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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 654/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 654/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 04/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio - Centro
Direzionale Is. E2 3, presso lo studio dell'Avv. Massaccesi Fabrizio (c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a C.F._1 margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f.: ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f.: ), tutti in qualità di eredi di Controparte_4 C.F._5
(c.f. , deceduto in data 4/4/2022, tutti Persona_1 C.F._6 elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla via Adige n. 1, presso lo studio dell'Avv. Trofa Daniele (c.f.: ), dal quale sono rappresentati e C.F._7 difesi in virtù di procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
APPELLATI
E (c.f.: ed (c.f.: Controparte_5 C.F._8 CP_6
), entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla via C.F._9
Luigi Vanvitelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cappuccio Nello (c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in C.F._10 calce all'atto introduttivo di primo grado;
APPELLATI
E (c.f.: ); ON C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2597/2022 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e depositata in Cancelleria in data 06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 2597/2022 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Frattamaggiore depositata in Cancelleria in data 06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti iscritti ai numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 R.G., con la quale erano state accolte le domande proposte da , ed Persona_1 CP_6 CP_5
, in relazione al sinistro stradale verificatosi in Sant'Antimo il 21/12/2019
[...] alle ore 08:30 circa, presso l'incrocio tra Corso Unione Sovietica e Via Di Vittorio.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà di , tg. X8GZBW, Persona_1 CP_8 mentre era fermo allo STOP di Corso Unione veniva tamponato dal veicolo Nissan
Vanette, tg. AY902HB, di proprietà di e assicurato per la RCA con ON
per effetto dell'urto, la veniva sospinta contro il motociclo Controparte_9 CP_8
Honda X-ADV, tg. ER41061, di proprietà di e condotto nell'occasione CP_6 da , che transitava in via Di Vittorio. All'esito del giudizio di primo Controparte_5 grado, l'odierna appellante veniva condannata, in solido con , ON convenuto contumace, al pagamento di euro 3.543,49 in favore di Persona_1 per i danni al suo veicolo, euro 4.023,24 in favore di per i danni al suo CP_6 motociclo ed euro 15.498,24 in favore di per le lesioni personali da Controparte_5 egli subite, oltre interessi, spese legali, nonché rimborso di quanto anticipato/liquidato dalle parti vittoriose per le CTU espletate in primo grado.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: — in via preliminare,
l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità delle avverse domande proposte in primo grado, in quanto i veicoli coinvolti nel presunto sinistro non sarebbero mai stati messi a disposizione per le ispezioni peritali, né per la CTU tecnica, né sarebbe mai stata inviata la documentazione medica a supporto della richiesta di risarcimento delle lesioni lamentate da , così come Controparte_5 previsto dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005; — nel merito, l'infondatezza delle avverse domande, per avere i soggetti coinvolti nell'evento de quo numerose e pregresse n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
ricorrenze a loro carico segnalate nella Banca Dati IVASS;
inoltre, la documentazione medica fornita risulterebbe sospetta, poiché proveniente da una società che era stata cessata prima dell'emissione dei referti e successivamente sottoposta a interdittiva antimafia, mentre le tempistiche di refertazione apparirebbero irrealistiche;
— da ultimo, che la sentenza impugnata risulterebbe viziata per l'errata valutazione delle risultanze emerse da entrambe le CTU, nonché per l'eccessiva quantificazione dei danni e delle lesioni.
Tanto premesso, la predetta appellante, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. in ragione della concreta possibile insolvenza degli appellati;
\
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2597/2022 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, accertare e dichiarare, in via preliminare, l'improcedibilità e/o
l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno dei sig.ri ed per quanto esposto Persona_1 CP_6 Controparte_5 in narrativa al § I del presente atto di citazione in appello, e, in subordine, accertare e dichiarare che alcun risarcimento del danno è dovuto agli appellati per insufficienza di prove in ordine al verificarsi del presunto sinistro per cui è causa;
- In via gradata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale con un diverso consulente;
- Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
05/04/2023, si costituivano nel presente giudizio di gravame Controparte_1
e , tutti in qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di , deceduto il 04/04/2022, i quali, di contro, nell'impugnare e Persona_1 contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deducevano, nell'ordine: —
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — la procedibilità della domanda per aver fornito all'assicurazione, nonostante le restrizioni dovute al c.d. “lockdown” a seguito della nota pandemia da COVID-19, elementi sufficienti per formulare un'offerta risarcitoria, come le foto del veicolo danneggiato;
— la fondatezza della domanda di risarcimento, avendo la testimonianza e la consulenza d'Ufficio svolte ed acquisite in primo grado confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto, oltre a quantificare i danni subiti dalla microcar.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
05/04/2023 si costituivano in giudizio anche gli ulteriori appellati ed CP_6
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
, i quali, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso Controparte_5 dedotto, richiesto e prodotto, chiedevano il rigetto del gravame deducendo ed eccependo: — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — sulla contestata improcedibilità della domanda, di aver collaborato correttamente con la compagnia assicurativa fornendole la documentazione necessaria nei limiti delle restrizioni imposte dal “lockdown” e, tuttavia, non avrebbe Parte_1 provveduto ad invitare a visita medica, né avrebbe accettato come Controparte_5 valide le foto del ciclomotore di;
— la fondatezza della domanda di CP_6 risarcimento, avendo la testimonianza confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto;
— la validità della documentazione sanitaria versata in atti da , come da risultanze emerse dalla CTU medica;
— infine, Controparte_5 sulla prova dei danni subiti dal motociclo Honda X-ADV, tg. ER41061 (alienato a terzi in data 14/04/2021), la idoneità della documentazione fotografica, delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado e delle valutazioni rese dal CTU nel fondare un quadro coerente e compatibile con la dinamica dell'incidente, portando alla quantificazione dei danni in modo ragionevole e fondato.
Sulla base delle suesposte ragioni gli appellati, ed , CP_6 Controparte_5 insistevano per il rigetto del proposto gravame siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione all'avvocato antistatario.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la regolare ON rinnovazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei suoi confronti, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 15/01/2024.
Nel prosieguo del giudizio, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da parte appellante (in virtù di tutto quanto osservato in sede di ordinanza resa il 15/01/2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024, con provvedimento del 07/11/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va chiarito che in relazione a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via pregiudiziale di rito vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c., dato che, ai n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
sensi di quest'ultima norma, tutti i motivi di impugnazione proposti sono risultati sufficientemente specifici, tali da permettere la precisa individuazione dei capi della decisione di primo grado impugnati e le conseguenti modifiche richieste al giudice del gravame.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434
c.p.c.. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., 27199/2017).
Ciò che viene richiesto all'appellante, dunque, è che egli "ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (cfr. Cass., SS.UU., cit.); il che è certamente avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello l'appellante si duole di come la pronuncia di primo grado abbia errato nel ritenere proponibili le domande avanzate da tutte e tre le parti istanti in primo grado.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che le tre richieste di risarcimento inviate alla compagnia in data 04/03/2020 contenevano tutti gli elementi previsti dall'art. 148, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private).
Difatti, nei confronti di , l'appellante comunicava il proprio Persona_1 diniego all'accoglimento della domanda risarcitoria già in data 30 aprile 2020, e per ragioni che esulano da una presunta condotta ostativa del danneggiato (cfr. all. “16.
Produzione 1° grado della produzione di appello dell'appellante e doc. CP_10
n. 8 ivi indicato).
Medesima situazione anche per gli altri appellati, laddove, con riguardo alla posizione di , il diniego della Compagnia datato 04/12/2020 non è stato CP_6 fondato su di una impossibilità a visionare il ciclomotore imputabile al danneggiato n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
(cfr. all. “17. Produzione 1° grado della produzione di appello Controparte_11 dell'appellante e doc. n. 6 ivi indicato).
Nel caso di , invece, manca del tutto agli atti una comunicazione Controparte_5 con cui l'appellante avrebbe dovuto motivare il rigetto della domanda di risarcimento, e ciò nonostante la lettera di messa in mora contenesse elementi sufficienti per consentire alla compagnia assicurativa di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare il danno;
né risulta che quest'ultima abbia invitato a sottoporsi a visita presso un medico Controparte_5 fiduciario e che il danneggiato si sia rifiutato senza fornire una adeguata giustificazione.
Da quanto sopra, discende che l'eccezione di improponibilità sollevata dall'assicurazione non può essere accolta, in quanto, essendosi esaurito senza esito lo spatium deliberandi previsto dalla normativa in materia ai fini della proposizione di una valida offerta di risarcimento, sarebbe contrario alla ratio della norma una eventuale declaratoria di improponibilità di domande che la
[...]
convenuta si era già determinata a non voler risarcire, anche in Parte_2 considerazione della condotta tenuta sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, ove la predetta Compagnia, non aderendo neppure agli inviti per la negoziazione assistita trasmessi dalle controparti, aveva già espresso in modo definitivo e inequivoco il proprio rifiuto ostativo.
Tanto premesso, con riferimento all'esame degli ulteriori e residui motivi di gravame, tutti riconducibili, secondo parte appellante, ad una errata valutazione delle risultanze istruttorie e tecniche emerse nell'ambito del giudizio di primo grado
(cfr. secondo e terzo motivo di gravame, così per come indicati nell'atto di appello), essi si sono rivelati solo parzialmente fondati nei limiti e con le precisazioni di seguito illustrate.
Muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che gli odierni appellati abbiano dimostrato che lo stesso sia effettivamente occorso.
A fondamento delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sul punto —
e che in questa sede vanno condivise anche da questo Giudice del gravame — militano diversi elementi.
In primo luogo, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso all'udienza del 17/11/2021, , il quale Testimone_1 ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro.
Ed infatti, le lamentele rivolte da parte appellante avverso la prova testimoniale si sono rilevante indeterminate e generiche, non avendo parte appellante evidenziato alcun elemento concreto sulla scorta del quale si dovrebbe tacciare di inattendibilità
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
e/o di non credibilità le dichiarazioni, invero circostanziate, rese dal teste escusso in primo grado.
La dinamica del sinistro tratteggiata nel libello introduttivo è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato Consulente d'Ufficio affermato la compatibilità causale tra le lesioni cagionate all'istante CP_5
e la dinamica del sinistro, così per come descritta in atti.
[...]
Ulteriore elemento che suffraga la ricostruzione attorea è rappresentato dal referto ospedaliero n. 150057/19053807 redatto dai sanitari del pronto soccorso del P. O. San
Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ove era stato trasportato l' per ricevere le CP_5 cure del caso, dal quale risulta “Incidente in strada / motociclista incidentata con auto nei pressi di Sant'Antimo”.
Per quanto, invece, attiene alla precisa determinazione dei danni posti dagli attori in primo grado in correlazione diretta col sinistro stradale per cui è causa e alla loro quantificazione, meritano adesione i motivi di gravame proposti sul punto dall'appellante.
In particolare, dall'esame della CTU effettuata dall'ing. nel corso del Persona_2 giudizio di primo grado, si evince che egli dava espressamente atto di non aver potuto visionare nessuno dei tre presunti veicoli danneggiati, poiché: (a) il motociclo modello Honda tg. ER41061 di proprietà di sarebbe stata alienato a CP_12 terzi prima dell'instaurazione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Frattamaggiore; (b) la minicar di marca “Aixam” di proprietà di Persona_1 tg X8GZBW, “Sebbene formalmente richiesta la possibilità di ispezionare il veicolo, effettuata
a mezzo raccomandata A/R, il esso non è stato messo a disposizione dello scrivente” (cfr. pag.
4 della CTU ing. in atti); (c) l'autocarro di marca "Nissan", mod. "Vanette" Per_2 targato "AY902HB", all'epoca di proprietà, di , “Sebbene la ON formalmente richiesta la possibilità di ispezionare il veicolo effettuata a mezzo raccomandata
A/R il esso non è stato messo a disposizione dello scrivente” (cfr. pag. 4 della CTU ing.
in atti). Per_2
Per quanto sopra, le conclusioni cui è giunto il CTU nella individuazione e quantificazione dei danni presuntivamente riportati dai su menzionati veicoli (mai visionati da nessuno) non sono di ausilio al fine di ritenere dimostrati gli stessi, neppure — e soprattutto — nella loro diretta ed univoca ricollegabilità eziologica proprio al sinistro stradale dedotto in lite;
ed invero, il Consulente d'Ufficio si è limitato ad esprimere mere considerazioni astratte, sulla sola scorta di mere riproduzioni fotografiche raffiguranti veicoli in un indeterminato momento storico, non essendovi in atti alcun elemento probatorio univoco atto a collocare precisamente tali raffigurazioni fotografiche alla precisa epoca del sinistro e a fare desumere, dunque, che sia proprio quello raffigurato nelle dette foto lo stato dei veicoli immediatamente dopo l'incidente; in altri termini, è solo sulla scorta di una n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
unilaterale e non dimostrata asserzione di parte che i menzionati rilievi fotografici sono stati assunti dal CTU quali raffiguranti l'effettivo stato e gli effettivi danneggiamenti riportati dai presunti veicoli coinvolti proprio nell'ambito dello scontro dedotto in lite.
