributo era dovuto solo dai Comuni che le avevano confermate. Per contro, non risulta affatto che il Comune di non abbia accettato la conferma della Convenzione visto che nella Controparte_3
Delibera del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta comunale n. 2016/681 (doc. 6) si trova scritto esattamente il contrario. A pag. 2 della Delibera in parola si legge infatti: “Con nota prot. 357707 del 28/11/2016 il Commissario Prefet- tizio ha chiesto ai Comuni contermini di confermare le convenzioni vigenti fino al 31.12.2017 e comunque fino al subentro del nuovo gestore;
in esito all'incontro tenu- tosi presso la Provincia di in data 15/12/2016 con il Comune capoluogo e i CP_2 comuni contermini è stata dagli stessi 22 (data) espressa conferma delle convenzioni in essere anche per l'anno 2017”. E tanto la Delibera del Commissario prefettizio quanto la successiva Delibera della Giunta Comunale n. 653/2017 (doc. 7) confer- mano che la prosecuzione del servizio avveniva “con le risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i Comuni contermini. L'assenso anche del
[...]
è confermato in modo esplicito anche dal Controparte_3 Controparte_13
che, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20-III-2017 (citata e
[...] prodotta da parte convenuta sub doc. 23 ), ha dato atto che in data 15- XII-2016 i Pt_ Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, , Rubano, Controparte_3 vazzano Dentro, Vigodarzere presso la Provincia di hanno tutti convenuto di CP_2 aderire alla richiesta del Controparte_2
Invero,non si capisce per quale motivo i Comuni di Selvazzano Dentro e CP_2 [...]
, dovrebbero adottare delibere allegando circostanze non veritiere riguar- Parte_4 danti il , e comunque tali provvedimenti sono assistiti Controparte_3 dalla presunzione della validità che concerne tutti gli atti pubblici, ed infatti non ri- sultano essere stati impugnati. A conferma di quanto sopra, è significativo osservare che anche il alle pagg. 10-17 della 2a memoria integrativa, ha Controparte_2 denunciato il tentativo “erroneo, fuorviante e strumentale del Controparte_3
di differenziare la sua posizione rispetto a quella degli altri Comuni, della cin-
[...] tura urbana per il fatto che esso “a differenza degli altri comuni contermini in con- tenzioso, non avrebbe prorogato in alcun modo la convenzione per il periodo succes-
- 16 - sivo al 31.12.201625”, dimostrando che analoga era la situazione del Comune di Ru- bano per gli anni successivi al 2017 e dando atto che “pur non essendoci nessun ulte- riore espresso provvedimento di proroga del del servizio conven- Controparte_14 zionato per le annualità successive al 2017, nella parallela causa avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del proprio debito, il è stato Controparte_14 condannato a pagare al Gestore del gli importi relativi all'integrazione tarif- CP_15 faria per gli anni 2018-2021 (. . . ) e ciò nonostante il si fosse Controparte_14 prodigato per tutto il giudizio nel sostenere di non aver mai prorogato la convenzio- ne originaria sottoscritta nel 2001 con il e, a suo dire, già scaduta Controparte_2 nel 2003”. Condivisibili sono anche le argomentazioni in forza delle quali il terzo chiamato fa valere che tale impostazione è in linea con le altre situazioni in cui i
“Comuni ribelli” hanno rifiutato di dare seguito ai pagamenti per gli anni successivi al 2017 “pur continuando a fruire del servizio TPL alle stesse condizioni sul proprio territorio senza adottare, come il , i necessari atti idonei CP_3 CP_3 CP_3 ad interromperlo come perspicacemente puntualizzato da Controparte_16
(doc.17) 27 ”, dando luogo a dei contenziosi giudiziali. Osserva infatti il CP_2 che “in tutti i giudizi promossi da tali Amministrazioni Comunali o promosse
[...] nei loro confronti dal Gestore Busitalia Veneto, l'esito risulta costante: legittimità della pretesa, accertamento della legittimazione passiva esclusiva di tali comuni della cintura riguardo alla pretesa creditoria del Gestore, accoglimento delle domande del Gestore al pagamento per tutte le annualità fino alla scadenza effettiva del contratto Con di servizio di trasporto , cioè fino al settembre 2021 ed entrata in esercizio del nuovo contratto (doc. 15)” Detto quindi che tutte le evidenze sono nel senso che an- che il aveva accettato di confermare la Convenzione, il Controparte_3 fatto che i Comuni avessero confermato la Convenzione per l'anno 2017 e seguenti non è comunque decisivo perché la durata della Convenzione del 2001 si era proro- gata automaticamente in conseguenza della proroga del Contratto di servizio (o co- munque del servizio), tanto ciò vero che la Sentenza del Tribunale di Padova dell'8 aprile 2022, ai fini della debenza del contributo ha considerato “dirimente la delibera 28-XII-2017 con cui il ha autorizzato a proseguire il Controparte_2 Parte_1 servizio di trasporto pubblico fino all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro” (v. doc. 28). Inoltre la debenza dell'importo in- tegrativo per gli anni successivi al 2016 risultava comunque in base ad un argomento fondato sullo scopo della Convenzione che palesemente era quello di garantire che il corrispondesse l'importo integrativo fintantoché durava il servizio reso dal CP_3 gestore sul suo territorio. All'epoca in cui fu stipulata la Convenzione si riteneva che per raggiungere questo risultato fosse sufficiente stabilire, come si trova scritto nell'art. 1, che l'importo andava versato “per la durata del contratto di servizio”. In quel periodo non si immaginava infatti che successivamente sarebbero intervenute delle delibere del a disporre - in tesi - la “proroga del servizio” per diversi CP_3 anni. Ma dato che questa proroga, se anche la si dovesse intendere solo del servizio sarebbe stata comunque effettuata, come stabiliscono le Delibere prodotte sub docc.
- 17 - 6 e 7, “alle stesse condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finan- ziari e alle percorrenze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché con le risorse economiche derivanti dalle vigenti convenzioni con i comuni contermini”, non vi è alcuna possibilità di interpretarla in buona fede nel senso che il non debba pagare il contributo in relazione al servizio di tra- CP_3 sporto che ha garantito nel periodo 2017-2021. Decisivo è il più volte citato Parte_1 riferimento alle risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i comuni contermini. Pertanto, l'odierna attrice ha sostenuto che delle due l'una: - o si ritiene che - come ha stabilito la Sentenza del T.A.R. del Veneto n. 1261/2021 - la proroga ha riguardato non solo il servizio ma anche il Contratto;
- oppure bisogna comunque ritenere il contributo integrativo dovuto in quanto la ratio dell'art. 1 della Conven- zione sopra riportato era quella di collegarlo non tanto alla formale vigenza del Con- tratto ma all'effettiva prestazione del servizio, tanto ciò vero che le più volte citate Delibere che hanno disposto la prosecuzione del servizio hanno confermato che ciò sarebbe avvenuto con le “risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i comuni contermini” (questa formula, peraltro, dimostra che le convenzioni erano
“vigenti”, e quindi lo era anche il contratto di servizio alla quale la durata delle con- venzioni era collegata). Dunque, sia che si ritenga prorogato il Contratto di servizio, come sostiene la giurisprudenza citata, sia che si ritenga prorogato solo lo svolgimen- to del servizio, come vorrebbe parte convenuta, in ogni caso era prorogata anche la Convenzione. È quindi destituito di fondamento quanto dedotto alle pagg. 23 e 24 della comparsa di risposta del , cioè che il Comune Controparte_3 avrebbe legittimamente deciso di non prorogare la Convenzione e avrebbe sbagliato il a promettere a la prosecuzione del versamento Controparte_2 Parte_1 delle contribuzioni dei Comuni di Prima cintura anche se il Controparte_6 colò non aveva confermato la Convenzione.
Invero , comunque la conferma era ad abundantiam in quanto la Convenzione si era prorogata in considerazione della proroga del Contratto o comunque del prolunga- mento del servizio. Inoltre, il ha poi sostenuto che an- Controparte_3 che qualora si dovesse ritenere prorogato il Contratto di servizio, non sarebbe co- munque dovuto il contributo integrativo fino al 12 settembre 2021 in quanto il nuovo Contratto di servizio tra il la Provincia di Padova e Controparte_2 CP_17
era efficace dal momento della sua stipula, in data 4-XII-2020, ma le parti con-
[...] traenti hanno deciso di differirne l'esecuzione al settembre del 2021 “con scelta libe- ra ed autonoma priva di efficacia nei confronti di terzi e, per quanto qui rileva, nei confronti del convenuto”.Per contro, non si è trattato di una scelta libera e CP_3 autonoma delle parti contraenti, ma era lo stesso bando di gara a stabilire quando il servizio avrebbe avuto inizio, e cioè dopo 300 giorni dalla stipula del contratto. Ri- sulta poi prodotto il Capitolato che, all'art. 4, comma 4, stabilisce che: “L'avvio all'esecuzione del Contratto avverrà dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla data della sua stipula, fatto salvo quanto di seguito specificato: i 300 giorni sono stati va- lutati dagli Enti come un tempo congruo per consentire all' di attrezzarsi Parte_5
- 18 - per l'avviamento del servizio. L'avvio all'esecuzione del Contratto sarà posticipato sino a un massimo di 6 giorni rispetto alla scadenza dei 300 giorni, sì da fare decorre- re il servizio dal giorno di domenica. Qualora, alla data di stipula del Contratto, risul- tasse che la scadenza dei 300 giorni sia prossima alla data di decorrenza del servizio
“estivo” (coincidente con la fine del calendario scolastico) o del servizio “invernale” (coincidente con l'inizio del calendario scolastico) la data di avvio all'esecuzione del Contratto sarà anticipata o posticipata a tale data. Per scadenza prossima si intende un intervallo di tempo tra le due date non maggiore di 20 giorni”. (doc. 34: copia Ca- pitolato gara per l'affidamento dei servizi di TPL del Bacino di 16-I-2018) Il CP_2
Capitolato dimostra che non corrisponde al vero che l'inizio della vigenza del Con- tratto sia stato deciso con una scelta libera delle parti contraenti, essendo invece stato deciso dall'Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale della Provincia di Anche il , a pag. 32 della comparsa di rispo- CP_2 CP_3 CP_2 sta, ha confermato che il termine di inizio esecuzione “non è stato deciso con libera scelta delle parti. Dunque, la proroga del servizio TPL alle condizioni del contratto di servizio e con le risorse economiche previste dalle convenzioni stipulate con i comu- ni contermini è efficace fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore”. Ciò premesso, va comunque rimarcato che il riferimento alla data di stipula del Contratto non è rile- vante ai fini del computo del termine fino al quale era dovuto l'importo integrativo perché non rileva la data formale del nuovo contratto ma la data in cui esso ha co- minciato ad avere applicazione ai sensi dell'art.
3.1 del nuovo contratto (doc. 32 ex adv.), coincidente con l'inizio del calendario scolastico, dovendosi ritenere il prece- dente contratto prorogato fino al giorno precedente. È questa la data in cui si può dire che si sia verificato l'effettivo “subentro del nuovo gestore”, che è il momento fino al quale le più volte citate Delibere di Giunta del 2016 e del 2017 hanno stabilito la pro- roga del precedente Contratto di servizio (o anche solo del servizio alla stregua di quanto sopra chiarito).
Invero, è significativo osservare che anche il che detto contratto Controparte_2 ha stipulato e quindi conosce bene la vicenda, alle pagg. 28-34 della propria compar- sa di risposta ha confutato la tesi secondo cui il , a diffe- Controparte_3 renza degli altri, non avrebbe rinnovato la Convenzione con il Controparte_2 che sarebbe quindi scaduta il 31-XII-2016, considerando invece fondate le difese fat- te valere dall'odierna attrice alle pagg. 20-30 dell'atto di citazione per chiamata di terzo, e confermando “che il Contratto di servizio tra il e il gesto- Controparte_2 re è sempre stato prorogato ex lege in forza di disposizioni normative statali che lo consentivano, fino all'avvio iniziato con la pubblicazione in GUCE del 30.12.2014 dell'avviso di preinformazione inviato il 24.12.2014 e al completamento delle opera- zioni della procedura di gara di affidamento al nuovo gestore, avvenuto con contratto stipulato in data 04.12.2020, con efficacia differita all'inizio del successivo anno sco- lastico alla data del 13.09.2021 (docc. 14-15 ex adv.)”.
