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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5250/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo;
- per parte opposta, dall'avv. Michele Nuzzo;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 30.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 5250/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5250/2023, TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla
Via Del Rione Sirignano n. 10, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nuzzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria a Vico (CE), alla Via F. I d'Aragona n. 27, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 30.01.2025.
2 n. 5250/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che (nel prosieguo, per Controparte_1
brevità, solo otteneva il decreto ingiuntivo n. 1218/2023, emesso in data 20.7.2023 CP_1
dall'intestato Tribunale, nei confronti di dell'importo di € 34.146,31, oltre interessi Parte_1
e spese, con accessori di legge, a titolo di corrispettivo per la fornitura di arachidi.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il procedimento di negoziazione assistita, la causa all'odierna udienza - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini, nonché essendo stata esperita, come innanzi detto, la procedura di negoziazione assistita (cfr. allegati alle note conclusionali di parte opposta del 21.12.2024).
Passando al merito della controversia, giova considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata a suo tempo in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'opponente non ha negato il rapporto contrattuale con l'opposta
(peraltro comprovato dalla documentazione già versata in atti da quest'ultima sin dalla fase monitoria, con particolare riguardo alle fatture e, soprattutto, alla scrittura privata del 28.02.2023, con la quale l'opposta accordava la richiesta dilazione di pagamento all'opponente per la cifra oggetto, poi, della domanda monitoria), bensì si è limitata ad eccepire “la insussistenza dell'indispensabile elemento della prova scritta
3 n. 5250/2023 R.G.A.C.
richiesto ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.”, tale non reputando le fatture poste a base del ricorso monitorio, nonché la circostanza per cui “Tra le parti non era stata raggiunta alcuna intesa circa il prezzo .. della merce”.
Invero, sotto il primo profilo, va rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
«La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (si cfr., ex multis, Cass. civ., 11.03.2011, n. 5915; nella giurisprudenza di merito, tra le tante, cfr. Trib. Milano, sez. VII, 22.10.2018, n. 105657), laddove nulla la parte opponente ha, tuttavia, obiettato in relazione al rapporto contrattuale sottostante tali fatture, addirittura riconoscendolo espressamente, come verrà meglio esplicato appresso.
Quanto, poi, al secondo motivo di opposizione, alcuna prova è stata offerta dell'asserita mancanza di accordo sul prezzo della merce fornita dall'opposta, ed anzi depone in senso esattamente contrario la scrittura privata di dilazione di pagamento proprio del prezzo oggetto di giudizio (€ 34.146,31: cfr. all. n.
3 del fascicolo di parte opposta della fase monitoria) non espressamente e formalmente disconosciuta dall'opponente - che integra un vero e proprio riconoscimento del debito, anche con riguardo al prezzo pattuito, rivelandosi pertanto l'opposizione del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Ed infatti tale eccezione non è stata in alcun modo provata, non avendo parte opponente articolato mezzi istruttori nei termini a ciò deputati: si cfr. il mancato deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. storico del fascicolo telematico), con conseguente omissione dell'indicazione dei testi da escutere sui capi di prova articolati – invero, genericamente – nell'atto di opposizione.
In definitiva, il credito dell'opposta risulta sostanzialmente riconosciuto da parte opponente, che non ha né specificamente allegato né tanto meno provato l'asserita arbitrarietà del prezzo della merce, né disconosciuto la scrittura privata del 28.02.2023, integrante un vero e proprio riconoscimento del debito, poi portato nel decreto ingiuntivo opposto.
Se si considera, allora, che «Il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia
4 n. 5250/2023 R.G.A.C.
l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito» (Tribunale Salerno, sez. II, 04.01.2018, n. 22. Si cfr. anche, ex multis, Cass. civ.,
01.12.2003, n. 18311; Cass. civ., 08.8.2007, n. 17423; Cass. civ., 31.3.2010, n. 7787; Cass. civ., 13.10.2016,
n. 20689), non avendo l'opponente offerto idonea prova, per tutto quanto sopra detto, dell'inesistenza o dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti dell'opposta, il debito nei confronti della deve reputarsi sussistente ed esigibile. CP_1
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come recentemente aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento, sulla base della domanda, valore medio, leggermente ridotto per la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, in favore di parte opposta, con attribuzione al procuratore antistatario.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'istante agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo l'opposta provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1218/2023 emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.500,00, oltre IVA e CPA
[...]
5 n. R.G.A.C. P.IVA_1
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Michele Nuzzo.
