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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6614/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. LOPRESTI HELGA
e
NI ER, con l'avv. PAPA CENTURRINO LIVIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/01/1992.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 09/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/01/1992 da nato a [...] il [...] e NI Parte_1
ER nata a [...] il [...] e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A,
Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE alle seguenti condizioni:
A) La GNa IC IE, dipendente di azienda privata, ed il GN
[...]
libero professionista, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di Pt_1
non formulare reciprocamente alcuna richiesta di contribuzione al proprio mantenimento;
B) Le Parti danno atto che i figli e sono anch'essi economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, con conseguente venir meno dell'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento ordinario e straordinario e revoca dell'obbligo del padre di versare l'assegno perequativo di cui al punto 4) dell'accordo di separazione omologato;
C) In ottemperanza a quanto statuito nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale
di Treviso in data 6.11.2018, al punto 6), oltre che a definizione delle questioni personali e patrimoniali inerenti al divorzio e alla definitiva cessazione del vincolo matrimoniale, il
GN e la GNa IC IE si obbligano a trasferire in favore Parte_1
dei figli e - i quali tutti si obbligano ad acquisire – le ON Persona_4
2 quota di proprietà (rispettivamente, pari a ½ e a 1/6) dell'immobile sito in Treviso, Via
Paolo Nani 10B, così censito al catasto N.C.E.U. del Comune di Treviso (s. e. o o.)
- sez. I – Foglio 4 m. n. 857 sub 8 cat. A/07 cl. 3 vani 13,5 rendita 1952,21;
- sez. I – Foglio 4 m. n. 857 sub 9 cat. C/06 cl. 4 cons. 19 mq, rendita 66,73, con l'area coperta e scoperta corrispondente in catasto terreni (doc. 5 visura catastale) in modo tale che, in forza di detta cessione, ciascun figlio e la GNa IC IE divengano comproprietari di detto immobile in ragione di 1/3 ciascuno.
A fronte di detta cessione di quota, il GN in ottemperanza a quanto statuito Pt_1
in sede di separazione al punto 6 e ferma la facoltà di cui al successivo punto H – riceverà
dalla GNa IE la somma complessiva di €. 99.000,00; la cessione della quota di
1/6 ai figli, da parte della GNa IE, viene effettuata a titolo di definizione degli accordi inerenti la regolamentazione del divorzio, senza previsione di alcun corrispettivo.
• le Parti concordano che l'atto notarile di trasferimento delle quote anzidette verrà
stipulato entro 2 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti il
Notaio con studio in Treviso Piazza Trentin n. 14; i costi inerenti il Per_5
trasferimento delle quote (costi notarili, imposte, ecc.) saranno sostenuti dai GNi
e IC IE in ugual misura. Parte_1
Le Parti concordano altresì che sino alla data del rogito, l'immobile continuerà ad essere assegnato in via esclusiva alla GNa IE, la quale continuerà a farsi carico delle spese di ordinaria manutenzione.
Il GN entro 30 giorni dal rogito, provvederà a volturare alla GNa IC Pt_1
IE l'intestazione dell'impianto fotovoltaico installato nell'abitazione.
D) Tutti gli arredi, accessori, soprammobili ecc. attualmente contenuti in detta abitazione resteranno di proprietà esclusiva della GNa IC IE, ad eccezione del tappeto turco e della metà dei servizi da 12 di piatti sardi e di bicchieri, noti alle Parti, che resteranno di proprietà esclusiva del GN il quale avrà cura di asportarli Pt_1
previo accordo con la GNa IE.
E) In ottemperanza a quanto statuito al punto 7) dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Treviso, oltre che a titolo di definizione di tutte le questioni patrimoniali
3 e personali conseguenti ed inerenti il divorzio e alla definitiva cessazione del rapporto di coniugio, i GNi IC IE e si obbligano a trasferire a titolo Parte_1
gratuito in favore dei figli nato a [...] il [...] ON
(cf. ) e nata a [...] il C.F._1 Persona_4
03.10.1997 (c.f. ), in parti uguali, le loro quote di piena proprietà C.F._2
dell'immobile sito in Treviso via Paolo Nani 8A così censito al catasto N.C.E.U. del
Comune di Treviso (s. e. o o.) sez. I – Foglio 4 m.n. 708 sub 3 – m.n. 712 – m.n. 713 via
Paolo Nani cat a/2 cl. 4 vani 8 con l'area coperta e scoperta corrispondente in catasto terreni, foglio 48, ai mappali 1235 di mq 10 e 1240 di mq 228. Le Parti concordano che i costi inerenti detto trasferimento (costi notarili, imposte, ecc.) saranno sostenuti dai
GNi e IC IE in ugual misura. Parte_1
F) Il GN si impegna a rimborsare alla GNa IC IE, Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di divorzio, la somma di €.
504,13 pari alla quota di sua spettanza (50%) dei costi delle utenze/spese anticipate alla data del 20.09.2024 dalla GNa IE e relative all'immobile di Via Paolo Nani 8A;
le parti concordano che i costi delle utenze già maturati al 20.09.2024 sino alla data della cessione dell'immobile ai figli e , anche se fatturati successivamente, Per_1 Per_2
continueranno ad essere sostenute dalle Parti in ragione del 50% ciascuno e rimborsate,
pro quota, a chi le avrà sostenute in via anticipata entro 10 giorni dalla richiesta.
G) Il GN si impegna altresì a rimborsare alla GNa IE il 50% della Pt_1
differenza tra quanto speso dalla stessa per gli interventi di ristrutturazione (comprensivi di spese per i professionisti) che hanno riguardato l'immobile di Treviso, Via Paolo Nani
8/a e quanto rimborsatole da Centro Banca Marca in forza di atto di cessione di crediti d'imposta del 20/11/2023 (doc. 6 atto cessione di crediti d'imposta prot. 7481 1001
Contr 1001219 del 20/11/2023 ), oltre ai costi sostenuti per l'attività svolta dal commercialista, per un importo a carico del GN pari (s.e.& o.) ad €. Pt_1
6.793,00; il GN corrisponderà alla GNa detta somma alla data del rogito Pt_1
di cui al punto E).
H) Le Parti concordano la possibilità che le somme dovute dalla GNa IE al
4 GN in ragione del trasferimento della quota parte di sua proprietà della casa Pt_1
familiare di Treviso, Via Paolo Nani 10B (quantificate in ¼ del valore ai sensi del punto
6 dell'accordo di separazione omologato), vengano parzialmente soddisfatte mediante attribuzione al GN del controvalore delle azioni attualmente intestate Pt_1
esclusivamente a e dallo stesso riconosciute in proprietà alla moglie, di Parte_1
cui al punto 3b2 della scrittura privata richiamata nell'accordo di separazione omologato,
così come quantificato dalla Banca alla data del rogito relativo a detta abitazione.
Contestualmente al trasferimento in favore del GN delle suddette Parte_1
azioni, il c.c. n. 473516 acceso presso BCC e cointestato ai GNi e Parte_1
IC IE, sul quale dette azioni sono “appoggiate”, verrà chiuso e le provviste in esso rimanenti verranno suddivise al 25% in favore dei GNi IC Parte_1
IE, e . ON Persona_4
I) Il GN si obbliga a chiedere lo svincolo, a semplice richiesta della GNa Pt_1
IE, della somma versata nel fondo pensione intestata al medesimo n. 150041,
scaduto il 20.01.2018 e depositato in Allianz Assicurazioni, di cui al punto 2b della scrittura privata sottoscritta dalla Parti in data 24.09.2018; le Parti ribadiscono che la somma risultante all'atto dello svincolo, comprensiva del rendimento maturato, verrà così
suddivisa: 50% alla GNa IE;
25% al figlio e 25% alla figlia ON
. Persona_4
L) Le parti concordano e confermano che le spese ed i rimborsi relativi al contenzioso in atto col GN , relativo alla proprietà della GNa IE di Via Parte_2
Goldoni 29, verranno suddivise al 50%. La GNa IE si farà carico di aggiornare puntualmente il GN sullo stato della causa. Pt_1
M) Tutti i trasferimenti e le disposizioni di cui ai punti precedenti vengono pattuiti a titolo di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali conseguenti al divorzio e alla cessazione definitiva del rapporto di coniugio ed al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti;
per entrambi i trasferimenti immobiliari si richiamano le agevolazioni ex art. 19 L. 74/1987.
N) Le Parti confermano gli impegni assunti con scrittura datata 24.09.2018 e dichiarano
5 di null'altro avere reciprocamente a pretendere se non l'adempimento degli obblighi assunti in detta scrittura privata (con riferimento alle previsioni ad oggi non eseguite tra cui il punto 6) e nel presente accordo di divorzio;
inoltre, a fronte e condizionatamente al buon fine della cessione in favore dei figli della quota di ½ di proprietà della casa familiare di Via Paolo Nani 10B da parte del GN alle condizioni stabilite nel Pt_1
punto C del presente accordo–quindi con il versamento di una somma a favore del cedente di complessivi €. 99.000,00 – le Parti dichiarano altresì di nulla avere a pretendere in relazione alle somme dovute dal padre per il mantenimento pregresso dei figli.
O) Le Parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.
Q) Spese di lite del presente procedimento compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 09/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6614/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. LOPRESTI HELGA
e
NI ER, con l'avv. PAPA CENTURRINO LIVIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/01/1992.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 09/01/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/01/1992 da nato a [...] il [...] e NI Parte_1
ER nata a [...] il [...] e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A,
Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE alle seguenti condizioni:
A) La GNa IC IE, dipendente di azienda privata, ed il GN
[...]
libero professionista, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di Pt_1
non formulare reciprocamente alcuna richiesta di contribuzione al proprio mantenimento;
B) Le Parti danno atto che i figli e sono anch'essi economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, con conseguente venir meno dell'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento ordinario e straordinario e revoca dell'obbligo del padre di versare l'assegno perequativo di cui al punto 4) dell'accordo di separazione omologato;
C) In ottemperanza a quanto statuito nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale
di Treviso in data 6.11.2018, al punto 6), oltre che a definizione delle questioni personali e patrimoniali inerenti al divorzio e alla definitiva cessazione del vincolo matrimoniale, il
GN e la GNa IC IE si obbligano a trasferire in favore Parte_1
dei figli e - i quali tutti si obbligano ad acquisire – le ON Persona_4
2 quota di proprietà (rispettivamente, pari a ½ e a 1/6) dell'immobile sito in Treviso, Via
Paolo Nani 10B, così censito al catasto N.C.E.U. del Comune di Treviso (s. e. o o.)