- 19 - A conferma di ciò, nel prosieguo del giudizio il terzo chiamato ha fatto valere che la giurisprudenza ha accertato “la piena idoneità e sufficienza degli atti di proroga del servizio TPL- servizi minimi per i Comuni convenzionati - adottati dal di CP_3
(docc. 5 e 8), mai impugnati dal che ne ha co- CP_2 Controparte_3 scientemente accettato gli effetti non rifiutando la prestazione erogata dal Gestore, alle medesime condizioni precedentemente pattuite” citando “ 1261/21 CP_8
(doc.16), pagg. 23-24, , Controparte_13 CP_8 CP_14
n. 302/24 (doc.17), pag. 26, Tribunale di Padova n. 717/22 (doc. 18) Comu-
[...] ne di Vigodarzere”. Sul punto, a pag. 30 della comparsa di risposta il Parte_6 ha poi aggiunto una considerazione che è nello stesso tempo, giuridica e di co-
[...] mune buon senso: come può il contestare la vigenza del Controparte_3
Contratto dopo avere pacificamente beneficiato del Servizio di TPL sul proprio terri- torio reso in esecuzione dello stesso?: “È del resto, incontestato – scrive il CP_2
- che il Comune di ha periodicamente confermato fino al
[...] Controparte_3
2017 la Convenzione e ha sempre in continuità confermato l'interesse alla prosecu- zione del servizio urbano minimo che delle linee che percorrono il proprio territorio, come da contratto di servizio, approvando i relativi stanziamenti finanziari, salvo dal 2017 non procedere più all'erogazione dell'integrazione tariffaria: mai, infatti, l'Amministrazione Comunale convenuta principale ha comunicato al Comune di Pa- dova che l'aveva espressamente richiesto nel 2016 (doc.4) che non vi fosse più inte- resse all'effettuazione del servizio con le modalità urbane di cui al Contratto di servi- zio ha continuato ad usufruirne con indubbio vantaggio per la comunità locale. E che la determinazione di proroga assunta dal Comune di con la sopra richiamata CP_2 deliberazione, sia avvenuta con il consenso di tutte le Amministrazioni Comunali della cintura padovana convenzionate, compreso il Comune di , non Controparte_3 lo dice solo il Comune qui patrocinato, ma è confermato da tali Amministrazioni che hanno, poi, deliberato di prendere atto della prosecuzione, del servizio di trasporti pubblico fino al 31.12.2017 e comunque fino al completamento della gara in corso per l'individuazione del nuovo gestore”. Il ha quindi concluso Controparte_2 che “appare incontestabile la consapevolezza del convenuto principale della CP_3 prosecuzione del servizio e, del pari, della sua spontanea accettazione di tale proroga;
tant'è vero che il servizio di TPL è proseguito anche a senza solu- Controparte_3 zione di continuità, per giunta a costo agevolato. Non si vede, quindi, come tale Amministrazione Comunale possa sostenere il contrario, quando è stato coinvolto e sempre informato, al pari degli altri comuni convenzionati con il di CP_3 CP_2 della cintura padovana, nelle determinazioni relative alla proroga del servizio di TPL31”. Sulla stessa linea di ragionamento, il terzo chiamato ha inoltre confermato che l'odierna attrice aveva perfettamente ragione a contestare, alle pagg. 21 e seguen- ti dell'atto di citazione per chiamata di terzo, la pretestuosa distinzione che il Comu- ne di vorrebbe fare tra proroga del contratto e proroga del servizio, Controparte_3 dando atto che “risultano del tutto accademiche e comunque prive di valore conclu- dente le tesi ex adverso propugnate secondo cui al più sarebbe stato prorogato il
- 20 - Con semplice servizio di ma non la convenzione, atteso che la proroga del servizio, come disposta delle deliberazioni di Giunta del sopra richiamate, Controparte_2
è alle stesse condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finanziari e alle percorrenze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del Ve- neto, nonché con le risorse economiche derivanti dalle vigenti convenzioni con i co- muni contermini. Ed è proprio la regolamentazione della proroga in tali termini e cioè sulla base delle stesse condizioni del contratto di servizio, prorogato e con le ri- sorse finanziarie derivanti dalle convenzioni parimenti prorogate per il vincolo di collegamento tra i due negozi giuridici che la giurisprudenza sopra richiamata ha ri- tenuto sussistente il diritto del Gestore del servizio, , a percepire dal Parte_1
Comune contermine fruitore del servizio, applicando la tariffa urbana, il contributo per il servizio reso anche per periodo successivo al 2016 fino a settembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo contratto (. . .)”. Come si vede il Controparte_2 Con che era il regista dell'intera operazione relativa allo svolgimento del servizio di nel territorio dei comuni della prima cintura urbana, e in tale prospettiva ha sotto- scritto le convenzioni con i Comuni e il Contratto di servizio con l'ente gestore, ha confermato che il Contratto (e con esso la Convenzione) è stato prorogato anche per gli anni successivi al 2016 e fino al subentro del nuovo gestore. Alle pagg. 29-34 del- la comparsa di risposta il ha sostenuto che la nota della Controparte_3
Regione Veneto del 15-XII-2017 prot. n. 526411 (doc. 27 conv.) avrebbe affermato la inammissibilità di integrazioni al corrispettivo regionale per i servizi minimi quali contributi in conto esercizio. Tale prospettazione è stata ribadita anche alle pagg.
6-7 della (prima) 1a memoria integrativa del convenuto. Tuttavia la tesi CP_3 dell'inammissibilità del contributo integrativo è già stata esaminata in tutti i dettagli ed è stata respinta dalla più volte citata sentenza del T.A.R. del n. 1261/2021 Pt_1 del 25-X-2021 (prodotta sub doc. 27) nell'ambito di un analogo contenzioso tra
[...]
e il . Vanno integralmente richiamati gli Parte_7 Controparte_13 argomenti utilizzati dalla suddetta sentenza facendo valere che essi si attagliano an- che al nostro caso visto che la Convenzione stipulata il 27-III-2001 tra il CP_2 ed il era sostanzialmente analoga a quelle stipu-
[...] Controparte_3 late negli stessi giorni con altri sei Comuni della cintura urbana con i quali pure è in- tercorso un contenzioso giudiziale, fatta eccezione per il Controparte_18 che ha invece sempre ottemperato a quanto previsto dalla Convenzione. Nella fatti- specie il aveva proposto un ricorso al T.A.R. del Controparte_13 Pt_1 chiedendo l'annullamento della Convenzione da esso stipulata con il Parte_6
- e il conseguente accertamento della non debenza del contributo integrativo -
[...] per una serie di motivi, il primo dei quali è lo stesso invocato dal Controparte_3
, incentrato sulla inammissibilità di integrazioni al corrispettivo regionale
[...] per i servizi minimi quali contributi in conto esercizio. Nel ricorso il Parte_8
ha infatti dedotto che “dal 2017 ha ritenuto di non dover più dare esecuzione
[...] alla Convenzione sul presupposto che, trattandosi di servizi minimi devono essere finanziati esclusivamente con le risorse previste a questo scopo dalla Regione senza
- 21 - che sia legittimamente configurabile la possibilità di un'ulteriore sovracontribuzione a carico degli enti locali, ad integrazione di quella prevista ex lege”. Ebbene, la citata sentenza del ha respinto il ricorso del e fatto CP_8 Pt_1 Controparte_13 giustizia di questa tesi dando atto, al contrario, che la Convenzione stipulata da detto Comune, analoga a quella stipulata dal “non viola alcu- Controparte_1 CP_3 na disposizione europea, nazionale o regionale in materia di trasporto pubblico loca- le”. Per giungere a questa conclusione il ha espressamente dichiarato CP_8
l'infondatezza della tesi, sostenuta anche dall'odierno convenuto, secondo cui “la normativa vigente in materia (a livello comunitario, nazionale e regionale, Regola- mento 1370/2007; D.lgs. 422/1997 e LRV 25/1998)” escluderebbe “l'ammissibilità di integrazioni del corrispettivo regionale per i servizi minimi, da parte di enti diversi dalle Regioni”, chiarendo invece che le somme che i diversi Comuni si sono obbliga- ti con il “a versare al soggetto gestore del servizio, non costitui- Controparte_2 scono una sovra-contribuzione rispetto al finanziamento corrisposto dalla regione, ma una legittima compensazione di un obbligo di servizio, e più precisamente, di un obbligo tariffario” In sostanza il T.A.R. ha chiarito che il contributo integrativo è perfettamente legittimo perché ha natura compensativa di un obbligo tariffario impo- Con sto al gestore del servizio di . Questa conclusione non è certo inficiata, come vorrebbe il Comune di Ponte San Nicolò33, dalla circostanza che oltre che, in primis, i residenti nel Comune di (questo è ciò che importa) anche altri Controparte_3 Con utenti del servizio di del bacino di potrebbero eventualmente avere uti- CP_2 lizzato il prolungamento di quelle linee. La sopra citata sentenza del CP_8 non ha dato infatti alcun perso a questa circostanza sebbene nel contenzioso tra Pt_9 talia e il ricorresse una situazione identica a quella Controparte_13 oggetto della presente res litigiosa.
A conferma di quanto sopra, è significativo osservare che la natura compensativa, e quindi la legittimità, del contributo integrativo, è stata confermata da due recentissi- me sentenze del T.A.R. Veneto intervenute in corso di causa, le sentenze nn. 301/2024 e 302/2024, le quali hanno tutte escluso la fondatezza della tesi del Comu- ne di secondo cui il contributo integrativo sarebbe illegittimo per Controparte_3 violazione del divieto di finanziamento del servizio con risorse pubbliche confer- mando invece che esso costituisce “una legittima compensazione di un obbligo di servizio e più precisamente di un obbligo tariffario” con conseguente legittimità, an- che rispetto alla normativa europea, della Convenzione e del Contratto di servizio. Sulla scorta di queste sentenze, nella propria comparsa di costituzione e risposta an- che il ha riconosciuto la validità della Convenzione e la fondatez- Controparte_2 za della pretesa di al pagamento della totalità del contributo integra- Parte_1 tivo da parte del per i servizi di TPL urbano svolti sul Controparte_3 suo territorio. Il ha quindi considerato pretestuose le difese con Controparte_2 cui il ritiene illegittima la Convenzione e le integrazio- Controparte_3 ni tariffarie “ovvero suggerisce iniziative al gestore del servizio per recuperare altro- ve detti fondi” concludendo che, con esse, il finisce per Controparte_3
- 22 - pretendere “un servizio con modalità urbana delle suddette linee senza corrispondere l'integrazione tariffaria a sostegno dei propri cittadini prevista e convenuta per lo svolgimento di detta modalità”.
Le considerazioni difensive del convenuto relative al nuovo contratto di CP_3 servizio sono del tutto irrilevanti in quanto le pretese fatte valere in causa si fondano sul vecchio Contratto di servizio, stipulato più di 20 anni fa, nel 2001, che invece prevedeva l'obbligo di versamento del contributo. Ebbene, il solo fatto che tale im- porto fosse stato previsto dalla Convenzione stipulata dai Comuni significa che era Con necessario per garantire lo svolgimento del servizio di sul loro territorio, e in ogni caso il fatto che il Contratto di servizio e la Convenzione prevedessero il contri- buto integrativo è condizione necessaria e sufficiente per poterne chiedere il paga- mento (sin dall'intitolato la Convenzione chiarisce di essere stata stipulata per deter- minare l'entità e le modalità di erogazione del contributo). Il fatto che il nuovo con- tratto non preveda il versamento del contributo è del tutto irrilevante e non dimostra assolutamente che il contributo previsto dal vecchio Contratto di 20 anni prima fosse illegittimo: più semplicemente, a distanza di 20 anni, sono mutate le condizioni per Con lo svolgimento del servizio di . A pag. 33 della comparsa di risposta anche il ha confermato che il fatto che il nuovo contratto di servizio non Controparte_2 preveda più l'obbligo di contribuzione a carico dei Comuni è del tutto irrilevante
“trattandosi di un servizio organizzato su basi gestionali completamente diverse da quelle del 2001” sicché il riferimento al nuovo contratto appare “strumentale ed in- fondato”, così come è infondato “l'assunto secondo cui non fosse necessaria la con- Con tribuzione dei Comuni contermini per l'effettuazione dei servizi di ” dato che lo studio commissionato dal ad una società specializzata nei servizi Controparte_2 di trasporto ha al contrario “evidenziato che l'attuale contributo da parte dei Comuni contermini risulta necessario.
Ora, a partire dal settembre 2015, nell'ambito del processo di integrazione e raziona- lizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, Parte_1 ha ridotto il numero di corse urbane (dette urbane di 2ª tratta) che servono anche il di dando però la possibilità, a coloro che necessitano del CP_3 Controparte_3 servizio di trasporto pubblico tra il di e quello di , CP_3 CP_2 Controparte_3 di avvalersi degli autobus delle linee extraurbane gestite dalla stessa Parte_1 in transito sul territorio comunale, con le stesse fermate utilizzate dalle linee urbane (molto più frequenti di quelle delle linee extraurbane) e con gli stessi titoli di viaggio di 1a e 2a tratta che nelle ore di punta sono richiesti per svolgere lo stesso percorso con i mezzi delle linee urbane. Per questo con l'atto di citazione introduttivo della presente causa l'odierna attrice ha chiesto il pagamento del contributo integrativo, limitatamente al tratto compreso nel territorio del Comune di , an- Controparte_3 che in relazione alle corse effettuate, a partire dalla fine dell'anno 2015 con i mezzi delle linee extraurbane ma con le stesse modalità utilizzate per le corse delle linee urbane. Alle pagg. 28 e 29 della comparsa di risposta il Controparte_3
- 23 - ha invece sostenuto che il contributo integrativo non solo non sarebbe dovuto per gli anni 2017-2021 ma neanche per gli anni 2015 e 2016 in relazione a quelli che defini- sce “servizi extraurbani” effettuati dalle linee dirette a e Cavarzere 36 e Per_1 transitanti nel territorio del comune di in quanto la Convenzione è Controparte_3 relativa solo alle linee urbane. Per rinforzare questa tesi, con la (prima) 1a memoria integrativa il ha depositato copia del contratto di servi- Controparte_3 zio per il trasporto pubblico locale extraurbano stipulato in data 26 febbraio 2001 tra la Provincia di e l'allora gestore del servizio SITA S.p.A. cui poi è subentrata CP_2
l'odierna attrice, sostenendo che tutte le linee extraurbane transitanti sul territorio comunale sarebbero disciplinate esclusivamente dal predetto contratto e non dagli al- tri atti su cui l'odierna attrice fonda le proprie pretese al pagamento dell'importo in- tegrativo del corrispettivo regionale, costituiti dal Contratto di servizio e dalla Con- venzione, i quali riguardano unicamente le linee urbane e non quelle extraurbane. In realtà il contributo integrativo non è stato chiesto per i servizi extraurbani, che hanno fermate molto più diradate e biglietti molto più costosi, ma per i servizi a tutti gli ef- fetti urbani che, nelle ore non di punta, a partire dalla fine dell'anno 2015 sono stati effettuati con i mezzi delle linee extraurbane per esigenze di razionalizzazione del servizio. Si è trattato, quindi, di una modalità di esecuzione dello stesso Contratto di servizio, perfettamente legittima, in quanto approvata nell'ambito di un progetto di integrazione e razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale sia dal (con Delibera della Giunta comunale n. 2015/0614: doc. 10) Controparte_2 che dalla Provincia (con Determina dirigenziale n. 1443 del 15-IX-2015: doc. 11). A riprova di ciò, si veda che la citata Deliberazione della Giunta comunale di n. CP_2
2015/0614, avente ad oggetto il “Servizio di trasporto pubblico locale” espressamen- te definito “urbano”, ha approvato il nuovo programma di trasporto dando atto che lo stesso prevedeva “che le corse extraurbane sulle due direttrici Piovese e Conselvana, nella tratta in sovrapposizione con i percorsi delle linee urbane 14 e 88 effettuino servizio urbano a tutte le fermate nonché la possibilità di utilizzare i titoli di viaggio urbani di 1a e 2 a tratta anche sulla linee extraurbane, limitatamente alle zone già co- perte dal servizio urbano”. Quindi è testuale nella Delibera in parola che si trattava di servizio urbano effettuato con i mezzi delle linee extra urbane con le stesse modalità di quello garantito dai mezzi delle linee urbane. Anche il alle pa- Controparte_2 gine 34-36 della comparsa di risposta ha confermato che si trattava di una modalità di svolgimento del servizio urbano a tutte le fermate approvato dal Controparte_2 nell'ambito di un progetto di razionalizzazione e integrazione della rete dei servizi di TPL.
A dimostrazione che si trattava dello stesso servizio di trasporto urbano in ordine al quale il Comune di ha assunto l'impegno di pagare il contributo Controparte_3 integrativo ai sensi della convenzione con il , si evidenzia che al CP_3 CP_2 trattino 1 delle premesse della citata delibera della Giunta Comunale (doc. 10) viene fatto espresso riferimento al “Contratto di Servizio rep n. 78439 per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”: ebbene, si tratta dello stesso Contratto di
- 24 - servizio stipulato il 9 aprile del 2001 tra e APS (cui poi è suben- Controparte_2 trata ) menzionato all'art. 1 della Convenzione. È quindi smentita Parte_1 testualmente e inconfutabilmente la tesi del convenuto secondo cui il servi- CP_3 zio urbano svolto nel territorio del Comune di dai delle linee ex- Controparte_3 traurbane sarebbe regolato dal contratto di servizio stipulato dall'ente gestore con la Provincia di Padova anziché da quello stipulato con il È invece Controparte_2 confermato che si trattava, con tutta evidenza, di una modalità di esecuzione del Con- tratto di servizio autorizzata dagli enti preposti quali componenti dell'ente di governo del TPL del bacino (Comune e Provincia di Padova), rispetto alla quale il CP_3 odierno convenuto non ha titolo per dolersi né ne avrebbe motivo. Una volta che il servizio è stato garantito non si vede infatti che differenza possa fare per il Comune se lo è stato con un autobus più o meno grande, grigio o blu: quello che conta è che l'odierna esponente ha conteggiato solo il tratto entro il San Nico- Controparte_1 lò, calcolato prudenzialmente in misura pari al 20% del totale, con le stesse fermate di quando il tratto è percorso dalle linee urbane, ed ha applicato la tariffa di 1a e 2a tratta che è di poco superiore a quella urbana e di molto inferiore, invece, a quella extraurbana ed è la stessa applicata nel dalle tre linee Controparte_1 CP_3 urbane che vi transitano, sicché il non ha dovuto sopportare alcun aggravio CP_3 di costi. A pretesa dimostrazione che il contributo per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane non sarebbe dovuto, a pag. 5 della (prima) 1a memoria inte- grativa il ha sostenuto che l'odierna attrice non lo ha Controparte_3 chiesto anche agli altri Comuni in cui transita il servizio extraurbano in forza del con- tratto di servizio stipulato nel 2001 tra la Provincia di Padova e il gestore del servizio di trasporto (doc. 43 ex adv.). Con la (prima) 2a memoria integrativa l'odierna espo- nente ha replicato – e qui ribadisce – quanto segue: - in primo luogo, come detto po- co sopra, il titolo non è quel contratto bensì il Contratto di servizio stipulato con il di in data 9 aprile 2001 (doc 4 att.); Precisiamo che ciò significa che CP_3 CP_2 per ogni corsa delle linee extraurbane in transito nelle ore c.d. di morbida (diret- te/provenienti a/da Cavarzere, Piove di Sacco e Legnaro) si è considerato Per_1 solo il tratto che si svolgeva entro il territorio del comune di;
sul Controparte_3 totale annuo dei km svolti entro il comune di nelle ore di morbida è Controparte_3 poi stata applicata la percentuale del 20%. - in secondo luogo, essa ha chiesto il con- tributo al in quanto in tale Comune vi è una perfetta so- Controparte_3 vrapposizione di percorso delle linee extraurbane con le linee urbane tale da consen- tire lo svolgimento del servizio urbano anche con i mezzi delle linee extraurbane;
- infine, lo ha chiesto solo a partire dal 2015 in quanto solo dal 16 settembre 2015 al- cune corse di linee extraurbane svolgono servizio urbano (stesso percorso, stesse fermate, stessa tariffa) in sostituzione di corse di linee urbane, nel territorio del Co- mune di , Oltre a contestare la debenza del contributo integrativo Controparte_3 per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane, con la comparsa di risposta il ha contestato anche la congruità dell'applicazione del Controparte_1 CP_3
20% del contributo entro il territorio comunale. Tuttavia mentre lo svolgimento delle
- 25 - corse delle linee extraurbane nel Comune di è pacifico i kilome- Controparte_3 traggi sono stati indicati nei rendiconto inviati per il pagamento al (docc. 13 CP_3
e 25) e nella diffida di pagamento dei legali (doc. 23) i quali non sono mai stati con- testati in relazione a questo punto specifico e quindi, quanto all'ammontare del kilo- metraggio, si intendono riconosciuti ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Del resto, che i rendiconti relativi ai kilometraggi siano documenti probanti è dimo- strato dal fatto che il pagamento parziale per i contributi del 2015 e 2016 il
[...]
lo ha effettuato sulla base dei kilometraggi delle linee urbane in- Controparte_3 dicati negli stessi documenti che riportano anche quelli delle linee extraurbane (doc. 13). L'esecuzione del Contratto sulla base di quei documenti dimostra quindi la loro rilevanza ai fini del computo del kilometraggio tale dovendosi considerare la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362, 2° comma, c.c.
Pertanto la domanda attorea svolta in via principale può essere accolta per il preteso importo.
L' accoglimento della domanda proposta in via principale rende superfluo l'esame di quella proposta in via subordinata, ivi compresa l'eccezione di difetto di giurisdizio- ne con assorbimento di ogni altra questione.
In considerazione dell'esito della lite tenuto conto della natura delle questioni trattate e degli Enti coinvolti le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara il diritto dell'attrice di ricevere dal Controparte_3
l'importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di tra- sporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale per gli anni Parte_1
2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero) nella misura di € 904.583,61 ; e per l'effetto
- condanna il a corrispondere a tale titolo alla società Controparte_3
l'importo di € 904.583,61 , con gli interessi ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
Spese compensate.
Padova, 18-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 26 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4069/2023 promossa da:
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARMELLINI STEFANO
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti CRESCENZI MARIANGELA e GREGGIO MICHELE
CONVENUTO
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti POZZATO MICHELE, STECCA FEDERICA, MIZ-
NI NZ, TO NA e LO TI AN
TE MA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- respingersi l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dal in favore del Giudice Amministrativo in quanto infondata per Controparte_2 le ragioni indicate in atti, e per l'effetto;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertarsi e dichiararsi il diritto dell'attrice di ricevere dal San Ni- Controparte_1 colò l'importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale per gli Parte_1 anni 2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero) nella misura di € 904.583,61 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
- condannarsi il a corrispondere a tale titolo alla società Controparte_3
l'importo di € 904.583,61 o il diverso importo ritenuto di Parte_1 giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, dell'azione pro- posta in via principale, accertarsi e dichiararsi che il , Controparte_3 nella misura in cui non fosse considerato tenuto al pagamento dell'importo integrati- vo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale nel periodo 2015-2021, si è indebi- Parte_1 tamente arricchito e, per l'effetto,
- condannarsi il a corrispondere all'attrice l'importo di Controparte_3
€ 904.583,61 o il diverso importo che risulterà di giustizia a titolo di arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c. con gli interessi dalle singole scadenze al saldo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- 2 - - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte nelle con- clusioni precedenti nei confronti del , accertarsi e di- Controparte_3 chiararsi che il in forza del contratto di servizio del 9 aprile 2001 Controparte_2
e/o della convenzione del 27 marzo 2001 indicati in atti e/o degli altri provvedimenti indicati in atti, o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indebito arricchimento, è tenuto a corrispondere all'attrice un importo corrispondente al contributo integrati- vo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano C svolto da sul territorio del Comune per gli anni Parte_1 Controparte_3
2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero), nella misura di € 904.583,61 o nel- la diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto,
- condannarsi il a corrispondere a tale titolo all'attrice l'importo Controparte_2 di € 904.583,61 o il diverso importo ritenuto di giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale delle domande proposte nei confronti del formulate nelle conclusioni precedenti, Controparte_3 accertarsi e dichiararsi che il in forza del contratto di servizio del Controparte_2
9 aprile 2001 e/o della convenzione del 27 marzo 2001 indicati in atti e/o degli altri provvedimenti indicati in atti, o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indebito arricchimento, è tenuto a corrispondere all'attrice un importo corrispondente alla dif- ferenza tra l'intero ammontare del contributo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da Parte_1 sul territorio del per gli anni 2015 e 2016 (saldo resi- Controparte_3 duo) e 2017-2021 (intero), pari a € 904.583,61 o al diverso importo ritenuto di giusti- zia, e l'importo posto a carico del , e, per l'effetto Controparte_3
- condannarsi il a corrispondere la differenza tra l'intero ammon- Controparte_2 tare del contributo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano svolto da sul territorio del Parte_1 [...]
per gli anni 2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero), pari Controparte_3
a € 904.583,61 o al diverso importo ritenuto di giustizia, e l'importo posto a carico del , con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole Controparte_3 scadenze al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi c.t.u. per stabilire qual è il valore del contributo integrativo del corrispetti- vo regionale dovuto in relazione al servizio di trasporto pubblico urbano svolto da con le corse extraurbane all'interno del Comune di Ponte San Nico- Parte_1 lò nelle ore c.d. “di morbida” nel periodo 2015-2021.
IN OGNI CASO:
- 3 - - con vittoria di spese, diritti e onorari della procedura”.
Il convenuto ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni:
“A) Preliminarmente in punto di giurisdizione:
- pronunciarsi sull'eccezione di giurisdizione formulata dal terzo chiamato limitata- mente alle domande proposte dall'attrice nei confronti del terzo chiamato stesso, os- sia nei limiti in cui è stata formulata dal terzo chiamato nel paragrafo 1 pagine 13 e seguenti della comparsa del terzo chiamato;
ciò preso atto che il terzo chiamato non ha formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione né con riferimento alle domande formulate in via principale dall'attrice nei confronti del convenuto, né con CP_3 riferimento alle domande formulate dal terzo chiamato stesso, “in via riconvenziona- le in ulteriore subordine”, nei confronti del convenuto;
CP_3
- nell'ipotesi in cui l'On. le Giudice valuti la questione di giurisdizione in relazione a tutto il giudizio, dichiarare la propria giurisdizione sulla presente controversia che verte unicamente in materia di corrispettivo di concessione di pubblici servizi (art. 133 comma 1 lettera c) c.p.a.);
- e, quindi, in ogni caso, rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal terzo chiamato in causa dall'attore.
B) Nel merito:
B.1) Con riferimento alle domande di parte attrice:
- respingere le domande proposte da nei confronti del Comu- Parte_1 Parte_1 ne di;
Controparte_3
- con riferimento puntuale alla domanda di corresponsione delle somme di euro 305,33 a saldo linee urbane 2015 e di euro 729,60 a saldo linee urbane 2016, respin- gere la domanda formulata nei confronti del di corre- Controparte_3 sponsione degli interessi dalle scadenze al saldo, per le ragioni esposte, in particola- re, nel paragrafo 30 della comparsa di risposta;
- in via subordinata, nella sola ipotesi in cui l'On. le Giudice ritenesse sussistente, anche dopo il 31.12.2016, l'obbligo per il convenuto di Controparte_3 corrispondere l'integrazione al corrispettivo regionale per i servizi minimi in favore dell'attrice e ritenesse ammissibile detta integrazione, accertare la sussistenza del predetto obbligo limitatamente agli anni 2017 e 2018, in ottemperanza all'art. 5 comma 5 Reg. Com. 1370/2007, che consentiva la prosecuzione del servizio al mas- simo per due anni dopo la scadenza della durata massima dei contratti in essere, co- me esposto al paragrafo 23.2.1. della comparsa di risposta;
- 4 - - rigettare l'istanza istruttoria formulata da parte attrice nella memoria 09.11.2023 ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare, nel paragrafo 8.1 della prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 10.11.2023 in vista della prima udienza.
B.2) Con riferimento alle domande del terzo chiamato in causa:
- respingere le domande proposte dal in via riconvenzionale nei Controparte_2 confronti del – proposte “in ulteriore subordine”, ossia Controparte_3 solo in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attrice nei confronti del
– perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Il terzo chiamato ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'adito A.G.O., in quanto la cognizione della controversia è devoluta alla giurisdi- zione dell'A.G.A.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: ritenuta dirimente l'eccezione di rito so- pra formulata, in denegata ipotesi, rigettarsi le domande proposte da Parte_1
nei confronti del per i motivi indicati in atti.
[...] Controparte_2
IN VIA RICONVENZIONALE IN ULTERIORE SUBORDINE: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti del Parte_1
condannarsi, per i motivi sopra indicati, il Controparte_2 Controparte_3
a rimborsare al quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare
[...] Controparte_2 al Gestore odierno attore e ciò in base agli obblighi contrattuali assunti dall'Amministrazione convenuta principale con la sottoscrizione della convenzione 27.03.2001 con lo stesso o, in via subordinata sussidiaria, ai sen- Controparte_2 si degli artt. 2041 e ss.
Spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27-VI-2023 la società
[...]
(“ ”), operativa nel settore del trasporto pubblico re- Parte_1 Parte_1 gionale che da maggio 2015 gestisce il servizio di trasporto urbano (e anche di quello extraurbano) nelle province di e Rovigo. (doc. 1: visura CP_2 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, il
[...] Controparte_4
[...] [...]
nel cui territorio l'odierna attrice presta, con i propri mezzi, il servizio
[...] di trasporto pubblico collegando il al Controparte_3 Controparte_5
[.. per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, ovverosia chiedendo che il fosse condannato a pagare l'importo di € 904.583,61 o il diverso importo CP_3 ritenuto di giustizia, con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 alle singole scadenze al sal- do, a titolo di importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servi- zio di trasporto pubblico urbano sul proprio territorio nel periodo 2015-2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 10-X-2023 il Controparte_6
si costituiva opponendosi alla domanda attorea sotto diversi profili. Invero: - il
[...] sarebbe stato disponibile a corrispondere il saldo degli anni 2015 e 2016 li- CP_3 mitatamente alle corse svolte con i mezzi delle linee urbane ma non avrebbe potuto farlo perché l'odierna attrice non aveva emesso le relative fatture;
- non sarebbe in- vece dovuta l'integrazione al corrispettivo regionale per gli anni successivi al 2016 in quanto il Contratto di servizio tra il e il gestore del servizio di Controparte_2 Con
sarebbe scaduto in data 31-XII-2016 determinando la scadenza anche della Convenzione;
- il contributo integrativo non sarebbe comunque dovuto in quanto la Nota della regione del 15-XII-2017, prot. n. 526411, avrebbe affermato Pt_1
l'illegittimità di integrazioni al corrispettivo regionale per i servizi minimi quali con- tributi in conto esercizio. - non sarebbe comunque dovuto il contributo integrativo Con per il servizio di svolto tra il di e il di CP_3 Controparte_3 CP_3 CP_5
[.. con i mezzi delle linee extraurbane in quanto, a suo dire, si tratterebbe di un servi- zio extraurbano, come tale escluso dalla Convenzione.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. con le quali le parti ribadivano le proprie domande ed eccezioni. In particolare, con la 1a memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. l'odierna attrice, oltre a contestare quanto dedotto nella comparsa di risposta, prendendo atto del persistente rifiuto del a corri- CP_3 spondere il contributo integrativo pur avendo pacificamente beneficiato per tutto il Con periodo del servizio di svolto da sul proprio territorio, in via Parte_1 subordinata chiedeva che il convenuto fosse condannato a corrispondere un CP_3 importo corrispondente a titolo di indebito arricchimento. Inoltre, in via subordinata, per l'ipotesi che fossero accolte le eccezioni del in or- Controparte_3 dine alla non debenza, da parte sua, del contributo integrativo per gli anni 2017-2021 e/o per le corse svolte con i mezzi delle linee extraurbane, dato che era stato il Co- mune di ad imporre le modalità di svolgimento del servizio, e che lo stesso CP_2 aveva garantito il versamento del contributo integrativo per l'intero periodo CP_3
e anche per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane, l'odierna attrice ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il per sentirlo Controparte_2 condannare a pagare l'importo del contributo integrativo che eventualmente non fos- se posto a carico del . All'udienza del 21-XII-2023 il Controparte_3
G.I. autorizzava la chiamata in causa del e rinviava l'udienza di Controparte_2 prima comparizione al 27-VI-24.
- 6 - In data 17-IV-2024 si costituiva in giudizio il depositando la Controparte_2 comparsa di risposta con la quale: - in via di merito principale, dichiarava di conside- rare fondata la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; - in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribu- Controparte_3 nale di relativamente alla sola domanda di manleva formulata nei suoi con- CP_2 fronti, ritenendo che la controversia sarebbe di competenza del giudice amministrati- vo in quanto avente ad oggetto la validità /efficacia della Convenzione stipulata fra Pubbliche Amministrazioni per la gestione del servizio e scelte discrezionali del Co- mune di riguardo all'utilizzo di mezzi delle linee extraurbane per lo svolgi- CP_2 mento dei servizi urbani in determinati orari;
- in via di merito subordinata al manca- to accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva comunque di non essere tenuto alla manleva nell'ipotesi che il convenuto non fosse considera- CP_3 to tenuto al pagamento del contributo. A questo punto il G.I. disponeva lo scambio di una seconda serie di memorie integrative con le quali tanto l'attrice quanto il Comu- ne di contestavano l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata Controparte_3 dal per la domanda subordinata di manleva e, in generale, le parti Controparte_2 ribadivano le rispettive tesi giuridiche con ampie considerazioni. Alla successiva udienza, che nel frattempo era stata rinviata al 5-XII-2024, le parti ribadivano le ri- spettive posizioni e, in particolare, l'attrice chiedeva che venisse disposta c.t.u. solo per la determinazione del contributo dovuto per le corse urbane svolte con i mezzi delle linee extraurbane e che il calcolo dello stesso avvenisse nel modo in cui è stato riportato nei vari rendiconti e diffide (docc. 13, 23 e 25 att.) che non sono mai stati contestati da questo punto di vista. Il G.I. si riservava e con ordinanza dello stesso giorno scioglieva la riserva assunta e fissava udienza di rimessione della causa in de- cisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Per meglio comprendere la res litigiosa si osserva quanto segue: il Controparte_5
[.. si era fatto garante che il servizio di trasporto svolto da nel territorio del Parte_1
Comune di sarebbe stato svolto alle condizioni concordate in Controparte_3 un'apposita convenzione conclusa dal con il CP_3 CP_2 Controparte_3
e nel contratto di servizio che lo stesso ha stipulato
[...] Controparte_2 con l'ente gestore del servizio di trasporto (originariamente APS S.p.A., ora Parte_1
).
[...]
In particolare, , in attuazione della legge regionale 25/1998, nel mese di marzo dell'anno 2001 il di ha stipulato con il di CP_3 Controparte_3 CP_3 CP_2 una convenzione in forza della quale esso si impegnava a corrispondere all'azienda erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio un contributo integrativo del corrispettivo regionale allo svolgimento dei servizi urbani minimi (tra i quali rientrano i servizi di trasporto pubblico urbano) allo scopo di non far gravare sui cittadini i maggiori costi derivanti dal prolungamento dei servizi di trasporto ur- bano nei comuni limitrofi al capoluogo. Analoga convenzione hanno stipulato anche gli altri Comuni della cintura urbana. Il servizio di trasporto sul territorio dei vari
- 7 - comuni, incluso il Comune di , era regolato da un apposito contratto Controparte_3 Con di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale (“ ”) tra il Comune di Pa- dova e la società A.P.S. S.p.A. (che era l'ente gestore del servizio di trasporto prima di ) il quale stabiliva espressamente che le convenzioni (che, come Parte_1 detto, prevedevano a carico dei Comuni il versamento del contributo integrativo del corrispettivo regionale), ne costituivano parte integrante. Senonché, il Comune con- venuto non si è reso disponibile a corrispondere spontaneamente il contributo inte- grativo dovuto per gli anni 2015-2021 a fronte del servizio reso, sollevando una serie di eccezioni ampiamente resistendo e contestando.
Tali eccezioni, per quanto emerge dai pronunciamenti prodotti in atti, sono già state rigettate sia dal Tribunale di Padova sia dal che a vario titolo si sono CP_8 occupati della questione del contributo integrativo del corrispettivo regionale, i quali hanno riconosciuto il diritto dell'attrice di percepire il contributo integrativo (il
è stato adìto quando nelle cause veniva fatta questione della nullità CP_8 della convenzione, cosa che nel nostro caso non è accaduta essendo ormai la validità stata definitivamente accertata dalla giurisprudenza amministrativa).
Costituendosi in giudizio, il ha sostenuto che la pretesa Controparte_2 dell'attrice nei confronti del è perfettamente fondata, e, Controparte_3 ha chiarito che tutte le eccezioni del convenuto relative al contenuto e alla CP_3 durata della convenzione sono infondate e pretestuose. Il ha poi Controparte_2 sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, in relazione alla domanda subordinata proposta nei suoi con- fronti, e solo in relazione a quella.
La legge regionale n. 25 del 30-X-1998 disciplina il sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del territorio della Regione Veneto promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di tra- sporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative in- frastrutture (art. 1). Per il perseguimento di tali finalità la l.reg. 25/1998 conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale (art. 1, comma 2, lett. a). In particolare, l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge regionale prevede che i servi- zi di trasporto nei comuni contermini al capoluogo rientrano tra i servizi urbani mi- nimi, mentre l'art. 9.1, lett. c), attribuisce ai comuni il compito di stipulare contratti di servizio con l'ente gestore di questi servizi urbani minimi;
il ruolo di ente gestore dei servizi di trasporto era svolto da A.P.S. S.p.A. (“A.P.S.”) alla quale è successi- vamente subentrata l'odierna attrice . Parte_1
Il contratto di servizio tra il e l'ente gestore è integrato da una convenzione CP_3 che il stipula con i comuni contermini per determinare il contri- Controparte_2 buto che questi ultimi devono corrispondere al gestore del servizio di trasporto. All'interno di questa cornice normativa, in data 9 aprile 2001 veniva stipulato il con-
- 8 - tratto di servizio tra il Comune di e il gestore del servizio, che allora, come CP_2 detto, era l'A.P.S., per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale tra i comuni di e i Comuni limitrofi, incluso il , per il CP_2 Controparte_1 CP_3 periodo 2001- 2003 (il “Contratto di Servizio”). (doc. 4: copia Contratto di servizio
/ APS 9-IV-2001) Il Contratto di servizio stabilisce: che A.P.S. Controparte_2 avrebbe reso servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale del 30 ottobre 1998, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che in base alla stessa legge regionale i servizi di trasporto pubblico locale in corso alla data di entra- ta in vigore della legge medesima dovevano essere regolati da contratto di servizio (lett. a) delle premesse); - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2, lett. b) della summenzionata legge regionale 25/1998, “si intendono per servizi urbani anche quelli svolti dall' i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Controparte_9
Cadoneghe, , Selvazzano Dentro, Vigodarzere e Rubano” (lettera g) Controparte_3 delle premesse). L'art.
2.2. del Contratto di servizio (in conformità a quanto stabilito dalla lett. h) delle Premesse) prevede che sarebbero stati - o erano già stati stipulati - apposite convenzioni tra il e i comuni limitrofi per regolare i re- Controparte_2 ciproci obblighi e impegni di carattere economico e finanziario, incluse le somme da corrispondere al gestore per lo svolgimento dei servizi minimi di TPL sul territorio dei comuni. In effetti, pochi giorni prima, e precisamente in data 27 marzo 2001, era stata stipulata la Convenzione tra il e il Controparte_2 Controparte_6
(“la Convenzione”), sostanzialmente analoga a quelle stipulate con altri sei Co-
[...] muni della cintura urbana, che, come risulta dall'intitolato, aveva lo scopo di deter- minare “l'entità e le modalità di erogazione dell'importo che il Controparte_3
doveva corrispondere all''A.P.S. quale integrazione al corrispettivo regionale
[...] per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano nel proprio territorio comu- nale”. La Convenzione nelle premesse dà atto che, in forza della citata legge regiona- le n. 25/98, il di avrebbe affidato all'A.P.S., in base ad un apposito CP_3 CP_2 contratto di servizio, i servizi di trasporto pubblico urbano, da essa definiti “servizi minimi”, tra i quali rientra anche il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di . Ciò premesso, l'art. 1 stabilisce che il Comune di Controparte_3 CP_3 CP_6 colò, per la durata del contratto di servizio che sarebbe stato (in realtà nel nostro caso era già stato) stipulato tra e , si impegnava a corrispon- Controparte_2 CP_10 dere all'azienda erogatrice del servizio di trasporto pubblico locale un importo inte- grativo del corrispettivo regionale. (doc. 3: copia convenzione / Controparte_2
27-III-2001) L'importo integrativo del corrispettivo re- Controparte_3 gionale per lo svolgimento dei servizi minimi - costituente l'oggetto della presente res litigiosa - aveva lo scopo di non far gravare sui cittadini i maggiori costi derivanti Con dal prolungamento dei servizi di nei comuni limitrofi al capoluogo in base al principio della sostenibilità economica che aveva ispirato altri precedenti accordi fino dalla fine degli anni'80 del secolo scorso, quando fu istituito il servizio suburbano, poi divenuto urbano a due tratte. Per comprendere il funzionamento del contributo integrativo previsto dalla Convenzione, va precisato che nel territorio dei comuni in-
- 9 - teressati dalla Convenzione transitano sia linee urbane che linee extraurbane. Le linee urbane transitano per il capoluogo e nei comuni contermini;
in questi ultimi applica- no una tariffa che, in considerazione del prolungamento del percorso al difuori del capoluogo, è leggermente superiore a quella urbana, ma nettamente inferiore a quella extraurbana, e si chiama urbana di 1a e 2a tratta (o suburbana) . Le tariffe urbane e suburbane sono stabilite dal quelle extraurbane dalla Provincia di Controparte_2
Padova. Ciò premesso, la Convenzione determina il contributo a carico del
[...]
con una formula, descritta all'art. 15 , che si basa sul kilome- Controparte_3 traggio percorso
Si tratta di contributo o importo integrativo secondo la terminologia utilizzata dalla Convenzione (art. 1), evidenziandosi che a tale espressione deve attribuirsi il signifi- cato di una “legittima compensazione di un obbligo di servizio, e più precisamente di un obbligo tariffario” imposto al gestore, come è stato affermato dalla sentenza del T.A.R. del n. 1261/2021 che ha considerato il contributo perfettamente legit- Pt_1 timo.