Così deciso in Nola, il 30.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 30.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza:
- per parte opponente, dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo;
- per parte opposta, dall'avv. Michele Nuzzo;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 30.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 n. 5250/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5250/2023, TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla
Via Del Rione Sirignano n. 10, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nuzzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria a Vico (CE), alla Via F. I d'Aragona n. 27, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 30.01.2025.
2 n. 5250/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che (nel prosieguo, per Controparte_1
brevità, solo otteneva il decreto ingiuntivo n. 1218/2023, emesso in data 20.7.2023 CP_1
dall'intestato Tribunale, nei confronti di dell'importo di € 34.146,31, oltre interessi Parte_1
e spese, con accessori di legge, a titolo di corrispettivo per la fornitura di arachidi.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletato il procedimento di negoziazione assistita, la causa all'odierna udienza - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini, nonché essendo stata esperita, come innanzi detto, la procedura di negoziazione assistita (cfr. allegati alle note conclusionali di parte opposta del 21.12.2024).
Passando al merito della controversia, giova considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata a suo tempo in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'opponente non ha negato il rapporto contrattuale con l'opposta
(peraltro comprovato dalla documentazione già versata in atti da quest'ultima sin dalla fase monitoria, con particolare riguardo alle fatture e, soprattutto, alla scrittura privata del 28.02.2023, con la quale l'opposta accordava la richiesta dilazione di pagamento all'opponente per la cifra oggetto, poi, della domanda monitoria), bensì si è limitata ad eccepire “la insussistenza dell'indispensabile elemento della prova scritta
3 n. 5250/2023 R.G.A.C.
richiesto ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.”, tale non reputando le fatture poste a base del ricorso monitorio, nonché la circostanza per cui “Tra le parti non era stata raggiunta alcuna intesa circa il prezzo .. della merce”.
Invero, sotto il primo profilo, va rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
«La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (si cfr., ex multis, Cass. civ., 11.03.2011, n. 5915; nella giurisprudenza di merito, tra le tante, cfr. Trib. Milano, sez. VII, 22.10.2018, n. 105657), laddove nulla la parte opponente ha, tuttavia, obiettato in relazione al rapporto contrattuale sottostante tali fatture, addirittura riconoscendolo espressamente, come verrà meglio esplicato appresso.
Quanto, poi, al secondo motivo di opposizione, alcuna prova è stata offerta dell'asserita mancanza di accordo sul prezzo della merce fornita dall'opposta, ed anzi depone in senso esattamente contrario la scrittura privata di dilazione di pagamento proprio del prezzo oggetto di giudizio (€ 34.146,31: cfr. all. n.
3 del fascicolo di parte opposta della fase monitoria) non espressamente e formalmente disconosciuta dall'opponente - che integra un vero e proprio riconoscimento del debito, anche con riguardo al prezzo pattuito, rivelandosi pertanto l'opposizione del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Ed infatti tale eccezione non è stata in alcun modo provata, non avendo parte opponente articolato mezzi istruttori nei termini a ciò deputati: si cfr. il mancato deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. (cfr. storico del fascicolo telematico), con conseguente omissione dell'indicazione dei testi da escutere sui capi di prova articolati – invero, genericamente – nell'atto di opposizione.
In definitiva, il credito dell'opposta risulta sostanzialmente riconosciuto da parte opponente, che non ha né specificamente allegato né tanto meno provato l'asserita arbitrarietà del prezzo della merce, né disconosciuto la scrittura privata del 28.02.2023, integrante un vero e proprio riconoscimento del debito, poi portato nel decreto ingiuntivo opposto.
Se si considera, allora, che «Il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia
4 n. 5250/2023 R.G.A.C.
l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito» (Tribunale Salerno, sez. II, 04.01.2018, n. 22. Si cfr. anche, ex multis, Cass. civ.,
01.12.2003, n. 18311; Cass. civ., 08.8.2007, n. 17423; Cass. civ., 31.3.2010, n. 7787; Cass. civ., 13.10.2016,
n. 20689), non avendo l'opponente offerto idonea prova, per tutto quanto sopra detto, dell'inesistenza o dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti dell'opposta, il debito nei confronti della deve reputarsi sussistente ed esigibile. CP_1
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come recentemente aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento, sulla base della domanda, valore medio, leggermente ridotto per la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, in favore di parte opposta, con attribuzione al procuratore antistatario.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'istante agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo l'opposta provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
1218/2023 emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.500,00, oltre IVA e CPA
[...]
5 n. R.G.A.C. P.IVA_1
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Michele Nuzzo.
Così deciso in Nola, il 30.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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