Nè può soccorrere a tal scopo il mero preventivo di riparazione prodotto in atti dall' e, tuttavia, privo della documentazione fiscale e della prova CP_6 dell'effettivo esborso sostenuto dalla parte per la presunta riparazione dello scooter di sua proprietà prima della addotta vendita (addirittura collocata in epoca precedente sia all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sia al giudizio di primo grado).
Peraltro, sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza — non solo di merito, ma anche di legittimità — secondo cui: “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur” (cfr., in tal senso, Cass. 11765/2013), nonché: “[…] in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro;
in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione
e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi […]” (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004); e: “[…] in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità […]” (Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Le medesime considerazioni che precedono devono necessariamente ripetersi anche con riguardo alla domanda proposta in primo grado dal (e qui, Persona_1 per esso, dagli eredi aventi causa costituitisi), dato che anche il veicolo di quest'ultimo non è mai stato posto a disposizione né del CTU, né nella fase stragiudiziale al perito della Compagnia convenuta, essendo rimasta anche in tal caso assolutamente indeterminata la prova dei danni dallo stesso veicolo asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in lite.
Del resto, costituendosi nel presente giudizio di appello, gli eredi del Persona_1 hanno addotto una giustificazione al motivo per il quale il veicolo
[...]
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
asseritamente danneggiato non fu fatto visionare al perito dell'Assicurazione nella fase stragiudiziale, ma nulla hanno dedotto o prospettato sul motivo per il quale, nonostante a tanto invitati, il menzionato veicolo non fu posto neppure nella disponibilità del CTU nominato nel corso del processo di primo grado.
Le menzionate carenze istruttorie non possono che ricadere in capo alle predette parti, sulle quali incombeva il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che non possono ritenersi in alcun modo dimostrati né i danneggiamenti effettivamente subiti dai veicoli riconducibili alle predette parti istanti proprio in occasione del sinistro stradale dedotto in lite, né la loro precisa entità.
Non appare superfluo, inoltre, chiarire ulteriormente che le rilevate ed evidenti lacune probatorie, palesatesi innanzitutto sul versante dell'an del danno rivendicato e non già sul suo mero quantum, precluderebbero al giudice anche l'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa del danno ad egli riconosciuti dagli artt. 1226 e 2056 c.c..
Invero, in merito giova osservare che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. presuppone: (a) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
(b) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra, in altri termini, nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata effettivamente dimostrata, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (cfr. Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre
2013, n. 25912).
Nel caso di specie, non vi sono dubbi che i concreti elementi da cui potersi inferire, non solo l'esistenza, ma anche l'esatto ammontare dei danni genericamente dedotti dagli istanti, rientravano, senza alcun dubbio, nel loro onere probatorio, trattandosi di circostanze pienamente rientranti nella propria sfera di disponibilità, il che renderebbe del tutto ingiustificato l'utilizzo di qualsivoglia potere equitativo in tal n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
senso, che finirebbe per avere l'unico concreto effetto di superare le negligenze probatorie imputabili alle stesse parti istanti (che, di fatto, hanno sempre sottratto i veicoli in questione da ogni accertamento giudiziale e stragiudiziale).
Per quanto, invece, attiene ai danni alla persona subiti dall'ulteriore attore — e odierno appellato — , l'appello si è rilevato estremamente generico Controparte_5 nella parte in cui esso risulta essersi limitato a sollevare meri dubbi e sospetti sull'attendibilità delle certificazioni mediche in atti;
tali sospetti, tuttavia, non sono stati corroborati dalla appellante da alcun preciso elemento concreto da cui doversi univocamente derivare — con elevato grado di verosimiglianza probatoria — la totale inattendibilità o, addirittura, falsità della specifica documentazione medica prodotta in atti dalla predetta parte istante nel caso di specie. Del resto, la CTU medica in atti ha anche esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dal CTP dell'Assicurazione convenuta sul punto, essendosi, per contro, quest'ultima parte limitata, anche nel presente giudizio di gravame, a meramente riproporre le medesime argomentazione già affrontate e superate dal CTU in primo grado.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, è principio di diritto consolidato quello secondo cui il giudice, nel caso in cui aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), non ha l'obbligo di fornire una motivazione ulteriore, soprattutto quando il CTU abbia risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte (CTP). Questo principio si inserisce in un contesto di efficienza processuale, in cui l'obbligo di motivazione del giudice viene attenuato qualora le risposte fornite dal CTU siano già sufficientemente dettagliate. Una delle principali pronunce in tal senso è la sentenza della Suprema Corte in cui si ribadisce che "il giudice non è obbligato a motivare la propria adesione alle conclusioni del CTU, qualora il consulente tecnico abbia già risposto in modo adeguato alle osservazioni sollevate dai CTP di parte", (cfr. Cassazione civile, Sezione III, n. 17994/2014). La Corte, in questo caso, ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione supplementare, in quanto la risposta del CTU aveva già affrontato adeguatamente le obiezioni avanzate dalle parti, risolvendo le questioni tecniche in modo chiaro.
Tuttavia, occorre segnalare come nella gravata sentenza il giudice di prime cure abbia proceduto ad una onnicomprensiva liquidazione del danno da lesioni, aggiungendo anche un non meglio precisato danno morale ivi riconosciuto sostanzialmente in re ipsa, senza che lo stesso sia stato radicato ad alcun elemento concreto dedotto e provato in atti.
Del resto, anche il menzionato capo di decisione deve ritenersi qui sub iudice, avendo parte appellante, col terzo motivo di gravame, anche e proprio lamentato l'eccessiva liquidazione del danno da lesioni riconosciuto in favore dell'odierno appellato
. Controparte_5
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Invero, il giudice di prime cure ha liquidato al predetto attore la somma complessiva di euro 15.498,24, comprensivi del danno biologico e di quello morale (quest'ultimo liquidato in euro 3.874,27), laddove in concreto l'attore non aveva mai neanche allegato quali ulteriori sofferenze soggettive avrebbe patito a seguito del danno. Sul piano strettamente intimistico, dunque, l'appellato nulla ha mai lamentato.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice — odierno appellato — non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016).
Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore — e odierno appellato — non ha dedotto e provato alcunché al fine di Controparte_5 dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale già liquidato dal giudice di prime cure, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, la predetta parte non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Per tutto quanto sinora osservato, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma risarcitoria ivi riconosciuta in favore dell'istante (odierno appellato) , va qui rideterminata in Controparte_5 complessivi euro (15.498,24 - 3.874,27 =) 11.623,97 (undicimilaseicentoventitre/97), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado (non fatto oggetto, su tale punto, di alcuno specifico gravame ad opera di alcuna delle parti costituite).
Di contro, in integrale riforma della sentenza appellata, e per tutte le ragioni innanzi indicate, le domande risarcitorie azionate in primo grado dagli ulteriori attori — e odierni appellati — (e, per quest'ultimo, dagli eredi aventi causa Persona_1 costituitisi nel presente giudizio di appello, Controparte_1 Controparte_2
e ) ed , vanno integralmente Controparte_3 Controparte_4 CP_6 rigettate.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha integralmente accollato in capo alla odierna appellante e al le spese di lite relative al giudizio di primo grado ON
(cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 1775/2017, a mente della quale “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.”)
Ed invero, per effetto della riforma della impugnata decisione e dell'integrale rigetto delle domande proposte dagli eredi , nonché da Persona_1 CP_6
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
(odierni appellati), questi ultimi, in virtù del principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite, tanto del giudizio di primo grado, quanto del presente grado di gravame, in favore della appellante Parte_1
(mentre nulla andrà disposto in favore dell'ulteriore appellato vittorioso
[...]
, data la contumacia dello stesso, tanto nel presente giudizio ON quanto in quello di primo grado).
Con riguardo, invece, all'ulteriore appellato — e attore in primo grado — CP_5
, dall'accoglimento soltanto parziale dell'appello (con conseguentemente
[...] rideterminazione del solo quantum della domanda risarcitoria da quest'ultimo proposta), deriva, da un lato, la rideterminazione della liquidazione delle spese di lite operate in proprio favore nell'ambito del giudizio di primo grado e, dall'altro lato, la parziale compensazione tra appellante e predetto appellato delle spese di lite relative alla presente fase di gravame, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei 2/3 (due terzi), dovendosi porre la quota del residuo 1/3 (un terzi) ad esclusivo carico della predetta parte appellata qui parzialmente soccombente.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, per quanto riguarda le domande proposte da e , e di quelle di valore da euro CP_6 Persona_1
5.201,00 ad euro 26.000,00 in relazione alla domanda proposta dall'ulteriore istante
, determinate in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Controparte_5
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti (estrinsecatesi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
Quanto, infine, alle spese per le Consulenze Tecniche d'ufficio espletate nell'ambito del giudizio di primo grado, così come liquidate in primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. 28094/2009), nei rapporti interni tra le parti le spese della CTU tecnica a firma dell'ing. Per_2
vanno poste integralmente in capo agli appellati soccombenti, eredi
[...]
ed , mentre quelle per la CTU medica a firma del Persona_1 CP_6 dott. vanno poste ad esclusivo carico della odierna appellante Persona_3
(essendosi concretata la soccombenza parziale riportata Parte_1 dall' sul punto solo nella espunzione della liquidazione del danno Controparte_5 morale e non del danno biologico strettamente oggetto della CTU espletata).
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 654/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2597/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore e depositata in Cancelleria in data
06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 r.g.”, pendente tra — appellante — e Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in qualità di eredi di e ed Persona_1 CP_6 CP_5
— appellati — , nonchè — appellato contumace — ,
[...] ON ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1.1 rigetta integralmente le domande risarcitorie ivi azionate dagli attori — e odierni appellati — (e, per quest'ultimo, dagli eredi Persona_1 aventi causa costituitisi nel presente giudizio di appello, Controparte_1
e ) ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_6
;
[...]
1.2 accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'ulteriore attore
(e odierno appellato) , condannando e Controparte_5 ON in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in solido tra loro, in favore del primo, della somma complessiva di euro 11.623,97 (undicimilaseicentoventitre/97), per le causali risarcitorie di cui in motivazione, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
1.3 condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in qualità di eredi di ,
[...] Controparte_4 Persona_1 nonché al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte CP_6 appellante, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
1.4 condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellato CP_5
, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che qui si
[...] liquidano in complessivi euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), di cui euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese, ed euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima predetta parte, Avv. Cappuccio Nello, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
1.5 ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
CC.TT.U. nominati in primo grado, pone definitivamente le spese delle dette
Consulenze, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
, in qualità di eredi di , nonché di Controparte_3 Persona_1
le spese della CTU tecnica a firma dell'ing. , CP_6 Persona_2 nonché interamente in capo alla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., le spese della CTU medica a firma del dott.
[...]
, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di Persona_3 ripetere dalle altre quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato ai predetti C.T.U. in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite;
2. condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e , in qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3 Persona_1 nonché , al pagamento, in solido tra loro, in favore della CP_6 appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 delle spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), di cui euro 900,00
(novecento/00) per spese vive, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. compensa tra la appellante e l'ulteriore appellato Parte_1
, nella misura dei 2/3 (due terzi), le spese di lite relative al Controparte_5 presente giudizio di gravame, contestualmente condannando l'appellato
, al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_5 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.., del residuo 1/3 (un terzo) delle
[...] dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 18/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 654/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 04/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio - Centro
Direzionale Is. E2 3, presso lo studio dell'Avv. Massaccesi Fabrizio (c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a C.F._1 margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f.: ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f.: ), tutti in qualità di eredi di Controparte_4 C.F._5
(c.f. , deceduto in data 4/4/2022, tutti Persona_1 C.F._6 elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla via Adige n. 1, presso lo studio dell'Avv. Trofa Daniele (c.f.: ), dal quale sono rappresentati e C.F._7 difesi in virtù di procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
APPELLATI
E (c.f.: ed (c.f.: Controparte_5 C.F._8 CP_6
), entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Antimo alla via C.F._9
Luigi Vanvitelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cappuccio Nello (c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in C.F._10 calce all'atto introduttivo di primo grado;
APPELLATI
E (c.f.: ); ON C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2597/2022 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e depositata in Cancelleria in data 06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 2597/2022 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Frattamaggiore depositata in Cancelleria in data 06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti iscritti ai numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 R.G., con la quale erano state accolte le domande proposte da , ed Persona_1 CP_6 CP_5
, in relazione al sinistro stradale verificatosi in Sant'Antimo il 21/12/2019
[...] alle ore 08:30 circa, presso l'incrocio tra Corso Unione Sovietica e Via Di Vittorio.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo di proprietà di , tg. X8GZBW, Persona_1 CP_8 mentre era fermo allo STOP di Corso Unione veniva tamponato dal veicolo Nissan
Vanette, tg. AY902HB, di proprietà di e assicurato per la RCA con ON
per effetto dell'urto, la veniva sospinta contro il motociclo Controparte_9 CP_8
Honda X-ADV, tg. ER41061, di proprietà di e condotto nell'occasione CP_6 da , che transitava in via Di Vittorio. All'esito del giudizio di primo Controparte_5 grado, l'odierna appellante veniva condannata, in solido con , ON convenuto contumace, al pagamento di euro 3.543,49 in favore di Persona_1 per i danni al suo veicolo, euro 4.023,24 in favore di per i danni al suo CP_6 motociclo ed euro 15.498,24 in favore di per le lesioni personali da Controparte_5 egli subite, oltre interessi, spese legali, nonché rimborso di quanto anticipato/liquidato dalle parti vittoriose per le CTU espletate in primo grado.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: — in via preliminare,
l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità delle avverse domande proposte in primo grado, in quanto i veicoli coinvolti nel presunto sinistro non sarebbero mai stati messi a disposizione per le ispezioni peritali, né per la CTU tecnica, né sarebbe mai stata inviata la documentazione medica a supporto della richiesta di risarcimento delle lesioni lamentate da , così come Controparte_5 previsto dall'art. 148 D.Lgs. 209/2005; — nel merito, l'infondatezza delle avverse domande, per avere i soggetti coinvolti nell'evento de quo numerose e pregresse n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
ricorrenze a loro carico segnalate nella Banca Dati IVASS;
inoltre, la documentazione medica fornita risulterebbe sospetta, poiché proveniente da una società che era stata cessata prima dell'emissione dei referti e successivamente sottoposta a interdittiva antimafia, mentre le tempistiche di refertazione apparirebbero irrealistiche;
— da ultimo, che la sentenza impugnata risulterebbe viziata per l'errata valutazione delle risultanze emerse da entrambe le CTU, nonché per l'eccessiva quantificazione dei danni e delle lesioni.
Tanto premesso, la predetta appellante, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. in ragione della concreta possibile insolvenza degli appellati;
\
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2597/2022 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, accertare e dichiarare, in via preliminare, l'improcedibilità e/o
l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno dei sig.ri ed per quanto esposto Persona_1 CP_6 Controparte_5 in narrativa al § I del presente atto di citazione in appello, e, in subordine, accertare e dichiarare che alcun risarcimento del danno è dovuto agli appellati per insufficienza di prove in ordine al verificarsi del presunto sinistro per cui è causa;
- In via gradata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale con un diverso consulente;
- Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
05/04/2023, si costituivano nel presente giudizio di gravame Controparte_1
e , tutti in qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di , deceduto il 04/04/2022, i quali, di contro, nell'impugnare e Persona_1 contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deducevano, nell'ordine: —
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — la procedibilità della domanda per aver fornito all'assicurazione, nonostante le restrizioni dovute al c.d. “lockdown” a seguito della nota pandemia da COVID-19, elementi sufficienti per formulare un'offerta risarcitoria, come le foto del veicolo danneggiato;
— la fondatezza della domanda di risarcimento, avendo la testimonianza e la consulenza d'Ufficio svolte ed acquisite in primo grado confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto, oltre a quantificare i danni subiti dalla microcar.
Per quanto sopra, la predetta parte appellata insisteva per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
05/04/2023 si costituivano in giudizio anche gli ulteriori appellati ed CP_6
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
, i quali, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso Controparte_5 dedotto, richiesto e prodotto, chiedevano il rigetto del gravame deducendo ed eccependo: — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — sulla contestata improcedibilità della domanda, di aver collaborato correttamente con la compagnia assicurativa fornendole la documentazione necessaria nei limiti delle restrizioni imposte dal “lockdown” e, tuttavia, non avrebbe Parte_1 provveduto ad invitare a visita medica, né avrebbe accettato come Controparte_5 valide le foto del ciclomotore di;
— la fondatezza della domanda di CP_6 risarcimento, avendo la testimonianza confermato la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto;
— la validità della documentazione sanitaria versata in atti da , come da risultanze emerse dalla CTU medica;
— infine, Controparte_5 sulla prova dei danni subiti dal motociclo Honda X-ADV, tg. ER41061 (alienato a terzi in data 14/04/2021), la idoneità della documentazione fotografica, delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado e delle valutazioni rese dal CTU nel fondare un quadro coerente e compatibile con la dinamica dell'incidente, portando alla quantificazione dei danni in modo ragionevole e fondato.
Sulla base delle suesposte ragioni gli appellati, ed , CP_6 Controparte_5 insistevano per il rigetto del proposto gravame siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione all'avvocato antistatario.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la regolare ON rinnovazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei suoi confronti, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 15/01/2024.
Nel prosieguo del giudizio, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da parte appellante (in virtù di tutto quanto osservato in sede di ordinanza resa il 15/01/2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2024, con provvedimento del 07/11/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va chiarito che in relazione a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via pregiudiziale di rito vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c., dato che, ai n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
sensi di quest'ultima norma, tutti i motivi di impugnazione proposti sono risultati sufficientemente specifici, tali da permettere la precisa individuazione dei capi della decisione di primo grado impugnati e le conseguenti modifiche richieste al giudice del gravame.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434
c.p.c.. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., 27199/2017).
