TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5198 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1949 , con l'avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio,
Via Arienti n. 15;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con l'avvocato CP_1 C.F._2
Daniela Schiatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Borghetto, 43 Desio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Alla udienza del 23.1.2024 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: il padre potrà vedere e tenere con sé in modo libero, previo preavviso di almeno 48 ore alla madre;
Per_1 il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza gennaio 2025 Per_1
l'importo di euro 300 per 12 mensilità l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Monza
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre spese di lite compensate
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis. 12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 16.10.1972 con che dalla unione nascevano (02.06.1975), CP_1 Per_1 Per_2
(22.06.1984) e (19.12.1986); che era portatrice di handicap grave, in quanto era affetta dalla Per_3 Per_1 nascita da oligofrenia sindrome comiziale comportante invalidità totale permanente e inabilità lavorativa
100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà; che il resistente dal 2003 si era trasferito a vivere nella casa in comproprietà tra i coniugi in Valtellina, a Biolo (SO), senza oneri abitativi;
di percepire pensione di € 880,00, oltre all'assegno unico universale;
che percepiva un assegno mensile Per_1 lordo di € 1.266,00 di cui € 531,00 per indennità di accompagnamento;
di rimborsare un mutuo di euro 235 mensili per ristrutturazione immobile;
che il resistente percepiva pensione di 1500 euro mensili;
che egli non contribuiva al ménage familiare e si recava sporadicamente a trovare la figlia;
di essere stata nominata amministratrice di sostegno di domandava la regolamentazione delle visite padre – figlia;
che fosse Per_1 posto in capo al padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 300 mensili, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che la moglie lo aveva allontanato negli anni dai figli e nulla gli comunicava in ordine alla condizione di di aver sempre corrisposto alla moglie un contributo al Per_1 mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 150; di aver in passato versato anche un contributo al mantenimento della moglie;
che ella non lo rendicontava sulla condizione economica della figlia;
esponeva di vedere regolarmente compatibilmente con la sua frequentazione di centro diurno;
che Per_1 la separazione era stata scelta condivisa tra le parti;
concludeva domandando la separazione, con assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, regolamentazione una vota la settimana delle visite con e determinazione in euro 150 mensili dell'importo del contributo al suo mantenimento. Per_1
Alla udienza del 21.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: pagina 2 di 5 : vivo a Desio nella ex casa coniugale, di mia proprietà esclusiva, ho un mutuo per la Parte_1 ristrutturazione del tetto, fino al 2029, con rata mensile di euro 235 circa;
vivo con , che percepisce euro 1100 circa Per_1 tra pensione ed accompagnamento. Io prendo una pensione di oltre 800 euro mensili;
non ho altri redditi;
sono proprietaria della casa in cui abito e del 50% di una altra casa in montagna, dove vive mio marito;
ho un altro immobile a Desio che prima affittavo, ma adesso è vuoto. Ho poi un terreno agricolo al 50% con mio marito. Prendo l'assegno unico per , Per_1 ma devo rifare la domanda, era di 100 euro mensili.
VA FF: vivo a Biolo, in una casa in comproprietà senza mutuo, ho fatto delle piccole ristrutturazioni, ma senza mutuo né finanziamento;
prendo una pensione di euro 1450 euro mensili;
vedo mia figlia una volta/due volte al mese, ma la vedo triste ed angosciata. Ogni mese le do 150 euro, e questo da 20 anni.
I legali quindi precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.; le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non sono contrarie a disposizioni di legge e rispondono agli interessi morali e materiali di Per_1
Sul punto, si evidenzia che l'articolo 473-bis.9 c.p.c. e l'articolo 337 septies u.c. c..c prescrivono che Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori, in quanto compatibili.
In particolare, come chiarito da Giurisprudenza di legittimità che integralmente i condivide, in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. sent. n. 2670/2023; cfr. anche Ord.
21819/2021); pagina 3 di 5 L'art. 37 bis delle disposizioni di attuazione del c.c. precisa che «I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, secondo comma del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3r della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
Secondo il predetto articolo è portatore di handicap «colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione». Il comma terzo aggiunge ancor che «Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità ...».
Al proposito deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla legge n.104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma.
L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
È infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminato nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere.
Sul punto, Cass sent. n. 12977/2012, resa nella vigenza dell'art. 155 quinquies c.c. ha specificato che il ricordato art. 155 quinquies c.c., come si diceva, dispone applicarsi ai portatori di handicap grave le disposizioni "in favore" dei figli minorenni. È da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente.
Nel caso di specie, è persona riconosciuta in condizione di Handicap grave (documento 4 Per_1 ricorrente), a favore della quale è stata aperta procedura di ADS e nominata amministratrice di sostegno la madre (documento 11 ricorrente).
A suo favore deve dunque disporsi, con riguardo alla madre convivente, l'assegnazione della casa coniugale
(sulla quale le parti già si erano accordate nei rispettivi atti introduttivi) e possono essere stabiliti, come da pagina 4 di 5 accordo delle parti, tempi e modi di permanenza presso il padre, per garantire continuità e regolarità al rapporto, tenuto conto degli impegni della ragazza e della distanza geografica con l'abitazione paterna.
Le determinazioni in punto economico appaiono rispondenti peraltro ai paramenti di cui all'articolo 337 ter c.c.
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della definizione consensuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5198 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
CAMPOBELLO DI TA (AG) il 05/11/1949 e nato a [...] il CP_1
27/08/1949 , che hanno contratto matrimonio in data 16.10.1972 a Desio;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge (atto n. 170 parte II serie a );
3.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4.omologa gli accordi assunti dalle parti alla udienza del 23.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamati;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5198 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1949 , con l'avvocato Elena Somaschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio,
Via Arienti n. 15;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con l'avvocato CP_1 C.F._2
Daniela Schiatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Borghetto, 43 Desio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Alla udienza del 23.1.2024 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: il padre potrà vedere e tenere con sé in modo libero, previo preavviso di almeno 48 ore alla madre;
Per_1 il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di con decorrenza gennaio 2025 Per_1
l'importo di euro 300 per 12 mensilità l'anno, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Monza
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre spese di lite compensate
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis. 12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 16.10.1972 con che dalla unione nascevano (02.06.1975), CP_1 Per_1 Per_2
(22.06.1984) e (19.12.1986); che era portatrice di handicap grave, in quanto era affetta dalla Per_3 Per_1 nascita da oligofrenia sindrome comiziale comportante invalidità totale permanente e inabilità lavorativa
100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà; che il resistente dal 2003 si era trasferito a vivere nella casa in comproprietà tra i coniugi in Valtellina, a Biolo (SO), senza oneri abitativi;
di percepire pensione di € 880,00, oltre all'assegno unico universale;
che percepiva un assegno mensile Per_1 lordo di € 1.266,00 di cui € 531,00 per indennità di accompagnamento;
di rimborsare un mutuo di euro 235 mensili per ristrutturazione immobile;
che il resistente percepiva pensione di 1500 euro mensili;
che egli non contribuiva al ménage familiare e si recava sporadicamente a trovare la figlia;
di essere stata nominata amministratrice di sostegno di domandava la regolamentazione delle visite padre – figlia;
che fosse Per_1 posto in capo al padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 300 mensili, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva che la moglie lo aveva allontanato negli anni dai figli e nulla gli comunicava in ordine alla condizione di di aver sempre corrisposto alla moglie un contributo al Per_1 mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 150; di aver in passato versato anche un contributo al mantenimento della moglie;
che ella non lo rendicontava sulla condizione economica della figlia;
esponeva di vedere regolarmente compatibilmente con la sua frequentazione di centro diurno;
che Per_1 la separazione era stata scelta condivisa tra le parti;
concludeva domandando la separazione, con assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, regolamentazione una vota la settimana delle visite con e determinazione in euro 150 mensili dell'importo del contributo al suo mantenimento. Per_1
Alla udienza del 21.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: pagina 2 di 5 : vivo a Desio nella ex casa coniugale, di mia proprietà esclusiva, ho un mutuo per la Parte_1 ristrutturazione del tetto, fino al 2029, con rata mensile di euro 235 circa;
vivo con , che percepisce euro 1100 circa Per_1 tra pensione ed accompagnamento. Io prendo una pensione di oltre 800 euro mensili;
non ho altri redditi;
sono proprietaria della casa in cui abito e del 50% di una altra casa in montagna, dove vive mio marito;
ho un altro immobile a Desio che prima affittavo, ma adesso è vuoto. Ho poi un terreno agricolo al 50% con mio marito. Prendo l'assegno unico per , Per_1 ma devo rifare la domanda, era di 100 euro mensili.
VA FF: vivo a Biolo, in una casa in comproprietà senza mutuo, ho fatto delle piccole ristrutturazioni, ma senza mutuo né finanziamento;
prendo una pensione di euro 1450 euro mensili;
vedo mia figlia una volta/due volte al mese, ma la vedo triste ed angosciata. Ogni mese le do 150 euro, e questo da 20 anni.
I legali quindi precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.; le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non sono contrarie a disposizioni di legge e rispondono agli interessi morali e materiali di Per_1
Sul punto, si evidenzia che l'articolo 473-bis.9 c.p.c. e l'articolo 337 septies u.c. c..c prescrivono che Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori, in quanto compatibili.
In particolare, come chiarito da Giurisprudenza di legittimità che integralmente i condivide, in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. sent. n. 2670/2023; cfr. anche Ord.
21819/2021); pagina 3 di 5 L'art. 37 bis delle disposizioni di attuazione del c.c. precisa che «I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, secondo comma del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3r della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
Secondo il predetto articolo è portatore di handicap «colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione». Il comma terzo aggiunge ancor che «Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità ...».
Al proposito deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla legge n.104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma.
L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
È infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminato nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere.
Sul punto, Cass sent. n. 12977/2012, resa nella vigenza dell'art. 155 quinquies c.c. ha specificato che il ricordato art. 155 quinquies c.c., come si diceva, dispone applicarsi ai portatori di handicap grave le disposizioni "in favore" dei figli minorenni. È da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente.
Nel caso di specie, è persona riconosciuta in condizione di Handicap grave (documento 4 Per_1 ricorrente), a favore della quale è stata aperta procedura di ADS e nominata amministratrice di sostegno la madre (documento 11 ricorrente).
A suo favore deve dunque disporsi, con riguardo alla madre convivente, l'assegnazione della casa coniugale
(sulla quale le parti già si erano accordate nei rispettivi atti introduttivi) e possono essere stabiliti, come da pagina 4 di 5 accordo delle parti, tempi e modi di permanenza presso il padre, per garantire continuità e regolarità al rapporto, tenuto conto degli impegni della ragazza e della distanza geografica con l'abitazione paterna.
Le determinazioni in punto economico appaiono rispondenti peraltro ai paramenti di cui all'articolo 337 ter c.c.
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della definizione consensuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5198 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
CAMPOBELLO DI TA (AG) il 05/11/1949 e nato a [...] il CP_1
27/08/1949 , che hanno contratto matrimonio in data 16.10.1972 a Desio;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge (atto n. 170 parte II serie a );
3.Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
4.omologa gli accordi assunti dalle parti alla udienza del 23.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamati;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5