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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/06/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2189 del 2018 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Loi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Cavour 88,
parte attrice
CONTRO
(c.f e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Antonio Careddu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nuoro, via Sant'Emiliano 55,
parte convenuta
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chiara Marras ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Rockefeller n. 68,
terza intervenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.6.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la ed Parte_1 CP_1 esponeva che, attorno alle 14.05 del 31.5.2017, mentre si trovava nel reparto ortofrutta del Cont supermercato di Arzachena, cadeva a terra a causa del pavimento scivoloso per la presenza, non segnalata, di liquidi e residui di merce, e batteva con violenza il bacino e l'anca destra.
Riferiva di aver riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni personali con esiti permanenti pari al
27 – 28 %.
Dichiarava che la responsabilità dell'accaduto doveva addebitarsi unicamente alla negligenza della parte convenuta, che aveva omesso di adottare le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità dei terzi, cosicchè agiva per far valere la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043
c.c..
Si costituiva in giudizio la che contestava la sintetica ricostruzione del fatto effettuata CP_1 dall'attrice, non essendovi prova alcuna né della presenza di sostanze scivolose sul pavimento, né dell'omessa custodia del locale da parte della convenuta.
Contestava inoltre la quantificazione del danno e concludeva come in atti.
Con comparsa depositata il 13.12.2023 interveniva nel giudizio l' che, premesso di aver CP_2 corrisposto alla per il sinistro oggetto di causa, la somma di €. 6.706,72 a titolo di indennità Pt_1 di malattia, dichiarava di surrogarsi alla propria assicurata nei diritti ad essa spettanti contro il terzo, sosteneva l'esclusiva responsabilità della in ordine alla determinazione del sinistro e CP_1 concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note d'udienza.
La domanda attrice è infondata e va dunque respinta.
Osserva in via generale il Tribunale che, per costante giurisprudenza, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa ed il custode che esercita l'effettivo potere su di essa, su cui grava il rischio per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
E' peraltro onere del danneggiato dimostrare non solo l'esistenza del danno, ma anche l'esistenza del nesso causale tra questo e la cosa in custodia, e, dunque, dar prova che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
Nel caso in esame, l'attrice non ha fornito alcuna prova né del fatto lesivo, nè del nesso eziologico tra questo e l'evento dannoso.
La teste , responsabile del negozio, premesso di non aver assistito alla caduta, ma Testimone_1 di essere comunque intervenuta nell'immediatezza del fatto, tanto da aver chiamato il 118, ha riferito di non aver visto alcuna sostanza sul pavimento, ed ha escluso che lo stesso fosse bagnato.
Anche il teste , vice responsabile del punto vendita, ha riferito di non aver visto l'attrice Tes_2 cadere, ma di averla sentita chiedere aiuto, ed ha confermato che “residui liquidi sul pavimento non ce ne erano” e che “quando quel giorno siamo intervenuti, il pavimento era pulito, non c'era nessun corpo estraneo”.
2 Il teste anch'egli dipendente della convenuta all'epoca dei fatti, non è stato Testimone_3 in grado di ricordare alcunché in ordine al sinistro.
Tali essendo le risultanze dell'istruttoria svolta, è evidente che l'attrice non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che l'evento si sia verificato con le modalità descritte nell'atto di citazione, puntualmente contestate dalla convenuta, e sia dunque da ricondurre al pavimento scivoloso, e non invece ad una caduta di natura accidentale.
Consegue a quanto esposto che sia la domanda attrice che quella proposta dalla parte intervenuta devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
respinge le domande proposte dall'attrice e dalla parte intervenuta;
condanna la parte attrice e la parte intervenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte convenuta, che si liquidano in €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per la prima ed in €. 1.500,00, oltre accessori di legge, per la seconda.
Tempio Pausania, 17.6.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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