Quindi per chiarire: le tariffe di “1a tratta”, o urbane, sono quelle che si applicano all'interno del Comune di le tariffe di “1a e 2a tratta”, o suburbane, sono CP_2 quelle che si applicano sui prolungamenti delle linee urbane al di fuori del Comune di le tariffe “extraurbane”, quelle che si applicano per i servizi extraurbani. CP_2
La clausola in parola stabilisce che l'importo doveva essere determinato secondo le seguenti modalità: “a) si considera il costo per km prodotto ricavandolo dal bilancio consuntivo di A.P.S. S.p.A., diminuito del 20% quale riconoscimento dei minori co- sti di esercizio che devono essere affrontati in conseguenza della maggiore velocità commerciale di cui il servizio può disporre nella tratta suburbana;
nel territorio co- munale e pone a carico del la differenza tra il costo delle tariffe urbane di 2a CP_3
e quelle di 1a tratta, al netto dei contributi che la Regione versa per il finanziamento dei servizi minimi. In sostanza, i contributi del sono una compensazione dei CP_3 maggiori costi e dei mancati introiti derivanti dall'agevolazione tariffaria - decisa a livello politico ed imposta al gestore del servizio - che mantiene il livello delle tariffe suburbane poco più alto di quelle urbane. L'art. 2 della Convenzione individua altresì le modalità di versamento del contributo, articolate (per ciascuna annualità) in due acconti e nel saldo finale. Ai sensi dell'art.
2.2 del Contratto di servizio, la Conven- zione “costituisce parte integrante del contratto di servizio”. Infine, l'art. 4 della Convenzione stabilisce che essa avrà “durata pari a quella di vigenza del contratto di servizio” stipulato tra e A.P.S. Nel 2015, a seguito del conferi- Controparte_2 mento di ramo di azienda per le linee urbane da A.P.S. a , con deli- Parte_1 berazione di Giunta comunale n. 137/2015 del 19-III2015 il ha Controparte_2 autorizzato il subentro di alla stessa A.P.S. nel servizio di trasporto Parte_1 pubblico locale. (doc. 5: copia deliberazione Giunta n. 137/2015 CP_2 CP_2 del 19-III-2015) La citata Deliberazione della Giunta comunale n. 137/2015 precisa che il “subentro nel contratto” “s'intende alle medesime condizioni del Contratto di
- 10 - servizio in essere con APS Holding S.p.A.”, il quale veniva quindi confermato nei contenuti. Il riferimento è al Contratto stipulato nel 2001 e sopra citato, alla cui dura- ta era agganciata anche la durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 4 di quest'ultima. A questo riguardo va chiarito che il Contratto di servizio, avente durata iniziale fino al 31-XII-2003, è stato poi prorogato di anno in anno. Ne dà atto la deli- berazione del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta comunale n. 681 del 21 dicembre 2016 precisando che ciò è avvenuto “in esecuzione di provve- dimenti legislativi nazionali e da ultimo in virtù del disposto dell'art. 5 del Regola- mento comunitario 1370/20076 . (doc. 6: copia deliberazione Commissario prefetti- zio nella competenza della Giunta comunale n. 681 del 21-XII-2016) La stessa deli- berazione del Commissario prefettizio “autorizzava la prosecuzione del servizio in oggetto a ” (omissis…) fino al 31-12-2017 e comunque fino al Parte_1 completamento della gara, in corso, per l'individuazione del nuovo gestore e al su- bentro del nuovo gestore”. Anche l'anno successivo, con Delibera della Giunta co- munale di n. 2017/0653 del 28-XII-2017 è stata "autorizzata la prosecuzione CP_2 del servizio di trasporto pubblico locale urbano a alle stesse Parte_1 condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finanziari e alle percor- renze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del , nonché Pt_1 con le risorse economiche derivanti dalle convenzioni con i comuni contermini, fino al 31-12-2018 e comunque fino al completamento della gara, in corso, per l'indivi- duazione del nuovo gestore, e al subentro del nuovo gestore”. (doc. 7 copia delibera- zione Giunta n. 0653/2017 del 28-XII-2017)Orbene, in tutte que- Controparte_2 ste Delibere la proroga veniva ancorata “al completamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro”. Ebbene, l'aggiudicazione della gara è avvenuta a favore di con determinazione del 14-feb-20207 n. Parte_1
114 di reg. del dirigente dell'area tecnica servizio trasporti e mobilità della Provincia di (doc. 8: copia comunicazione determina dirigente area tecnica n. CP_2
114/2020 del 14-feb-2020) A seguito di tale aggiudicazione si è proceduto alla stipu- lazione del nuovo contratto di servizio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolasti- co, data che la delibera della Giunta regionale n. 937 del 5 luglio 2021 ha fissato al 13-IX-2021. (doc. 9: copia deliberazione Giunta Regione Veneto n. 937/2021) Per- tanto, fino al 12-IX-2021 sono rimasti in vigore, per effetto delle successive proro- ghe, sia il Contratto di servizio sia la Convenzione (la cui durata, come si è detto, era collegata a quella del Contratto).
Pertanto il è debitore del contributo integrativo fino alla Controparte_3 scadenza del Contratto di servizio e della Convenzione. Senonché, con la corrispon- denza che ha preceduto l'inizio della causa il ha dichiarato Controparte_3 che non intendeva corrispondere il contributo in quanto, a suo dire, il Contratto di servizio sarebbe scaduto il 31-XII-2016. Con la comparsa di risposta il
[...]
ha sostenuto che il ritardo nella procedura di nuova aggiudicazione Controparte_3 sarebbe dipeso dal comportamento anticoncorrenziale e ostruzionistico dell'odierna attrice che per tale ragione è stata sottoposta ad un procedimento cautelare da parte
- 11 - dell'AGCM. Con la 1a memoria integrativa l'attrice ha replicato, con considerazioni condivisibili, che tale considerazione è del tutto irrilevante rispetto al thema deciden- di della causa ed è stata formulata solo per gettare discredito sull'odierna attrice, e per di più in modo del tutto ingiustificato visto che il procedimento si è chiuso “senza accertare l'infrazione” ai sensi dell'art. 14- ter comma 1 della l. 287/1990, avendo l'AGCM ritenuto gli impegni delle società coinvolte idonei ad eliminare i profili di criticità delle condotte contestate. Il bando di gara è stato pubblicato a novembre 2017, oltre 16 mesi dopo, quindi sembra a dir poco azzardato imputare a i Parte_1 ritardi nella procedura di gara. Per comprendere sin d'ora l'infondatezza di tale ecce- zione, vale la pena di dare atto che a pag. 7 della comparsa di risposta il soggetto tito- lare del Contratto di servizio, cioè il ha confermato che “con nota Controparte_2 in data 28/11/2016 n. 357707, il Commissario Prefettizio reggente il Comune di Pa- dova chiedeva ai Sindaci dei Comuni contermini convenzionati di approvare una pro- roga del servizio di TPL urbano fino al tempo strettamente indispensabile al comple- to espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore avviata dall'Ente di governo (doc. 4 ex adv.)” e con successive Deliberazioni autorizzava la prosecuzione del servizio di TPL urbano a “alle stesse condizioni del contratto di Parte_1 servizio fino al 31/12/2017 e, comunque, fino al completamento della gara in corso per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro”.
Dopo essere subentrata ad A.P.S. a far data da settembre 2015 , Parte_1 nell'ambito del processo di integrazione e razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, previa approvazione e autorizzazione del CP_3 CP_5
[.. (con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/0614 del 15-IX-2015) e della Provincia di (con determina dirigenziale n. 1443 del 15-IX-2015) quali com- CP_2 ponenti dell'Ente di Governo del TPL del bacino, ha ridotto, nelle fasce orarie di mi- nor traffico (c.d. di morbida) dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 fino a fine servizio, le corse delle linee urbane che servono anche il;
tale riduzione è Controparte_3 stata però compensata con la possibilità concessa all'utenza di utilizzare le corse del- le linee extraurbane in transito (molto più numerose) con le stesse fermate e i titoli di viaggio urbani di 1a e 2 a tratta , invece dei titoli extraurbani di classe 2 con salita e discesa alle fermate urbane. (doc. 10: copia deliberazione Giunta Controparte_2 del 15-IX-2015 n. 0614/201) (doc. 11: copia determina dirigenziale Provincia di Pa- dova del 15-IX-2015 n. 1443/2015) In questo modo venivano aumentate le corse di cui gli utenti del potevano fruire con i titoli di viaggio Controparte_3 suburbani;
infatti nelle fasce orarie di minor traffico tutte le corse extraurbane in so- vrapposizione con il percorso della linea 14, che prima erano esclusive per il servizio extraurbano, hanno effettuato servizio urbano: questo programma ha comportato un aumento del numero delle fermate, una riduzione della distanza tra ciascuna di esse e una sensibile diminuzione del prezzo del biglietto se usato per viaggiare entro la cin- tura suburbana. Ciò ha portato benefici per tutte le parti interessate: maggior servizio per la cittadinanza, minore traffico stradale ed inquinamento atmosferico, miglior rapporto fra posti offerti e passeggeri trasportati, minore spreco di risorse pubbliche.
- 12 - Da quanto precede risulta che il servizio di trasporto, pur sempre urbano, tra i Comu- ni di e veniva garantito negli orari di morbida con le corse CP_2 Controparte_3 delle linee urbane e negli orari di punta anche con le corse delle linee extraurbane, le quali, aggiungendo le fermate in precedenza coperte dai mezzi delle linee urbane, hanno compensato la diminuzione di queste ultime in tali orari senza pregiudizio per l'utenza. Pertanto, l'odierna attrice ha richiesto il pagamento del contributo integrati- vo anche per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane nella misura in cui erano adibite anche al servizio urbano sostitutivo nelle ore non di punta. Dato che le linee extraurbane non erano dedicate solo al Comune di , ma ri- Controparte_3 guardavano anche comuni più esterni quali e l'ammontare del CP_11 Per_1 contributo sulle corse delle linee extraurbane, limitato alle percorrenze sul territorio del Comune di , è stato calcolato in misura prudenziale assegnando Controparte_3 convenzionalmente, ai kilometri complessivamente percorsi, un coefficiente pari al 20% in modo da mantenere costante il contributo dovuto dal comune di CP_3
nonostante il maggior servizio offerto. Senonché, , sia nella corrispondenza
[...] informativa che con la comparsa di risposta, il convenuto, pure avendo usu- CP_3 fruito del servizio, non si è reso disponibile a pagare il contributo integrativo soste- nendo che lo stesso non sarebbe dovuto in quanto la Convenzione non concerne le linee extraurbane, con ciò volutamente trascurando che il contributo era stato chiesto solamente per la parte in cui tali linee effettuavano servizio urbano in sostituzione delle corse delle linee urbane soppresse, cioè per il tratto entro il Comune di
[...]
, così come previsto dalla delibera della Giunta comunale di n. CP_3 CP_2
0614/201del 2015 (doc. 10) che aveva autorizzato il programma. A seguito dell'effettivo e mai contestato svolgimento dei servizi di trasporto locale nel territo- rio del Comune di , a partire da quando è subentrata ad , Controparte_3 CP_12
ha provveduto ad inviare le richieste di pagamento del contributo Parte_1 integrativo. (doc. 12: copia lettera / 4- Parte_1 Controparte_3
IV-2017) (doc. 13: copia lettera / 3- Parte_1 Controparte_3
VII-2018) (doc. 14: copia lettera / 17- Parte_1 Controparte_3
IX-2019) (doc. 15: copia lettera / 29- Parte_1 Controparte_3
IV-2021) Si trattava di richieste più che legittime dato che sono state inoltrate a fron- te di un servizio effettivamente reso che ha consentito al di garantire il ser- CP_3 vizio di trasporto da e verso la città di all'utenza presente sul proprio territo- CP_2 rio. Senonché, tali richieste sono state accolte solo parzialmente per gli anni 2015 e 2016 e rigettate per gli anni 2017-2021per delle motivazioni che, ad avviso del Tri- bunale , sono del tutto infondate, tanto ciò vero che analoghe eccezioni sono state ri- gettate dalla giurisprudenza che ha accolto le pretese dell'odierna attrice nei confron- ti di altri Comuni contermini nell'ambito di analoghi contenziosi. (doc. 16: copia let- tera / 13-IV-2017) (doc. 17: copia lettera Controparte_3 Parte_1
/ 6-VII-2018) (doc. 18: copia lettera Controparte_3 Parte_1
/ 27-V-2021) Per gli stessi motivi il Co- Controparte_3 Parte_1 mune di ha rifiutato le fatture emesse in data 30-VI-2018 per gli Controparte_3
- 13 - anni 2015, 2016 e 2017. (doc. 19: copia fattura n. 26984/2018 per Parte_1 contributi anno 2015) (doc. 20: copia fattura n. 26985/2018 per con- Parte_1 tributi anno 2016) (doc. 21: copia fattura n. 26986/2018 per contri- Parte_1 buti anno 2017) Solo per gli anni 2015 e 2016 venivano riemesse delle fatture di ac- conto che venivano accettate e liquidate parzialmente (solo con riferimento alle corse effettuate con le linee urbane perché il convenuto riteneva che i servizi di CP_3 trasporto urbano garantiti con i mezzi delle linee extraurbane fossero esclusi dalla Convenzione), mentre per gli anni 2017 e seguenti il Controparte_1 CP_3 non corrispondeva alcun pagamento in quanto riteneva che il Contratto di Servizio e la Convenzione fossero scaduti in data 31-XII-201612.
