Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4655 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.NADIA RAFFA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. PASUT FRANCO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA MARTIRI DI UNGHERIA C/O
[...]
Controparte_2
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/11/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 essere titolare di pensione di reversibilità n. 003- 089020052027 Cat. SO, con decorrenza 01.06.2007, quale figlio inabile, e di aver presentato in data 27.05.2024 domanda di trattamento di famiglia per il riconoscimento degli ANF con decorrenza 01.06.2019; che, con comunicazione di riliquidazione datata 18.06.2024, l' rigettava CP_1
l'istanza ritenendo che, a seguito di ricalcolo, “non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 31 luglio 2024”; che aveva diritto
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a percepire i trattamenti di per se Parte_1 Parte_2 stesso in quanto inabile, in applicazione della Tabella 19 delle TABELLE ANF, con decorrenza 01.06.2019, o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta di Giustizia, così come richiesto con la domanda presentata in data 27.05.2024; II) conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1 in favore del ricorrente, per le ragioni ed i titoli sopra invocati, per il periodo dal 01.06.2019 sino al 30.11.2024, la somma complessiva di € 3.512,06, così come determinata nei conteggi di cui al punto 7) della premessa del presente atto, ovvero nella diversa misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre le somme spettanti e maturate, per le medesime causali, sino all'emananda sentenza, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
III) vittoria, in ogni caso delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Evidenziava che la domanda, in realtà, era stata accolta in data 18.06.2024; che non venivano riconosciuti gli arretrati in quanto gli ANF per il periodo dal 01/06/2019 al 28/02/2022, erano già stati riconosciuti e regolarmente pagati;
che i pagamenti si erano interrotti a decorrere da marzo 2022, perché, trattandosi di orfano maggiorenne inabile, doveva essere presentata la domanda di assegno unico universale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e, per le medesime ragioni, non erano stati eseguiti pagamenti dal giugno 2024; che l'Assegno unico spettava solo se in possesso del riconoscimento disabilità ai sensi dell'art 3 comma 3 della L.104/92; che era maturata prescrizione e decadenza.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La controversia trae origine dalla domanda presentata dal
, già titolare di pensione di reversibilità in quanto Parte_1
“INABILE al proficuo lavoro”, per il trattamento di famiglia- ANF indata 27.05.2024.
2 Detta domanda veniva accolta in data 18.06.2024 a decorrere da gennaio 2024 ma senza liquidazione di alcun importo arretrato, non risultando somme a credito.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che non venivano CP_1 riconosciuti arretrati in quanto gli ANF per il periodo dal 01/06/2019 al 28/02/2022, erano già stati riconosciuti e regolarmente pagati, come documentato mediante i cedolini relativi al giugno 2019\febbraio 2022, che riportano entrambi l'importo relativo agli ANF.
Quanto ai pagamenti relativi al periodo successivo a decorrere da marzo 2022, l' ha evidenziato che, trattandosi di orfano CP_1 maggiorenne inabile, doveva essere presentata la domanda di assegno unico universale ai sensi dell'art.10 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Dispone testualmente l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decretolegge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, la misura dell'Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 15. A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente, con le note d'udienza, ha dichiarato di rinunziare alla domanda e richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Pertanto, premesso che al rinunzia dev'essere accettata dalla parto costituite e nella specie non risulta accettata dall' , il contenuto CP_1 delle note costituisce un sostanziale riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni avversarie. Ne consegue che può dichiararsi cessata la materia del contendere. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il reddito dichiarato.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendereRigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 11/06/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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