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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2442 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA TA LD RI Presidente dr.ssa IB MA IA Giudice relatore dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 14/04/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. CHITO' MARUSCA, Parte_1 giusta procura in atti, e ata a SARNICO (BG) il 19/05/1976, con il proc. dom. avv. CHITO' MARUSCA, Parte_2 giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/06/2003 in ADRARA SAN MARTINO, dalla cui unione sono nati i figli , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonomo, maggiorenne ma non economicamente autonoma, ed Per_2 Per_3 minorenne.
1 Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto n. 709/2021 del 3.02.2021, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in modalità “cartolare” in data 27.01.2021.
Per l'udienza del 6.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
24.09.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Anche la previsione dell'assegno divorzile una tantum deve ritenersi equa tenuto conto delle posizioni economiche e reddituali delle parti per come indicate nel ricorso congiunto, della circostanza che la moglie ha dichiarato in atti di lavorare, nonché della durata del matrimonio.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in ADRARA SAN MARTINO il 07/06/2003 (trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del medesimo Comune, anno 2003, atto n. 2, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ADRARA SAN MARTINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
2 Il Giudice estensore
IB MA IA
Il Presidente
MA TA LD RI
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA TA LD RI Presidente dr.ssa IB MA IA Giudice relatore dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 14/04/2025, da:
nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. CHITO' MARUSCA, Parte_1 giusta procura in atti, e ata a SARNICO (BG) il 19/05/1976, con il proc. dom. avv. CHITO' MARUSCA, Parte_2 giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/06/2003 in ADRARA SAN MARTINO, dalla cui unione sono nati i figli , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonomo, maggiorenne ma non economicamente autonoma, ed Per_2 Per_3 minorenne.
1 Le parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto n. 709/2021 del 3.02.2021, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in modalità “cartolare” in data 27.01.2021.
Per l'udienza del 6.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
24.09.2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Anche la previsione dell'assegno divorzile una tantum deve ritenersi equa tenuto conto delle posizioni economiche e reddituali delle parti per come indicate nel ricorso congiunto, della circostanza che la moglie ha dichiarato in atti di lavorare, nonché della durata del matrimonio.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in ADRARA SAN MARTINO il 07/06/2003 (trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del medesimo Comune, anno 2003, atto n. 2, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ADRARA SAN MARTINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
2 Il Giudice estensore
IB MA IA
Il Presidente
MA TA LD RI
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