A pag. 27 della comparsa di risposta il ha sostenuto Controparte_3 che esso sarebbe stata disponibile a corrispondere il saldo del contributo, limitata- mente alle corse delle linee urbane, per gli anni 2015 e 2016, ma che non ha potuto farlo in quanto l'odierna attrice ha omesso di emettere le fatture con riferimento esclusivamente alle corse delle linee urbane avendole emesse cumulativamente con quelle relative alle corse pur sempre effettuate tra i comuni di e CP_2 CP_3
ma con i mezzi delle linee extraurbane. Tale difesa non può essere positiva-
[...] mente apprezzata posto che ad un certo punto, per esigenze di razionalizzazione del servizio, e con l'autorizzazione degli enti preposti, nelle ore non di punta il servizio di trasporto tra i comuni di e era stato garantito dai mezzi CP_2 Controparte_3 delle linee extraurbane ma con le stesse fermate e gli stessi titoli di viaggio utilizzati nelle ore di punta quando lo stesso servizio era garantito dai mezzi delle linee urbane. E pertanto si trattava sempre di servizio urbano. Correttamente, quindi, l'odierna at- trice non aveva emesso le fatture separate per il contributo integrativo relativo alle corse delle linee urbane in quanto, ai sensi dell'art. 1181 c.c. il creditore può rifiutare un pagamento parziale.
. Alle pagg. 16-24 della comparsa di risposta, il ha so- Controparte_3 stenuto che il contributo integrativo non sarebbe dovuto per gli anni successivi al 2016, in quanto il Contratto di servizio stipulato tra il e il conces- Controparte_2 sionario13 in data 9 aprile 2001 sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2016 e avrebbe determinato anche la scadenza della Convenzione stipulata dal Controparte_2 con il , la cui durata, ai sensi dell'articolo 4, era collega- Controparte_3 ta a quella del Contratto di servizio, con conseguente estinzione anche dell'obbligo da essa previsto di corrispondere a favore di terzo (l'attrice) l'integrazione al corri- spettivo regionale per i servizi minimi. Si è visto che, con successivi provvedimenti autoritativi la durata del contratto di servizio è stata prolungata di anno in anno “fino al completamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al subentro del nuovo gestore”, e che l'aggiudicazione è avvenuta in data 14-II-2020 (doc 8), mentre la decorrenza del nuovo Contratto di servizio è stata fissata con l'inizio dell'anno scolastico alla data del 13-IX-2021 (doc. 9). A conferma di quanto dedotto in ordine alla avvenuta proroga del Contratto di servizio fino al subentro del nuovo gestore
- 14 - l'odierna attrice ha inoltre fatto valere che, nell'ambito di un contenzioso avente ad Con oggetto lo svolgimento del servizio di sul territorio del Comune di Selvazzano, che aveva stipulato con il una convenzione analoga a quella sti- Controparte_2 pulata con il , la sentenza del Controparte_3 CP_8
n.1261/2021 del 25-X-2021 ha riconosciuto il diritto di di percepire Parte_1
l'importo integrativo del corrispettivo regionale fino all'anno 2021, dando atto che il Contratto di servizio stipulato tra A.P.S. (al posto della quale, come si è detto, è oggi subentrata ) e il ha avuto “efficacia in via prov- Parte_1 Controparte_2 visoria fino al 1 settembre 202116”. (doc. 27: copia sentenza n. CP_8
1261/2021) Sulla scorta di questa sentenza del varie sentenze del Parte_2
Tribunale di Padova, prodotte in atti, hanno accolto la domanda di Parte_1 avente ad oggetto il pagamento del contributo integrativo al corrispettivo regionale Con per il servizio di svolto dopo il 31- XII-2016.
La Delibera della Giunta regionale n. 937 del 5-VII-2021 ha poi fatto decorrere il termine del nuovo contratto di servizio dal 13-IX-2021 per farlo coincidere con l'anno scolastico con la conseguenza che il precedente è rimasto in vigore sino al giorno precedente In primo luogo, il sostiene che le due citate Delibere del CP_3
Commissario prefettizio e della Giunta comunale del 2016 e del 2017 non abbiano disposto la proroga del Contratto ma solo la prosecuzione del servizio, come risulte- rebbe anche dalla loro formulazione letterale. Tuttavia questa interpretazione non è condivisibile in quanto, sebbene parlino di prosecuzione del servizio, entrambe le Delibere stabiliscono che la prosecuzione del servizio sarebbe avvenuta “alle stesse condizioni del Contratto di servizio” e “con risorse economiche derivanti dalle Con- venzioni vigenti con i Comuni contermini”, e siccome la durata delle Convenzioni era commisurata a quella del Contratto di servizio (art. 4), se le convenzioni erano vigenti perché prorogate lo stesso doveva intendersi accaduto anche al Contratto di servizio. Il fatto che due Delibere non impugnate abbiano considerato “vigente” la Convenzione anche dopo il 31-XII-2016 è naturalmente tranchant in ordine all'infondatezza della tesi del convenuto secondo cui, dopo tale data, il Con- CP_3 tratto di servizio non sarebbe stato prorogato determinando anche la cessazione della Convenzione (essendo la sua durata collegata a quella del Contratto) e, con essa, dell'obbligo del di corrispondere all'attrice il contributo integrativo del cor- CP_3 rispettivo regionale. Un altro motivo per cui il nella comparsa di risposta, CP_3 ha sostenuto che le due Delibere del 2016 e del 2017 avrebbero stabilito la prosecu- zione del servizio ma non anche del Contratto è che il Reg. UE 1370/2007 prevede che i contratti di trasporto pubblico con bus possono avere durata massima di dieci anni e possono essere prorogati per un massimo di due anni, sicché dopo il 31 di- cembre 2016 il non poteva più optare per la proroga del Contratto Controparte_2 ma solo per l'ulteriore imposizione di fatto del servizio. Per contro si osserva in primo luogo, che il Regolamento europeo è del 2007 e per i contratti anteriori alla sua entrata in vigore (quello oggetto della res litigiosa è del 2001) non pone termini vincolanti ma solo indicativi;
e in secondo luogo che ogni considerazione è assorbita
- 15 - dal fatto che le Delibere in questione fanno riferimento alle “convenzioni vigenti” e queste Delibere non sono state certo adottate da ma dalle Autorità Parte_1 competenti e oltretutto non sono state impugnate sicché non si può far valere oggi la loro presunta contrarietà al Regolamento europeo. A pag. 20 della comparsa di rispo- sta (e poi alle pagg. 22 e 23), sempre allo scopo di sostenere che il Contratto di servi- zio non si sarebbe prorogato, il Comune ha fatto valere inoltre che con lettera del 6 dicembre 2016 (doc. 17 ex adv.) il Commissario prefettizio aveva chiesto la disponi- bilità del Comune di a proseguire il servizio urbano anche per Controparte_3
l'anno 2017 e comunque fino al subentro del nuovo gestore e che gli altri Comuni di prima cintura, non invece quello di , avevano dato tale disponibilità. Controparte_3
Il fatto che fosse stata chiesta la disponibilità a proseguire il servizio dimostrerebbe - a detta del odierno convenuto - che le convenzioni non si rinnovavano au- CP_3 tomaticamente ma dovevano essere confermate e il contributo era dovuto solo dai Comuni che le avevano confermate. Per contro, non risulta affatto che il Comune di non abbia accettato la conferma della Convenzione visto che nella Controparte_3
Delibera del Commissario prefettizio nella competenza della Giunta comunale n. 2016/681 (doc. 6) si trova scritto esattamente il contrario. A pag. 2 della Delibera in parola si legge infatti: “Con nota prot. 357707 del 28/11/2016 il Commissario Prefet- tizio ha chiesto ai Comuni contermini di confermare le convenzioni vigenti fino al 31.12.2017 e comunque fino al subentro del nuovo gestore;
in esito all'incontro tenu- tosi presso la Provincia di in data 15/12/2016 con il Comune capoluogo e i CP_2 comuni contermini è stata dagli stessi 22 (data) espressa conferma delle convenzioni in essere anche per l'anno 2017”. E tanto la Delibera del Commissario prefettizio quanto la successiva Delibera della Giunta Comunale n. 653/2017 (doc. 7) confer- mano che la prosecuzione del servizio avveniva “con le risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i Comuni contermini. L'assenso anche del
[...]
è confermato in modo esplicito anche dal Controparte_3 Controparte_13
che, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20-III-2017 (citata e
[...] prodotta da parte convenuta sub doc. 23 ), ha dato atto che in data 15- XII-2016 i Pt_ Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, , Rubano, Controparte_3 vazzano Dentro, Vigodarzere presso la Provincia di hanno tutti convenuto di CP_2 aderire alla richiesta del Controparte_2
Invero,non si capisce per quale motivo i Comuni di Selvazzano Dentro e CP_2 [...]
, dovrebbero adottare delibere allegando circostanze non veritiere riguar- Parte_4 danti il , e comunque tali provvedimenti sono assistiti Controparte_3 dalla presunzione della validità che concerne tutti gli atti pubblici, ed infatti non ri- sultano essere stati impugnati. A conferma di quanto sopra, è significativo osservare che anche il alle pagg. 10-17 della 2a memoria integrativa, ha Controparte_2 denunciato il tentativo “erroneo, fuorviante e strumentale del Controparte_3
di differenziare la sua posizione rispetto a quella degli altri Comuni, della cin-
[...] tura urbana per il fatto che esso “a differenza degli altri comuni contermini in con- tenzioso, non avrebbe prorogato in alcun modo la convenzione per il periodo succes-
- 16 - sivo al 31.12.201625”, dimostrando che analoga era la situazione del Comune di Ru- bano per gli anni successivi al 2017 e dando atto che “pur non essendoci nessun ulte- riore espresso provvedimento di proroga del del servizio conven- Controparte_14 zionato per le annualità successive al 2017, nella parallela causa avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del proprio debito, il è stato Controparte_14 condannato a pagare al Gestore del gli importi relativi all'integrazione tarif- CP_15 faria per gli anni 2018-2021 (. . . ) e ciò nonostante il si fosse Controparte_14 prodigato per tutto il giudizio nel sostenere di non aver mai prorogato la convenzio- ne originaria sottoscritta nel 2001 con il e, a suo dire, già scaduta Controparte_2 nel 2003”. Condivisibili sono anche le argomentazioni in forza delle quali il terzo chiamato fa valere che tale impostazione è in linea con le altre situazioni in cui i
“Comuni ribelli” hanno rifiutato di dare seguito ai pagamenti per gli anni successivi al 2017 “pur continuando a fruire del servizio TPL alle stesse condizioni sul proprio territorio senza adottare, come il , i necessari atti idonei CP_3 CP_3 CP_3 ad interromperlo come perspicacemente puntualizzato da Controparte_16
(doc.17) 27 ”, dando luogo a dei contenziosi giudiziali. Osserva infatti il CP_2 che “in tutti i giudizi promossi da tali Amministrazioni Comunali o promosse
[...] nei loro confronti dal Gestore Busitalia Veneto, l'esito risulta costante: legittimità della pretesa, accertamento della legittimazione passiva esclusiva di tali comuni della cintura riguardo alla pretesa creditoria del Gestore, accoglimento delle domande del Gestore al pagamento per tutte le annualità fino alla scadenza effettiva del contratto Con di servizio di trasporto , cioè fino al settembre 2021 ed entrata in esercizio del nuovo contratto (doc. 15)” Detto quindi che tutte le evidenze sono nel senso che an- che il aveva accettato di confermare la Convenzione, il Controparte_3 fatto che i Comuni avessero confermato la Convenzione per l'anno 2017 e seguenti non è comunque decisivo perché la durata della Convenzione del 2001 si era proro- gata automaticamente in conseguenza della proroga del Contratto di servizio (o co- munque del servizio), tanto ciò vero che la Sentenza del Tribunale di Padova dell'8 aprile 2022, ai fini della debenza del contributo ha considerato “dirimente la delibera 28-XII-2017 con cui il ha autorizzato a proseguire il Controparte_2 Parte_1 servizio di trasporto pubblico fino all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e al suo subentro” (v. doc. 28). Inoltre la debenza dell'importo in- tegrativo per gli anni successivi al 2016 risultava comunque in base ad un argomento fondato sullo scopo della Convenzione che palesemente era quello di garantire che il corrispondesse l'importo integrativo fintantoché durava il servizio reso dal CP_3 gestore sul suo territorio. All'epoca in cui fu stipulata la Convenzione si riteneva che per raggiungere questo risultato fosse sufficiente stabilire, come si trova scritto nell'art. 1, che l'importo andava versato “per la durata del contratto di servizio”. In quel periodo non si immaginava infatti che successivamente sarebbero intervenute delle delibere del a disporre - in tesi - la “proroga del servizio” per diversi CP_3 anni. Ma dato che questa proroga, se anche la si dovesse intendere solo del servizio sarebbe stata comunque effettuata, come stabiliscono le Delibere prodotte sub docc.
- 17 - 6 e 7, “alle stesse condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finan- ziari e alle percorrenze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché con le risorse economiche derivanti dalle vigenti convenzioni con i comuni contermini”, non vi è alcuna possibilità di interpretarla in buona fede nel senso che il non debba pagare il contributo in relazione al servizio di tra- CP_3 sporto che ha garantito nel periodo 2017-2021. Decisivo è il più volte citato Parte_1 riferimento alle risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i comuni contermini. Pertanto, l'odierna attrice ha sostenuto che delle due l'una: - o si ritiene che - come ha stabilito la Sentenza del T.A.R. del Veneto n. 1261/2021 - la proroga ha riguardato non solo il servizio ma anche il Contratto;
- oppure bisogna comunque ritenere il contributo integrativo dovuto in quanto la ratio dell'art. 1 della Conven- zione sopra riportato era quella di collegarlo non tanto alla formale vigenza del Con- tratto ma all'effettiva prestazione del servizio, tanto ciò vero che le più volte citate Delibere che hanno disposto la prosecuzione del servizio hanno confermato che ciò sarebbe avvenuto con le “risorse economiche derivanti dalle convenzioni vigenti con i comuni contermini” (questa formula, peraltro, dimostra che le convenzioni erano
“vigenti”, e quindi lo era anche il contratto di servizio alla quale la durata delle con- venzioni era collegata). Dunque, sia che si ritenga prorogato il Contratto di servizio, come sostiene la giurisprudenza citata, sia che si ritenga prorogato solo lo svolgimen- to del servizio, come vorrebbe parte convenuta, in ogni caso era prorogata anche la Convenzione. È quindi destituito di fondamento quanto dedotto alle pagg. 23 e 24 della comparsa di risposta del , cioè che il Comune Controparte_3 avrebbe legittimamente deciso di non prorogare la Convenzione e avrebbe sbagliato il a promettere a la prosecuzione del versamento Controparte_2 Parte_1 delle contribuzioni dei Comuni di Prima cintura anche se il Controparte_6 colò non aveva confermato la Convenzione.
