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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2106/2025 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Rita Rossi e Giusy Petrella, entrambe del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Rossi e
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Giordano del Foro di Matera ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, omologando gli accordi raggiunti” e riportati nel verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 13 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 13 settembre 2007 a Valcea (Romania) e che dalla loro unione sono nati
, in data 26 giugno 2008 e , in data 5 ottobre 2011; Persona_1 Controparte_2
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai coniugi di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“5. Ad integrazione dei presenti accordi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i signori e convengono quanto segue: Pt_1 CP_1
A) la signora si obbliga a cedere e trasferire al signor Parte_1 Controparte_1
il quale si obbliga ad acquistare, con rogito notarile (a cura e spese del signor CP_1
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della
2 separazione, la propria quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 (un mezzo) dell'immobile già casa familiare, sito in Bologna (BO) in via Dei Lamponi n. 12, costituito da un appartamento posto al primo piano con annessa cantina pertinenziale al piano seminterrato;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
- Foglio 241, Particella 351, Sub. 31, Rendita Euro 787,60, Categoria A/3, Classe 1,
Consistenza 5 vani, via dei Lamponi n. 12, piano 1, superficie: totale mq. 78 (escluse aree scoperte mq. 78); con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni tali a norma di legge titolo e destinazione.
La quota di comproprietà immobiliare in oggetto è pervenuta alla signora Parte_1
per compravendita a rogito notaio in data 17.01.2007 repertorio n.23.817, Persona_2
registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4 il 30.01.2007 n.762 serie 1T e trascritto a Bologna in data 31.01.2007 al n. 6529 reg. part..
La quota in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
B) La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza della quota di comproprietà immobiliare in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 31.01.2007 reg. part. 1534 per la somma di Euro 327.000,00 a favore di a garanzia della Controparte_3
restituzione di un mutuo di euro 218.000,00 per capitale stipulato in data 17.01.2007 a
3 rogito Notaio rep. n.23.818, raccolta n.6.017, registrato all'Agenzia delle Persona_2
Entrate Ufficio di Bologna 4 il 30.01.2007 n.763 serie 1T, mutuo intestato a entrambi i coniugi, di cui il signor si obbliga di accollarsi la quota spettante Controparte_1
alla signora per il residuo ammontare contestualmente al trasferimento definitivo Pt_1
dell'immobile.
C) Le parti convengono che il trasferimento immobiliare è subordinato al previo ottenimento del consenso liberatorio all'accollo del mutuo da parte della Banca
Mutuante, con conseguente integrale e incondizionata liberazione della signora da Pt_1
ogni obbligazione, anche accessoria o in garanzia, nei confronti della Banca Mutuante.
D) Le spese notarili relative a detto trasferimento e comunque tutte quelle necessarie per lo stesso, si stabiliscono fin da ora a carico del signor CP_1
E) A titolo di corrispettivo a fronte del trasferimento immobiliare e a regolamentazione delle rispettive ragioni economiche, il signor si impegna e obbliga a CP_1
corrispondere alla signora la somma complessiva di € 55.000,00 Pt_1
(cinquantacinquemila/00), di cui:
- € 40.000,00 (quarantamila/00) sono già stati corrisposti e di tale somma la signora col presente atto rilascia corrispondente quietanza;
Parte_1
- € 15.000,00 (quindicimila/00) contestualmente alla stipula del rogito notarile mediante assegni o bonifici bancari.
In sede di contratto definitivo la signora rinuncerà all'ipoteca legale. Parte_1
F) La signora consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Parte_1
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte immobile in oggetto è iniziata in data anteriore al giorno 1 settembre 1967.
La medesima si impegna a rendere tutte le dichiarazioni edilizie-urbanistiche necessarie
4 per il trasferimento definitivo.
All'atto notarile definitivo di trasferimento dovrà essere allegato l'Attestato di
Prestazione Energetica dell'appartamento.
La parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni di conformità catastale ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
G) I signori e dichiarano che il pattuito impegno alla cessione si è reso Pt_1 CP_1
imprescindibile per addivenire all'accordo di separazione tra i coniugi nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali esistenti;
le parti intendono quindi avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/e in data 21 febbraio 2014”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immmobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 1° ottobre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
5 A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 16 maggio 1976 e nato a [...] il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 13 settembre 2007 a Valcea (Romania);
B) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In relazione all'immobile adibito a casa familiare, sito in Bologna (BO), in via Lamponi
n. 12, attualmente in comproprietà dei coniugi, la signora si impegna e obbliga a Pt_1
trasferire al signor la propria quota pari al 50%, alle condizioni meglio precisate CP_1
al punto 6 del presente accordo.
