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19 settembre 2018
19 settembre 2018
Art. 2-quinquies. (( (Consenso del minore in relazione ai servizi della societa' dell'informazione). )) (( 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. ))
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. ))
Commentari • 26
- 1. La responsabilità genitoriale nell’era dei social networkAvv. Claudio Colombo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 41.460083
[…] Tale limite di età è fissato dall'art. 2-quinquies del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che contiene le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento Ue 2016/679). […]
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Giurisprudenza • 46
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