Invero , comunque la conferma era ad abundantiam in quanto la Convenzione si era prorogata in considerazione della proroga del Contratto o comunque del prolunga- mento del servizio. Inoltre, il ha poi sostenuto che an- Controparte_3 che qualora si dovesse ritenere prorogato il Contratto di servizio, non sarebbe co- munque dovuto il contributo integrativo fino al 12 settembre 2021 in quanto il nuovo Contratto di servizio tra il la Provincia di Padova e Controparte_2 CP_17
era efficace dal momento della sua stipula, in data 4-XII-2020, ma le parti con-
[...] traenti hanno deciso di differirne l'esecuzione al settembre del 2021 “con scelta libe- ra ed autonoma priva di efficacia nei confronti di terzi e, per quanto qui rileva, nei confronti del convenuto”.Per contro, non si è trattato di una scelta libera e CP_3 autonoma delle parti contraenti, ma era lo stesso bando di gara a stabilire quando il servizio avrebbe avuto inizio, e cioè dopo 300 giorni dalla stipula del contratto. Ri- sulta poi prodotto il Capitolato che, all'art. 4, comma 4, stabilisce che: “L'avvio all'esecuzione del Contratto avverrà dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla data della sua stipula, fatto salvo quanto di seguito specificato: i 300 giorni sono stati va- lutati dagli Enti come un tempo congruo per consentire all' di attrezzarsi Parte_5
- 18 - per l'avviamento del servizio. L'avvio all'esecuzione del Contratto sarà posticipato sino a un massimo di 6 giorni rispetto alla scadenza dei 300 giorni, sì da fare decorre- re il servizio dal giorno di domenica. Qualora, alla data di stipula del Contratto, risul- tasse che la scadenza dei 300 giorni sia prossima alla data di decorrenza del servizio
“estivo” (coincidente con la fine del calendario scolastico) o del servizio “invernale” (coincidente con l'inizio del calendario scolastico) la data di avvio all'esecuzione del Contratto sarà anticipata o posticipata a tale data. Per scadenza prossima si intende un intervallo di tempo tra le due date non maggiore di 20 giorni”. (doc. 34: copia Ca- pitolato gara per l'affidamento dei servizi di TPL del Bacino di 16-I-2018) Il CP_2
Capitolato dimostra che non corrisponde al vero che l'inizio della vigenza del Con- tratto sia stato deciso con una scelta libera delle parti contraenti, essendo invece stato deciso dall'Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale della Provincia di Anche il , a pag. 32 della comparsa di rispo- CP_2 CP_3 CP_2 sta, ha confermato che il termine di inizio esecuzione “non è stato deciso con libera scelta delle parti. Dunque, la proroga del servizio TPL alle condizioni del contratto di servizio e con le risorse economiche previste dalle convenzioni stipulate con i comu- ni contermini è efficace fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore”. Ciò premesso, va comunque rimarcato che il riferimento alla data di stipula del Contratto non è rile- vante ai fini del computo del termine fino al quale era dovuto l'importo integrativo perché non rileva la data formale del nuovo contratto ma la data in cui esso ha co- minciato ad avere applicazione ai sensi dell'art.
3.1 del nuovo contratto (doc. 32 ex adv.), coincidente con l'inizio del calendario scolastico, dovendosi ritenere il prece- dente contratto prorogato fino al giorno precedente. È questa la data in cui si può dire che si sia verificato l'effettivo “subentro del nuovo gestore”, che è il momento fino al quale le più volte citate Delibere di Giunta del 2016 e del 2017 hanno stabilito la pro- roga del precedente Contratto di servizio (o anche solo del servizio alla stregua di quanto sopra chiarito).
Invero, è significativo osservare che anche il che detto contratto Controparte_2 ha stipulato e quindi conosce bene la vicenda, alle pagg. 28-34 della propria compar- sa di risposta ha confutato la tesi secondo cui il , a diffe- Controparte_3 renza degli altri, non avrebbe rinnovato la Convenzione con il Controparte_2 che sarebbe quindi scaduta il 31-XII-2016, considerando invece fondate le difese fat- te valere dall'odierna attrice alle pagg. 20-30 dell'atto di citazione per chiamata di terzo, e confermando “che il Contratto di servizio tra il e il gesto- Controparte_2 re è sempre stato prorogato ex lege in forza di disposizioni normative statali che lo consentivano, fino all'avvio iniziato con la pubblicazione in GUCE del 30.12.2014 dell'avviso di preinformazione inviato il 24.12.2014 e al completamento delle opera- zioni della procedura di gara di affidamento al nuovo gestore, avvenuto con contratto stipulato in data 04.12.2020, con efficacia differita all'inizio del successivo anno sco- lastico alla data del 13.09.2021 (docc. 14-15 ex adv.)”.
- 19 - A conferma di ciò, nel prosieguo del giudizio il terzo chiamato ha fatto valere che la giurisprudenza ha accertato “la piena idoneità e sufficienza degli atti di proroga del servizio TPL- servizi minimi per i Comuni convenzionati - adottati dal di CP_3
(docc. 5 e 8), mai impugnati dal che ne ha co- CP_2 Controparte_3 scientemente accettato gli effetti non rifiutando la prestazione erogata dal Gestore, alle medesime condizioni precedentemente pattuite” citando “ 1261/21 CP_8
(doc.16), pagg. 23-24, , Controparte_13 CP_8 CP_14
n. 302/24 (doc.17), pag. 26, Tribunale di Padova n. 717/22 (doc. 18) Comu-
[...] ne di Vigodarzere”. Sul punto, a pag. 30 della comparsa di risposta il Parte_6 ha poi aggiunto una considerazione che è nello stesso tempo, giuridica e di co-
[...] mune buon senso: come può il contestare la vigenza del Controparte_3
Contratto dopo avere pacificamente beneficiato del Servizio di TPL sul proprio terri- torio reso in esecuzione dello stesso?: “È del resto, incontestato – scrive il CP_2
- che il Comune di ha periodicamente confermato fino al
[...] Controparte_3
2017 la Convenzione e ha sempre in continuità confermato l'interesse alla prosecu- zione del servizio urbano minimo che delle linee che percorrono il proprio territorio, come da contratto di servizio, approvando i relativi stanziamenti finanziari, salvo dal 2017 non procedere più all'erogazione dell'integrazione tariffaria: mai, infatti, l'Amministrazione Comunale convenuta principale ha comunicato al Comune di Pa- dova che l'aveva espressamente richiesto nel 2016 (doc.4) che non vi fosse più inte- resse all'effettuazione del servizio con le modalità urbane di cui al Contratto di servi- zio ha continuato ad usufruirne con indubbio vantaggio per la comunità locale. E che la determinazione di proroga assunta dal Comune di con la sopra richiamata CP_2 deliberazione, sia avvenuta con il consenso di tutte le Amministrazioni Comunali della cintura padovana convenzionate, compreso il Comune di , non Controparte_3 lo dice solo il Comune qui patrocinato, ma è confermato da tali Amministrazioni che hanno, poi, deliberato di prendere atto della prosecuzione, del servizio di trasporti pubblico fino al 31.12.2017 e comunque fino al completamento della gara in corso per l'individuazione del nuovo gestore”. Il ha quindi concluso Controparte_2 che “appare incontestabile la consapevolezza del convenuto principale della CP_3 prosecuzione del servizio e, del pari, della sua spontanea accettazione di tale proroga;
tant'è vero che il servizio di TPL è proseguito anche a senza solu- Controparte_3 zione di continuità, per giunta a costo agevolato. Non si vede, quindi, come tale Amministrazione Comunale possa sostenere il contrario, quando è stato coinvolto e sempre informato, al pari degli altri comuni convenzionati con il di CP_3 CP_2 della cintura padovana, nelle determinazioni relative alla proroga del servizio di TPL31”. Sulla stessa linea di ragionamento, il terzo chiamato ha inoltre confermato che l'odierna attrice aveva perfettamente ragione a contestare, alle pagg. 21 e seguen- ti dell'atto di citazione per chiamata di terzo, la pretestuosa distinzione che il Comu- ne di vorrebbe fare tra proroga del contratto e proroga del servizio, Controparte_3 dando atto che “risultano del tutto accademiche e comunque prive di valore conclu- dente le tesi ex adverso propugnate secondo cui al più sarebbe stato prorogato il
- 20 - Con semplice servizio di ma non la convenzione, atteso che la proroga del servizio, come disposta delle deliberazioni di Giunta del sopra richiamate, Controparte_2
è alle stesse condizioni del contratto di servizio ed in base ai corrispettivi finanziari e alle percorrenze chilometriche, che verranno fissate dalla Giunta Regionale del Ve- neto, nonché con le risorse economiche derivanti dalle vigenti convenzioni con i co- muni contermini. Ed è proprio la regolamentazione della proroga in tali termini e cioè sulla base delle stesse condizioni del contratto di servizio, prorogato e con le ri- sorse finanziarie derivanti dalle convenzioni parimenti prorogate per il vincolo di collegamento tra i due negozi giuridici che la giurisprudenza sopra richiamata ha ri- tenuto sussistente il diritto del Gestore del servizio, , a percepire dal Parte_1
Comune contermine fruitore del servizio, applicando la tariffa urbana, il contributo per il servizio reso anche per periodo successivo al 2016 fino a settembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo contratto (. . .)”. Come si vede il Controparte_2 Con che era il regista dell'intera operazione relativa allo svolgimento del servizio di nel territorio dei comuni della prima cintura urbana, e in tale prospettiva ha sotto- scritto le convenzioni con i Comuni e il Contratto di servizio con l'ente gestore, ha confermato che il Contratto (e con esso la Convenzione) è stato prorogato anche per gli anni successivi al 2016 e fino al subentro del nuovo gestore. Alle pagg. 29-34 del- la comparsa di risposta il ha sostenuto che la nota della Controparte_3
Regione Veneto del 15-XII-2017 prot. n. 526411 (doc. 27 conv.) avrebbe affermato la inammissibilità di integrazioni al corrispettivo regionale per i servizi minimi quali contributi in conto esercizio. Tale prospettazione è stata ribadita anche alle pagg.
6-7 della (prima) 1a memoria integrativa del convenuto. Tuttavia la tesi CP_3 dell'inammissibilità del contributo integrativo è già stata esaminata in tutti i dettagli ed è stata respinta dalla più volte citata sentenza del T.A.R. del n. 1261/2021 Pt_1 del 25-X-2021 (prodotta sub doc. 27) nell'ambito di un analogo contenzioso tra
[...]
e il . Vanno integralmente richiamati gli Parte_7 Controparte_13 argomenti utilizzati dalla suddetta sentenza facendo valere che essi si attagliano an- che al nostro caso visto che la Convenzione stipulata il 27-III-2001 tra il CP_2 ed il era sostanzialmente analoga a quelle stipu-
[...] Controparte_3 late negli stessi giorni con altri sei Comuni della cintura urbana con i quali pure è in- tercorso un contenzioso giudiziale, fatta eccezione per il Controparte_18 che ha invece sempre ottemperato a quanto previsto dalla Convenzione. Nella fatti- specie il aveva proposto un ricorso al T.A.R. del Controparte_13 Pt_1 chiedendo l'annullamento della Convenzione da esso stipulata con il Parte_6
- e il conseguente accertamento della non debenza del contributo integrativo -
[...] per una serie di motivi, il primo dei quali è lo stesso invocato dal Controparte_3
, incentrato sulla inammissibilità di integrazioni al corrispettivo regionale
[...] per i servizi minimi quali contributi in conto esercizio. Nel ricorso il Parte_8
ha infatti dedotto che “dal 2017 ha ritenuto di non dover più dare esecuzione
[...] alla Convenzione sul presupposto che, trattandosi di servizi minimi devono essere finanziati esclusivamente con le risorse previste a questo scopo dalla Regione senza
- 21 - che sia legittimamente configurabile la possibilità di un'ulteriore sovracontribuzione a carico degli enti locali, ad integrazione di quella prevista ex lege”. Ebbene, la citata sentenza del ha respinto il ricorso del e fatto CP_8 Pt_1 Controparte_13 giustizia di questa tesi dando atto, al contrario, che la Convenzione stipulata da detto Comune, analoga a quella stipulata dal “non viola alcu- Controparte_1 CP_3 na disposizione europea, nazionale o regionale in materia di trasporto pubblico loca- le”. Per giungere a questa conclusione il ha espressamente dichiarato CP_8
l'infondatezza della tesi, sostenuta anche dall'odierno convenuto, secondo cui “la normativa vigente in materia (a livello comunitario, nazionale e regionale, Regola- mento 1370/2007; D.lgs. 422/1997 e LRV 25/1998)” escluderebbe “l'ammissibilità di integrazioni del corrispettivo regionale per i servizi minimi, da parte di enti diversi dalle Regioni”, chiarendo invece che le somme che i diversi Comuni si sono obbliga- ti con il “a versare al soggetto gestore del servizio, non costitui- Controparte_2 scono una sovra-contribuzione rispetto al finanziamento corrisposto dalla regione, ma una legittima compensazione di un obbligo di servizio, e più precisamente, di un obbligo tariffario” In sostanza il T.A.R. ha chiarito che il contributo integrativo è perfettamente legittimo perché ha natura compensativa di un obbligo tariffario impo- Con sto al gestore del servizio di . Questa conclusione non è certo inficiata, come vorrebbe il Comune di Ponte San Nicolò33, dalla circostanza che oltre che, in primis, i residenti nel Comune di (questo è ciò che importa) anche altri Controparte_3 Con utenti del servizio di del bacino di potrebbero eventualmente avere uti- CP_2 lizzato il prolungamento di quelle linee. La sopra citata sentenza del CP_8 non ha dato infatti alcun perso a questa circostanza sebbene nel contenzioso tra Pt_9 talia e il ricorresse una situazione identica a quella Controparte_13 oggetto della presente res litigiosa.
