Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2021, proposto da AB EN ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zappaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano n. 300971 del 25 agosto 2021 (doc. 1) e notificato in data 25 agosto 2021, con il quale si decreta l'annullamento del permesso di soggiorno n. I11146013, l'annullamento del permesso di soggiorno n. I12570139 ed il contestuale rigetto dell'istanza di rinnovo trasmessa con assicurata n. 061541935971 a mezzo del servizio postale in data 17/01/2020, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor EN ME AB è un cittadino tunisino. Nel 2013 ha presentato alla Questura di Milano istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che veniva rigettata con provvedimento prot. 16338/2013 per carenza negli anni di reddito sufficiente al proprio sostentamento.
La Sezione con sentenza n. 2702/2015 annullava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso e l’amministrazione in esecuzione della sentenza rilasciava il titolo in data 7.10.2016.
Il predetto permesso di soggiorno è stato in seguito rinnovato in data 28.12.2017 su istanza dell’interessato.
In data 17.1.2020 il EN ME AB ha quindi trasmesso alla Questura di Milano una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4390/2020 ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’interno contro la sentenza n. 2702/2015 e per l’effetto riformava la decisione di primo grado, previso accertamento della carenza negli anni di reddito sufficiente al proprio sostentamento.
La Questura avviava il procedimento di annullamento dei permessi di soggiorno rilasciati sulla base della sentenza del Tar Lombardia n. 2702/2015 e di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso inoltrata nel 2020.
A conclusione del procedimento, la Questura adottava, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il provvedimento del 24.10.2024 con cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4390/2020 e preso atto che la predetta decisione “ha fatto venire meno la ragione” sia del rilascio del permesso di soggiorno originario che della istanza di rinnovo, annullava i permessi di soggiorno rilasciati sulla base della sentenza del Tar Lombardia n. 2702/2015 e rigettava l’istanza di rinnovo del permesso inoltrata nel 2020.
Il EN ME AB ha impugnato il provvedimento del 24.10.2024 affidando il gravame a due motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in quanto l’amministrazione non ha preso in considerazione gli elementi sopravvenuti rispetto alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del 2013 “utili a formulare una prognosi di incremento e stabilizzazione della condizione reddituale”. Fa riferimento in particolare all’acquisizione di un lavoro che oggi gli consente il raggiungimento di una stabile capacità reddituale mancante invero nel 2013.
Con il secondo motivo denuncia la violazione del principio di ragionevolezza e il difetto di istruttoria, evidenziando come avendo presentato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’istanza “deve essere oggetto di valutazione, attraverso la documentazione depositata, dal momento che si è costituta una nuova e completa istruttoria”, anziché riferirsi al dato storico reddituale risalante al 2013 e oramai modificato.
Il Ministero si è costituito in resistenza, depositato la documentazione a supporto del provvedimento gravato, senza svolgere attività difensionale.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati contestualmente attesa la loro stretta connessione.
I motivi non sono fondati.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
La disciplina sul rinnovo del permesso di soggiorno è contenuta nell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (TUI), ai sensi del quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
L’art. 13, comma 2, d.p.r. n. 394/1999, prevede che “Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4390/2020 ha accertato che il ricorrente non era in possesso dei requisiti reddituali per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno come prescrive l’art. 13, comma 2, d.p.r. n. 394/1999, riconoscendo così legittimo il provvedimento di rigetto adottato con il provvedimento prot. 16338/2013 dalla Questura di Milano.
La Questura in ottemperanza della sentenza del giudice d’appello ha annullato in autotutela i due rinnovi del permesso di soggiorno dando atto del venir meno del presupposto che aveva giustificato il loro rilascio ossia la riforma della decisione di primo grado che aveva annullato il provvedimento prot. 16338/2013 e in esecuzione della quale i titoli erano stati rilasciati. Per la stessa ragione, conseguentemente, la Questura ha rigettato la nuova istanza del 2020 di rinnovo del permesso.
La decisione dell’amministrazione del 24.10.2024, che è stata impugnata in questa sede, è corretta in quanto la Questura ha dato attuazione alla decisione del giudice d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, ha fatto essa stessa venire meno i provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza di primo grado sul fondamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado infatti vengono automaticamente meno, poiché travolti, i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione della sentenza riformata, quale effetto espansivo c.d. esterno della riforma della sentenza secondo la disciplina prevista dell’art. 336, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.c.).
La Questura ha pertanto correttamente annullato i precedenti rinnovi del permesso di soggiorno e respinto la nuova istanza di rinnovo in quanto fondata su di un titolo non più esistente ex tunc.
Il provvedimento impugnato, attesa la sua natura vincolata, resiste alle censure formulate dal ricorrente che presuppone il dispiegarsi della discrezionalità amministrativa che è assente nei provvedimenti di questa categoria.
Rimane fermo che il ricorrente potrà presentare una nuova istanza di permesso di soggiorno e l’amministrazione dovrà tener presente, ai fini del rilascio del titolo, del reddito maturato in relazione all’attività lavorativa medio tempore svolta sulla base dei permessi di soggiorno di volta in volta rinnovati.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO