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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 895/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere rel.
dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
dott.ssa Lucia Di Filippo Consigliere on. dott. LO Salimbeni Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.895/2024 V.g. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Brini e dall'avvocato Franco Tellatin ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Teresa Brini, sito in
Milano alla via Giovanni Battista Pergolesi n.6
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. ), nato ad [...] in Controparte_1 C.F._2
data 8.01.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Giuseppe Bragato
APPELLATO nonché
(c.f. e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
1
[...] (c.f. ) , in qualità di nonni materni del minore C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
CON L'INTERVENTO
- del Curatore Speciale del minore avv. Laura Nencioni con studio in Milano via
Eugenio Chiesa n.4;
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano in persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti;
- del tutore provvisorio del minore di Milano in persona dell'avv. Per_1
Laura De Rui;
avente ad oggetto: ricorso in opposizione a dichiarazione di adottabilità ex art. 17 l. 184/1983 avverso la sentenza emessa in data 25.09.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] Persona_2
il 20.08.2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, modificare e/o revocare la sentenza emessa dal Tribunale di per i Minorenni di Milano, emanando quel provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia e disporre:
in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi in narrativa;
in via principale
1.confermare l'affido temporaneo del minore all'Ente disponendone il collocamento presso la residenza della nonna materna, signora e della mamma;
Controparte_2
e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale, competente territorialmente, di organizzare l'assistenza domiciliare, potendo, quotidianamente;
predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità per la madre;
ogni intervento ritenuto utile per il benessere del minore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali
2 2. disporre l'affido extra familiare del minore
e per l'effetto incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di definire tempistiche e modalità di visita tra
e la mamma, tra e il fratello LO e tra e i nonni materni e ogni tipo di _2 _2 _2
intervento di sostegno alla madre e di stendere un progetto finalizzato al rientro del bambino in famiglia;
in via istruttoria, disporre
1. audizione della madre;
2. audizione del minore senza la presenza degli educatori;
3. consulenza tecnica d'ufficio sullo stato psicologico del minore e le capacità genitoriali della madre.
PER L'APPELLATO : Controparte_1
Il difensore dell'appellato ha concluso nei seguenti termini: “Si rimette” (cfr. verbale dell'udienza del 30.01.2025)
PER IL CURATORE SPECIALE:
“ (…) che Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, respinga l'appello proposto dalla signora e confermi la sentenza emessa in data 25 settembre 2024 Parte_1
dal Tribunale per i Minorenni di Milano che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore _2
la sospensione dell'esercizio della responsabilità dei genitori, la nomina del di Milano
[...] Per_1
quale tutore provvisorio e l'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori e familiari”;
PER L'ENTE TUTORE : Controparte_4
“In via principale:
- Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, emessa il 25.09.2024 (R.G. 31/2022 ADS) nell'interesse di Persona_2
Con ogni più ampia riserva.”
PER IL PG:
“…chiede la conferma della sentenza impugnata precisando che l'adozione aperta potrebbe essere
3 contraria all'interesse del minore. Ritiene superfluo qualsiasi altro approfondimento.” (cfr. verbale udienza del 30.01.2025)
IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
- Dalla relazione tra e è nato in [...] Parte_1 Controparte_1 _2
20.08.2019.
- prima della nascita di , ha avuto -da differenti compagni- Parte_1 _2
altri due figli, LO (nato nel 2008) e (nata nel 2017, dichiarata adottabile Per_3
dal Tribunale per i minorenni di Milano nel proc. n. 10/2027 ADS1); nel 2022 ha avuto due gemelli, e (dichiarati parimenti adottabili su consenso della Per_4 Per_5
sig.ra . Parte_1
- Con decreto provvisorio emesso il 26.9.2019 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione ex artt. 330-333 c.c. relativo ai figli LO e , iscritto Per_3
al n. r. g. 5370/2019, il Tribunale dei Minorenni di Milano, “vista la lunga storia di dipendenza della madre e le carenze genitoriali rilevate”, affidava al Comune di _2
Milano e ne disponeva il collocamento insieme alla madre presso l'abitazione familiare dei nonni materni; veniva altresì disposto un intervento di ADM, oltre ad approfondimenti sul nucleo familiare allargato. In particolare, risultava nella lettera di dimissione della sig.ra a seguito del parto di , redatta il 26.8.2019, Parte_1 _2
che la stessa era stata seguita presso il SERD di Bergamo fino ad agosto 2019 e successivamente presso il SERD di Via Gola;
la stessa aveva abusato di cocaina ed eroina fino ad inizio gravidanza di (era in terapia con Metadone e Tavor, _2
HCV positiva nota dal 2011. Ancora nella ulteriore lettera di dimissione del minore redatta il 6.9.2019, si rilevava: un'infezione materna da HCV ad alta carica _2
virale; arresto della crescita fetale nel III trimestre;
eseguita induzione della maturità polmonare. Dopo la nascita, era stato ricoverato in patologia neonatale per _2
monitoraggio clinico e per le cure e gli accertamenti del caso, i valori rilevati non indicavano sintomi/segni di astinenza tali da richiedere terapia ma l'esame tossicologico delle urine svolto il primo giorno di vita risultava positivo per metadone (compatibilmente con l'assunzione materna di metadone in gravidanza).
Veniva inoltre eseguita la sierologia per HCV, risultata positiva.
- Seguiva un ulteriore decreto provvisorio emesso il 9.7.2020 nel medesimo procedimento;
invero, il Tribunale era portato a conoscenza di un grave episodio in cui era stato ritrovato insieme alla madre (nei cui confronti era stato emesso _2
provvedimento di fermo) presso la stazione ferroviaria di Bergamo, ove la medesima veniva sorpresa nell'atto di assumere stupefacenti per via endovenosa in presenza del bambino. Il Tribunale preso atto che la aveva ripreso nell'assunzione di Parte_1
stupefacenti, disponeva il collocamento di madre e figlio presso la Comunità terapeutica per tossicodipendenti “Terra mia” di Grugliasco (TO).
- In data 29.04.2021 la Comunità terapeutica “Terra mia” relazionava in merito al percorso della sig.ra rilevando “(…) comportamenti disadattivi… difficoltà nella Parte_1
gestione dei propri malesseri… (…) difficoltà psicologiche e comportamentali che non le permettono di sintonizzarsi con il bambino e di comprendere i suoi reali bisogni”.
- In data 19.08.2021 i Servizi, dopo aver comunicato il trasferimento della diade dalla
Comunità “Terra mia” di Grugliasco alla Comunità “Casa Miriam” di Vigevano
(spostamento disposto in quanto la voleva riavvicinarsi a padre di Parte_1 _2
), aggiornavano il Tribunale informandolo delle involuzioni comportamentali _2
della madre evidenziando “una forte instabilità della signora (…) che ostacola la predisposizione
5 di un'ipotesi progettuale più a lungo termine a favore del minore”.
- In data 31.01.2022 la Comunità Casa Miriam rendeva note all'A.G. le dimissioni della sola signora avvenute in seguito a gravi condotte reiterate nel tempo, Parte_1
rappresentando come nei confronti del bambino la madre si ponesse con “modalità relazionali aggressive (…), linguaggio umiliante e prevaricatorio (…), strattonamenti, maltrattante verso il suo bambino(…); alla notizia che non avrebbe più potuto utilizzare il telefono ha reagito con molta violenza(…) la signora non aveva nessuna intenzione di placarsi si è deciso di chiamare le forze dell'ordine(…). Più in dettaglio, nel medesimo periodo veniva riattivati anche i rapporti tra e la nonna materna ma la prima relazione inviata da “Casa _2
Miriam” del dicembre 2021 descriveva una situazione ancora altamente problematica sia a causa della situazione psicologica della madre sia dei suoi comportamenti anche come genitore: la donna infatti poneva in atto reazioni aggressive e perfino di intolleranza verso , che veniva spesso posposto alle sue esigenze e coinvolto _2
in una relazione la cui qualità, anche in termini di attenzioni, era fortemente dipendente dallo stato di benessere emotivo della madre, ponendolo in una condizione di malessere per cui era stata attivato anche un percorso psicoterapeutico
(dal difficoltoso andamento) per la Gli operatori della comunità madre – Parte_1
minore, dopo un ulteriore periodo di osservazione delle dinamiche della diade, riferiva la madre continuava ad utilizzare modalità inadeguate nei confronti del figlio quali urla, insulti, parolacce, strattonamenti;
la donna non si mostrava in grado di anteporre i bisogni del minore ai propri e di elaborare una revisione critica del suo comportamento;
dalla relazione di dimissioni dalla Comunità in atti risultava inoltre che la madre, durante un colloquio con gli operatori della comunità che le evidenziavano le criticità che rendevano ardua la prosecuzione del progetto diventata verbalmente aggressiva nei confronti delle educatrici arrivando a minacciarle di morte, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine e il suo allontanamento dalla comunità stessa, tenuto anche conto della mancanza di un suo miglioramento nell'aggancio terapeutico e nell'accudimento del piccolo _2
- A fronte dell'accaduto, in data 07.02.2022, i S.S. chiedevano al Tribunale di disporre il collocamento del solo minore in idonea comunità educativa con predisposizione di
6 incontri in Spazio Neutro.
- Il 10.02.2022 veniva, quindi, collocato presso la Comunità alloggio per soli _2
minori ” di Milano dove rimane sino al novembre 2024 (con la sola Persona_7
eccezione del periodo estivo anno 2022 e anno 2023 trascorsi nella residenza della
Comunità sul lago di Como) allorché è stato accolto dalla famiglia adottiva2.
Il procedimento di primo grado n. RG. 31/2022 ADS
- In data 22.03.2022 il Pubblico Ministero proponeva ricorso ex art. 8 l.184/1983 per la dichiarazione di adottabilità di ed il Tribunale dei Minorenni, con _2
Decreto del 28.03.2022, disponeva l'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore.
- In data 23.05.2022 i Servizi aggiornavano il Tribunale riferendo “(…) quanto la signora non sia assolutamente in grado di attivarsi per un percorso di crescita personale e di Parte_1
cambiamento a tutela dei propri figli”
- In data 26.05.2022 l' e LO rappresentava che la sig.ra Controparte_5 Parte_1
“appare poco concentrata sui bisogni del minore (…) L'esame della matrice cheratinica effettuato il
30.03.2022 ha confermato la positività alla cocaina”.
- In data 08.06.2022 veniva depositata l'osservazione psicologica su ove _2
si evidenziava come il bambino “non avesse ancora stabilito legami affettivi
(…)” ed inoltre che “separazioni precoci, disfunzionalità nella relazione primaria madre - bambino non hanno favorito una piena maturazione emotiva (…) una relazione empatica, con figure genitoriali e affettive stabili e continuative, potrebbe aiutarlo a recuperare e sviluppare le sue potenzialità favorendone una crescita serena”.
- Nella relazione redatta in data 27.6.2022 dalla dott.ssa (psicologa) e Per_8
dall'assistente sociale si legge che era stato Controparte_6 _2
inserito presso la Comunità alloggio P. Perico, dal mese di febbraio 2022, a seguito dell'abbandono da parte della madre della comunità mamma-bambino di Vigevano 2 Si osserva fin d'ora che non vi è, quindi, alcun affidatario da convocare ai sensi dell'art. 5 L. 184/1983. 7 dove entrambi erano collocati. Si evidenziava che aveva un linguaggio _2
molto povero e con importanti dislalie, aveva manifestato molti problemi con il sonno (molto disturbato e interrotto da continui risvegli con pianto angoscioso), che avevano richiesto la presenza costante e vigile dell'adulto e non aveva ancora raggiunto il controllo sfinterico. era stato inserito presso la _2
scuola materna della struttura, dove teneva spesso un comportamento inadeguato al contesto. Dal punto di vista relazionale, era descritto come un bambino _2
molto affettuoso e in cerca del contatto fisico, anche molto geloso per le attenzioni prestate ad altri ospiti.
- Con decreto del 04.10.2022 il Tribunale confermava l'affido di al _2
Comune di Milano (come da decreto 26.9.2019) e disponeva procedersi a CTU sull'intero nucleo familiare allargato che era affidata al dott. Controparte_7
psicologo e alla dott.ssa psicologa;
questi ultimi si avvalevano della Persona_9
dalla dott.ssa neuropsichiatra per la valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore (relazione del in data 28 agosto 2023 allegata alla relazione di CTU). _2
- Il 13.02.2023 il Servizio di Spazio Neutro informava il Tribunale che rispetto agli incontri genitori-bambino “il sig. non ha più contattato il Servizio e (…) gli incontri _2
sono quindi stati interrotti”, la sig.ra è giunta in ritardo sia all'incontro dell'8.06.2022 Parte_1
che a quello del 24.06.22”, nel corso dei quali la madre comunicava a di _2
aspettare due fratellini, ed il bambino non mostrava particolari reazioni.
- Quanto al nucleo familiare emergeva che la signora , Persona_11 CP_2
madre della era riconosciuta invalida al 100% e che l'alloggio ove Parte_1 CP_8
viveva da almeno 12 anni risultava in disordine e con scarsa pulizia, inoltre nessuno del nucleo chiedeva informazioni in merito allo stato di salute di e dei _2
gemelli.
- In data 5 aprile 2023 i Servizi informavano il Tribunale che la sig.ra Parte_1
acconsentiva all'adozione dei due figli gemelli e e che, in seguito a tale Per_4 Per_5
decisione, la stessa ricadeva “in un'occasione nell'uso di sostanza stupefacente”; riferivano, inoltre, con specifico riguardo a che veniva rimarcato alla che“ _2 Parte_1
che per il bambino è disfunzionante il disattendere gli appuntamenti e che lo stesso sta continuando a 8 mostrare il suo malessere al punto che attualmente non sta più mangiando da solo” .
- In data 10 luglio 2023 gli operatori della la Comunità alloggio , in merito Persona_7
al percorso di , riportavano che “il bambino aveva beneficiato grandemente dello _2
scorso periodo estivo ( luglio-agosto 2022) trascorso nella residenza della Comunità sul lago di
Como” e che “al rientro era decisamente rigenerato e cresciuto (…) appariva sereno, ben disposto alla relazione(…)”.
- Il 30.08.23, relativamente agli incontri madre-figlio nello Spazio Neutro, i Servizi riportavano l'incostanza della a presenziare agli incontri, incostanza Parte_1
rilevata anche nell'aggiornamento del 10.11.2023.
- Nella relazione 10.7.2023 della dott.ssa e dall'assistente sociale Per_8 CP_6
(Comunità Padre Perico) si legge che aveva beneficiato del
[...] _2
periodo estivo trascorso presso la residenza della comunità sul Lago di Como, perché al rientro appariva sereno, rigenerato e cresciuto da tanti punti di vista, meno capriccioso e più aperto e loquace, inoltre aveva acquisito il controllo sfinterico, migliorato il linguaggio, regolarizzato il ritmo sonno-veglia e
l'alimentazione e ridotto i capricci e le urla se contrariato. Tuttavia, nell'autunno del 2022, la notizia dello stato di gravidanza della madre incideva negativamente sull'equilibrio che era riuscito a raggiungere;
il bambino, infatti, iniziava a _2
“manifestare disagio e regredire” e, nell'inverno del 2022, “ha avuto lunghi periodi di inappetenza e frequenti episodi di bronchiti di tipo asmatico, oltre ad aver perso parte delle autonomie e delle sicurezze che aveva raggiunto”. Riferivano che “segue un suo pensiero _2
riguardo lo svolgimento di attività e se l'adulto non coglie e non rispetta lo schema che ha in _2
mente, le reazioni risultano talvolta spropositate”, alla scuola materna “tende a non ascoltare, non rispetta i tempi del gruppo, manifesta reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero”. Veniva inoltre riportata angoscia rispetto all'altezza e alla paura di cadere e il superamento della paura dell'acqua sul viso durante il bagnetto.
Per quanto riguarda la frequentazione materna, continuava ad incontrare la _2
madre presso lo Spazio Neutro, dove il bambino si recava volentieri, e il momento del distacco non appariva problematico;
nel periodo invernale le visite si erano ridotte in ragione dello stato di gravidanza della madre. Ogni lunedì riceveva una _2
9 chiamata dalla madre, con scambi brevi e ripetitivi, ma nel periodo marzo-giugno la cadenza non era stata rispettata e spesso le chiamate non erano state effettuate, per cui si era ormai abituato a vedere e sentire la madre _2
“quando capita” e veniva informato di incontri e chiamate solo in tempo reale,
“per evitare di amplificare la delusione”. Da quando BR aveva saputo che i fratellini non erano con la mamma ma con un'altra famiglia “non ha verbalizzato nulla, non li nomina mentre prima talvolta li disegnava e ne parlava […]. Da allora ci pare più tranquillo. Non è emerso mai alcun riferimento ad altri familiari...”.
- In data 16.01.24 i Consulenti Tecnici d'Ufficio depositavano l'elaborato peritale con allegata la valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore (relazione _2
del 28 agosto 2023); ivi la neuropsichiatra infantile dott.ssa evidenziava: Per_10
- la positività materna per HCV;
tossicodipendenza materna (eroina e cocaina); fibromialgia reumatica materna;
positività paterna per HIV in trattamento ARV;
- l'arresto della crescita fetale di documentato nel terzo trimestre di _2
gravidanza e che in tenera età è stato inserito presso una comunità mamma- bambino e successivamente, nel febbraio del 2022, presso la comunità alloggio
P. Perico, Oasi Giulio Salvadori. Si rimarcava che l'acquisizione del linguaggio presenta un ritardo rispetto a quanto atteso per l'età, che il bambino ha discrete autonomie personali, sebbene non completamente in linea con
l'età anagrafica, e che presenta difficoltà a tollerare le frustrazioni, in contesti gruppali tende a non ascoltare, a non rispettare i tempi del gruppo ed a manifestare reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero;
- un generale impaccio di rispetto alle abilità motorie;
che era _2
assente la rappresentazione della figura umana; un ritardo in relazione alle capacità espressive rispetto a quanto atteso per l'età, faceva _2
poche domande e non forniva la propria idea sulle cose.
Inoltre, la d.ssa rilevava che nel corso della prima osservazione, “ ha mostrato _2
difficoltà di separazione e non è stato in grado di trascorrere del tempo in autonomia con l'osservatrice, richiedendo la costante presenza e vicinanza fisica della dott.ssa ha avuto degli scambi lucidi CP_9
10 con la scrivente [NDR: la dott.ssa , i cui contenuti sono risultati in linea con fasi di sviluppo precedenti.”. La dott.ssa rilevava una scarsa iniziativa e una comunicazione poco presente. “Nel complesso, il bambino ha mostrato di possedere una scarsa capacità di esplorazione dello spazio e degli oggetti e capacità di gioco non in linea con quanto atteso per età e livello di sviluppo. Per quanto concerne l'interazione con la dott.ss Per_8 _2 ha dimostrato di riconoscere in essa una figura di accudimento fisica e affettiva”.
Nel corso della seconda osservazione, aveva mostrato un atteggiamento di _2
apertura e coinvolgimento e, durante la visita, il bambino era stato accompagnato dalla dott.ssa in bagno “dove si è lavato i denti, mostrando degli atteggiamenti regressivi
(porgeva lo spazzolino per essere aiutato, nonostante l'educatrice presente lo sollecitasse all'autonomia)”.
Inoltre, mostrava di prediligere il rapporto uno ad uno con gli altri ospiti della _2
comunità e, se invitato a giocare con gli altri bambini, insisteva per mantenere il rapporto esclusivo. La d.ssa rimarcava che “alla richiesta di disegnare qualcosa che lo rendesse felice, la prima risposta fornita dal bambino è stata: “La mia mamma”, che però non
è stato in grado di disegnare. Ulteriore elemento che il bambino ha ricondotto alla felicità è stata la propria palla, che è stato invece in grado di disegnare. Il disegno della palla è l'unico nel quale siano presenti dettagli anatomici (occhi e bocca)… Alla richiesta di disegnare “Una famiglia”, ha deciso che avrebbe disegnato una _2
famiglia di e che quella famiglia avrebbe incluso: “Tutti”. Sul foglio, il bambino ha Per_12
rappresentato due forme: una indefinita ed un cerchio. Il bambino non è stato in grado di disegnare la propria famiglia.”. Durante l'incontro il bambino, proseguiva la d.ssa il minore aveva mostrato una costante ricerca di contatto, chiedendo più volte di essere preso in braccio e coccolato.
La dott.ssa formulava dunque le seguenti considerazioni cliniche e neuropsichiatriche: “è possibile affermare che sia un bambino che presenta un globale _2
ritardo nello sviluppo.
Da un punto di vista motorio, si osserva un generale impaccio… presenta incertezze tipiche di fasi di sviluppo precedenti… Complessivamente adeguata la manipolazione degli oggetti e la coordinazione tra i vari distretti corporei. La prensione di strumenti di disegno/scrittura è caratteristica di bambini di età compresa tra i 18 e i 24 mesi…
11 Per quanto concerne il linguaggio, si osserva un significativo ritardo… dimostra di possedere un vocabolario limitato. Nonostante ciò, è presenta una chiara intenzionalità comunicativa…
La comprensione non sembra essere deficitaria: comprende ciò che l'interlocutore gli comunica. _2
L'area cognitiva, in linea con il generale ritardo nello sviluppo, risulta caratteristica di fasi dello sviluppo precedenti.
Da un punto di vista psico-emotivo ed affettivo relazionale… particolarmente disturbanti risultano le attenzioni rivolte a bambini più piccoli di lui… La qualità dell'aggressività emerge attraverso la scarsa tolleranza della frustrazione e attraverso vissuti di gelosia che implicano la necessità di ricorrere alla relazione uno ad uno.
…Il gioco è disorganizzato e ripetitivo.”.
Alla luce di ciò, la dott.ssa rappresentava che necessitava al più presto _2
di una situazione di stabilità e che era evidente la sua continua ricerca di un legame di attaccamento che potesse dargli sicurezza e benessere, accompagnata da aspetti ansiosi legati al timore di perdere il caregiver. La dott.ssa rilevava, inoltre, che _2
avrebbe potuto trarre giovamento “dalla possibilità di instaurare al più presto legami di attaccamento significativi e duraturi”, di confrontarsi con un ambiente stabile ed adeguato alla sue esigenze emotive, e, che al contempo, poiché “ha dimostrato di _2
avere interiorizzato un'immagine materna: nella testa di questo bambino esiste una mamma, che egli nomina e riconosce come tale” sarebbe stato opportuno mantenere una continuità di rapporti anche con la madre biologica, “garantendo parallelamente a la possibilità di ricevere _2
quell'adeguato nutrimento affettivo ed emotivo che la propria madre biologica non sembra e non sembra essere stata in grado di fornirgli”.
In conclusione, la dott.ssa concludeva rimarcando (cfr. pag. 17 relazione neuropsichiatrica):
- il riscontro di un globale ritardo nello sviluppo di ; _2
- i comportamenti da parte di di ricerca affettiva caratterizzati da _2
bisogni di stabilità e di sicurezza;
- l'opportunità di evitare, nel primario interesse del minore, un prolungato collocamento in casa famiglia o il succedersi di affidamenti temporanei;
- la discontinuità di rapporto con la madre;
12 - “Un'adozione garantirebbe a quel senso di stabilità e di _2
appartenenza di cui sembra assolutamente necessitare e gli consentirebbe di riprendere un adeguato percorso di crescita. Una forma di adozione aperta consentirebbe di limitare lo strappo che l'adozione crea, garantendo contemporaneamente anche il mantenimento di legami originari significativi. Si ritiene inoltre, da un punto di vista neuropsichiatrico, utile un trattamento riabilitativo psicomotorio, finalizzato a promuovere in senso globale lo sviluppo.”.
- Nella relazione finale dei consulenti tecnici dott. e d.ssa (16 CP_7 Per_9
gennaio 2024) si dava atto che “la perizia su questa situazione è apparsa alquanto particolare: non difficile sul piano dello svolgimento pratico ma estremamente ardua sul piano della complessità di un quadro esistenziale dei soggetti drammaticamente frammentato, diffuso, confuso e confusivo che ha richiesto un grandissimo sforzo e lavoro di aggregazione per provare a tenere assieme tutti i vari pezzi. E proprio questo appare agli occhi dei CCTTUU il dato, anche clinico, più rilevante e di fatto dirimente ai fini delle conclusioni”.
Più in dettaglio:
- con riguardo alla sig.ra secondo i periti “(…) la sig.ra Parte_1
ha brillato per assenza e lontananza(…),” “ (…) Le competenze genitoriali Parte_1
analogamente vengono travolte dalle fragilità della signora per cui, oltre la fase di accudimento primario già peraltro spesso compromesso, le sue esigenze prendono il sopravvento su quelle del minore da curare. La bambina dentro
ha ancora bisogno di essere vista, a scapito dei bambini Pt_1
generati da lei. Tutto questo è ampiamente confermato dai risultati della psicodiagnosi. I dati emersi dai test fanno propendere per un disturbo di personalità del Cluster B, con probabile collocamento del funzionamento di personalità sul versante borderline. (…)L'ambivalenza tra l'esplosività e la deflessione dell'umore hanno effetti distruttivi sulle buone risorse presenti, ma a cui è impossibile attingere con affidabilità per esercitare un ruolo genitoriale”.
- Con riferimento al padre i periti evidenziavano che“(…) Controparte_1
il padre di sia stato del tutto irreperibile in fase di avvio di CTU, non essendo _2
13 seguito da alcun servizio del suo territorio. (…)viene rintracciato con forte ostinazione da parte dei periti,(…) scomparirà nuovamente nella fase conclusiva della CTU(…)”.
- Quanto ai familiari materni, nell'elaborato peritale si legge che “(…)La storia della signora fatta di famiglie spezzate e ricomposte già nella sua fase di vita CP_2
evolutiva (si pensi alla vicenda del padre e alla fratria allargata in cui lei è cresciuta) si ripropone con terribile simmetria nella storia di , anche lei presa in un turbine di Pt_1
rotture relazionali, rincorse verso impossibili ma agognati futuri felici regolarmente sabotati dalla presenza delle sostanze. La tossicodipendenza diventa la rappresentazione drammatica, come in una tragedia greca, dei legami intossicanti che avvinghiano e Pt_1
la madre”. In definitiva, per i CTU “(…)le altre figure attorno alla signora Parte_1
non forniscono risorse vicarianti durature e stabili in ottica evolutiva per La _2
signora pur animata dalle migliori intenzioni, non ha ancora maturato una reale CP_2
consapevolezza della portata della propria vita e del ruolo giocato nella storia di madre di una madre tossicodipendente e di nonna di nipoti figli di genitori tossicodipendenti. Presenta purtroppo un quadro medico in costante peggioramento che lascia prevedere un aumento delle cure cui dovrà sottoporsi e un possibile deterioramento delle sue condizioni. Il signor CP_3
non può essere assunto a figura vicariante della figura vicariante, la relazione con la signora
e le condizioni di vita della coppia/nucleo ha complessità che non danno garanzie CP_2
per l'accoglimento di un'ulteriore figura, soprattutto se si pensa a un minore con le esigenze di . _2
- Quanto a nella relazione i consulenti tecnici d'ufficio si Persona_2
osserva che ha presentato un quadro evolutivo altamente problematico in avvio _2
di CTU e ad oggi permangono fragilità e rischi evolutivi significativi”. I CTU, in linea con le risultanze della valutazione neuropsichiatrica, argomentavano che
“un'adozione garantirebbe a quel senso di stabilità e di _2
appartenenza di cui sembra assolutamente necessitare e gli consentirebbe di riprendere un adeguato percorso di crescita. _2
deve avere una famiglia che lo accolga, gli dia un posto in cui crescere, una storia con cui confrontarsi, scornarsi, identificarsi, separarsi, genitori che lo seguano nella quotidianità, nel bene e nel male “nella buona e nella cattiva sorte”, magari fratelli o sorelle con cui crescere e
14 imparare a condividere spazi, attenzioni, emozioni”; quindi concludevano nei seguenti termini: “l'aspetto più preoccupante del perdurare di un possibile legame con la madre si ritiene sia da individuarsi nella ciclicità del meccanismo automatico di attesa-assenza- frustrazione-auto consolazione che oggi la rete di cura ha faticato tanto a spezzare. Al momento attuale si è convinti che sia in grado di affrontare la fatica di una _2
separazione dalla fragile figura materna a favore di un investimento su due genitori e una famiglia e sull'appartenenza a un sistema di relazioni, valori, stimoli e possibilità che si mantengano stabili, differenziati e sicuri anche nelle immagini interiorizzate. In caso di decisione in sede di giudizio da parte del Tribunale di un'adozione aperta i CTU ritengono che questa dovrebbe essere strutturata quasi come un'adozione piena, prevedendo incontri con la sola madre molto dilatati nel tempo e solo se realmente benefici per il minore”. I CTU davano atto anche della diagnosi di disturbo fonetico fonologico articolatorio del linguaggio di grado lieve.
- Nella relazione dei Servizi sociali del 10 giugno 2024 emergeva che : “La signor non ha più preso contatti con il Servizio Sociale e, quando la Parte_1
scrivente l'ha contattata di recente telefonicamente, la stessa ha riferito di trovarsi in Veneto a casa di un'amica in quanto bisognosa di un periodo di vacanza (…) Ha riferito di aver lavorato qualche mese presso il supermercato , ma che ad oggi non ha un'occupazione (…) Dal confronto CP_10
con il di riferimento della signora è emerso che la stessa aveva appuntamento per effettuare
l'esame della matrice pilifera in data 18.05.2024 e che il giorno precedente ha chiamato il Servizio chiedendo di spostare l'appuntamento, concordando per il giorno 30.5.2024. Di fatto ha poi disatteso anche quella data non presentandosi. La signora è stata indirizzata dal medico del alla presa in carico presso il CPS di via Ovada, dove ha effettuato un solo colloquio, ma non si è presentata al secondo (…) La scrivente (…) ha chiesto alla signora di programmare un colloquio in presenza, volto anche ad aggiornare questa Parte_1
A.G., ma la stessa ha riferito che sarebbe rimasta in Veneto dall'amica”.
- Nella Relazione dei S.S. dell'08.08.24 si riferiva che “la scrivente Assistente Sociale ha incontrato la madre di per comunicarle che l'Ente Affidatario ha espresso parere favorevole _2
15 alla dichiarazione di adottabilità; la signora ha compreso le motivazioni di tale Parte_1
valutazione, dichiarandosi consapevole della necessità di di avere un luogo diverso dalla _2
comunità dove poter crescere”.
La sentenza di I grado
- In data 25.09.2024 il Tribunale per i Minorenni di Milano, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, del Curatore Speciale e dell'Ente affidatario CP_4
, che davano tutti parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità, così
[...]
provvedeva:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore Persona_2
- disponeva la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori sul figlio minore;
- nominava quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro tempore;
- disponeva l'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori ed i familiari;
- disponeva che il tutore provvisorio provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia adottiva individuata dal Tribunale3.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- Preliminarmente, il Collegio riteneva come accertate, gravi e non reversibili le carenze genitoriali della coppia, che dimostrava in concreto non solo di non sapersi prendere cura del minore, ma anche di non poter intraprendere alcun serio percorso di recupero della genitorialità; la capacità genitoriale di entrambi, anche a fronte di profili di rischio evolutivo per il minore, veniva ritenuta dal Tribunale
“significativamente carente e gravemente inadeguata, nonché irrecuperabile”.
- Quanto ai familiari materni, le innumerevoli criticità emerse nel corso del procedimento e relative a tutti i membri del nucleo venivano considerate quantomai gravi, passibili di porre il minore davanti a “un rischio evolutivo altissimo e drammatico, un vero e proprio naufragio evolutivo (Cfr. CTU)”.
- Il Collegio, circa lo stato di abbandono del minore, condivideva il principio affermato dalla Suprema Corte per cui il Giudice di merito debba prioritariamente verificare se alla famiglia di origine possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e che, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono quale premessa dell'adozione (v. Cass. n. 6137 del 2015). Nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, il Tribunale riteneva sussistente lo stato di abbandono quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, ribadendo in primis la grave e non recuperabile carenza genitoriale di madre e padre, ed in secondo luogo la grave e non reversibile inidoneità dei parenti entro il IV grado ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro e protettivo;
riteneva insufficiente ad escludere lo stato di abbandono la mera disponibilità dei parenti entro il IV grado a prestare cura e assistenza al minore. Il Collegio altresì evidenziava l'assenza di significativi rapporti di con i suoi familiari, inclusa la madre, per cui , _2
ritenuto che non vi fossero ragioni per mantenere gli incontri con la famiglia d'origine, ne disponeva l'interruzione dei rapporti;
ciò soprattutto alla luce di quanto relazionato in CTU, ove il rapporto madre- figlio veniva ritenuto per il bambino intossicante e fonte di dolore e venivano ribadite conclusioni favorevoli ad un percorso adottivo tout -court piuttosto che una possibile adozione mite.
- Il Tribunale effettuava dunque una valutazione complessiva di tutti i pregressi comportamenti pregiudizievoli, altalenanti ed ambivalenti della sig.ra sia verso il figlio che nei confronti di tutti gli operatori coinvolti, Parte_1
valorizzando le risultanze peritali che ribadivano quanto evidenziato in premessa, ossia quella particolare caratteristica della definibile “evanescenza”. Parte_1
- Conclusivamente, il Collegio reputava che “mantenere gli incontri con la madre all'interno di un percorso adottivo “aperto” sottoporrebbe all'obbligo di prolungare una relazione poco _2
consistente con una madre (e, alle sue spalle e di conseguenza, con tutto il resto della famiglia
17 materna) dimostratasi negli anni ambivalente, inaffidabile, incostante, dipendente, fragile e per questo da sempre pregiudizievole, gravandolo – a soli cinque anni - di un peso permanente ulteriore rispetto a tutto il difficile e doloroso passato che il minore si è trovato, senza alcuna sua colpa, a dover subire e con cui dovrà comunque per tutta la vita fare i conti: ma con i suoi tempi e secondo le sue primarie esigenze (non secondo quelle di terzi) in base al “best interest of the child”.
- Pertanto, il Giudice di Prime Cure, ritenuta la non percorribilità di un'ipotesi di adozione aperta, aveva, alla luce dei già radi incontri del minore con la madre, reputato non pregiudizievole l'interruzione dei rapporti con quest'ultima.
- Esposte le sopradette ragioni, la scelta adottiva e totalmente rescindente rispetto alla famiglia di origine risultava essere, a parere del Collegio, l'unica confacente al best interest del minore.
Il giudizio di appello
- Avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di Persona_2
madre del minore, il 30.10.2024 proponeva appello Parte_1
chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, in via principale di confermare l'affido temporaneo del minore all'Ente disponendone il collocamento presso la residenza della nonna materna, signora e della mamma;
e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale, Controparte_2
competente territorialmente, di organizzare l'assistenza domiciliare, potendo, quotidianamente;
predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità per la madre;
ogni intervento ritenuto utile per il benessere del minore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali, di disporre l'affido extra familiare del minore, e, per l'effetto, incaricare il
Servizio Sociale territorialmente competente di definire tempistiche e modalità di visita tra e la mamma, tra e il fratello LO e tra e i _2 _2 _2
nonni materni e ogni tipo di intervento di sostegno alla madre e di stendere un progetto finalizzato al rientro del bambino in famiglia;
18 in via istruttoria chiedeva di disporre audizione della madre, audizione del minore senza la presenza degli educatori, consulenza tecnica d'ufficio sullo stato psicologico del minore e le capacità genitoriali della madre. ffidava l'appello a quattro motivi così rispettivamente rubricati: Parte_1
1. Analisi della situazione personale;
2. Assenza di interventi del Servizio sociale a supporto del nucleo familiare;
3. Sui rapporti tra il minore e i familiari e il rientro in famiglia;
4. Sulla necessità di rinnovazione della CTU.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha inteso dolersi della parte della sentenza del Tribunale in cui, nell'analisi della situazione della ricorrente, non sarebbe emersa la circostanza per la quale ella, a febbraio 2022, dimessa dalla Comunità di
Vigevano, veniva lasciata completamente abbandonata a sé stessa da parte dei Servizi
Sociali, che non avrebbero concretamente attuato interventi in suo favore. Altresì, in tesi dell'appellante, non sarebbe stata tenuta in considerazione la sua fragilità emotiva nel periodo in cui si sottoponeva a CTU, dipesa dal doloroso vissuto all'ospedale
Mangiagalli, dove il 18.11.22 veniva ricoverata per Covid e per il rischio di parto prematuro e dove veniva colpita da un'infezione che metteva a rischio la sua stessa vita.
Parimenti, la lamentava che in sentenza non risulterebbe evidenziato il fatto Parte_1
che costei, da febbraio 2022 ad oggi, sarebbe ricaduta nell'uso di droghe una sola volta e che da giugno 2022 gli esami cui la ricorrente si sottoponeva fossero costantemente negativi, a riprova di un serio cammino di recupero per sé stessa e per poter garantire a la presenza di una figura materna. _2
- Con il secondo motivo di gravame parte appellante ribadiva che, nonostante l'assenza di supporto da parte dei Servizi, la sta volontariamente attuando Parte_1
interventi di sedute psichiatriche e psicologiche presso i SERD per risolvere i problemi legati all'assunzione di stupefacenti;
evidenziava che, a seguito delle dimissioni dalla
Comunità di Vigevano, la richiesta di essere inserita in comunità col figlio sarebbe rimasta inascoltata come lo sarebbe stata anche la richiesta dei nonni di vedere o sentire il nipote. Da ultimo, evidenziava che le Carte e Convenzioni Internazionali, come anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, assegnano all'istituto dell'adozione il
19 carattere di estremo rimedio, nell'ottica del verificare che vengano impiegate le misure sufficienti ad escludere la separazione del bambino dalla madre, cosa che, secondo parte appellante, nel caso in esame non sarebbe avvenuta.
- Con il terzo profilo di doglianza, la sig.ra rappresenta che i nonni materni Parte_1
non hanno più visto da tre anni orsono, a seguito della forzata interruzione da _2
parte dei Servizi;
che, nel periodo in cui lavorava in Piemonte avrebbe chiesto che gli incontri con avvenissero di sabato, richiesta mai accolta;
quanto alla riduzione _2
temporale delle visite a imposta dai Servizi, affermava che l'Ente affidatario, _2
negando alla madre la possibilità di “rimettersi in gioco” in altro contesto comunitario, avrebbe posto le basi per rescindere i legami del bambino col nucleo familiare.
- Quanto all'ultima censura sollevata dall'appellante, quest'ultima si doleva della circostanza per cui i CCTTUU non avrebbero individuato i danni che potrebbe subire in seguito alla paventata dichiarazione di adottabilità. La sosteneva _2 Parte_1
che, come si evincerebbe dall'ultima relazione dello Spazio Neutro del 11.06.24, da settembre 2023 gli incontri col figlio si starebbero svolgendo in modo continuativo e in un clima positivo. Altresì, i nonni materni, secondo l'appellante, sarebbero stati sottoposti ad un esame peritale basato unicamente sul loro passato e non sulla presente realtà familiare, che sarebbe pronta ad accogliere . _2
Tutto quanto premesso e motivato, la sig.ra ha rassegnava le conclusioni di Parte_1
cui sopra.
- Con comparsa del 15.01.2025 si costituiva il Curatore Speciale del minore chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A sostegno della richiesta evidenziava:
1. l'inammissibilità dell'appello per la reiterazione delle medesime doglianze già contenute nelle difese conclusive del giudizio di primo grado omettendo o sminuendo circostanze gravi che hanno condotto alla decisione dei Giudici;
2. l'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU;
3. l'infondatezza della pretesa assenza di supporti da parte dei servizi al nucleo familiare.
Sotto il primo profilo, il Curatore rappresentava che l'appello della si limitava Parte_1
20 a reiterare le medesime doglianze contenute nelle difese di I grado, omettendo di riportare una serie di gravi episodi di cui la signora si era resa protagonista fra cui:
- l'episodio relativo al furto commesso nel periodo in cui si trovava in Comunità a
Grugliasco;
- il riavvicinamento al padre di soggetto fortemente dipendente dall'uso di _2
sostanze e che lei stessa aveva denunciato per violenze e maltrattamenti nei suoi confronti riportando peraltro una condanna e per cui era in carcere;
- le condotte aggressive e pregiudizievoli poste in essere dalla stessa appellante contro mentre si trovava in Comunità a Vigevano, a seguito delle quali era stata _2
dimessa.
Il Curatore sottolineava la tendenza della signora ad accompagnarsi a uomini violenti e con problemi di dipendenze e, soprattutto i suoi comportamenti sempre altalenanti nei confronti di , così come dell'altro figlio LO. _2
Quanto alla presenza di figure familiari vicarianti, il Curatore insisteva nei rilievi della
CTU che rilevavano l'assenza di figure in grado di svolgere funzioni sostitutive rispetto ai genitori.
Quanto alla rinnovazione della CTU, il Curatore evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dalla non corrispondeva a vero che i CCTTUU e la sentenza Parte_1
impugnata non avessero valutato l'ipotesi di adozione aperta: all'esito di tale valutazione la scelta dell'adozione legittimante era stata preferita nell'interesse del bambino proprio per l'assenza di rapporti significativi del minore con il nucleo familiare allargato. Il
Curatore rimarcava il comportamento altalenante della come traspariva anche Parte_1
dalla mancata comparizione della stessa a ben quattro convocazioni dei CTU e che quest'ultima si rendeva indisponibile anche alla restituzione del lavoro da parte dei periti.
Da ultimo, il Curatore rimarcava la non veridicità delle affermazioni di parte appellante per cui i Servizi non le avrebbero fornito alcun supporto, poiché, in verità, secondo il
Curatore, i Servizi avevano attivato plurimi sostegni e, in alcuni casi, proprio i Servizi avevano portato la ad assumere decisioni importanti a vantaggio dei figli, Parte_1
come quella relativa all'adozione dei gemelli.
21 - Con comparsa del 15.01.2025 si costituiva l'Ente tutore Controparte_4
chiedendo di rigettare interamente l'appello della sig.ra e confermare la Parte_1
sentenza impugnata.
Per l'Ente tutore le motivazioni poste alla base del ricorso sono del tutto infondate, generiche, supportate da argomentazioni inconsistenti e prive di riscontro nei dati di realtà; pertanto, in primis, l'Ente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta dall'appellante poiché l'eventuale sospensione dell'efficacia della sentenza -e non l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine- ad assurgere a fonte di grave pregiudizio per il benessere di . _2
L'Ente rilevava che, contrariamente a quanto descritto dalla ricorrente, in riferimento al presunto abbandono della madre da parte dei Servizi, dagli atti di causa emergeva l'oggettiva presenza di un gravissimo abbandono morale e materiale del bambino.
Difatti, almeno a far data dall'agosto 2023, gli incontri in Spazio Neutro col minore erano stati ridotti a causa delle continue ingiustificate assenze della fonte di Parte_1
frustrazione per il minore. Allo stesso modo, l'incostanza e l'incapacità della signora di aderire ai percorsi proposti so era palesata durante le operazioni peritali, Parte_1
rispetto alle quali la signora mancava di presenziare per cinque volte adducendo motivazioni mai documentate.
In definitiva, evidenziava l'Ente tutore che in ben cinque anni decorsi dall'apertura del primo procedimento a tutela di la madre non aveva mai colto le opportunità _2
offertile, non essendo in grado di mantenere gli impegni presi e, persino dopo la sentenza di adottabilità, i Servizi non avevano più avuto sue notizie.
L'Ente rimarcava, poi, che dalle indagini espletate era inequivocabilmente emersa la grave ed irreversibile inidoneità del nucleo familiare materno ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro per _2
Quanto alla richiesta di una nuova CTU da parte della difesa della signora Parte_1
l'Ente tutore reputava che una nuova perizia non sarebbe stata né utile né necessaria: in primo luogo, perché una prima CTU sul nucleo familiare risultava già espletata nell'ambito del procedimento di adottabilità a tutela della figlia e depositata nel Per_3
dicembre 2017, aveva concluso per l'inidoneità sia dei genitori che della nonna
22 materna a prendersi cura della minore.
In secondo luogo, poiché, nell'ambito del presente procedimento, i risultati delle operazioni peritali erano stati depositati in tempi molto recenti, esattamente in data 16 gennaio 2024.
Secondo l'ente, non sussisterebbero valide ragioni per cui la Corte debba disporre una nuova perizia, esistendo già un elaborato peritale recente, completo ed esaustivo;
rammentava l'Ente che le indagini avevano avuto inizio a febbraio 2023 protraendosi per oltre un anno, consentendo ai CCTTUU di indagare ampiamente le competenze genitoriali e le risorse di cui disponeva la sig.ra nonché le possibili figure Parte_1
vicarianti rappresentate fai familiari materni.
Premesse le superiori argomentazioni, L'Ente tutore presentava le conclusioni sopra riportate.
- In data 20.01.2025 i Servizi Sociali depositavano relazione relativa a , _2
rimarcando che da novembre 2024 il minore era stato accolto in una famiglia adottiva, e concludevano come segue: “ In riferimento al percorso adottivo di è stato _2
evidente fin dai primi giorni del periodo di conoscenza tra lui e i genitori adottivi l'instaurarsi di un buon legame, la coppia è stata capace di accoglierlo nel rispetto delle sue modalità e dei suoi tempi e questo ha permesso al bambino, dopo qualche giorno, di sentirsi tranquillo nel richiedere di poter vedere la loro casa e successivamente di potersi fermare a dormire con loro, dimostrando nel tempo la positività del percorso di avvicinamento e l'opportunità di procedere alle dimissioni dalla comunità e al collocamento presso i genitori adottivi. Dagli elementi raccolti finora si evidenzia la positività dell'attuale collocamento: si è ben inserito nella famiglia e _2 sono in fase di avvio tutti supporti psico-educativi necessari e prescritti dalla
UONPIA. Per quanto sopra riportato le scriventi ritengono fondamentale confermare la sentenza di adozione del Tribunale per i Minorenni: ha finalmente trovato un contesto familiare in _2
grado di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, il legame che sta costruendo con i _2
genitori adottivi rappresenta la stabilità e l'unicità del rapporto di cui lo stesso necessita da tempo”.
23 - Nota relazione era corredata da aggiornamento datato 20 dicembre 2024 del SERD dove si dava atto che dal punto di vista tossicologico la era puntuale Parte_1
nell'assunzione della terapia sostitutiva e che risultava negativa al monitoraggio sul campione urinario.
- Alla stessa relazione è stato allegato elenco datato 19 dicembre 2024 inerente gli incontri programmati tra e il figlio maggiore LO;
da tale elenco Parte_1
relativo agli anni 2023 e 2024 risulta che su complessivi 24 incontri o videochiamate in tale biennio programmati, 11 sono stati annullati (in quanto non riusciva ad arrivare) e 4 incontri svolti in ritardo (da trenta minuti a Parte_1
oltre l'ora).
- All'udienza del 30.01.2025, compariva personalmente l'appellante La Parte_1
difesa di parte appellante precisava che si è resa autonoma e Parte_1
indipendente, lavora in nero facendo le pulizie pur cercando occupazione regolare. Ha precisato che la aveva interrotto l'assunzione di farmaci e metadone, mentre Parte_1
assumeva nell'attualità solo betatina. Concludeva per “la revoca della sentenza e l'affido del minore alla madre. In via subordinata, l'affido del minore in via extrafamiliare. Chiedo che il bambino possa essere affidato ai nonni.” Insisteva nella ammissione di ulteriore CTU sulla Parte_1
Compariva il difensore di (senza depositare comparsa di costituzione), Controparte_1
previa notifica personale al presso la casa Circondariale di Bergamo e che si _2
rimetteva alla decisione della Corte.
I nonni di erano dichiarati contumaci non essendosi costituiti né comparsi pur _2
nella tempestività e ritualità della notifica dell'appello.
I Servizi Sociali dichiaravano che in esito alla sentenza di primo grado i rapporti del bambino con la madre si sono interrotti;
si trovava nella famiglia adottiva da _2
novembre 2024 ove stava bene e si stava integrando con l'inserimento nella scuola materna. I genitori adottivi avevano già avviato i colloqui con gli specialisti che avrebbero preso in carico per il supporto psicologico. _2
Il PG concludeva per la conferma della sentenza impugnata rimarcando che l'adozione aperta sarebbe contraria all'interesse del minore così come emergeva dalla CTU;
24 riteneva superfluo qualsiasi altro approfondimento sul punto.
L'appellante e il Curatore insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate in atti.
La Corte ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Questioni preliminari
Preliminarmente, osserva il Collegio che appare opportuno, non dovendo procedersi ad ulteriori approfondimenti istruttori (v. infra) e, pertanto, non dovendo disporre differimenti, provvedere direttamente nel merito, restando assorbita l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza spiegata dall'appellante.
Ancora preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dal curatore speciale del minore per essere l'impugnativa mera reiterazione di argomentazioni già disattese in primo grado. Deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- ha chiarito che “allorché l'atto di appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132
n. 4 e 5 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13292 del 05/10/2000, nonché Cass. sez. 3, n. 10690 del 27/09/1999).
Nel merito
Giova, seppur in estrema sintesi, rammentare i presupposti fondamentali ed imprescindibili per la declaratoria di adottabilità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (V. da ultimo Cass. 3529 pubblicata il 30 ottobre 2024), condiviso dal Collegio, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante da ultimo Cass. 25 4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass. 24717/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio
e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016). Infine è stato ribadito e precisato da questa Corte che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante Cass. 3059/2022;
Cass. 20948/2022)”.
Quanto, poi, “alla verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per il minore, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura del minore. Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo
26 coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le
"carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” (cfr. la già citata
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024, motivazione). Più in particolare, “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023 nonché Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 16357 del 21/06/2018 secondo cui “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”.
Orbene, alla stregua dei descritti principi, ritiene la Corte che debba essere confermata la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di da parte della madre del padre _2 Parte_1
e dei nonni materni e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
La madre d . _2
In primo luogo, con riguardo alla madre di , l'appellante _2 Parte_1
osserva la Corte, per le ragioni di seguito espresse, che
[...] Parte_1 risulti affetta da una situazione psicologica grave e non transitoria che la rende, ancorché ispirata da sentimenti di amore, inidonea ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio , nonché ad agire in _2
modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico e psichico. Né alcuna prognosi di effettivo positivo recupero della è possibile formulare in Parte_1
27 tempi compatibili con l'esigenza di sviluppo pisco-ficico del minore . _2
Invero:
A) Sul disturbo di personalità della Chiapponi e sulla prognosi infausta di suo recupero.
Fin dal 2017 è diagnosticato alla “un disturbo di personalità di tipo borderline Parte_1 con un rapporto con le proprie emozioni caratterizzato da una forte instabilità psicologica. Le emozioni la portano ad assumere atteggiamenti particolari caratterizzati da stati emotivi intensi e stati mentali di vuoto o di caos emotivo incontrollato.
L'abuso di sostanze e di gesti autolesivi sono quindi l'espressione di questa patologia. Le relazioni interpersonali nelle persone affette da tale patologia sono instabili esattamente come il comportamento presentato dalla perizianda. In questo senso la sensibilità del borderline è concentrata sul riconoscere ed evitare la sensazione di essere rifiutati o abbandonati. Per questa ragione mette in atto comportamenti dipendenti come mettersi a disposizione dell'altro Pt_1
o dedicarsi a lui o idealizzarlo. Ad oggi non è in grado di svolgere la sua funzione di Pt_1
madre né con il figlio maggiore il cui accudimento è stato sempre delegato ad altri né con la piccola ” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a cura della dottoressa Per_3 Per_6
psichiatra, in data 13 dicembre 2017 al Tribunale per i minorenni di
[...]
Milano con riguardo alla dichiarazione di adottabilità della figlia ). Tale Per_3
quadro risulta ulteriormente confermato -dopo un significativo periodo di tempo- da quanto risulta dalla relazione di CTU del 16 gennaio 2024 svolta in primo grado secondo cui: “sparse in un mare di fragilità che risulta, alla prova dei fatti e nel periodo medio di tempo, soverchiante. Le competenze genitoriali analogamente vengono travolte dalle fragilità della signora per cui, oltre la fase di accudimento primario già peraltro spesso compromesso, le sue esigenze prendono il sopravvento su quelle del minore da curare. La bambina dentro ha ancora bisogno di essere vista, a scapito dei bambini generati da Pt_1
lei. Tutto questo è ampiamente confermato dai risultati della psicodiagnosi. I dati emersi dai test fanno propendere per un disturbo di personalità del Cluster B, con probabile collocamento del funzionamento di personalità sul versante borderline. L'esame di realtà è prevalentemente mantenuto, ma le modalità di gestione dello stress, del pensiero e della capacità di vedere altro
28 oltre a sé sono fallimentari. Vi è un significativo nodo traumatico intorno al tema della dipendenza relazionale, dello sviluppo di un attaccamento sicuro che inficia anche la possibilità di stabilirne uno siffatto con la generazione successiva. Differenziarsi comporta la perdita di riparo e protezione, ma al contempo arresta qualsiasi tipo di tentativo sano di evoluzione.
L'ambivalenza tra l'esplosività e la deflessione dell'umore hanno effetti distruttivi sulle buone risorse presenti, ma a cui è impossibile attingere con affidabilità per esercitare un ruolo genitoriale”. A distanza di anni, dunque, non risulta alcuna sostanziale modifica della condizione della quanto alla patologica individuale riscontrata: il Parte_1
che fonda una prognosi infausta rispetto ad una sua evoluzione personale.
In particolare, la appare affetta quantomeno dal 2017 da una situazione Parte_1
psicologica grave e non transitoria (attualmente riferibile come un disturbo di personalità del Cluster B, probabilmente sul versante borderline) che ne compromette la consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio
, nonché la capacità di agire in modo coerente per curarne nel modo _2
migliore lo sviluppo fisico e psichico. Più in dettaglio, dal 2017 data in cui è iniziato il decorso dei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni,
l'appellante ha dimostrato con suoi comportamenti la continua Parte_1
incoerenza ed altalenanza nei rapporti non solo con , ma anche _2
con la propria famiglia d'origine (e con i suoi mutevoli partners). Osserva, quindi, la Corte che, seppur in un impianto di estrema rarità degli incontri madre-figlio -come ipotizzabile all'interno di una adozione aperta- per il piccolo ciò rappresenterebbe un elemento di intermittenza _2
affettiva deleterio al suo sano sviluppo personologico perché concreto ostacolo al suo percorso di appartenenza e di attaccamento al suo nucleo adottivo. Deve, al riguardo, rimarcarsi che, come evidenziato dall'elaborato peritale ed, in particolare, dalla valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore
(relazione del 28 agosto 2023), la dott.ssa evidenziava che pur Per_10 _2
avendo poco meno di 4 anni, presentava un globale ritardo nello sviluppo e necessitava di interventi ambientali stabili e immediati, quali l'adozione, che potesse soddisfare il bisogno di di accedere a legami di attaccamento _2
29 riparativi, scevri da aspetti ansiosi legati al timore di perdere il caregiver. Infatti, a livello linguistico presentava un vocabolario limitato, con poche domande e capacità espositiva, anche se mostrava intenzionalità comunicativa. Da un punto di vista di comprensione linguistica comprendeva le richieste dell'adulto. Per quanto riguarda lo sviluppo motorio mostrava un generale impaccio non corrispondente ai requisiti per età. Appariva preservata la capacità di manipolazione degli oggetti e la coordinazione fra i diversi distretti corporei. La manipolazione fine degli strumenti di disegno/scrittura era in ritardo per l'età.
mostrava delle difficoltà rappresentative con i test carta matita (disegno _2
spontaneo, disegno della famiglia) e dei blocchi emotivi importanti. Lo sviluppo cognitivo per quanto esposto precedentemente risultava in ritardo per età come evidenziato anche dalle situazioni di gioco: mostrava “scarsa capacità _2
di esplorazione dello spazio e degli oggetti e capacità di gioco non in linea con quanto atteso per età e livello di sviluppo”.
Infine, preoccupava non poco lo sviluppo affettivo e relazionale.
Subito dopo il collocamento da solo in Comunità (relazione del 08.06.2022 dei
Servizi sull'osservazione psicologica di ), il bambino presentava delle _2
importanti problematiche: non aveva stabilito ancora legami affettivi e mostrava dei problemi disregolatori (problemi nella durata e nella qualità del sonno;
alla scuola materna teneva un comportamento inadeguato al contesto;
comparivano gelosie nei confronti degli altri ospiti), pur ricercando il contatto uno a uno con l'adulto, in modo molto affettuoso. Il quadro con il proseguire dell'inserimento e in particolare con la vacanza estiva (relazione degli operatori della Comunità alloggio del 10 luglio 2023) appariva maggiormente disteso. Infatti, gli Persona_7
operatori riportavano che “il bambino aveva beneficiato grandemente dello scorso periodo estivo (luglio-agosto 2022) trascorso nella residenza della Comunità sul lago di Como” e che al rientro appariva sereno, rigenerato e cresciuto da tanti punti di vista, meno capriccioso e più aperto e loquace, inoltre aveva acquisito il controllo sfinterico, migliorato il linguaggio, regolarizzato il ritmo sonno-veglia e l'alimentazione; aveva ridotto i capricci e le urla se contrariato. Tale equilibrio non appariva stabile
30 ma anzi soggetto a regressioni in base alle comunicazioni materne e ai suoi agiti, tanto che gli operatori avvisavano senza largo anticipo del _2
sopraggiungere delle visite materne per ridurre le eventuali delusioni del bambino.
Emblematico appare quanto avvenuto nell'autunno del 2022: alla notizia dello stato di gravidanza della madre il bambino iniziava a “manifestare disagio e regredire”, disagio proseguito anche nell'inverno dello stesso anno, periodo durante il quale la madre aveva diradato le visite a causa della nuova gravidanza: “ha avuto lunghi periodi di inappetenza e frequenti episodi di bronchiti di tipo asmatico, oltre ad aver perso parte delle autonomie e delle sicurezze che aveva raggiunto”. Mostrava rigidità di pensiero e discontrollo dell'umore alla violazione del suo schema di pensiero. Altrettanti problemi disregolatori si registravano alla scuola materna (“tende a non ascoltare, non rispetta i tempi del gruppo, manifesta reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero”) e nella comparsa di alcune fobie specifiche: angoscia rispetto all'altezza e alla paura di cadere e paura dell'acqua sul viso durante il bagnetto – quest'ultima successivamente superata. riacquisisce maggiore tranquillità quando _2
viene a sapere che i fratellini sono stati affidati ad un'altra famiglia e non sono più con la propria mamma.
Ai tempi della perizia mostrava un quadro costellato da fragilità rispetto _2
alla possibilità per lui di sviluppare una relazione di attaccamento stabile e supportiva. Infatti, come osservato dalla dott.ssa nel corso della prima osservazione, ha mostrato difficoltà di separazione e non è stato in grado di _2
trascorrere del tempo in autonomia con l'osservatrice, richiedendo la costante presenza e vicinanza fisica della dott.ssa ha avuto degli scambi lucidi con la scrivente [NDR: la dott.ssa CP_9
, i cui contenuti sono risultati in linea con fasi di sviluppo precedenti.Per quanto concerne l'interazione con la dott.ssa ha dimostrato di Per_8 _2
riconoscere in essa una figura di accudimento fisica e affettiva”.
Nel corso della seconda osservazione, ha mostrato un atteggiamento di _2
apertura e coinvolgimento anche se, accompagnando la dott.ssa in bagno, lavandosi i denti ha mostrato atteggiamenti regressivi nel farsi aiutare con lo spazzolino. Inoltre, mostrava di prediligere il rapporto uno ad uno con _2
31 gli altri ospiti della comunità e, se invitato a giocare con gli altri bambini, insisteva per mantenere il rapporto esclusivo. “Da un punto di vista psico-emotivo ed affettivo relazionale… particolarmente disturbanti risultano le attenzioni rivolte a bambini più piccoli di lui (…)”.
B) Sulla incostanza ed incoerenza dell'agire della in conformità ai Parte_1
bisogni del minore.
Sotto l'aspetto della coerenza ad agire in conformità allo sviluppo del minore, osserva la Corte che quanto dedotto dall'appellante -secondo cui con decorrenza dal settembre 2023 avrebbe svolto incontri continuativi con non trova _2
conferma con quanto relazionato, da ultimo il 17 gennaio 2025, dai Servizi sociali. In tale relazione, invero, si dà atto che tra il mese di marzo e giugno 2023 la non era riuscita a garantire continuità negli incontri quindicinali Parte_1
previsti con il figlio : aveva accumulato ritardi e in altre volte non si era _2
presentata riferendo di essersi trasferita in Piemonte dove aveva trovato un'occupazione e un nuovo compagno. Per tale ragione e prendendo atto di questa situazione erano stati modificati i calendari dell'incontro rendendoli soltanto mensili anziché quindicinali. Del resto, osserva altresì la Corte che l'instabilità della ad assumere comportamenti coerenti all'interesse di Parte_1
emergeva anche laddove i consulenti tecnici d'ufficio davano atto che la _2
signora aveva iniziato la sua adesione al percorso di CTU soltanto a Parte_1
partire dal 17 maggio 2023 vale a dire due mesi dopo la prima convocazione da parte dei consulenti stessi: “In totale, le occasioni di incontro sono state soltanto tre in tutto il processo di valutazione -di cui due psicodiagnosi e una di colloquio conoscitivo- e 5 le volte in cui la stessa non si è presentata agli appuntamenti concordati (29 marzo 2023, 26 aprile 2023,
3 maggio 2023, 5 settembre 2023, 7 novembre 2023) adducendo motivazioni lavorative di salute mai certificate da relativa documentazione” (cfr. pag. 22 elaborato peritale dep. 16 gennaio 2024). Il CTU davano atto che “pare evidente già da queste battute iniziali quanto il profilo comportamentale della signora non permetta una continuità e una stabilità sul versante della responsabilità e dell'adesione agli impegni presi” (ivi). Una non continuità che
32 veniva evidenziata anche sotto il profilo relazionale della signora che Parte_1
all'epoca vive con un nuovo compagno seguito dal (avendo problemi anch'egli di tossicodipendenza) “in un camper, spostandosi nella zona del cuneese come operatrice all'interno di un luna Park e seguendo le attività di alcuni giostrai con cui è entrata in contatto”. I CTU evidenziavano anche come “la presenza e la puntualità ai colloqui con il figlio sono state discontinue e fonte di numerose situazioni spiacevoli verificatesi con la rete di cura” (cfr. pag. 26 relazione CTU 16 gennaio 2024): “le relazioni dei servizi sociali e dello spazio neutro evidenziano un progressivo disinvestimento nel rapporto con al _2
quale sono stati riservati ritardi, assenze, vuoti nella relazione” (ivi pag. 28). La Parte_1
“è stata altamente scostante negli incontri con in Spazio Neutro, esponendo il piccolo a _2
fatiche, frustrazioni, imprevisti”.
Nemmeno è possibile un giudizio prognostico positivo per il futuro: basti considerare la condotta tenuta dalla nell'attualità, con riferimento agli Parte_1
incontri con il figlio LO: come già sopra evidenziato nella relazione dei
Servizi di Bergamo del 19 dicembre 2024 inerente gli incontri programmati tra la e il figlio maggiore LO risulta che negli anni 2023 e 2024 su Parte_1
complessivi 24 incontri o videochiamate in tale biennio programmati, 11 sono stati annullati (in quanto non riusciva ad arrivare) e 4 incontri Parte_1
svolti in ritardo (da trenta minuti a oltre l'ora).
Ulteriore profilo di non stabilità che emerge nella attualità -al di là dei buoni propositi della e che già era presente all'epoca dello svolgimento delle Parte_1
operazioni peritali che all'epoca lavorava in nero in lunapark con compagno,
“accenna alla possibilità di regolarizzarsi con lo stipendio, al momento non definito da un contratto e non regolare nel ricevimento”. E negli stessi termini, la ha riferito Parte_1
all'udienza del 30 gennaio 2025 quanto allo svolgimento di attività lavorativa irregolare.
C) Sulle conseguenze dell'agire della sul minore : il ritardo Parte_1 _2
nello sviluppo.
Il disturbo da cui è affetta la è di gravità tale che ha coinvolto il minore Parte_1
33 , producendodanni al suo sviluppo ed al suo equilibrio, non _2
emendabili da interventi di sostegno.
Ribadisce la Corte, presenta un globale ritardo nello sviluppo, anche _2
del linguaggio (V. reazione neuropsichiatrica dott.ssa e che “ha subito grandi scombussolamenti”: “gli operatori, però, non sono una vera famiglia, possono sostituire, vicariare, tamponare” (relazione CTU del 16 gennaio 2024). Quanto alla causa di tale ritardo, non può non richiamarsi quanto osservato dai consulenti tecnici d'ufficio sul
“quadro di potenzialità del minore inficiato dalla ambivalenza materna, strutturatosi poi in progressiva regressione in concomitanza della scoperta dell'arrivo dei futuri fratelli gemelli, della loro vicinanza alla madre (dentro, nella pancia), del vissuto di esclusione del rapporto privilegiato con la madre stessa. L'aspetto più significativo di quanto già indicato e che qui si vuole sottolineare in chiave diversa è la presenza di una linea di demarcazione tra un prima e dopo rappresentata dal periodo estivo che per ben due volte (2022 e 2023) ha _2
sperimentato lontano dalla madre, in villeggiatura con le operatrici e gli altri ospiti della comunità. La psicologa ha sostenuto chiaramente quanto a settembre nel 2022 Per_8 _2
fosse migliorato sotto un profilo generale, con particolare attenzione ai passi in avanti effettuati in termini di autonomia, di sicurezza in sé, di sviluppo nel linguaggio. Tutto ciò ha avuto vita breve poiché il riavvicinarsi alla madre in spazio neutro, con la sua presenza- assenza- presenza ha generato una regressione importante rendendolo un bambino sempre meno autonomo, bisognoso di una presenza per ogni compito sognato, con la necessità di ritualizzare ogni cosa e attivando schemi rigidi che, se non mantenuti, conducevano la disperazione, ai pianti, al disorientamento emotivo. Peraltro le difficoltà della madre di mantenere con regolarità le visite 15 giorni porteranno in corso di CTU dilazionare con cadenza mensile. Il rifiuto del cibo, il sottrarsi al compito faticoso, il bisogno di stare al sicuro in un rapporto uno a uno con
l'adulto hanno fatto registrare una involuzione tale della condizione di da far _2
propendere gli scriventi per una richiesta di valutazione neuropsicologica specialistica. … al termine del periodo estivo dell'anno 2023 e dopo l'osservazione della specialista, rientra _2
in comunità e si riappropria delle sue abitudini, frequentando la scuola dell'infanzia presente all'interno della struttura, stabilizzandosi nel rapporto con gli altri bambini, attivando modalità
34 progressivamente più adeguate di interazione con l'altro” (cfr. pag. 32 relazione CTU).
Non può non evidenziarsi, altresì, come i Servizi abbiano supportato la Parte_1
negli anni in maniera stringente (diversamente da quanto lamentato dall'appellante con il primo motivo di appello che si palesa infondato): in specie, hanno sostenuto i suoi molteplici cambi di comunità per rispondere ai suoi bisogni. Allo stesso modo, hanno modulato gi incontri nello Spazio Neutro rivedendo il calendario per far fronte alla che non riusciva a partecipare agli incontri Parte_1
quindicinali. Anche i CTU nominati in prime cure hanno via via riprogrammato gli incontri stante le assenze della Parte_1
D) Sulla richiesta di rinnovazione della CTU.
Quanto alla istanza di rifacimento della CTU formulata dall'appellante, si osserva da un lato che la ha inteso più volte disattendere gli incontri dei CTU Parte_1
in primo grado senza addurre giustificazioni valide: “tutte le convocazioni successive hanno visto la signora sottrarsi alla valutazione prevista dal dispositivo di CTU, per Parte_1
ragioni di salute, per questioni lavorative, per impegni non derogabili” (cfr. pag. 28 relazione
CTU 16 gennaio 2024). Inoltre, si osserva che la relazione dei CTU è recente in quanto depositata nel gennaio 2024.
Il secondo motivo di appello non può, quindi, essere accolto.
E) Sulla prognosi negativa afferente l'adozione aperta.
Quanto alla opportunità di mantenere rapporti con la madre onde evitare un strappo traumatico (cfr. relazione dott.ssa , osserva la Corte che il rapporto con la madre -in ragione della discontinuità di quest'ultima- non risponda all'interesse del minore ed, anzi, sia fonte di pregiudizio per invero non _2
può non richiamarsi quanto osservato dai consulenti tecnici d'ufficio sul “quadro di potenzialità del minore inficiato dalla ambivalenza materna, strutturatosi poi in progressiva regressione in concomitanza della scoperta dell'arrivo dei futuri fratelli gemelli, della loro vicinanza alla madre (dentro, nella pancia), del vissuto di esclusione del rapporto privilegiato con la madre stessa. L'aspetto più significativo di quanto già indicato e che qui si vuole sottolineare
35 in chiave diversa è la presenza di una linea di demarcazione tra un prima e dopo rappresentata dal periodo estivo che per ben due volte (2022 e 2023) ha sperimentato lontano dalla _2
madre, in villeggiatura con le operatrici e gli altri ospiti della comunità. La psicologa ha Per_8
sostenuto chiaramente quanto a settembre nel 2022 fosse migliorato sotto un profilo _2
generale, con particolare attenzione ai passi in avanti effettuati in termini di autonomia, di sicurezza in sé, di sviluppo nel linguaggio. Tutto ciò ha avuto vita breve poiché il riavvicinarsi alla madre in spazio neutro, con la sua presenza- assenza- presenza ha generato una regressione importante rendendolo un bambino sempre meno autonomo, bisognoso di una presenza per ogni compito sognato, con la necessità di ritualizzare ogni cosa e attivando schemi rigidi che, se non mantenuti, conducevano la disperazione, ai pianti, al disorientamento emotivo. Peraltro le difficoltà della madre di mantenere con regolarità le visite 15 giorni porteranno in corso di CTU dilazionare con cadenza mensile. Il rifiuto del cibo, il sottrarsi al compito faticoso, il bisogno di stare al sicuro in un rapporto uno a uno con l'adulto hanno fatto registrare una involuzione tale della condizione di da far propendere gli scriventi per una richiesta _2
di valutazione neuropsicologica specialistica. … al termine del periodo estivo dell'anno 2023 e dopo l'osservazione della specialista, rientra in comunità e si riappropria delle sue _2
abitudini, frequentando la scuola dell'infanzia presente all'interno della struttura, stabilizzandosi nel rapporto con gli altri bambini, attivando modalità progressivamente più adeguate di interazione con l'altro” (cfr. pag. 32 relazione CTU). Orbene, il rapporto instabile con la madre è, dunque, causa di regresso per , frustrato dai _2
ritardi e assenze della madre registrati dal bambino con dispiacere ma anche con capacità di autoconsolarsi (cfr. ag. 34 ss relazione). “l'aspetto più preoccupante del perdurare di un possibile legame con la madre si ritiene sia da individuarsi nella ciclicità del meccanismo automatico di attesa-assenza-frustrazione-auto consolazione che oggi la rete di cura ha faticato tanto a spezzare” (ivi, pag. 47). Di talché non appare in alcun modo rispondente al superiore interesse di il mantenimento di rapporti con la _2
che potrebbero alimentare il circuito di frustrazione sopra descritto. Parte_1
Nell'attualità, inoltre, ha manifestato benessere nella famiglia adottiva, _2
come risulta dalla relazione dei Servizi aggiornata al 20 gennaio 2025: in concreto,
36 pertanto, non risulta traccia di trauma da distacco dalla Al momento Parte_1
attuale e alla luce delle osservazioni degli anni di presa in carico della
il mantenimento, seppur diradato, dei rapporti con una madre Parte_1
con un tale modalità relazionale rappresenterebbe la presenza di un rapporto con una rappresentazione interiore di una figura “affettivamente intermittente”, interferente all'instaurarsi di un attaccamento affettivo esclusivo e sicuro alle nuove figure di riferimento, ovvero i suoi genitori adottivi. Il fatto che non mostri segni di disagio nel distacco avvenuto è dimostrazione della non interiorizzazione della rappresentazione interiore della figura materna, tipicamente conseguente ad un attaccamento non sicuro ed instabile.
In definitiva, il meccanismo automatico di attesa-assenza-frustrazione-auto consolazione descrive opportunamente lo stile relazionale della sig.ra con il piccolo Parte_1
. Questo stile relazionale materno, per come mostra di recepirlo _2 _2
incentiva in lui la rappresentazione di una figura di attaccamento prevalentemente indisponibile e pone il piccolo in balia di una relazione invischiante su cui si può esercitare un controllo pressoché nullo rispetto alla possibilità di riceve sicurezza e protezione. Risulta, quindi, una relazione che invece di sostenere disturba l'assetto e l'equilibrio psico-fisico del bambino. Proprio per questo favorire gli incontri madre-bambino rischierebbe di non permettere a di portare avanti _2
una crescita affettiva e relazionale adeguata all'età di sviluppo, come invece si auspica possa avvenire nel contesto della famiglia adottiva in base agli elementi raccolti nel primo periodo di inserimento.
Il padre d . _2
In secondo luogo, con riferimento al padre di , , alcun _2 Controparte_1
elemento è sopravvenuto, rispetto alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure: non costituito in giudizio, che non ha svolto difese ed il cui Difensore si è _2
rimesso a giustizia, risulta ristretto presso la Casa circondariale di Bergamo.
Risulta, pertanto, del tutto attuale quando concluso dai consulenti d'ufficio nella
37 relazione del 16 gennaio 2024 secondo cui “il padre di sia stato del tutto irreperibile in _2
fase di avvio di CTU, non essendo seguito da alcun servizio del suo territorio. Viene rintracciato con forte ostinazione da parte dei periti, risultando in carico a servizi privati convenzionati per le dipendenze, senza però avere una reale rete di supporto attorno a lui. Scomparirà nuovamente nella fase conclusiva della CTU, non presentandosi al secondo colloquio fissato per lui, per motivi di lavoro, stando a quanto riportato dagli operatori del Drop in. Lo sforzo profuso dai periti per connettere tutte le parti e le vicende del sistema è assolutamente assimilabile allo stesso sforzo che ha dovuto fare (e avrebbero _2
dovuto fare e ) per tenere assieme le proprie parti psichiche e esistenziali”. Per_5 Per_4
, dunque, si è reso di fatto irreperibile e non ha partecipato alle Controparte_1
operazioni di CTU. La sua latitanza nei confronti del minore è stata completa ed ininterrotta, fin dalla nascita di _2
I nonni materni d . _2
In terzo luogo, quanto ai nonni materni, si osserva che anche in tal caso alcun elemento è sopravvenuto, rispetto alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure: ed invero, (invalida al 100% in quanto necessitante di ausili per la Controparte_2
dembulazione) e non si sono costituiti nel grado di appello e ne è Controparte_3
stata dichiarata la contumacia.
Risulta, pertanto, del tutto attuale quando concluso dai consulenti d'ufficio nella relazione del 16 gennaio 2024 secondo cui “le altre figure attorno alla signora non Parte_1
forniscono risorse vicarianti durature e stabili in ottica evolutiva per La signora pur _2 CP_2
animata dalle migliori intenzioni, non ha ancora maturato una reale consapevolezza della portata della propria vita e del ruolo giocato nella storia di madre di una madre tossicodipendente e di nonna di nipoti figli di genitori tossicodipendenti. Presenta purtroppo un quadro medico in costante peggioramento che lascia prevedere un aumento delle cure cui dovrà sottoporsi e un possibile deterioramento delle sue condizioni. Il signor non può essere assunto a figura vicariante della figura vicariante, la CP_3
relazione con la signora e le condizioni di vita della coppia/nucleo ha complessità che non CP_2
danno garanzie per l'accoglimento di un'ulteriore figura, soprattutto se si pensa a un minore con le esigenze di . Il terzo motivo di appello, si palesa pertanto infondato. _2
38
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra espresso, ritiene la Corte che non sussistano motivi di sorta per discostarsi, in considerazione del superiore interesse del minore, dalle decisioni del giudice di prime cure.
Spese
Le spese a favore del Curatore speciale costituito in lite seguono la soccombenza in capo all'appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 511/2024 del Tribunale per i Minorenni resa in data 25 settembre
2024 e pubblicata in data 1 ottobre 2024, con cui si è dichiarata l'adottabilità del minore nato l'[...] in Alzano Lombardo (BG) a [...] nel Persona_2
procedimento RG N. 31/2022 R. Gen. ADS, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio Parte_1
in favore del curatore speciale del minore, avv. Laura Nencioni che liquida in euro
2.280,00 a titolo di competenze professionali, oltre accessori di legge se e nella misura del dovuto.
Si notifichi ai Servizi Sociali, alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983.
Si comunichi al Procuratore Generale.
Così deciso in Milano, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente Anna Maria Pizzi
39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nell'ambito di tale procedimento era svolta consulenza tecnica sul nucleo familiare di a cura Per_3 della dottoressa psichiatra, relazione depositata in data 13 dicembre 2017 al Tribunale Persona_6 per i minorenni di Milano. In tale relazione con riferimento alla si riscontrava “un disturbo di Parte_1 personalità di tipo borderline con un rapporto con le proprie emozioni caratterizzato da una forte instabilità psicologica. Le emozioni la portano ad assumere atteggiamenti particolari caratterizzati da stati emotivi intensi
e stati mentali di vuoto o di caos emotivo incontrollato. L'abuso di sostanze e di gesti autolesivi sono quindi l'espressione di questa patologia. Le relazioni interpersonali nelle persone affette da tale patologia sono instabili esattamente come il comportamento presentato dalla perizianda. In questo senso la sensibilità del borderline è concentrata sul riconoscere ed evitare la sensazione di essere rifiutati o abbandonati. Per questa ragione mette in atto Pt_1 comportamenti dipendenti come mettersi a disposizione dell'altro o dedicarsi a lui o idealizzarlo. Ad oggi non è Pt_1 in grado di svolgere la sua funzione di madre né con il figlio maggiore il cui accudimento è stato sempre delegato ad altri né con la piccola ” (cfr. pag. 7). Per_3
4 3 Il minore è direttamente passato dalla Comunità alloggio alla famiglia adottiva, senza previao _2 affidamento familiare o collocazione in comunità di tipo familiare.
16
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere rel.
dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
dott.ssa Lucia Di Filippo Consigliere on. dott. LO Salimbeni Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.895/2024 V.g. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Brini e dall'avvocato Franco Tellatin ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Teresa Brini, sito in
Milano alla via Giovanni Battista Pergolesi n.6
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. ), nato ad [...] in Controparte_1 C.F._2
data 8.01.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Giuseppe Bragato
APPELLATO nonché
(c.f. e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
1
[...] (c.f. ) , in qualità di nonni materni del minore C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
CON L'INTERVENTO
- del Curatore Speciale del minore avv. Laura Nencioni con studio in Milano via
Eugenio Chiesa n.4;
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano in persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti;
- del tutore provvisorio del minore di Milano in persona dell'avv. Per_1
Laura De Rui;
avente ad oggetto: ricorso in opposizione a dichiarazione di adottabilità ex art. 17 l. 184/1983 avverso la sentenza emessa in data 25.09.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] Persona_2
il 20.08.2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, modificare e/o revocare la sentenza emessa dal Tribunale di per i Minorenni di Milano, emanando quel provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia e disporre:
in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi in narrativa;
in via principale
1.confermare l'affido temporaneo del minore all'Ente disponendone il collocamento presso la residenza della nonna materna, signora e della mamma;
Controparte_2
e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale, competente territorialmente, di organizzare l'assistenza domiciliare, potendo, quotidianamente;
predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità per la madre;
ogni intervento ritenuto utile per il benessere del minore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali
2 2. disporre l'affido extra familiare del minore
e per l'effetto incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di definire tempistiche e modalità di visita tra
e la mamma, tra e il fratello LO e tra e i nonni materni e ogni tipo di _2 _2 _2
intervento di sostegno alla madre e di stendere un progetto finalizzato al rientro del bambino in famiglia;
in via istruttoria, disporre
1. audizione della madre;
2. audizione del minore senza la presenza degli educatori;
3. consulenza tecnica d'ufficio sullo stato psicologico del minore e le capacità genitoriali della madre.
PER L'APPELLATO : Controparte_1
Il difensore dell'appellato ha concluso nei seguenti termini: “Si rimette” (cfr. verbale dell'udienza del 30.01.2025)
PER IL CURATORE SPECIALE:
“ (…) che Questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, respinga l'appello proposto dalla signora e confermi la sentenza emessa in data 25 settembre 2024 Parte_1
dal Tribunale per i Minorenni di Milano che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore _2
la sospensione dell'esercizio della responsabilità dei genitori, la nomina del di Milano
[...] Per_1
quale tutore provvisorio e l'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori e familiari”;
PER L'ENTE TUTORE : Controparte_4
“In via principale:
- Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, emessa il 25.09.2024 (R.G. 31/2022 ADS) nell'interesse di Persona_2
Con ogni più ampia riserva.”
PER IL PG:
“…chiede la conferma della sentenza impugnata precisando che l'adozione aperta potrebbe essere
3 contraria all'interesse del minore. Ritiene superfluo qualsiasi altro approfondimento.” (cfr. verbale udienza del 30.01.2025)
IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa
- Dalla relazione tra e è nato in [...] Parte_1 Controparte_1 _2
20.08.2019.
- prima della nascita di , ha avuto -da differenti compagni- Parte_1 _2
altri due figli, LO (nato nel 2008) e (nata nel 2017, dichiarata adottabile Per_3
dal Tribunale per i minorenni di Milano nel proc. n. 10/2027 ADS1); nel 2022 ha avuto due gemelli, e (dichiarati parimenti adottabili su consenso della Per_4 Per_5
sig.ra . Parte_1
- Con decreto provvisorio emesso il 26.9.2019 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione ex artt. 330-333 c.c. relativo ai figli LO e , iscritto Per_3
al n. r. g. 5370/2019, il Tribunale dei Minorenni di Milano, “vista la lunga storia di dipendenza della madre e le carenze genitoriali rilevate”, affidava al Comune di _2
Milano e ne disponeva il collocamento insieme alla madre presso l'abitazione familiare dei nonni materni; veniva altresì disposto un intervento di ADM, oltre ad approfondimenti sul nucleo familiare allargato. In particolare, risultava nella lettera di dimissione della sig.ra a seguito del parto di , redatta il 26.8.2019, Parte_1 _2
che la stessa era stata seguita presso il SERD di Bergamo fino ad agosto 2019 e successivamente presso il SERD di Via Gola;
la stessa aveva abusato di cocaina ed eroina fino ad inizio gravidanza di (era in terapia con Metadone e Tavor, _2
HCV positiva nota dal 2011. Ancora nella ulteriore lettera di dimissione del minore redatta il 6.9.2019, si rilevava: un'infezione materna da HCV ad alta carica _2
virale; arresto della crescita fetale nel III trimestre;
eseguita induzione della maturità polmonare. Dopo la nascita, era stato ricoverato in patologia neonatale per _2
monitoraggio clinico e per le cure e gli accertamenti del caso, i valori rilevati non indicavano sintomi/segni di astinenza tali da richiedere terapia ma l'esame tossicologico delle urine svolto il primo giorno di vita risultava positivo per metadone (compatibilmente con l'assunzione materna di metadone in gravidanza).
Veniva inoltre eseguita la sierologia per HCV, risultata positiva.
- Seguiva un ulteriore decreto provvisorio emesso il 9.7.2020 nel medesimo procedimento;
invero, il Tribunale era portato a conoscenza di un grave episodio in cui era stato ritrovato insieme alla madre (nei cui confronti era stato emesso _2
provvedimento di fermo) presso la stazione ferroviaria di Bergamo, ove la medesima veniva sorpresa nell'atto di assumere stupefacenti per via endovenosa in presenza del bambino. Il Tribunale preso atto che la aveva ripreso nell'assunzione di Parte_1
stupefacenti, disponeva il collocamento di madre e figlio presso la Comunità terapeutica per tossicodipendenti “Terra mia” di Grugliasco (TO).
- In data 29.04.2021 la Comunità terapeutica “Terra mia” relazionava in merito al percorso della sig.ra rilevando “(…) comportamenti disadattivi… difficoltà nella Parte_1
gestione dei propri malesseri… (…) difficoltà psicologiche e comportamentali che non le permettono di sintonizzarsi con il bambino e di comprendere i suoi reali bisogni”.
- In data 19.08.2021 i Servizi, dopo aver comunicato il trasferimento della diade dalla
Comunità “Terra mia” di Grugliasco alla Comunità “Casa Miriam” di Vigevano
(spostamento disposto in quanto la voleva riavvicinarsi a padre di Parte_1 _2
), aggiornavano il Tribunale informandolo delle involuzioni comportamentali _2
della madre evidenziando “una forte instabilità della signora (…) che ostacola la predisposizione
5 di un'ipotesi progettuale più a lungo termine a favore del minore”.
- In data 31.01.2022 la Comunità Casa Miriam rendeva note all'A.G. le dimissioni della sola signora avvenute in seguito a gravi condotte reiterate nel tempo, Parte_1
rappresentando come nei confronti del bambino la madre si ponesse con “modalità relazionali aggressive (…), linguaggio umiliante e prevaricatorio (…), strattonamenti, maltrattante verso il suo bambino(…); alla notizia che non avrebbe più potuto utilizzare il telefono ha reagito con molta violenza(…) la signora non aveva nessuna intenzione di placarsi si è deciso di chiamare le forze dell'ordine(…). Più in dettaglio, nel medesimo periodo veniva riattivati anche i rapporti tra e la nonna materna ma la prima relazione inviata da “Casa _2
Miriam” del dicembre 2021 descriveva una situazione ancora altamente problematica sia a causa della situazione psicologica della madre sia dei suoi comportamenti anche come genitore: la donna infatti poneva in atto reazioni aggressive e perfino di intolleranza verso , che veniva spesso posposto alle sue esigenze e coinvolto _2
in una relazione la cui qualità, anche in termini di attenzioni, era fortemente dipendente dallo stato di benessere emotivo della madre, ponendolo in una condizione di malessere per cui era stata attivato anche un percorso psicoterapeutico
(dal difficoltoso andamento) per la Gli operatori della comunità madre – Parte_1
minore, dopo un ulteriore periodo di osservazione delle dinamiche della diade, riferiva la madre continuava ad utilizzare modalità inadeguate nei confronti del figlio quali urla, insulti, parolacce, strattonamenti;
la donna non si mostrava in grado di anteporre i bisogni del minore ai propri e di elaborare una revisione critica del suo comportamento;
dalla relazione di dimissioni dalla Comunità in atti risultava inoltre che la madre, durante un colloquio con gli operatori della comunità che le evidenziavano le criticità che rendevano ardua la prosecuzione del progetto diventata verbalmente aggressiva nei confronti delle educatrici arrivando a minacciarle di morte, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine e il suo allontanamento dalla comunità stessa, tenuto anche conto della mancanza di un suo miglioramento nell'aggancio terapeutico e nell'accudimento del piccolo _2
- A fronte dell'accaduto, in data 07.02.2022, i S.S. chiedevano al Tribunale di disporre il collocamento del solo minore in idonea comunità educativa con predisposizione di
6 incontri in Spazio Neutro.
- Il 10.02.2022 veniva, quindi, collocato presso la Comunità alloggio per soli _2
minori ” di Milano dove rimane sino al novembre 2024 (con la sola Persona_7
eccezione del periodo estivo anno 2022 e anno 2023 trascorsi nella residenza della
Comunità sul lago di Como) allorché è stato accolto dalla famiglia adottiva2.
Il procedimento di primo grado n. RG. 31/2022 ADS
- In data 22.03.2022 il Pubblico Ministero proponeva ricorso ex art. 8 l.184/1983 per la dichiarazione di adottabilità di ed il Tribunale dei Minorenni, con _2
Decreto del 28.03.2022, disponeva l'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore.
- In data 23.05.2022 i Servizi aggiornavano il Tribunale riferendo “(…) quanto la signora non sia assolutamente in grado di attivarsi per un percorso di crescita personale e di Parte_1
cambiamento a tutela dei propri figli”
- In data 26.05.2022 l' e LO rappresentava che la sig.ra Controparte_5 Parte_1
“appare poco concentrata sui bisogni del minore (…) L'esame della matrice cheratinica effettuato il
30.03.2022 ha confermato la positività alla cocaina”.
- In data 08.06.2022 veniva depositata l'osservazione psicologica su ove _2
si evidenziava come il bambino “non avesse ancora stabilito legami affettivi
(…)” ed inoltre che “separazioni precoci, disfunzionalità nella relazione primaria madre - bambino non hanno favorito una piena maturazione emotiva (…) una relazione empatica, con figure genitoriali e affettive stabili e continuative, potrebbe aiutarlo a recuperare e sviluppare le sue potenzialità favorendone una crescita serena”.
- Nella relazione redatta in data 27.6.2022 dalla dott.ssa (psicologa) e Per_8
dall'assistente sociale si legge che era stato Controparte_6 _2
inserito presso la Comunità alloggio P. Perico, dal mese di febbraio 2022, a seguito dell'abbandono da parte della madre della comunità mamma-bambino di Vigevano 2 Si osserva fin d'ora che non vi è, quindi, alcun affidatario da convocare ai sensi dell'art. 5 L. 184/1983. 7 dove entrambi erano collocati. Si evidenziava che aveva un linguaggio _2
molto povero e con importanti dislalie, aveva manifestato molti problemi con il sonno (molto disturbato e interrotto da continui risvegli con pianto angoscioso), che avevano richiesto la presenza costante e vigile dell'adulto e non aveva ancora raggiunto il controllo sfinterico. era stato inserito presso la _2
scuola materna della struttura, dove teneva spesso un comportamento inadeguato al contesto. Dal punto di vista relazionale, era descritto come un bambino _2
molto affettuoso e in cerca del contatto fisico, anche molto geloso per le attenzioni prestate ad altri ospiti.
- Con decreto del 04.10.2022 il Tribunale confermava l'affido di al _2
Comune di Milano (come da decreto 26.9.2019) e disponeva procedersi a CTU sull'intero nucleo familiare allargato che era affidata al dott. Controparte_7
psicologo e alla dott.ssa psicologa;
questi ultimi si avvalevano della Persona_9
dalla dott.ssa neuropsichiatra per la valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore (relazione del in data 28 agosto 2023 allegata alla relazione di CTU). _2
- Il 13.02.2023 il Servizio di Spazio Neutro informava il Tribunale che rispetto agli incontri genitori-bambino “il sig. non ha più contattato il Servizio e (…) gli incontri _2
sono quindi stati interrotti”, la sig.ra è giunta in ritardo sia all'incontro dell'8.06.2022 Parte_1
che a quello del 24.06.22”, nel corso dei quali la madre comunicava a di _2
aspettare due fratellini, ed il bambino non mostrava particolari reazioni.
- Quanto al nucleo familiare emergeva che la signora , Persona_11 CP_2
madre della era riconosciuta invalida al 100% e che l'alloggio ove Parte_1 CP_8
viveva da almeno 12 anni risultava in disordine e con scarsa pulizia, inoltre nessuno del nucleo chiedeva informazioni in merito allo stato di salute di e dei _2
gemelli.
- In data 5 aprile 2023 i Servizi informavano il Tribunale che la sig.ra Parte_1
acconsentiva all'adozione dei due figli gemelli e e che, in seguito a tale Per_4 Per_5
decisione, la stessa ricadeva “in un'occasione nell'uso di sostanza stupefacente”; riferivano, inoltre, con specifico riguardo a che veniva rimarcato alla che“ _2 Parte_1
che per il bambino è disfunzionante il disattendere gli appuntamenti e che lo stesso sta continuando a 8 mostrare il suo malessere al punto che attualmente non sta più mangiando da solo” .
- In data 10 luglio 2023 gli operatori della la Comunità alloggio , in merito Persona_7
al percorso di , riportavano che “il bambino aveva beneficiato grandemente dello _2
scorso periodo estivo ( luglio-agosto 2022) trascorso nella residenza della Comunità sul lago di
Como” e che “al rientro era decisamente rigenerato e cresciuto (…) appariva sereno, ben disposto alla relazione(…)”.
- Il 30.08.23, relativamente agli incontri madre-figlio nello Spazio Neutro, i Servizi riportavano l'incostanza della a presenziare agli incontri, incostanza Parte_1
rilevata anche nell'aggiornamento del 10.11.2023.
- Nella relazione 10.7.2023 della dott.ssa e dall'assistente sociale Per_8 CP_6
(Comunità Padre Perico) si legge che aveva beneficiato del
[...] _2
periodo estivo trascorso presso la residenza della comunità sul Lago di Como, perché al rientro appariva sereno, rigenerato e cresciuto da tanti punti di vista, meno capriccioso e più aperto e loquace, inoltre aveva acquisito il controllo sfinterico, migliorato il linguaggio, regolarizzato il ritmo sonno-veglia e
l'alimentazione e ridotto i capricci e le urla se contrariato. Tuttavia, nell'autunno del 2022, la notizia dello stato di gravidanza della madre incideva negativamente sull'equilibrio che era riuscito a raggiungere;
il bambino, infatti, iniziava a _2
“manifestare disagio e regredire” e, nell'inverno del 2022, “ha avuto lunghi periodi di inappetenza e frequenti episodi di bronchiti di tipo asmatico, oltre ad aver perso parte delle autonomie e delle sicurezze che aveva raggiunto”. Riferivano che “segue un suo pensiero _2
riguardo lo svolgimento di attività e se l'adulto non coglie e non rispetta lo schema che ha in _2
mente, le reazioni risultano talvolta spropositate”, alla scuola materna “tende a non ascoltare, non rispetta i tempi del gruppo, manifesta reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero”. Veniva inoltre riportata angoscia rispetto all'altezza e alla paura di cadere e il superamento della paura dell'acqua sul viso durante il bagnetto.
Per quanto riguarda la frequentazione materna, continuava ad incontrare la _2
madre presso lo Spazio Neutro, dove il bambino si recava volentieri, e il momento del distacco non appariva problematico;
nel periodo invernale le visite si erano ridotte in ragione dello stato di gravidanza della madre. Ogni lunedì riceveva una _2
9 chiamata dalla madre, con scambi brevi e ripetitivi, ma nel periodo marzo-giugno la cadenza non era stata rispettata e spesso le chiamate non erano state effettuate, per cui si era ormai abituato a vedere e sentire la madre _2
“quando capita” e veniva informato di incontri e chiamate solo in tempo reale,
“per evitare di amplificare la delusione”. Da quando BR aveva saputo che i fratellini non erano con la mamma ma con un'altra famiglia “non ha verbalizzato nulla, non li nomina mentre prima talvolta li disegnava e ne parlava […]. Da allora ci pare più tranquillo. Non è emerso mai alcun riferimento ad altri familiari...”.
- In data 16.01.24 i Consulenti Tecnici d'Ufficio depositavano l'elaborato peritale con allegata la valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore (relazione _2
del 28 agosto 2023); ivi la neuropsichiatra infantile dott.ssa evidenziava: Per_10
- la positività materna per HCV;
tossicodipendenza materna (eroina e cocaina); fibromialgia reumatica materna;
positività paterna per HIV in trattamento ARV;
- l'arresto della crescita fetale di documentato nel terzo trimestre di _2
gravidanza e che in tenera età è stato inserito presso una comunità mamma- bambino e successivamente, nel febbraio del 2022, presso la comunità alloggio
P. Perico, Oasi Giulio Salvadori. Si rimarcava che l'acquisizione del linguaggio presenta un ritardo rispetto a quanto atteso per l'età, che il bambino ha discrete autonomie personali, sebbene non completamente in linea con
l'età anagrafica, e che presenta difficoltà a tollerare le frustrazioni, in contesti gruppali tende a non ascoltare, a non rispettare i tempi del gruppo ed a manifestare reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero;
- un generale impaccio di rispetto alle abilità motorie;
che era _2
assente la rappresentazione della figura umana; un ritardo in relazione alle capacità espressive rispetto a quanto atteso per l'età, faceva _2
poche domande e non forniva la propria idea sulle cose.
Inoltre, la d.ssa rilevava che nel corso della prima osservazione, “ ha mostrato _2
difficoltà di separazione e non è stato in grado di trascorrere del tempo in autonomia con l'osservatrice, richiedendo la costante presenza e vicinanza fisica della dott.ssa ha avuto degli scambi lucidi CP_9
10 con la scrivente [NDR: la dott.ssa , i cui contenuti sono risultati in linea con fasi di sviluppo precedenti.”. La dott.ssa rilevava una scarsa iniziativa e una comunicazione poco presente. “Nel complesso, il bambino ha mostrato di possedere una scarsa capacità di esplorazione dello spazio e degli oggetti e capacità di gioco non in linea con quanto atteso per età e livello di sviluppo. Per quanto concerne l'interazione con la dott.ss Per_8 _2 ha dimostrato di riconoscere in essa una figura di accudimento fisica e affettiva”.
Nel corso della seconda osservazione, aveva mostrato un atteggiamento di _2
apertura e coinvolgimento e, durante la visita, il bambino era stato accompagnato dalla dott.ssa in bagno “dove si è lavato i denti, mostrando degli atteggiamenti regressivi
(porgeva lo spazzolino per essere aiutato, nonostante l'educatrice presente lo sollecitasse all'autonomia)”.
Inoltre, mostrava di prediligere il rapporto uno ad uno con gli altri ospiti della _2
comunità e, se invitato a giocare con gli altri bambini, insisteva per mantenere il rapporto esclusivo. La d.ssa rimarcava che “alla richiesta di disegnare qualcosa che lo rendesse felice, la prima risposta fornita dal bambino è stata: “La mia mamma”, che però non
è stato in grado di disegnare. Ulteriore elemento che il bambino ha ricondotto alla felicità è stata la propria palla, che è stato invece in grado di disegnare. Il disegno della palla è l'unico nel quale siano presenti dettagli anatomici (occhi e bocca)… Alla richiesta di disegnare “Una famiglia”, ha deciso che avrebbe disegnato una _2
famiglia di e che quella famiglia avrebbe incluso: “Tutti”. Sul foglio, il bambino ha Per_12
rappresentato due forme: una indefinita ed un cerchio. Il bambino non è stato in grado di disegnare la propria famiglia.”. Durante l'incontro il bambino, proseguiva la d.ssa il minore aveva mostrato una costante ricerca di contatto, chiedendo più volte di essere preso in braccio e coccolato.
La dott.ssa formulava dunque le seguenti considerazioni cliniche e neuropsichiatriche: “è possibile affermare che sia un bambino che presenta un globale _2
ritardo nello sviluppo.
Da un punto di vista motorio, si osserva un generale impaccio… presenta incertezze tipiche di fasi di sviluppo precedenti… Complessivamente adeguata la manipolazione degli oggetti e la coordinazione tra i vari distretti corporei. La prensione di strumenti di disegno/scrittura è caratteristica di bambini di età compresa tra i 18 e i 24 mesi…
11 Per quanto concerne il linguaggio, si osserva un significativo ritardo… dimostra di possedere un vocabolario limitato. Nonostante ciò, è presenta una chiara intenzionalità comunicativa…
La comprensione non sembra essere deficitaria: comprende ciò che l'interlocutore gli comunica. _2
L'area cognitiva, in linea con il generale ritardo nello sviluppo, risulta caratteristica di fasi dello sviluppo precedenti.
Da un punto di vista psico-emotivo ed affettivo relazionale… particolarmente disturbanti risultano le attenzioni rivolte a bambini più piccoli di lui… La qualità dell'aggressività emerge attraverso la scarsa tolleranza della frustrazione e attraverso vissuti di gelosia che implicano la necessità di ricorrere alla relazione uno ad uno.
…Il gioco è disorganizzato e ripetitivo.”.
Alla luce di ciò, la dott.ssa rappresentava che necessitava al più presto _2
di una situazione di stabilità e che era evidente la sua continua ricerca di un legame di attaccamento che potesse dargli sicurezza e benessere, accompagnata da aspetti ansiosi legati al timore di perdere il caregiver. La dott.ssa rilevava, inoltre, che _2
avrebbe potuto trarre giovamento “dalla possibilità di instaurare al più presto legami di attaccamento significativi e duraturi”, di confrontarsi con un ambiente stabile ed adeguato alla sue esigenze emotive, e, che al contempo, poiché “ha dimostrato di _2
avere interiorizzato un'immagine materna: nella testa di questo bambino esiste una mamma, che egli nomina e riconosce come tale” sarebbe stato opportuno mantenere una continuità di rapporti anche con la madre biologica, “garantendo parallelamente a la possibilità di ricevere _2
quell'adeguato nutrimento affettivo ed emotivo che la propria madre biologica non sembra e non sembra essere stata in grado di fornirgli”.
In conclusione, la dott.ssa concludeva rimarcando (cfr. pag. 17 relazione neuropsichiatrica):
- il riscontro di un globale ritardo nello sviluppo di ; _2
- i comportamenti da parte di di ricerca affettiva caratterizzati da _2
bisogni di stabilità e di sicurezza;
- l'opportunità di evitare, nel primario interesse del minore, un prolungato collocamento in casa famiglia o il succedersi di affidamenti temporanei;
- la discontinuità di rapporto con la madre;
12 - “Un'adozione garantirebbe a quel senso di stabilità e di _2
appartenenza di cui sembra assolutamente necessitare e gli consentirebbe di riprendere un adeguato percorso di crescita. Una forma di adozione aperta consentirebbe di limitare lo strappo che l'adozione crea, garantendo contemporaneamente anche il mantenimento di legami originari significativi. Si ritiene inoltre, da un punto di vista neuropsichiatrico, utile un trattamento riabilitativo psicomotorio, finalizzato a promuovere in senso globale lo sviluppo.”.
- Nella relazione finale dei consulenti tecnici dott. e d.ssa (16 CP_7 Per_9
gennaio 2024) si dava atto che “la perizia su questa situazione è apparsa alquanto particolare: non difficile sul piano dello svolgimento pratico ma estremamente ardua sul piano della complessità di un quadro esistenziale dei soggetti drammaticamente frammentato, diffuso, confuso e confusivo che ha richiesto un grandissimo sforzo e lavoro di aggregazione per provare a tenere assieme tutti i vari pezzi. E proprio questo appare agli occhi dei CCTTUU il dato, anche clinico, più rilevante e di fatto dirimente ai fini delle conclusioni”.
Più in dettaglio:
- con riguardo alla sig.ra secondo i periti “(…) la sig.ra Parte_1
ha brillato per assenza e lontananza(…),” “ (…) Le competenze genitoriali Parte_1
analogamente vengono travolte dalle fragilità della signora per cui, oltre la fase di accudimento primario già peraltro spesso compromesso, le sue esigenze prendono il sopravvento su quelle del minore da curare. La bambina dentro
ha ancora bisogno di essere vista, a scapito dei bambini Pt_1
generati da lei. Tutto questo è ampiamente confermato dai risultati della psicodiagnosi. I dati emersi dai test fanno propendere per un disturbo di personalità del Cluster B, con probabile collocamento del funzionamento di personalità sul versante borderline. (…)L'ambivalenza tra l'esplosività e la deflessione dell'umore hanno effetti distruttivi sulle buone risorse presenti, ma a cui è impossibile attingere con affidabilità per esercitare un ruolo genitoriale”.
- Con riferimento al padre i periti evidenziavano che“(…) Controparte_1
il padre di sia stato del tutto irreperibile in fase di avvio di CTU, non essendo _2
13 seguito da alcun servizio del suo territorio. (…)viene rintracciato con forte ostinazione da parte dei periti,(…) scomparirà nuovamente nella fase conclusiva della CTU(…)”.
- Quanto ai familiari materni, nell'elaborato peritale si legge che “(…)La storia della signora fatta di famiglie spezzate e ricomposte già nella sua fase di vita CP_2
evolutiva (si pensi alla vicenda del padre e alla fratria allargata in cui lei è cresciuta) si ripropone con terribile simmetria nella storia di , anche lei presa in un turbine di Pt_1
rotture relazionali, rincorse verso impossibili ma agognati futuri felici regolarmente sabotati dalla presenza delle sostanze. La tossicodipendenza diventa la rappresentazione drammatica, come in una tragedia greca, dei legami intossicanti che avvinghiano e Pt_1
la madre”. In definitiva, per i CTU “(…)le altre figure attorno alla signora Parte_1
non forniscono risorse vicarianti durature e stabili in ottica evolutiva per La _2
signora pur animata dalle migliori intenzioni, non ha ancora maturato una reale CP_2
consapevolezza della portata della propria vita e del ruolo giocato nella storia di madre di una madre tossicodipendente e di nonna di nipoti figli di genitori tossicodipendenti. Presenta purtroppo un quadro medico in costante peggioramento che lascia prevedere un aumento delle cure cui dovrà sottoporsi e un possibile deterioramento delle sue condizioni. Il signor CP_3
non può essere assunto a figura vicariante della figura vicariante, la relazione con la signora
e le condizioni di vita della coppia/nucleo ha complessità che non danno garanzie CP_2
per l'accoglimento di un'ulteriore figura, soprattutto se si pensa a un minore con le esigenze di . _2
- Quanto a nella relazione i consulenti tecnici d'ufficio si Persona_2
osserva che ha presentato un quadro evolutivo altamente problematico in avvio _2
di CTU e ad oggi permangono fragilità e rischi evolutivi significativi”. I CTU, in linea con le risultanze della valutazione neuropsichiatrica, argomentavano che
“un'adozione garantirebbe a quel senso di stabilità e di _2
appartenenza di cui sembra assolutamente necessitare e gli consentirebbe di riprendere un adeguato percorso di crescita. _2
deve avere una famiglia che lo accolga, gli dia un posto in cui crescere, una storia con cui confrontarsi, scornarsi, identificarsi, separarsi, genitori che lo seguano nella quotidianità, nel bene e nel male “nella buona e nella cattiva sorte”, magari fratelli o sorelle con cui crescere e
14 imparare a condividere spazi, attenzioni, emozioni”; quindi concludevano nei seguenti termini: “l'aspetto più preoccupante del perdurare di un possibile legame con la madre si ritiene sia da individuarsi nella ciclicità del meccanismo automatico di attesa-assenza- frustrazione-auto consolazione che oggi la rete di cura ha faticato tanto a spezzare. Al momento attuale si è convinti che sia in grado di affrontare la fatica di una _2
separazione dalla fragile figura materna a favore di un investimento su due genitori e una famiglia e sull'appartenenza a un sistema di relazioni, valori, stimoli e possibilità che si mantengano stabili, differenziati e sicuri anche nelle immagini interiorizzate. In caso di decisione in sede di giudizio da parte del Tribunale di un'adozione aperta i CTU ritengono che questa dovrebbe essere strutturata quasi come un'adozione piena, prevedendo incontri con la sola madre molto dilatati nel tempo e solo se realmente benefici per il minore”. I CTU davano atto anche della diagnosi di disturbo fonetico fonologico articolatorio del linguaggio di grado lieve.
- Nella relazione dei Servizi sociali del 10 giugno 2024 emergeva che : “La signor non ha più preso contatti con il Servizio Sociale e, quando la Parte_1
scrivente l'ha contattata di recente telefonicamente, la stessa ha riferito di trovarsi in Veneto a casa di un'amica in quanto bisognosa di un periodo di vacanza (…) Ha riferito di aver lavorato qualche mese presso il supermercato , ma che ad oggi non ha un'occupazione (…) Dal confronto CP_10
con il di riferimento della signora è emerso che la stessa aveva appuntamento per effettuare
l'esame della matrice pilifera in data 18.05.2024 e che il giorno precedente ha chiamato il Servizio chiedendo di spostare l'appuntamento, concordando per il giorno 30.5.2024. Di fatto ha poi disatteso anche quella data non presentandosi. La signora è stata indirizzata dal medico del alla presa in carico presso il CPS di via Ovada, dove ha effettuato un solo colloquio, ma non si è presentata al secondo (…) La scrivente (…) ha chiesto alla signora di programmare un colloquio in presenza, volto anche ad aggiornare questa Parte_1
A.G., ma la stessa ha riferito che sarebbe rimasta in Veneto dall'amica”.
- Nella Relazione dei S.S. dell'08.08.24 si riferiva che “la scrivente Assistente Sociale ha incontrato la madre di per comunicarle che l'Ente Affidatario ha espresso parere favorevole _2
15 alla dichiarazione di adottabilità; la signora ha compreso le motivazioni di tale Parte_1
valutazione, dichiarandosi consapevole della necessità di di avere un luogo diverso dalla _2
comunità dove poter crescere”.
La sentenza di I grado
- In data 25.09.2024 il Tribunale per i Minorenni di Milano, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, del Curatore Speciale e dell'Ente affidatario CP_4
, che davano tutti parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità, così
[...]
provvedeva:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore Persona_2
- disponeva la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori sul figlio minore;
- nominava quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro tempore;
- disponeva l'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori ed i familiari;
- disponeva che il tutore provvisorio provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia adottiva individuata dal Tribunale3.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
- Preliminarmente, il Collegio riteneva come accertate, gravi e non reversibili le carenze genitoriali della coppia, che dimostrava in concreto non solo di non sapersi prendere cura del minore, ma anche di non poter intraprendere alcun serio percorso di recupero della genitorialità; la capacità genitoriale di entrambi, anche a fronte di profili di rischio evolutivo per il minore, veniva ritenuta dal Tribunale
“significativamente carente e gravemente inadeguata, nonché irrecuperabile”.
- Quanto ai familiari materni, le innumerevoli criticità emerse nel corso del procedimento e relative a tutti i membri del nucleo venivano considerate quantomai gravi, passibili di porre il minore davanti a “un rischio evolutivo altissimo e drammatico, un vero e proprio naufragio evolutivo (Cfr. CTU)”.
- Il Collegio, circa lo stato di abbandono del minore, condivideva il principio affermato dalla Suprema Corte per cui il Giudice di merito debba prioritariamente verificare se alla famiglia di origine possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e che, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono quale premessa dell'adozione (v. Cass. n. 6137 del 2015). Nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, il Tribunale riteneva sussistente lo stato di abbandono quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, ribadendo in primis la grave e non recuperabile carenza genitoriale di madre e padre, ed in secondo luogo la grave e non reversibile inidoneità dei parenti entro il IV grado ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro e protettivo;
riteneva insufficiente ad escludere lo stato di abbandono la mera disponibilità dei parenti entro il IV grado a prestare cura e assistenza al minore. Il Collegio altresì evidenziava l'assenza di significativi rapporti di con i suoi familiari, inclusa la madre, per cui , _2
ritenuto che non vi fossero ragioni per mantenere gli incontri con la famiglia d'origine, ne disponeva l'interruzione dei rapporti;
ciò soprattutto alla luce di quanto relazionato in CTU, ove il rapporto madre- figlio veniva ritenuto per il bambino intossicante e fonte di dolore e venivano ribadite conclusioni favorevoli ad un percorso adottivo tout -court piuttosto che una possibile adozione mite.
- Il Tribunale effettuava dunque una valutazione complessiva di tutti i pregressi comportamenti pregiudizievoli, altalenanti ed ambivalenti della sig.ra sia verso il figlio che nei confronti di tutti gli operatori coinvolti, Parte_1
valorizzando le risultanze peritali che ribadivano quanto evidenziato in premessa, ossia quella particolare caratteristica della definibile “evanescenza”. Parte_1
- Conclusivamente, il Collegio reputava che “mantenere gli incontri con la madre all'interno di un percorso adottivo “aperto” sottoporrebbe all'obbligo di prolungare una relazione poco _2
consistente con una madre (e, alle sue spalle e di conseguenza, con tutto il resto della famiglia
17 materna) dimostratasi negli anni ambivalente, inaffidabile, incostante, dipendente, fragile e per questo da sempre pregiudizievole, gravandolo – a soli cinque anni - di un peso permanente ulteriore rispetto a tutto il difficile e doloroso passato che il minore si è trovato, senza alcuna sua colpa, a dover subire e con cui dovrà comunque per tutta la vita fare i conti: ma con i suoi tempi e secondo le sue primarie esigenze (non secondo quelle di terzi) in base al “best interest of the child”.
- Pertanto, il Giudice di Prime Cure, ritenuta la non percorribilità di un'ipotesi di adozione aperta, aveva, alla luce dei già radi incontri del minore con la madre, reputato non pregiudizievole l'interruzione dei rapporti con quest'ultima.
- Esposte le sopradette ragioni, la scelta adottiva e totalmente rescindente rispetto alla famiglia di origine risultava essere, a parere del Collegio, l'unica confacente al best interest del minore.
Il giudizio di appello
- Avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di Persona_2
madre del minore, il 30.10.2024 proponeva appello Parte_1
chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, in via principale di confermare l'affido temporaneo del minore all'Ente disponendone il collocamento presso la residenza della nonna materna, signora e della mamma;
e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale, Controparte_2
competente territorialmente, di organizzare l'assistenza domiciliare, potendo, quotidianamente;
predisporre un progetto di sostegno alla genitorialità per la madre;
ogni intervento ritenuto utile per il benessere del minore;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali, di disporre l'affido extra familiare del minore, e, per l'effetto, incaricare il
Servizio Sociale territorialmente competente di definire tempistiche e modalità di visita tra e la mamma, tra e il fratello LO e tra e i _2 _2 _2
nonni materni e ogni tipo di intervento di sostegno alla madre e di stendere un progetto finalizzato al rientro del bambino in famiglia;
18 in via istruttoria chiedeva di disporre audizione della madre, audizione del minore senza la presenza degli educatori, consulenza tecnica d'ufficio sullo stato psicologico del minore e le capacità genitoriali della madre. ffidava l'appello a quattro motivi così rispettivamente rubricati: Parte_1
1. Analisi della situazione personale;
2. Assenza di interventi del Servizio sociale a supporto del nucleo familiare;
3. Sui rapporti tra il minore e i familiari e il rientro in famiglia;
4. Sulla necessità di rinnovazione della CTU.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha inteso dolersi della parte della sentenza del Tribunale in cui, nell'analisi della situazione della ricorrente, non sarebbe emersa la circostanza per la quale ella, a febbraio 2022, dimessa dalla Comunità di
Vigevano, veniva lasciata completamente abbandonata a sé stessa da parte dei Servizi
Sociali, che non avrebbero concretamente attuato interventi in suo favore. Altresì, in tesi dell'appellante, non sarebbe stata tenuta in considerazione la sua fragilità emotiva nel periodo in cui si sottoponeva a CTU, dipesa dal doloroso vissuto all'ospedale
Mangiagalli, dove il 18.11.22 veniva ricoverata per Covid e per il rischio di parto prematuro e dove veniva colpita da un'infezione che metteva a rischio la sua stessa vita.
Parimenti, la lamentava che in sentenza non risulterebbe evidenziato il fatto Parte_1
che costei, da febbraio 2022 ad oggi, sarebbe ricaduta nell'uso di droghe una sola volta e che da giugno 2022 gli esami cui la ricorrente si sottoponeva fossero costantemente negativi, a riprova di un serio cammino di recupero per sé stessa e per poter garantire a la presenza di una figura materna. _2
- Con il secondo motivo di gravame parte appellante ribadiva che, nonostante l'assenza di supporto da parte dei Servizi, la sta volontariamente attuando Parte_1
interventi di sedute psichiatriche e psicologiche presso i SERD per risolvere i problemi legati all'assunzione di stupefacenti;
evidenziava che, a seguito delle dimissioni dalla
Comunità di Vigevano, la richiesta di essere inserita in comunità col figlio sarebbe rimasta inascoltata come lo sarebbe stata anche la richiesta dei nonni di vedere o sentire il nipote. Da ultimo, evidenziava che le Carte e Convenzioni Internazionali, come anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, assegnano all'istituto dell'adozione il
19 carattere di estremo rimedio, nell'ottica del verificare che vengano impiegate le misure sufficienti ad escludere la separazione del bambino dalla madre, cosa che, secondo parte appellante, nel caso in esame non sarebbe avvenuta.
- Con il terzo profilo di doglianza, la sig.ra rappresenta che i nonni materni Parte_1
non hanno più visto da tre anni orsono, a seguito della forzata interruzione da _2
parte dei Servizi;
che, nel periodo in cui lavorava in Piemonte avrebbe chiesto che gli incontri con avvenissero di sabato, richiesta mai accolta;
quanto alla riduzione _2
temporale delle visite a imposta dai Servizi, affermava che l'Ente affidatario, _2
negando alla madre la possibilità di “rimettersi in gioco” in altro contesto comunitario, avrebbe posto le basi per rescindere i legami del bambino col nucleo familiare.
- Quanto all'ultima censura sollevata dall'appellante, quest'ultima si doleva della circostanza per cui i CCTTUU non avrebbero individuato i danni che potrebbe subire in seguito alla paventata dichiarazione di adottabilità. La sosteneva _2 Parte_1
che, come si evincerebbe dall'ultima relazione dello Spazio Neutro del 11.06.24, da settembre 2023 gli incontri col figlio si starebbero svolgendo in modo continuativo e in un clima positivo. Altresì, i nonni materni, secondo l'appellante, sarebbero stati sottoposti ad un esame peritale basato unicamente sul loro passato e non sulla presente realtà familiare, che sarebbe pronta ad accogliere . _2
Tutto quanto premesso e motivato, la sig.ra ha rassegnava le conclusioni di Parte_1
cui sopra.
- Con comparsa del 15.01.2025 si costituiva il Curatore Speciale del minore chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A sostegno della richiesta evidenziava:
1. l'inammissibilità dell'appello per la reiterazione delle medesime doglianze già contenute nelle difese conclusive del giudizio di primo grado omettendo o sminuendo circostanze gravi che hanno condotto alla decisione dei Giudici;
2. l'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU;
3. l'infondatezza della pretesa assenza di supporti da parte dei servizi al nucleo familiare.
Sotto il primo profilo, il Curatore rappresentava che l'appello della si limitava Parte_1
20 a reiterare le medesime doglianze contenute nelle difese di I grado, omettendo di riportare una serie di gravi episodi di cui la signora si era resa protagonista fra cui:
- l'episodio relativo al furto commesso nel periodo in cui si trovava in Comunità a
Grugliasco;
- il riavvicinamento al padre di soggetto fortemente dipendente dall'uso di _2
sostanze e che lei stessa aveva denunciato per violenze e maltrattamenti nei suoi confronti riportando peraltro una condanna e per cui era in carcere;
- le condotte aggressive e pregiudizievoli poste in essere dalla stessa appellante contro mentre si trovava in Comunità a Vigevano, a seguito delle quali era stata _2
dimessa.
Il Curatore sottolineava la tendenza della signora ad accompagnarsi a uomini violenti e con problemi di dipendenze e, soprattutto i suoi comportamenti sempre altalenanti nei confronti di , così come dell'altro figlio LO. _2
Quanto alla presenza di figure familiari vicarianti, il Curatore insisteva nei rilievi della
CTU che rilevavano l'assenza di figure in grado di svolgere funzioni sostitutive rispetto ai genitori.
Quanto alla rinnovazione della CTU, il Curatore evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dalla non corrispondeva a vero che i CCTTUU e la sentenza Parte_1
impugnata non avessero valutato l'ipotesi di adozione aperta: all'esito di tale valutazione la scelta dell'adozione legittimante era stata preferita nell'interesse del bambino proprio per l'assenza di rapporti significativi del minore con il nucleo familiare allargato. Il
Curatore rimarcava il comportamento altalenante della come traspariva anche Parte_1
dalla mancata comparizione della stessa a ben quattro convocazioni dei CTU e che quest'ultima si rendeva indisponibile anche alla restituzione del lavoro da parte dei periti.
Da ultimo, il Curatore rimarcava la non veridicità delle affermazioni di parte appellante per cui i Servizi non le avrebbero fornito alcun supporto, poiché, in verità, secondo il
Curatore, i Servizi avevano attivato plurimi sostegni e, in alcuni casi, proprio i Servizi avevano portato la ad assumere decisioni importanti a vantaggio dei figli, Parte_1
come quella relativa all'adozione dei gemelli.
21 - Con comparsa del 15.01.2025 si costituiva l'Ente tutore Controparte_4
chiedendo di rigettare interamente l'appello della sig.ra e confermare la Parte_1
sentenza impugnata.
Per l'Ente tutore le motivazioni poste alla base del ricorso sono del tutto infondate, generiche, supportate da argomentazioni inconsistenti e prive di riscontro nei dati di realtà; pertanto, in primis, l'Ente chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta dall'appellante poiché l'eventuale sospensione dell'efficacia della sentenza -e non l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine- ad assurgere a fonte di grave pregiudizio per il benessere di . _2
L'Ente rilevava che, contrariamente a quanto descritto dalla ricorrente, in riferimento al presunto abbandono della madre da parte dei Servizi, dagli atti di causa emergeva l'oggettiva presenza di un gravissimo abbandono morale e materiale del bambino.
Difatti, almeno a far data dall'agosto 2023, gli incontri in Spazio Neutro col minore erano stati ridotti a causa delle continue ingiustificate assenze della fonte di Parte_1
frustrazione per il minore. Allo stesso modo, l'incostanza e l'incapacità della signora di aderire ai percorsi proposti so era palesata durante le operazioni peritali, Parte_1
rispetto alle quali la signora mancava di presenziare per cinque volte adducendo motivazioni mai documentate.
In definitiva, evidenziava l'Ente tutore che in ben cinque anni decorsi dall'apertura del primo procedimento a tutela di la madre non aveva mai colto le opportunità _2
offertile, non essendo in grado di mantenere gli impegni presi e, persino dopo la sentenza di adottabilità, i Servizi non avevano più avuto sue notizie.
L'Ente rimarcava, poi, che dalle indagini espletate era inequivocabilmente emersa la grave ed irreversibile inidoneità del nucleo familiare materno ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro per _2
Quanto alla richiesta di una nuova CTU da parte della difesa della signora Parte_1
l'Ente tutore reputava che una nuova perizia non sarebbe stata né utile né necessaria: in primo luogo, perché una prima CTU sul nucleo familiare risultava già espletata nell'ambito del procedimento di adottabilità a tutela della figlia e depositata nel Per_3
dicembre 2017, aveva concluso per l'inidoneità sia dei genitori che della nonna
22 materna a prendersi cura della minore.
In secondo luogo, poiché, nell'ambito del presente procedimento, i risultati delle operazioni peritali erano stati depositati in tempi molto recenti, esattamente in data 16 gennaio 2024.
Secondo l'ente, non sussisterebbero valide ragioni per cui la Corte debba disporre una nuova perizia, esistendo già un elaborato peritale recente, completo ed esaustivo;
rammentava l'Ente che le indagini avevano avuto inizio a febbraio 2023 protraendosi per oltre un anno, consentendo ai CCTTUU di indagare ampiamente le competenze genitoriali e le risorse di cui disponeva la sig.ra nonché le possibili figure Parte_1
vicarianti rappresentate fai familiari materni.
Premesse le superiori argomentazioni, L'Ente tutore presentava le conclusioni sopra riportate.
- In data 20.01.2025 i Servizi Sociali depositavano relazione relativa a , _2
rimarcando che da novembre 2024 il minore era stato accolto in una famiglia adottiva, e concludevano come segue: “ In riferimento al percorso adottivo di è stato _2
evidente fin dai primi giorni del periodo di conoscenza tra lui e i genitori adottivi l'instaurarsi di un buon legame, la coppia è stata capace di accoglierlo nel rispetto delle sue modalità e dei suoi tempi e questo ha permesso al bambino, dopo qualche giorno, di sentirsi tranquillo nel richiedere di poter vedere la loro casa e successivamente di potersi fermare a dormire con loro, dimostrando nel tempo la positività del percorso di avvicinamento e l'opportunità di procedere alle dimissioni dalla comunità e al collocamento presso i genitori adottivi. Dagli elementi raccolti finora si evidenzia la positività dell'attuale collocamento: si è ben inserito nella famiglia e _2 sono in fase di avvio tutti supporti psico-educativi necessari e prescritti dalla
UONPIA. Per quanto sopra riportato le scriventi ritengono fondamentale confermare la sentenza di adozione del Tribunale per i Minorenni: ha finalmente trovato un contesto familiare in _2
grado di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, il legame che sta costruendo con i _2
genitori adottivi rappresenta la stabilità e l'unicità del rapporto di cui lo stesso necessita da tempo”.
23 - Nota relazione era corredata da aggiornamento datato 20 dicembre 2024 del SERD dove si dava atto che dal punto di vista tossicologico la era puntuale Parte_1
nell'assunzione della terapia sostitutiva e che risultava negativa al monitoraggio sul campione urinario.
- Alla stessa relazione è stato allegato elenco datato 19 dicembre 2024 inerente gli incontri programmati tra e il figlio maggiore LO;
da tale elenco Parte_1
relativo agli anni 2023 e 2024 risulta che su complessivi 24 incontri o videochiamate in tale biennio programmati, 11 sono stati annullati (in quanto non riusciva ad arrivare) e 4 incontri svolti in ritardo (da trenta minuti a Parte_1
oltre l'ora).
- All'udienza del 30.01.2025, compariva personalmente l'appellante La Parte_1
difesa di parte appellante precisava che si è resa autonoma e Parte_1
indipendente, lavora in nero facendo le pulizie pur cercando occupazione regolare. Ha precisato che la aveva interrotto l'assunzione di farmaci e metadone, mentre Parte_1
assumeva nell'attualità solo betatina. Concludeva per “la revoca della sentenza e l'affido del minore alla madre. In via subordinata, l'affido del minore in via extrafamiliare. Chiedo che il bambino possa essere affidato ai nonni.” Insisteva nella ammissione di ulteriore CTU sulla Parte_1
Compariva il difensore di (senza depositare comparsa di costituzione), Controparte_1
previa notifica personale al presso la casa Circondariale di Bergamo e che si _2
rimetteva alla decisione della Corte.
I nonni di erano dichiarati contumaci non essendosi costituiti né comparsi pur _2
nella tempestività e ritualità della notifica dell'appello.
I Servizi Sociali dichiaravano che in esito alla sentenza di primo grado i rapporti del bambino con la madre si sono interrotti;
si trovava nella famiglia adottiva da _2
novembre 2024 ove stava bene e si stava integrando con l'inserimento nella scuola materna. I genitori adottivi avevano già avviato i colloqui con gli specialisti che avrebbero preso in carico per il supporto psicologico. _2
Il PG concludeva per la conferma della sentenza impugnata rimarcando che l'adozione aperta sarebbe contraria all'interesse del minore così come emergeva dalla CTU;
24 riteneva superfluo qualsiasi altro approfondimento sul punto.
L'appellante e il Curatore insistevano nelle rispettive conclusioni già formulate in atti.
La Corte ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
Questioni preliminari
Preliminarmente, osserva il Collegio che appare opportuno, non dovendo procedersi ad ulteriori approfondimenti istruttori (v. infra) e, pertanto, non dovendo disporre differimenti, provvedere direttamente nel merito, restando assorbita l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza spiegata dall'appellante.
Ancora preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dal curatore speciale del minore per essere l'impugnativa mera reiterazione di argomentazioni già disattese in primo grado. Deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- ha chiarito che “allorché l'atto di appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132
n. 4 e 5 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13292 del 05/10/2000, nonché Cass. sez. 3, n. 10690 del 27/09/1999).
Nel merito
Giova, seppur in estrema sintesi, rammentare i presupposti fondamentali ed imprescindibili per la declaratoria di adottabilità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (V. da ultimo Cass. 3529 pubblicata il 30 ottobre 2024), condiviso dal Collegio, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante da ultimo Cass. 25 4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass. 24717/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio
e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016). Infine è stato ribadito e precisato da questa Corte che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante Cass. 3059/2022;
Cass. 20948/2022)”.
Quanto, poi, “alla verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per il minore, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura del minore. Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo
26 coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le
"carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” (cfr. la già citata
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024, motivazione). Più in particolare, “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023 nonché Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 16357 del 21/06/2018 secondo cui “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”.
Orbene, alla stregua dei descritti principi, ritiene la Corte che debba essere confermata la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di da parte della madre del padre _2 Parte_1
e dei nonni materni e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
La madre d . _2
In primo luogo, con riguardo alla madre di , l'appellante _2 Parte_1
osserva la Corte, per le ragioni di seguito espresse, che
[...] Parte_1 risulti affetta da una situazione psicologica grave e non transitoria che la rende, ancorché ispirata da sentimenti di amore, inidonea ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio , nonché ad agire in _2
modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico e psichico. Né alcuna prognosi di effettivo positivo recupero della è possibile formulare in Parte_1
27 tempi compatibili con l'esigenza di sviluppo pisco-ficico del minore . _2
Invero:
A) Sul disturbo di personalità della Chiapponi e sulla prognosi infausta di suo recupero.
Fin dal 2017 è diagnosticato alla “un disturbo di personalità di tipo borderline Parte_1 con un rapporto con le proprie emozioni caratterizzato da una forte instabilità psicologica. Le emozioni la portano ad assumere atteggiamenti particolari caratterizzati da stati emotivi intensi e stati mentali di vuoto o di caos emotivo incontrollato.
L'abuso di sostanze e di gesti autolesivi sono quindi l'espressione di questa patologia. Le relazioni interpersonali nelle persone affette da tale patologia sono instabili esattamente come il comportamento presentato dalla perizianda. In questo senso la sensibilità del borderline è concentrata sul riconoscere ed evitare la sensazione di essere rifiutati o abbandonati. Per questa ragione mette in atto comportamenti dipendenti come mettersi a disposizione dell'altro Pt_1
o dedicarsi a lui o idealizzarlo. Ad oggi non è in grado di svolgere la sua funzione di Pt_1
madre né con il figlio maggiore il cui accudimento è stato sempre delegato ad altri né con la piccola ” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a cura della dottoressa Per_3 Per_6
psichiatra, in data 13 dicembre 2017 al Tribunale per i minorenni di
[...]
Milano con riguardo alla dichiarazione di adottabilità della figlia ). Tale Per_3
quadro risulta ulteriormente confermato -dopo un significativo periodo di tempo- da quanto risulta dalla relazione di CTU del 16 gennaio 2024 svolta in primo grado secondo cui: “sparse in un mare di fragilità che risulta, alla prova dei fatti e nel periodo medio di tempo, soverchiante. Le competenze genitoriali analogamente vengono travolte dalle fragilità della signora per cui, oltre la fase di accudimento primario già peraltro spesso compromesso, le sue esigenze prendono il sopravvento su quelle del minore da curare. La bambina dentro ha ancora bisogno di essere vista, a scapito dei bambini generati da Pt_1
lei. Tutto questo è ampiamente confermato dai risultati della psicodiagnosi. I dati emersi dai test fanno propendere per un disturbo di personalità del Cluster B, con probabile collocamento del funzionamento di personalità sul versante borderline. L'esame di realtà è prevalentemente mantenuto, ma le modalità di gestione dello stress, del pensiero e della capacità di vedere altro
28 oltre a sé sono fallimentari. Vi è un significativo nodo traumatico intorno al tema della dipendenza relazionale, dello sviluppo di un attaccamento sicuro che inficia anche la possibilità di stabilirne uno siffatto con la generazione successiva. Differenziarsi comporta la perdita di riparo e protezione, ma al contempo arresta qualsiasi tipo di tentativo sano di evoluzione.
L'ambivalenza tra l'esplosività e la deflessione dell'umore hanno effetti distruttivi sulle buone risorse presenti, ma a cui è impossibile attingere con affidabilità per esercitare un ruolo genitoriale”. A distanza di anni, dunque, non risulta alcuna sostanziale modifica della condizione della quanto alla patologica individuale riscontrata: il Parte_1
che fonda una prognosi infausta rispetto ad una sua evoluzione personale.
In particolare, la appare affetta quantomeno dal 2017 da una situazione Parte_1
psicologica grave e non transitoria (attualmente riferibile come un disturbo di personalità del Cluster B, probabilmente sul versante borderline) che ne compromette la consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio
, nonché la capacità di agire in modo coerente per curarne nel modo _2
migliore lo sviluppo fisico e psichico. Più in dettaglio, dal 2017 data in cui è iniziato il decorso dei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni,
l'appellante ha dimostrato con suoi comportamenti la continua Parte_1
incoerenza ed altalenanza nei rapporti non solo con , ma anche _2
con la propria famiglia d'origine (e con i suoi mutevoli partners). Osserva, quindi, la Corte che, seppur in un impianto di estrema rarità degli incontri madre-figlio -come ipotizzabile all'interno di una adozione aperta- per il piccolo ciò rappresenterebbe un elemento di intermittenza _2
affettiva deleterio al suo sano sviluppo personologico perché concreto ostacolo al suo percorso di appartenenza e di attaccamento al suo nucleo adottivo. Deve, al riguardo, rimarcarsi che, come evidenziato dall'elaborato peritale ed, in particolare, dalla valutazione neuropsichiatrica infantile sul minore
(relazione del 28 agosto 2023), la dott.ssa evidenziava che pur Per_10 _2
avendo poco meno di 4 anni, presentava un globale ritardo nello sviluppo e necessitava di interventi ambientali stabili e immediati, quali l'adozione, che potesse soddisfare il bisogno di di accedere a legami di attaccamento _2
29 riparativi, scevri da aspetti ansiosi legati al timore di perdere il caregiver. Infatti, a livello linguistico presentava un vocabolario limitato, con poche domande e capacità espositiva, anche se mostrava intenzionalità comunicativa. Da un punto di vista di comprensione linguistica comprendeva le richieste dell'adulto. Per quanto riguarda lo sviluppo motorio mostrava un generale impaccio non corrispondente ai requisiti per età. Appariva preservata la capacità di manipolazione degli oggetti e la coordinazione fra i diversi distretti corporei. La manipolazione fine degli strumenti di disegno/scrittura era in ritardo per l'età.
mostrava delle difficoltà rappresentative con i test carta matita (disegno _2
spontaneo, disegno della famiglia) e dei blocchi emotivi importanti. Lo sviluppo cognitivo per quanto esposto precedentemente risultava in ritardo per età come evidenziato anche dalle situazioni di gioco: mostrava “scarsa capacità _2
di esplorazione dello spazio e degli oggetti e capacità di gioco non in linea con quanto atteso per età e livello di sviluppo”.
Infine, preoccupava non poco lo sviluppo affettivo e relazionale.
Subito dopo il collocamento da solo in Comunità (relazione del 08.06.2022 dei
Servizi sull'osservazione psicologica di ), il bambino presentava delle _2
importanti problematiche: non aveva stabilito ancora legami affettivi e mostrava dei problemi disregolatori (problemi nella durata e nella qualità del sonno;
alla scuola materna teneva un comportamento inadeguato al contesto;
comparivano gelosie nei confronti degli altri ospiti), pur ricercando il contatto uno a uno con l'adulto, in modo molto affettuoso. Il quadro con il proseguire dell'inserimento e in particolare con la vacanza estiva (relazione degli operatori della Comunità alloggio del 10 luglio 2023) appariva maggiormente disteso. Infatti, gli Persona_7
operatori riportavano che “il bambino aveva beneficiato grandemente dello scorso periodo estivo (luglio-agosto 2022) trascorso nella residenza della Comunità sul lago di Como” e che al rientro appariva sereno, rigenerato e cresciuto da tanti punti di vista, meno capriccioso e più aperto e loquace, inoltre aveva acquisito il controllo sfinterico, migliorato il linguaggio, regolarizzato il ritmo sonno-veglia e l'alimentazione; aveva ridotto i capricci e le urla se contrariato. Tale equilibrio non appariva stabile
30 ma anzi soggetto a regressioni in base alle comunicazioni materne e ai suoi agiti, tanto che gli operatori avvisavano senza largo anticipo del _2
sopraggiungere delle visite materne per ridurre le eventuali delusioni del bambino.
Emblematico appare quanto avvenuto nell'autunno del 2022: alla notizia dello stato di gravidanza della madre il bambino iniziava a “manifestare disagio e regredire”, disagio proseguito anche nell'inverno dello stesso anno, periodo durante il quale la madre aveva diradato le visite a causa della nuova gravidanza: “ha avuto lunghi periodi di inappetenza e frequenti episodi di bronchiti di tipo asmatico, oltre ad aver perso parte delle autonomie e delle sicurezze che aveva raggiunto”. Mostrava rigidità di pensiero e discontrollo dell'umore alla violazione del suo schema di pensiero. Altrettanti problemi disregolatori si registravano alla scuola materna (“tende a non ascoltare, non rispetta i tempi del gruppo, manifesta reazioni disfunzionali di fronte al rimprovero”) e nella comparsa di alcune fobie specifiche: angoscia rispetto all'altezza e alla paura di cadere e paura dell'acqua sul viso durante il bagnetto – quest'ultima successivamente superata. riacquisisce maggiore tranquillità quando _2
viene a sapere che i fratellini sono stati affidati ad un'altra famiglia e non sono più con la propria mamma.