Il signor dal canto suo, riconosce alla signora il diritto di permanere nella CP_1 Pt_1
casa familiare unitamente ai figli per la durata di 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al fine di consentirle di reperire un'abitazione alternativa.
1.1 La responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo un calendario adeguato alle esigenze e all'età degli stessi e cioè
Calendario ordinario a settimane alterne dalle ore 19:00 del venerdì, quando andrà a prendere i minori presso l'abitazione materna, sino alle ore 20:30 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
6 nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione materna.
Vacanze natalizie e pasquali i minori trascorreranno sette giorni durante le vacanze natalizie con ciascuno dei due genitori, alternando, di anno in anno, la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e quella comprensiva del Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno tre giorni durante le festività pasquali, con ciascuno dei due genitori, comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive scolastiche
I minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori quindici giorni consecutivi, nonché ulteriori sette giorni. I suddetti periodi andranno concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari deciderà il padre.
2.1. I signori e si impegnano a proseguire, con la massima collaborazione, Pt_1 CP_1
il percorso di mediazione familiare già avviato, volto a fornire loro sostegno e accompagnamento nella gestione dei figli minori e . Persona_1 Controparte_2
3. Il signor corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla signora a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e , Persona_1 Controparte_2
fino all'indipendenza economica di questi, l'importo mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) e precisamente euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul c/c indicato dalla signora Pt_1
7 3.1 Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti, saranno a carico del signor nella misura CP_1
del 70% e a carico della signora nella misura del 30%. Pt_1
3.2 L'assegno unico e universale relativo ai due figli minori verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
4. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità dei minori valida per l'espatrio.
5. Ad integrazione dei presenti accordi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “la signora si obbliga a cedere e trasferire al signor Parte_1 [...]
il quale si obbliga ad acquistare, con rogito notarile (a cura e spese del CP_1
signor entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa CP_1
della separazione, la propria quota di comproprietà indivisa pari a 1/2 (un mezzo) dell'immobile già casa familiare, sito in Bologna (BO) in via Dei Lamponi n. 12, costituito da un appartamento posto al primo piano con annessa cantina pertinenziale al piano seminterrato;
il tutto identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - Foglio 241, Particella 351, Sub. 31, Rendita Euro 787,60, Categoria A/3,
Classe 1, Consistenza 5 vani, via dei Lamponi n. 12, piano 1, superficie: totale mq. 78
(escluse aree scoperte mq. 78); con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni tali a norma di legge titolo e destinazione”. “La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della quota di comproprietà immobiliare in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a
Bologna in data 31.01.2007 reg. part. 1534 per la somma di Euro 327.000,00 a favore di a garanzia della restituzione di un mutuo di euro 218.000,00 Controparte_3
8 per capitale stipulato in data 17.01.2007 a rogito Notaio rep. n.23.818, Persona_2
raccolta n.6.017, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4 il 30.01.2007
n.763 serie 1T, mutuo intestato a entrambi i coniugi, di cui il signor Controparte_1
si obbliga di accollarsi la quota spettante alla signora per il residuo ammontare Pt_1
contestualmente al trasferimento definitivo dell'immobile”. “Le parti convengono che il trasferimento immobiliare è subordinato al previo ottenimento del consenso liberatorio all'accollo del mutuo da parte della Banca Mutuante, con conseguente integrale e incondizionata liberazione della signora da ogni obbligazione, anche Pt_1
accessoria o in garanzia, nei confronti della Banca Mutuante”. “Le spese notarili relative a detto trasferimento e comunque tutte quelle necessarie per lo stesso, si stabiliscono fin da ora a carico del signor . “A titolo di corrispettivo a fronte del trasferimento CP_1
immobiliare e a regolamentazione delle rispettive ragioni economiche, il signor CP_1
si impegna e obbliga a corrispondere alla signora la somma complessiva di € Pt_1
55.000,00 (cinquantacinquemila/00), di cui: - € 40.000,00 (quarantamila/00) sono già stati corrisposti e di tale somma la signora col presente atto rilascia Parte_1
corrispondente quietanza;
- € 15.000,00 (quindicimila/00) contestualmente alla stipula del rogito notarile mediante assegni o bonifici bancari”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“6. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto, di essere ciascuno economicamente indipendente, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, e, conseguentemente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
7. Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”;
9 C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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