A conferma di quanto sopra, è significativo osservare che la natura compensativa, e quindi la legittimità, del contributo integrativo, è stata confermata da due recentissi- me sentenze del T.A.R. Veneto intervenute in corso di causa, le sentenze nn. 301/2024 e 302/2024, le quali hanno tutte escluso la fondatezza della tesi del Comu- ne di secondo cui il contributo integrativo sarebbe illegittimo per Controparte_3 violazione del divieto di finanziamento del servizio con risorse pubbliche confer- mando invece che esso costituisce “una legittima compensazione di un obbligo di servizio e più precisamente di un obbligo tariffario” con conseguente legittimità, an- che rispetto alla normativa europea, della Convenzione e del Contratto di servizio. Sulla scorta di queste sentenze, nella propria comparsa di costituzione e risposta an- che il ha riconosciuto la validità della Convenzione e la fondatez- Controparte_2 za della pretesa di al pagamento della totalità del contributo integra- Parte_1 tivo da parte del per i servizi di TPL urbano svolti sul Controparte_3 suo territorio. Il ha quindi considerato pretestuose le difese con Controparte_2 cui il ritiene illegittima la Convenzione e le integrazio- Controparte_3 ni tariffarie “ovvero suggerisce iniziative al gestore del servizio per recuperare altro- ve detti fondi” concludendo che, con esse, il finisce per Controparte_3
- 22 - pretendere “un servizio con modalità urbana delle suddette linee senza corrispondere l'integrazione tariffaria a sostegno dei propri cittadini prevista e convenuta per lo svolgimento di detta modalità”.
Le considerazioni difensive del convenuto relative al nuovo contratto di CP_3 servizio sono del tutto irrilevanti in quanto le pretese fatte valere in causa si fondano sul vecchio Contratto di servizio, stipulato più di 20 anni fa, nel 2001, che invece prevedeva l'obbligo di versamento del contributo. Ebbene, il solo fatto che tale im- porto fosse stato previsto dalla Convenzione stipulata dai Comuni significa che era Con necessario per garantire lo svolgimento del servizio di sul loro territorio, e in ogni caso il fatto che il Contratto di servizio e la Convenzione prevedessero il contri- buto integrativo è condizione necessaria e sufficiente per poterne chiedere il paga- mento (sin dall'intitolato la Convenzione chiarisce di essere stata stipulata per deter- minare l'entità e le modalità di erogazione del contributo). Il fatto che il nuovo con- tratto non preveda il versamento del contributo è del tutto irrilevante e non dimostra assolutamente che il contributo previsto dal vecchio Contratto di 20 anni prima fosse illegittimo: più semplicemente, a distanza di 20 anni, sono mutate le condizioni per Con lo svolgimento del servizio di . A pag. 33 della comparsa di risposta anche il ha confermato che il fatto che il nuovo contratto di servizio non Controparte_2 preveda più l'obbligo di contribuzione a carico dei Comuni è del tutto irrilevante
“trattandosi di un servizio organizzato su basi gestionali completamente diverse da quelle del 2001” sicché il riferimento al nuovo contratto appare “strumentale ed in- fondato”, così come è infondato “l'assunto secondo cui non fosse necessaria la con- Con tribuzione dei Comuni contermini per l'effettuazione dei servizi di ” dato che lo studio commissionato dal ad una società specializzata nei servizi Controparte_2 di trasporto ha al contrario “evidenziato che l'attuale contributo da parte dei Comuni contermini risulta necessario.
Ora, a partire dal settembre 2015, nell'ambito del processo di integrazione e raziona- lizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, Parte_1 ha ridotto il numero di corse urbane (dette urbane di 2ª tratta) che servono anche il di dando però la possibilità, a coloro che necessitano del CP_3 Controparte_3 servizio di trasporto pubblico tra il di e quello di , CP_3 CP_2 Controparte_3 di avvalersi degli autobus delle linee extraurbane gestite dalla stessa Parte_1 in transito sul territorio comunale, con le stesse fermate utilizzate dalle linee urbane (molto più frequenti di quelle delle linee extraurbane) e con gli stessi titoli di viaggio di 1a e 2a tratta che nelle ore di punta sono richiesti per svolgere lo stesso percorso con i mezzi delle linee urbane. Per questo con l'atto di citazione introduttivo della presente causa l'odierna attrice ha chiesto il pagamento del contributo integrativo, limitatamente al tratto compreso nel territorio del Comune di , an- Controparte_3 che in relazione alle corse effettuate, a partire dalla fine dell'anno 2015 con i mezzi delle linee extraurbane ma con le stesse modalità utilizzate per le corse delle linee urbane. Alle pagg. 28 e 29 della comparsa di risposta il Controparte_3
- 23 - ha invece sostenuto che il contributo integrativo non solo non sarebbe dovuto per gli anni 2017-2021 ma neanche per gli anni 2015 e 2016 in relazione a quelli che defini- sce “servizi extraurbani” effettuati dalle linee dirette a e Cavarzere 36 e Per_1 transitanti nel territorio del comune di in quanto la Convenzione è Controparte_3 relativa solo alle linee urbane. Per rinforzare questa tesi, con la (prima) 1a memoria integrativa il ha depositato copia del contratto di servi- Controparte_3 zio per il trasporto pubblico locale extraurbano stipulato in data 26 febbraio 2001 tra la Provincia di e l'allora gestore del servizio SITA S.p.A. cui poi è subentrata CP_2
l'odierna attrice, sostenendo che tutte le linee extraurbane transitanti sul territorio comunale sarebbero disciplinate esclusivamente dal predetto contratto e non dagli al- tri atti su cui l'odierna attrice fonda le proprie pretese al pagamento dell'importo in- tegrativo del corrispettivo regionale, costituiti dal Contratto di servizio e dalla Con- venzione, i quali riguardano unicamente le linee urbane e non quelle extraurbane. In realtà il contributo integrativo non è stato chiesto per i servizi extraurbani, che hanno fermate molto più diradate e biglietti molto più costosi, ma per i servizi a tutti gli ef- fetti urbani che, nelle ore non di punta, a partire dalla fine dell'anno 2015 sono stati effettuati con i mezzi delle linee extraurbane per esigenze di razionalizzazione del servizio. Si è trattato, quindi, di una modalità di esecuzione dello stesso Contratto di servizio, perfettamente legittima, in quanto approvata nell'ambito di un progetto di integrazione e razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale sia dal (con Delibera della Giunta comunale n. 2015/0614: doc. 10) Controparte_2 che dalla Provincia (con Determina dirigenziale n. 1443 del 15-IX-2015: doc. 11). A riprova di ciò, si veda che la citata Deliberazione della Giunta comunale di n. CP_2
2015/0614, avente ad oggetto il “Servizio di trasporto pubblico locale” espressamen- te definito “urbano”, ha approvato il nuovo programma di trasporto dando atto che lo stesso prevedeva “che le corse extraurbane sulle due direttrici Piovese e Conselvana, nella tratta in sovrapposizione con i percorsi delle linee urbane 14 e 88 effettuino servizio urbano a tutte le fermate nonché la possibilità di utilizzare i titoli di viaggio urbani di 1a e 2 a tratta anche sulla linee extraurbane, limitatamente alle zone già co- perte dal servizio urbano”. Quindi è testuale nella Delibera in parola che si trattava di servizio urbano effettuato con i mezzi delle linee extra urbane con le stesse modalità di quello garantito dai mezzi delle linee urbane. Anche il alle pa- Controparte_2 gine 34-36 della comparsa di risposta ha confermato che si trattava di una modalità di svolgimento del servizio urbano a tutte le fermate approvato dal Controparte_2 nell'ambito di un progetto di razionalizzazione e integrazione della rete dei servizi di TPL.
A dimostrazione che si trattava dello stesso servizio di trasporto urbano in ordine al quale il Comune di ha assunto l'impegno di pagare il contributo Controparte_3 integrativo ai sensi della convenzione con il , si evidenzia che al CP_3 CP_2 trattino 1 delle premesse della citata delibera della Giunta Comunale (doc. 10) viene fatto espresso riferimento al “Contratto di Servizio rep n. 78439 per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”: ebbene, si tratta dello stesso Contratto di
- 24 - servizio stipulato il 9 aprile del 2001 tra e APS (cui poi è suben- Controparte_2 trata ) menzionato all'art. 1 della Convenzione. È quindi smentita Parte_1 testualmente e inconfutabilmente la tesi del convenuto secondo cui il servi- CP_3 zio urbano svolto nel territorio del Comune di dai delle linee ex- Controparte_3 traurbane sarebbe regolato dal contratto di servizio stipulato dall'ente gestore con la Provincia di Padova anziché da quello stipulato con il È invece Controparte_2 confermato che si trattava, con tutta evidenza, di una modalità di esecuzione del Con- tratto di servizio autorizzata dagli enti preposti quali componenti dell'ente di governo del TPL del bacino (Comune e Provincia di Padova), rispetto alla quale il CP_3 odierno convenuto non ha titolo per dolersi né ne avrebbe motivo. Una volta che il servizio è stato garantito non si vede infatti che differenza possa fare per il Comune se lo è stato con un autobus più o meno grande, grigio o blu: quello che conta è che l'odierna esponente ha conteggiato solo il tratto entro il San Nico- Controparte_1 lò, calcolato prudenzialmente in misura pari al 20% del totale, con le stesse fermate di quando il tratto è percorso dalle linee urbane, ed ha applicato la tariffa di 1a e 2a tratta che è di poco superiore a quella urbana e di molto inferiore, invece, a quella extraurbana ed è la stessa applicata nel dalle tre linee Controparte_1 CP_3 urbane che vi transitano, sicché il non ha dovuto sopportare alcun aggravio CP_3 di costi. A pretesa dimostrazione che il contributo per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane non sarebbe dovuto, a pag. 5 della (prima) 1a memoria inte- grativa il ha sostenuto che l'odierna attrice non lo ha Controparte_3 chiesto anche agli altri Comuni in cui transita il servizio extraurbano in forza del con- tratto di servizio stipulato nel 2001 tra la Provincia di Padova e il gestore del servizio di trasporto (doc. 43 ex adv.). Con la (prima) 2a memoria integrativa l'odierna espo- nente ha replicato – e qui ribadisce – quanto segue: - in primo luogo, come detto po- co sopra, il titolo non è quel contratto bensì il Contratto di servizio stipulato con il di in data 9 aprile 2001 (doc 4 att.); Precisiamo che ciò significa che CP_3 CP_2 per ogni corsa delle linee extraurbane in transito nelle ore c.d. di morbida (diret- te/provenienti a/da Cavarzere, Piove di Sacco e Legnaro) si è considerato Per_1 solo il tratto che si svolgeva entro il territorio del comune di;
sul Controparte_3 totale annuo dei km svolti entro il comune di nelle ore di morbida è Controparte_3 poi stata applicata la percentuale del 20%. - in secondo luogo, essa ha chiesto il con- tributo al in quanto in tale Comune vi è una perfetta so- Controparte_3 vrapposizione di percorso delle linee extraurbane con le linee urbane tale da consen- tire lo svolgimento del servizio urbano anche con i mezzi delle linee extraurbane;
- infine, lo ha chiesto solo a partire dal 2015 in quanto solo dal 16 settembre 2015 al- cune corse di linee extraurbane svolgono servizio urbano (stesso percorso, stesse fermate, stessa tariffa) in sostituzione di corse di linee urbane, nel territorio del Co- mune di , Oltre a contestare la debenza del contributo integrativo Controparte_3 per le corse effettuate con i mezzi delle linee extraurbane, con la comparsa di risposta il ha contestato anche la congruità dell'applicazione del Controparte_1 CP_3
20% del contributo entro il territorio comunale. Tuttavia mentre lo svolgimento delle
- 25 - corse delle linee extraurbane nel Comune di è pacifico i kilome- Controparte_3 traggi sono stati indicati nei rendiconto inviati per il pagamento al (docc. 13 CP_3
e 25) e nella diffida di pagamento dei legali (doc. 23) i quali non sono mai stati con- testati in relazione a questo punto specifico e quindi, quanto all'ammontare del kilo- metraggio, si intendono riconosciuti ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Del resto, che i rendiconti relativi ai kilometraggi siano documenti probanti è dimo- strato dal fatto che il pagamento parziale per i contributi del 2015 e 2016 il
[...]
lo ha effettuato sulla base dei kilometraggi delle linee urbane in- Controparte_3 dicati negli stessi documenti che riportano anche quelli delle linee extraurbane (doc. 13). L'esecuzione del Contratto sulla base di quei documenti dimostra quindi la loro rilevanza ai fini del computo del kilometraggio tale dovendosi considerare la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362, 2° comma, c.c.
Pertanto la domanda attorea svolta in via principale può essere accolta per il preteso importo.
L' accoglimento della domanda proposta in via principale rende superfluo l'esame di quella proposta in via subordinata, ivi compresa l'eccezione di difetto di giurisdizio- ne con assorbimento di ogni altra questione.
In considerazione dell'esito della lite tenuto conto della natura delle questioni trattate e degli Enti coinvolti le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara il diritto dell'attrice di ricevere dal Controparte_3
l'importo integrativo del corrispettivo regionale per l'esercizio del servizio di tra- sporto pubblico urbano svolto da sul territorio comunale per gli anni Parte_1
2015 e 2016 (saldo residuo) e 2017-2021 (intero) nella misura di € 904.583,61 ; e per l'effetto
- condanna il a corrispondere a tale titolo alla società Controparte_3
l'importo di € 904.583,61 , con gli interessi ex d.lgs. Parte_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
Spese compensate.
Padova, 18-12-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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