Articolo 493 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 492Articolo 494
Versione
12 maggio 1963
Art. 493. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1946-47, sono stabiliti, come
dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1946-47 (art. 489) ........................... L. 10.987.586,89 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 491) ............... " 5.442.530,30
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 16.430.117,19
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963