Ciò che viene richiesto all'appellante, dunque, è che egli "ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (cfr. Cass., SS.UU., cit.); il che è certamente avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello l'appellante si duole di come la pronuncia di primo grado abbia errato nel ritenere proponibili le domande avanzate da tutte e tre le parti istanti in primo grado.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che le tre richieste di risarcimento inviate alla compagnia in data 04/03/2020 contenevano tutti gli elementi previsti dall'art. 148, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private).
Difatti, nei confronti di , l'appellante comunicava il proprio Persona_1 diniego all'accoglimento della domanda risarcitoria già in data 30 aprile 2020, e per ragioni che esulano da una presunta condotta ostativa del danneggiato (cfr. all. “16.
Produzione 1° grado della produzione di appello dell'appellante e doc. CP_10
n. 8 ivi indicato).
Medesima situazione anche per gli altri appellati, laddove, con riguardo alla posizione di , il diniego della Compagnia datato 04/12/2020 non è stato CP_6 fondato su di una impossibilità a visionare il ciclomotore imputabile al danneggiato n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
(cfr. all. “17. Produzione 1° grado della produzione di appello Controparte_11 dell'appellante e doc. n. 6 ivi indicato).
Nel caso di , invece, manca del tutto agli atti una comunicazione Controparte_5 con cui l'appellante avrebbe dovuto motivare il rigetto della domanda di risarcimento, e ciò nonostante la lettera di messa in mora contenesse elementi sufficienti per consentire alla compagnia assicurativa di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare il danno;
né risulta che quest'ultima abbia invitato a sottoporsi a visita presso un medico Controparte_5 fiduciario e che il danneggiato si sia rifiutato senza fornire una adeguata giustificazione.
Da quanto sopra, discende che l'eccezione di improponibilità sollevata dall'assicurazione non può essere accolta, in quanto, essendosi esaurito senza esito lo spatium deliberandi previsto dalla normativa in materia ai fini della proposizione di una valida offerta di risarcimento, sarebbe contrario alla ratio della norma una eventuale declaratoria di improponibilità di domande che la
[...]
convenuta si era già determinata a non voler risarcire, anche in Parte_2 considerazione della condotta tenuta sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, ove la predetta Compagnia, non aderendo neppure agli inviti per la negoziazione assistita trasmessi dalle controparti, aveva già espresso in modo definitivo e inequivoco il proprio rifiuto ostativo.
Tanto premesso, con riferimento all'esame degli ulteriori e residui motivi di gravame, tutti riconducibili, secondo parte appellante, ad una errata valutazione delle risultanze istruttorie e tecniche emerse nell'ambito del giudizio di primo grado
(cfr. secondo e terzo motivo di gravame, così per come indicati nell'atto di appello), essi si sono rivelati solo parzialmente fondati nei limiti e con le precisazioni di seguito illustrate.
Muovendo dalla prova della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che gli odierni appellati abbiano dimostrato che lo stesso sia effettivamente occorso.
A fondamento delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sul punto —
e che in questa sede vanno condivise anche da questo Giudice del gravame — militano diversi elementi.
In primo luogo, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata confermata dal teste escusso all'udienza del 17/11/2021, , il quale Testimone_1 ha ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro.
Ed infatti, le lamentele rivolte da parte appellante avverso la prova testimoniale si sono rilevante indeterminate e generiche, non avendo parte appellante evidenziato alcun elemento concreto sulla scorta del quale si dovrebbe tacciare di inattendibilità
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
e/o di non credibilità le dichiarazioni, invero circostanziate, rese dal teste escusso in primo grado.
La dinamica del sinistro tratteggiata nel libello introduttivo è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato Consulente d'Ufficio affermato la compatibilità causale tra le lesioni cagionate all'istante CP_5
e la dinamica del sinistro, così per come descritta in atti.
[...]
Ulteriore elemento che suffraga la ricostruzione attorea è rappresentato dal referto ospedaliero n. 150057/19053807 redatto dai sanitari del pronto soccorso del P. O. San
Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ove era stato trasportato l' per ricevere le CP_5 cure del caso, dal quale risulta “Incidente in strada / motociclista incidentata con auto nei pressi di Sant'Antimo”.
Per quanto, invece, attiene alla precisa determinazione dei danni posti dagli attori in primo grado in correlazione diretta col sinistro stradale per cui è causa e alla loro quantificazione, meritano adesione i motivi di gravame proposti sul punto dall'appellante.
In particolare, dall'esame della CTU effettuata dall'ing. nel corso del Persona_2 giudizio di primo grado, si evince che egli dava espressamente atto di non aver potuto visionare nessuno dei tre presunti veicoli danneggiati, poiché: (a) il motociclo modello Honda tg. ER41061 di proprietà di sarebbe stata alienato a CP_12 terzi prima dell'instaurazione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Frattamaggiore; (b) la minicar di marca “Aixam” di proprietà di Persona_1 tg X8GZBW, “Sebbene formalmente richiesta la possibilità di ispezionare il veicolo, effettuata
a mezzo raccomandata A/R, il esso non è stato messo a disposizione dello scrivente” (cfr. pag.
4 della CTU ing. in atti); (c) l'autocarro di marca "Nissan", mod. "Vanette" Per_2 targato "AY902HB", all'epoca di proprietà, di , “Sebbene la ON formalmente richiesta la possibilità di ispezionare il veicolo effettuata a mezzo raccomandata
A/R il esso non è stato messo a disposizione dello scrivente” (cfr. pag. 4 della CTU ing.
in atti). Per_2
Per quanto sopra, le conclusioni cui è giunto il CTU nella individuazione e quantificazione dei danni presuntivamente riportati dai su menzionati veicoli (mai visionati da nessuno) non sono di ausilio al fine di ritenere dimostrati gli stessi, neppure — e soprattutto — nella loro diretta ed univoca ricollegabilità eziologica proprio al sinistro stradale dedotto in lite;
ed invero, il Consulente d'Ufficio si è limitato ad esprimere mere considerazioni astratte, sulla sola scorta di mere riproduzioni fotografiche raffiguranti veicoli in un indeterminato momento storico, non essendovi in atti alcun elemento probatorio univoco atto a collocare precisamente tali raffigurazioni fotografiche alla precisa epoca del sinistro e a fare desumere, dunque, che sia proprio quello raffigurato nelle dette foto lo stato dei veicoli immediatamente dopo l'incidente; in altri termini, è solo sulla scorta di una n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
unilaterale e non dimostrata asserzione di parte che i menzionati rilievi fotografici sono stati assunti dal CTU quali raffiguranti l'effettivo stato e gli effettivi danneggiamenti riportati dai presunti veicoli coinvolti proprio nell'ambito dello scontro dedotto in lite.