Ai tempi della perizia mostrava un quadro costellato da fragilità rispetto _2
alla possibilità per lui di sviluppare una relazione di attaccamento stabile e supportiva. Infatti, come osservato dalla dott.ssa nel corso della prima osservazione, ha mostrato difficoltà di separazione e non è stato in grado di _2
trascorrere del tempo in autonomia con l'osservatrice, richiedendo la costante presenza e vicinanza fisica della dott.ssa ha avuto degli scambi lucidi con la scrivente [NDR: la dott.ssa CP_9
, i cui contenuti sono risultati in linea con fasi di sviluppo precedenti.Per quanto concerne l'interazione con la dott.ssa ha dimostrato di Per_8 _2
riconoscere in essa una figura di accudimento fisica e affettiva”.
Nel corso della seconda osservazione, ha mostrato un atteggiamento di _2
apertura e coinvolgimento anche se, accompagnando la dott.ssa in bagno, lavandosi i denti ha mostrato atteggiamenti regressivi nel farsi aiutare con lo spazzolino. Inoltre, mostrava di prediligere il rapporto uno ad uno con _2
31 gli altri ospiti della comunità e, se invitato a giocare con gli altri bambini, insisteva per mantenere il rapporto esclusivo. “Da un punto di vista psico-emotivo ed affettivo relazionale… particolarmente disturbanti risultano le attenzioni rivolte a bambini più piccoli di lui (…)”.
B) Sulla incostanza ed incoerenza dell'agire della in conformità ai Parte_1
bisogni del minore.
Sotto l'aspetto della coerenza ad agire in conformità allo sviluppo del minore, osserva la Corte che quanto dedotto dall'appellante -secondo cui con decorrenza dal settembre 2023 avrebbe svolto incontri continuativi con non trova _2
conferma con quanto relazionato, da ultimo il 17 gennaio 2025, dai Servizi sociali. In tale relazione, invero, si dà atto che tra il mese di marzo e giugno 2023 la non era riuscita a garantire continuità negli incontri quindicinali Parte_1
previsti con il figlio : aveva accumulato ritardi e in altre volte non si era _2
presentata riferendo di essersi trasferita in Piemonte dove aveva trovato un'occupazione e un nuovo compagno. Per tale ragione e prendendo atto di questa situazione erano stati modificati i calendari dell'incontro rendendoli soltanto mensili anziché quindicinali. Del resto, osserva altresì la Corte che l'instabilità della ad assumere comportamenti coerenti all'interesse di Parte_1
emergeva anche laddove i consulenti tecnici d'ufficio davano atto che la _2
signora aveva iniziato la sua adesione al percorso di CTU soltanto a Parte_1
partire dal 17 maggio 2023 vale a dire due mesi dopo la prima convocazione da parte dei consulenti stessi: “In totale, le occasioni di incontro sono state soltanto tre in tutto il processo di valutazione -di cui due psicodiagnosi e una di colloquio conoscitivo- e 5 le volte in cui la stessa non si è presentata agli appuntamenti concordati (29 marzo 2023, 26 aprile 2023,
3 maggio 2023, 5 settembre 2023, 7 novembre 2023) adducendo motivazioni lavorative di salute mai certificate da relativa documentazione” (cfr. pag. 22 elaborato peritale dep. 16 gennaio 2024). Il CTU davano atto che “pare evidente già da queste battute iniziali quanto il profilo comportamentale della signora non permetta una continuità e una stabilità sul versante della responsabilità e dell'adesione agli impegni presi” (ivi). Una non continuità che
32 veniva evidenziata anche sotto il profilo relazionale della signora che Parte_1
all'epoca vive con un nuovo compagno seguito dal (avendo problemi anch'egli di tossicodipendenza) “in un camper, spostandosi nella zona del cuneese come operatrice all'interno di un luna Park e seguendo le attività di alcuni giostrai con cui è entrata in contatto”. I CTU evidenziavano anche come “la presenza e la puntualità ai colloqui con il figlio sono state discontinue e fonte di numerose situazioni spiacevoli verificatesi con la rete di cura” (cfr. pag. 26 relazione CTU 16 gennaio 2024): “le relazioni dei servizi sociali e dello spazio neutro evidenziano un progressivo disinvestimento nel rapporto con al _2
quale sono stati riservati ritardi, assenze, vuoti nella relazione” (ivi pag. 28). La Parte_1
“è stata altamente scostante negli incontri con in Spazio Neutro, esponendo il piccolo a _2
fatiche, frustrazioni, imprevisti”.
Nemmeno è possibile un giudizio prognostico positivo per il futuro: basti considerare la condotta tenuta dalla nell'attualità, con riferimento agli Parte_1
incontri con il figlio LO: come già sopra evidenziato nella relazione dei
Servizi di Bergamo del 19 dicembre 2024 inerente gli incontri programmati tra la e il figlio maggiore LO risulta che negli anni 2023 e 2024 su Parte_1
complessivi 24 incontri o videochiamate in tale biennio programmati, 11 sono stati annullati (in quanto non riusciva ad arrivare) e 4 incontri Parte_1
svolti in ritardo (da trenta minuti a oltre l'ora).
Ulteriore profilo di non stabilità che emerge nella attualità -al di là dei buoni propositi della e che già era presente all'epoca dello svolgimento delle Parte_1
operazioni peritali che all'epoca lavorava in nero in lunapark con compagno,
“accenna alla possibilità di regolarizzarsi con lo stipendio, al momento non definito da un contratto e non regolare nel ricevimento”. E negli stessi termini, la ha riferito Parte_1
all'udienza del 30 gennaio 2025 quanto allo svolgimento di attività lavorativa irregolare.
C) Sulle conseguenze dell'agire della sul minore : il ritardo Parte_1 _2
nello sviluppo.
Il disturbo da cui è affetta la è di gravità tale che ha coinvolto il minore Parte_1
33 , producendodanni al suo sviluppo ed al suo equilibrio, non _2
emendabili da interventi di sostegno.
Ribadisce la Corte, presenta un globale ritardo nello sviluppo, anche _2
del linguaggio (V. reazione neuropsichiatrica dott.ssa e che “ha subito grandi scombussolamenti”: “gli operatori, però, non sono una vera famiglia, possono sostituire, vicariare, tamponare” (relazione CTU del 16 gennaio 2024). Quanto alla causa di tale ritardo, non può non richiamarsi quanto osservato dai consulenti tecnici d'ufficio sul
“quadro di potenzialità del minore inficiato dalla ambivalenza materna, strutturatosi poi in progressiva regressione in concomitanza della scoperta dell'arrivo dei futuri fratelli gemelli, della loro vicinanza alla madre (dentro, nella pancia), del vissuto di esclusione del rapporto privilegiato con la madre stessa. L'aspetto più significativo di quanto già indicato e che qui si vuole sottolineare in chiave diversa è la presenza di una linea di demarcazione tra un prima e dopo rappresentata dal periodo estivo che per ben due volte (2022 e 2023) ha _2
sperimentato lontano dalla madre, in villeggiatura con le operatrici e gli altri ospiti della comunità. La psicologa ha sostenuto chiaramente quanto a settembre nel 2022 Per_8 _2
fosse migliorato sotto un profilo generale, con particolare attenzione ai passi in avanti effettuati in termini di autonomia, di sicurezza in sé, di sviluppo nel linguaggio. Tutto ciò ha avuto vita breve poiché il riavvicinarsi alla madre in spazio neutro, con la sua presenza- assenza- presenza ha generato una regressione importante rendendolo un bambino sempre meno autonomo, bisognoso di una presenza per ogni compito sognato, con la necessità di ritualizzare ogni cosa e attivando schemi rigidi che, se non mantenuti, conducevano la disperazione, ai pianti, al disorientamento emotivo. Peraltro le difficoltà della madre di mantenere con regolarità le visite 15 giorni porteranno in corso di CTU dilazionare con cadenza mensile. Il rifiuto del cibo, il sottrarsi al compito faticoso, il bisogno di stare al sicuro in un rapporto uno a uno con
l'adulto hanno fatto registrare una involuzione tale della condizione di da far _2
propendere gli scriventi per una richiesta di valutazione neuropsicologica specialistica. … al termine del periodo estivo dell'anno 2023 e dopo l'osservazione della specialista, rientra _2
in comunità e si riappropria delle sue abitudini, frequentando la scuola dell'infanzia presente all'interno della struttura, stabilizzandosi nel rapporto con gli altri bambini, attivando modalità
34 progressivamente più adeguate di interazione con l'altro” (cfr. pag. 32 relazione CTU).
Non può non evidenziarsi, altresì, come i Servizi abbiano supportato la Parte_1
negli anni in maniera stringente (diversamente da quanto lamentato dall'appellante con il primo motivo di appello che si palesa infondato): in specie, hanno sostenuto i suoi molteplici cambi di comunità per rispondere ai suoi bisogni. Allo stesso modo, hanno modulato gi incontri nello Spazio Neutro rivedendo il calendario per far fronte alla che non riusciva a partecipare agli incontri Parte_1
quindicinali. Anche i CTU nominati in prime cure hanno via via riprogrammato gli incontri stante le assenze della Parte_1
D) Sulla richiesta di rinnovazione della CTU.
Quanto alla istanza di rifacimento della CTU formulata dall'appellante, si osserva da un lato che la ha inteso più volte disattendere gli incontri dei CTU Parte_1
in primo grado senza addurre giustificazioni valide: “tutte le convocazioni successive hanno visto la signora sottrarsi alla valutazione prevista dal dispositivo di CTU, per Parte_1
ragioni di salute, per questioni lavorative, per impegni non derogabili” (cfr. pag. 28 relazione
CTU 16 gennaio 2024). Inoltre, si osserva che la relazione dei CTU è recente in quanto depositata nel gennaio 2024.
Il secondo motivo di appello non può, quindi, essere accolto.
E) Sulla prognosi negativa afferente l'adozione aperta.
Quanto alla opportunità di mantenere rapporti con la madre onde evitare un strappo traumatico (cfr. relazione dott.ssa , osserva la Corte che il rapporto con la madre -in ragione della discontinuità di quest'ultima- non risponda all'interesse del minore ed, anzi, sia fonte di pregiudizio per invero non _2
può non richiamarsi quanto osservato dai consulenti tecnici d'ufficio sul “quadro di potenzialità del minore inficiato dalla ambivalenza materna, strutturatosi poi in progressiva regressione in concomitanza della scoperta dell'arrivo dei futuri fratelli gemelli, della loro vicinanza alla madre (dentro, nella pancia), del vissuto di esclusione del rapporto privilegiato con la madre stessa. L'aspetto più significativo di quanto già indicato e che qui si vuole sottolineare
35 in chiave diversa è la presenza di una linea di demarcazione tra un prima e dopo rappresentata dal periodo estivo che per ben due volte (2022 e 2023) ha sperimentato lontano dalla _2
madre, in villeggiatura con le operatrici e gli altri ospiti della comunità. La psicologa ha Per_8
sostenuto chiaramente quanto a settembre nel 2022 fosse migliorato sotto un profilo _2
generale, con particolare attenzione ai passi in avanti effettuati in termini di autonomia, di sicurezza in sé, di sviluppo nel linguaggio. Tutto ciò ha avuto vita breve poiché il riavvicinarsi alla madre in spazio neutro, con la sua presenza- assenza- presenza ha generato una regressione importante rendendolo un bambino sempre meno autonomo, bisognoso di una presenza per ogni compito sognato, con la necessità di ritualizzare ogni cosa e attivando schemi rigidi che, se non mantenuti, conducevano la disperazione, ai pianti, al disorientamento emotivo. Peraltro le difficoltà della madre di mantenere con regolarità le visite 15 giorni porteranno in corso di CTU dilazionare con cadenza mensile. Il rifiuto del cibo, il sottrarsi al compito faticoso, il bisogno di stare al sicuro in un rapporto uno a uno con l'adulto hanno fatto registrare una involuzione tale della condizione di da far propendere gli scriventi per una richiesta _2
di valutazione neuropsicologica specialistica. … al termine del periodo estivo dell'anno 2023 e dopo l'osservazione della specialista, rientra in comunità e si riappropria delle sue _2
abitudini, frequentando la scuola dell'infanzia presente all'interno della struttura, stabilizzandosi nel rapporto con gli altri bambini, attivando modalità progressivamente più adeguate di interazione con l'altro” (cfr. pag. 32 relazione CTU). Orbene, il rapporto instabile con la madre è, dunque, causa di regresso per , frustrato dai _2
ritardi e assenze della madre registrati dal bambino con dispiacere ma anche con capacità di autoconsolarsi (cfr. ag. 34 ss relazione). “l'aspetto più preoccupante del perdurare di un possibile legame con la madre si ritiene sia da individuarsi nella ciclicità del meccanismo automatico di attesa-assenza-frustrazione-auto consolazione che oggi la rete di cura ha faticato tanto a spezzare” (ivi, pag. 47). Di talché non appare in alcun modo rispondente al superiore interesse di il mantenimento di rapporti con la _2
che potrebbero alimentare il circuito di frustrazione sopra descritto. Parte_1
Nell'attualità, inoltre, ha manifestato benessere nella famiglia adottiva, _2
come risulta dalla relazione dei Servizi aggiornata al 20 gennaio 2025: in concreto,
36 pertanto, non risulta traccia di trauma da distacco dalla Al momento Parte_1
attuale e alla luce delle osservazioni degli anni di presa in carico della
il mantenimento, seppur diradato, dei rapporti con una madre Parte_1
con un tale modalità relazionale rappresenterebbe la presenza di un rapporto con una rappresentazione interiore di una figura “affettivamente intermittente”, interferente all'instaurarsi di un attaccamento affettivo esclusivo e sicuro alle nuove figure di riferimento, ovvero i suoi genitori adottivi. Il fatto che non mostri segni di disagio nel distacco avvenuto è dimostrazione della non interiorizzazione della rappresentazione interiore della figura materna, tipicamente conseguente ad un attaccamento non sicuro ed instabile.
In definitiva, il meccanismo automatico di attesa-assenza-frustrazione-auto consolazione descrive opportunamente lo stile relazionale della sig.ra con il piccolo Parte_1
. Questo stile relazionale materno, per come mostra di recepirlo _2 _2
incentiva in lui la rappresentazione di una figura di attaccamento prevalentemente indisponibile e pone il piccolo in balia di una relazione invischiante su cui si può esercitare un controllo pressoché nullo rispetto alla possibilità di riceve sicurezza e protezione. Risulta, quindi, una relazione che invece di sostenere disturba l'assetto e l'equilibrio psico-fisico del bambino. Proprio per questo favorire gli incontri madre-bambino rischierebbe di non permettere a di portare avanti _2
una crescita affettiva e relazionale adeguata all'età di sviluppo, come invece si auspica possa avvenire nel contesto della famiglia adottiva in base agli elementi raccolti nel primo periodo di inserimento.
Il padre d . _2
In secondo luogo, con riferimento al padre di , , alcun _2 Controparte_1
elemento è sopravvenuto, rispetto alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure: non costituito in giudizio, che non ha svolto difese ed il cui Difensore si è _2
rimesso a giustizia, risulta ristretto presso la Casa circondariale di Bergamo.
Risulta, pertanto, del tutto attuale quando concluso dai consulenti d'ufficio nella
37 relazione del 16 gennaio 2024 secondo cui “il padre di sia stato del tutto irreperibile in _2
fase di avvio di CTU, non essendo seguito da alcun servizio del suo territorio. Viene rintracciato con forte ostinazione da parte dei periti, risultando in carico a servizi privati convenzionati per le dipendenze, senza però avere una reale rete di supporto attorno a lui. Scomparirà nuovamente nella fase conclusiva della CTU, non presentandosi al secondo colloquio fissato per lui, per motivi di lavoro, stando a quanto riportato dagli operatori del Drop in. Lo sforzo profuso dai periti per connettere tutte le parti e le vicende del sistema è assolutamente assimilabile allo stesso sforzo che ha dovuto fare (e avrebbero _2
dovuto fare e ) per tenere assieme le proprie parti psichiche e esistenziali”. Per_5 Per_4
, dunque, si è reso di fatto irreperibile e non ha partecipato alle Controparte_1
operazioni di CTU. La sua latitanza nei confronti del minore è stata completa ed ininterrotta, fin dalla nascita di _2
I nonni materni d . _2
In terzo luogo, quanto ai nonni materni, si osserva che anche in tal caso alcun elemento è sopravvenuto, rispetto alle considerazioni svolte dal giudice di prime cure: ed invero, (invalida al 100% in quanto necessitante di ausili per la Controparte_2
dembulazione) e non si sono costituiti nel grado di appello e ne è Controparte_3
stata dichiarata la contumacia.
Risulta, pertanto, del tutto attuale quando concluso dai consulenti d'ufficio nella relazione del 16 gennaio 2024 secondo cui “le altre figure attorno alla signora non Parte_1
forniscono risorse vicarianti durature e stabili in ottica evolutiva per La signora pur _2 CP_2
animata dalle migliori intenzioni, non ha ancora maturato una reale consapevolezza della portata della propria vita e del ruolo giocato nella storia di madre di una madre tossicodipendente e di nonna di nipoti figli di genitori tossicodipendenti. Presenta purtroppo un quadro medico in costante peggioramento che lascia prevedere un aumento delle cure cui dovrà sottoporsi e un possibile deterioramento delle sue condizioni. Il signor non può essere assunto a figura vicariante della figura vicariante, la CP_3
relazione con la signora e le condizioni di vita della coppia/nucleo ha complessità che non CP_2
danno garanzie per l'accoglimento di un'ulteriore figura, soprattutto se si pensa a un minore con le esigenze di . Il terzo motivo di appello, si palesa pertanto infondato. _2
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Conclusioni
Alla luce di quanto sopra espresso, ritiene la Corte che non sussistano motivi di sorta per discostarsi, in considerazione del superiore interesse del minore, dalle decisioni del giudice di prime cure.
Spese
Le spese a favore del Curatore speciale costituito in lite seguono la soccombenza in capo all'appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 511/2024 del Tribunale per i Minorenni resa in data 25 settembre
2024 e pubblicata in data 1 ottobre 2024, con cui si è dichiarata l'adottabilità del minore nato l'[...] in Alzano Lombardo (BG) a [...] nel Persona_2
procedimento RG N. 31/2022 R. Gen. ADS, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio Parte_1
in favore del curatore speciale del minore, avv. Laura Nencioni che liquida in euro
2.280,00 a titolo di competenze professionali, oltre accessori di legge se e nella misura del dovuto.
Si notifichi ai Servizi Sociali, alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983.
Si comunichi al Procuratore Generale.
Così deciso in Milano, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente Anna Maria Pizzi
39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nell'ambito di tale procedimento era svolta consulenza tecnica sul nucleo familiare di a cura Per_3 della dottoressa psichiatra, relazione depositata in data 13 dicembre 2017 al Tribunale Persona_6 per i minorenni di Milano. In tale relazione con riferimento alla si riscontrava “un disturbo di Parte_1 personalità di tipo borderline con un rapporto con le proprie emozioni caratterizzato da una forte instabilità psicologica. Le emozioni la portano ad assumere atteggiamenti particolari caratterizzati da stati emotivi intensi
e stati mentali di vuoto o di caos emotivo incontrollato. L'abuso di sostanze e di gesti autolesivi sono quindi l'espressione di questa patologia. Le relazioni interpersonali nelle persone affette da tale patologia sono instabili esattamente come il comportamento presentato dalla perizianda. In questo senso la sensibilità del borderline è concentrata sul riconoscere ed evitare la sensazione di essere rifiutati o abbandonati. Per questa ragione mette in atto Pt_1 comportamenti dipendenti come mettersi a disposizione dell'altro o dedicarsi a lui o idealizzarlo. Ad oggi non è Pt_1 in grado di svolgere la sua funzione di madre né con il figlio maggiore il cui accudimento è stato sempre delegato ad altri né con la piccola ” (cfr. pag. 7). Per_3
4 3 Il minore è direttamente passato dalla Comunità alloggio alla famiglia adottiva, senza previao _2 affidamento familiare o collocazione in comunità di tipo familiare.
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