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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 126/2025 r.g. P.U. –
SUB 1 promosso da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Assunta Ioele, presso il cui studio sito in Modena, Via Farini, n.
4/a, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di (c.f. ), titolare dell'impresa Parte_2 C.F._2
individuale (P. Iva ), Parte_3 P.IVA_1
con sede legale in Campogalliano (MO), in Via Madonna, n. 70, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ghelfi, presso il cui studio, sito in Modena, Via Rua Pioppa, n. 2, è elettivamente domiciliata;
***
Con ricorso del 6/5/2025 è stata proposta da domanda di Parte_1
domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti della impresa individuale
, lamentando la mancata Parte_3 corresponsione dell'importo di complessivi € 3.200,00 coma da assegno n. 3771480418
-04, credito derivante da un prestito infruttifero effettuato in più tranche dalla ricorrente a beneficio a beneficio della resistente. Con memoria di costituzione del 20/5/2025, la debitrice, nel confermare il proprio stato di decozione, ha chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata.
All'udienza del 4/6/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, la ricorrente ha insistito nella propria domanda mentre parte resistente, ha chiesto anch'ella l'apertura della liquidazione controllata.
Tanto preliminarmente chiarito, considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV; ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art. 27 CCII;
osservato che, ai fini del giudizio di carattere incidentale, richiesto, in questa sede, per verificare la legittimazione dell'istante - da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del
23/1/2013) - il credito vantato dal ricorrente può ritenersi sufficientemente provato in forza dell'assegno n. 3771480418 -04 (doc. 2), del riconoscimento di debito (doc.3), nonché della mancata contestazione da parte della resistente;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e
268 c. 1 CCII, il debitore non è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto trattasi di impresa individuale che, sebbene cancellata solo in data 28/1/2025, risulta iscritta quale impresa agricola (cfr. visura camerale) e, inoltre, presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, c.1, lett. d), CCII (cfr. dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2022 e 2023, CU relativo al periodo di imposta 2024, nonché dichiarazioni rese all'udienza del 4/6/2025 ed elenco dei creditori allegato alla memoria di costituzione1) e, come tale, assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata;
rilevato che, essendo stata l'impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 28/1/2025, non risulta decorso il termine di cui all'art. 33, comma 1, CCII (comunque irrilevante l'eventuale decorso, ai fini di cui al comma 1-bis della medesima norma); considerato che, quanto al requisito dell'insolvenza (essendo stato il procedimento avviato da un creditore), il debitore con la propria memoria di costituzione, ha ammesso di essersi trovata in “una crisi irreversibile della , che è stata cessata il Parte_3
31.12.2024 e poi cancellata il 28.02.2025”, il che integra uno stato di insolvenza, sussistente “in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività”
(Ord. N. 7087 del 3/3/2022; Cass. Sez. I, sent. n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. I ord. N. 30284 del 14/10/2022).
Segnatamente, a fronte di debiti per oltre 77.000 euro emersi nel corso dell'istruttoria, percepisce il solo reddito da lavoro dipendente (in base a quanto allegato dalla Parte_3 ricorrente pari a 1.600,00/1.900,00 euro mensili), in relazione al quale sarà possibile determinare una quota di reddito disponibile, che però non consente, all'evidenza, il pagamento dei debiti neanche in una eventuale ottica pluriennale.
Le predette circostanze, univoche e concrete, denotano l'incapacità, non transitoria, del debitore di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
rilevato che sussiste, altresì, il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII, posto che il credito del ricorrente ammonta ad € 3.200,00 e a seguito della costituzione della resistente sono emersi ulteriori debiti pari ad € 65.137,75 nei confronti di istituti di credito, assicurazioni e persone fisiche, oltre che € 7.112,69 nei confronti Agenzia delle
Entrate Riscossione, già cartellati, € 2.010,78 nei confronti di Agenzia delle Entrate non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione ed € 3.218,99 nei confronti di INPS, in fase amministrativa;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272
e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(c.f. ), titolare dell'impresa Parte_2 C.F._2
individuale (P. Iva ), Parte_3 P.IVA_1
con sede legale in Campogalliano (MO), in Via Madonna, n. 70, nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore l'avv. Giulia Gasparini, iscritta all'ordine degli avvocati di
Modena, precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs.
136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del
Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1
CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
***
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al
Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022, emergono ricavi per euro 11.802, per il 2023 euro 39.689; dalla certificazione unica relativa al periodo di imposta 2024, emergono redditi per euro 1.227 e 4.290. All'udienza del 4/6/2025 la debitrice ha dichiarato di non essere proprietaria di beni mobili registrati e immobili (dato, quest'ultimo, che si evince anche dalla dichiarazione dei redditi); inoltre, i cespiti aziendali, valorizzati per circa 6.300 euro, sono stati oggetto di una datio in solutum (cfr. doc. 3 debitore). Dall'elenco dei creditori depositato dalla debitrice (doc. 4) emergono debiti per complessivi euro 65.137,45, cui devono essere aggiunti i debiti emersi nel corso dell'istruttoria, non pienamente ricompresi, per euro 7.112,69 nei confronti Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 2.010,78 nei confronti di Agenzia delle Entrate non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione ed euro 3.218,99 nei confronti di INPS, in fase amministrativa, il tutto comunque ampiamente inferiore alla soglia di 500.000 euro.