Nè può soccorrere a tal scopo il mero preventivo di riparazione prodotto in atti dall' e, tuttavia, privo della documentazione fiscale e della prova CP_6 dell'effettivo esborso sostenuto dalla parte per la presunta riparazione dello scooter di sua proprietà prima della addotta vendita (addirittura collocata in epoca precedente sia all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sia al giudizio di primo grado).
Peraltro, sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza — non solo di merito, ma anche di legittimità — secondo cui: “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur” (cfr., in tal senso, Cass. 11765/2013), nonché: “[…] in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro;
in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione
e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi […]” (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24 marzo 2004); e: “[…] in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità […]” (Tribunale Salerno, sez. III, 02 gennaio 2008, n. 3).
Le medesime considerazioni che precedono devono necessariamente ripetersi anche con riguardo alla domanda proposta in primo grado dal (e qui, Persona_1 per esso, dagli eredi aventi causa costituitisi), dato che anche il veicolo di quest'ultimo non è mai stato posto a disposizione né del CTU, né nella fase stragiudiziale al perito della Compagnia convenuta, essendo rimasta anche in tal caso assolutamente indeterminata la prova dei danni dallo stesso veicolo asseritamente subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in lite.
Del resto, costituendosi nel presente giudizio di appello, gli eredi del Persona_1 hanno addotto una giustificazione al motivo per il quale il veicolo
[...]
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
asseritamente danneggiato non fu fatto visionare al perito dell'Assicurazione nella fase stragiudiziale, ma nulla hanno dedotto o prospettato sul motivo per il quale, nonostante a tanto invitati, il menzionato veicolo non fu posto neppure nella disponibilità del CTU nominato nel corso del processo di primo grado.
Le menzionate carenze istruttorie non possono che ricadere in capo alle predette parti, sulle quali incombeva il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che non possono ritenersi in alcun modo dimostrati né i danneggiamenti effettivamente subiti dai veicoli riconducibili alle predette parti istanti proprio in occasione del sinistro stradale dedotto in lite, né la loro precisa entità.
Non appare superfluo, inoltre, chiarire ulteriormente che le rilevate ed evidenti lacune probatorie, palesatesi innanzitutto sul versante dell'an del danno rivendicato e non già sul suo mero quantum, precluderebbero al giudice anche l'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa del danno ad egli riconosciuti dagli artt. 1226 e 2056 c.c..
Invero, in merito giova osservare che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno ex art. 1226 c.c. presuppone: (a) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
(b) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra, in altri termini, nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata effettivamente dimostrata, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (cfr. Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre
2013, n. 25912).
Nel caso di specie, non vi sono dubbi che i concreti elementi da cui potersi inferire, non solo l'esistenza, ma anche l'esatto ammontare dei danni genericamente dedotti dagli istanti, rientravano, senza alcun dubbio, nel loro onere probatorio, trattandosi di circostanze pienamente rientranti nella propria sfera di disponibilità, il che renderebbe del tutto ingiustificato l'utilizzo di qualsivoglia potere equitativo in tal n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
senso, che finirebbe per avere l'unico concreto effetto di superare le negligenze probatorie imputabili alle stesse parti istanti (che, di fatto, hanno sempre sottratto i veicoli in questione da ogni accertamento giudiziale e stragiudiziale).
Per quanto, invece, attiene ai danni alla persona subiti dall'ulteriore attore — e odierno appellato — , l'appello si è rilevato estremamente generico Controparte_5 nella parte in cui esso risulta essersi limitato a sollevare meri dubbi e sospetti sull'attendibilità delle certificazioni mediche in atti;
tali sospetti, tuttavia, non sono stati corroborati dalla appellante da alcun preciso elemento concreto da cui doversi univocamente derivare — con elevato grado di verosimiglianza probatoria — la totale inattendibilità o, addirittura, falsità della specifica documentazione medica prodotta in atti dalla predetta parte istante nel caso di specie. Del resto, la CTU medica in atti ha anche esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dal CTP dell'Assicurazione convenuta sul punto, essendosi, per contro, quest'ultima parte limitata, anche nel presente giudizio di gravame, a meramente riproporre le medesime argomentazione già affrontate e superate dal CTU in primo grado.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, è principio di diritto consolidato quello secondo cui il giudice, nel caso in cui aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU), non ha l'obbligo di fornire una motivazione ulteriore, soprattutto quando il CTU abbia risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte (CTP). Questo principio si inserisce in un contesto di efficienza processuale, in cui l'obbligo di motivazione del giudice viene attenuato qualora le risposte fornite dal CTU siano già sufficientemente dettagliate. Una delle principali pronunce in tal senso è la sentenza della Suprema Corte in cui si ribadisce che "il giudice non è obbligato a motivare la propria adesione alle conclusioni del CTU, qualora il consulente tecnico abbia già risposto in modo adeguato alle osservazioni sollevate dai CTP di parte", (cfr. Cassazione civile, Sezione III, n. 17994/2014). La Corte, in questo caso, ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione supplementare, in quanto la risposta del CTU aveva già affrontato adeguatamente le obiezioni avanzate dalle parti, risolvendo le questioni tecniche in modo chiaro.
Tuttavia, occorre segnalare come nella gravata sentenza il giudice di prime cure abbia proceduto ad una onnicomprensiva liquidazione del danno da lesioni, aggiungendo anche un non meglio precisato danno morale ivi riconosciuto sostanzialmente in re ipsa, senza che lo stesso sia stato radicato ad alcun elemento concreto dedotto e provato in atti.
Del resto, anche il menzionato capo di decisione deve ritenersi qui sub iudice, avendo parte appellante, col terzo motivo di gravame, anche e proprio lamentato l'eccessiva liquidazione del danno da lesioni riconosciuto in favore dell'odierno appellato
. Controparte_5
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Invero, il giudice di prime cure ha liquidato al predetto attore la somma complessiva di euro 15.498,24, comprensivi del danno biologico e di quello morale (quest'ultimo liquidato in euro 3.874,27), laddove in concreto l'attore non aveva mai neanche allegato quali ulteriori sofferenze soggettive avrebbe patito a seguito del danno. Sul piano strettamente intimistico, dunque, l'appellato nulla ha mai lamentato.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice — odierno appellato — non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016).
Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore — e odierno appellato — non ha dedotto e provato alcunché al fine di Controparte_5 dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale già liquidato dal giudice di prime cure, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, la predetta parte non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Per tutto quanto sinora osservato, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma risarcitoria ivi riconosciuta in favore dell'istante (odierno appellato) , va qui rideterminata in Controparte_5 complessivi euro (15.498,24 - 3.874,27 =) 11.623,97 (undicimilaseicentoventitre/97), oltre interessi nella misura e con la decorrenza già sancite nella impugnata sentenza di primo grado (non fatto oggetto, su tale punto, di alcuno specifico gravame ad opera di alcuna delle parti costituite).
Di contro, in integrale riforma della sentenza appellata, e per tutte le ragioni innanzi indicate, le domande risarcitorie azionate in primo grado dagli ulteriori attori — e odierni appellati — (e, per quest'ultimo, dagli eredi aventi causa Persona_1 costituitisi nel presente giudizio di appello, Controparte_1 Controparte_2
e ) ed , vanno integralmente Controparte_3 Controparte_4 CP_6 rigettate.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha integralmente accollato in capo alla odierna appellante e al le spese di lite relative al giudizio di primo grado ON
(cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 1775/2017, a mente della quale “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.”)
Ed invero, per effetto della riforma della impugnata decisione e dell'integrale rigetto delle domande proposte dagli eredi , nonché da Persona_1 CP_6
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
(odierni appellati), questi ultimi, in virtù del principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite, tanto del giudizio di primo grado, quanto del presente grado di gravame, in favore della appellante Parte_1
(mentre nulla andrà disposto in favore dell'ulteriore appellato vittorioso
[...]
, data la contumacia dello stesso, tanto nel presente giudizio ON quanto in quello di primo grado).
Con riguardo, invece, all'ulteriore appellato — e attore in primo grado — CP_5
, dall'accoglimento soltanto parziale dell'appello (con conseguentemente
[...] rideterminazione del solo quantum della domanda risarcitoria da quest'ultimo proposta), deriva, da un lato, la rideterminazione della liquidazione delle spese di lite operate in proprio favore nell'ambito del giudizio di primo grado e, dall'altro lato, la parziale compensazione tra appellante e predetto appellato delle spese di lite relative alla presente fase di gravame, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei 2/3 (due terzi), dovendosi porre la quota del residuo 1/3 (un terzi) ad esclusivo carico della predetta parte appellata qui parzialmente soccombente.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, per quanto riguarda le domande proposte da e , e di quelle di valore da euro CP_6 Persona_1
5.201,00 ad euro 26.000,00 in relazione alla domanda proposta dall'ulteriore istante
, determinate in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Controparte_5
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti (estrinsecatesi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
Quanto, infine, alle spese per le Consulenze Tecniche d'ufficio espletate nell'ambito del giudizio di primo grado, così come liquidate in primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. 28094/2009), nei rapporti interni tra le parti le spese della CTU tecnica a firma dell'ing. Per_2
vanno poste integralmente in capo agli appellati soccombenti, eredi
[...]
ed , mentre quelle per la CTU medica a firma del Persona_1 CP_6 dott. vanno poste ad esclusivo carico della odierna appellante Persona_3
(essendosi concretata la soccombenza parziale riportata Parte_1 dall' sul punto solo nella espunzione della liquidazione del danno Controparte_5 morale e non del danno biologico strettamente oggetto della CTU espletata).
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 654/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2597/2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore e depositata in Cancelleria in data
06/12/2022 all'esito dei giudizi riuniti numeri 4162/2020, 2769/2021 e 2773/2021 r.g.”, pendente tra — appellante — e Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in qualità di eredi di e ed Persona_1 CP_6 CP_5
— appellati — , nonchè — appellato contumace — ,
[...] ON ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1.1 rigetta integralmente le domande risarcitorie ivi azionate dagli attori — e odierni appellati — (e, per quest'ultimo, dagli eredi Persona_1 aventi causa costituitisi nel presente giudizio di appello, Controparte_1
e ) ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_6
;
[...]
1.2 accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'ulteriore attore
(e odierno appellato) , condannando e Controparte_5 ON in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in solido tra loro, in favore del primo, della somma complessiva di euro 11.623,97 (undicimilaseicentoventitre/97), per le causali risarcitorie di cui in motivazione, oltre interessi, nella misura e con la decorrenza come già parimenti riconosciuti nella impugnata decisione;
1.3 condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , in qualità di eredi di ,
[...] Controparte_4 Persona_1 nonché al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte CP_6 appellante, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
1.4 condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellato CP_5
, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che qui si
[...] liquidano in complessivi euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), di cui euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese, ed euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 654/2023 R.G.A.C.
generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima predetta parte, Avv. Cappuccio Nello, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
1.5 ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
CC.TT.U. nominati in primo grado, pone definitivamente le spese delle dette
Consulenze, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
, in qualità di eredi di , nonché di Controparte_3 Persona_1
le spese della CTU tecnica a firma dell'ing. , CP_6 Persona_2 nonché interamente in capo alla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., le spese della CTU medica a firma del dott.
[...]
, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di Persona_3 ripetere dalle altre quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato ai predetti C.T.U. in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite;
2. condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e , in qualità di eredi di ,
[...] Controparte_3 Persona_1 nonché , al pagamento, in solido tra loro, in favore della CP_6 appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 delle spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), di cui euro 900,00
(novecento/00) per spese vive, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. compensa tra la appellante e l'ulteriore appellato Parte_1
, nella misura dei 2/3 (due terzi), le spese di lite relative al Controparte_5 presente giudizio di gravame, contestualmente condannando l'appellato
, al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_5 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.., del residuo 1/3 (un terzo) delle
[...] dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per spese, ed euro 1.000,00 (mille/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 18/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 654/2023 r.g.a.c. Pag. 15 di 15