- sez. I – Foglio 4 m. n. 857 sub 8 cat. A/07 cl. 3 vani 13,5 rendita 1952,21;
- sez. I – Foglio 4 m. n. 857 sub 9 cat. C/06 cl. 4 cons. 19 mq, rendita 66,73, con l'area coperta e scoperta corrispondente in catasto terreni (doc. 5 visura catastale) in modo tale che, in forza di detta cessione, ciascun figlio e la GNa IC IE divengano comproprietari di detto immobile in ragione di 1/3 ciascuno.
A fronte di detta cessione di quota, il GN in ottemperanza a quanto statuito Pt_1
in sede di separazione al punto 6 e ferma la facoltà di cui al successivo punto H – riceverà
dalla GNa IE la somma complessiva di €. 99.000,00; la cessione della quota di
1/6 ai figli, da parte della GNa IE, viene effettuata a titolo di definizione degli accordi inerenti la regolamentazione del divorzio, senza previsione di alcun corrispettivo.
• le Parti concordano che l'atto notarile di trasferimento delle quote anzidette verrà
stipulato entro 2 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio avanti il
Notaio con studio in Treviso Piazza Trentin n. 14; i costi inerenti il Per_5
trasferimento delle quote (costi notarili, imposte, ecc.) saranno sostenuti dai GNi
e IC IE in ugual misura. Parte_1
Le Parti concordano altresì che sino alla data del rogito, l'immobile continuerà ad essere assegnato in via esclusiva alla GNa IE, la quale continuerà a farsi carico delle spese di ordinaria manutenzione.
Il GN entro 30 giorni dal rogito, provvederà a volturare alla GNa IC Pt_1
IE l'intestazione dell'impianto fotovoltaico installato nell'abitazione.
D) Tutti gli arredi, accessori, soprammobili ecc. attualmente contenuti in detta abitazione resteranno di proprietà esclusiva della GNa IC IE, ad eccezione del tappeto turco e della metà dei servizi da 12 di piatti sardi e di bicchieri, noti alle Parti, che resteranno di proprietà esclusiva del GN il quale avrà cura di asportarli Pt_1
previo accordo con la GNa IE.
E) In ottemperanza a quanto statuito al punto 7) dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Treviso, oltre che a titolo di definizione di tutte le questioni patrimoniali
3 e personali conseguenti ed inerenti il divorzio e alla definitiva cessazione del rapporto di coniugio, i GNi IC IE e si obbligano a trasferire a titolo Parte_1
gratuito in favore dei figli nato a [...] il [...] ON
(cf. ) e nata a [...] il C.F._1 Persona_4
03.10.1997 (c.f. ), in parti uguali, le loro quote di piena proprietà C.F._2
dell'immobile sito in Treviso via Paolo Nani 8A così censito al catasto N.C.E.U. del
Comune di Treviso (s. e. o o.) sez. I – Foglio 4 m.n. 708 sub 3 – m.n. 712 – m.n. 713 via
Paolo Nani cat a/2 cl. 4 vani 8 con l'area coperta e scoperta corrispondente in catasto terreni, foglio 48, ai mappali 1235 di mq 10 e 1240 di mq 228. Le Parti concordano che i costi inerenti detto trasferimento (costi notarili, imposte, ecc.) saranno sostenuti dai
GNi e IC IE in ugual misura. Parte_1
F) Il GN si impegna a rimborsare alla GNa IC IE, Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di divorzio, la somma di €.
504,13 pari alla quota di sua spettanza (50%) dei costi delle utenze/spese anticipate alla data del 20.09.2024 dalla GNa IE e relative all'immobile di Via Paolo Nani 8A;
le parti concordano che i costi delle utenze già maturati al 20.09.2024 sino alla data della cessione dell'immobile ai figli e , anche se fatturati successivamente, Per_1 Per_2
continueranno ad essere sostenute dalle Parti in ragione del 50% ciascuno e rimborsate,
pro quota, a chi le avrà sostenute in via anticipata entro 10 giorni dalla richiesta.
G) Il GN si impegna altresì a rimborsare alla GNa IE il 50% della Pt_1
differenza tra quanto speso dalla stessa per gli interventi di ristrutturazione (comprensivi di spese per i professionisti) che hanno riguardato l'immobile di Treviso, Via Paolo Nani
8/a e quanto rimborsatole da Centro Banca Marca in forza di atto di cessione di crediti d'imposta del 20/11/2023 (doc. 6 atto cessione di crediti d'imposta prot. 7481 1001
Contr 1001219 del 20/11/2023 ), oltre ai costi sostenuti per l'attività svolta dal commercialista, per un importo a carico del GN pari (s.e.& o.) ad €. Pt_1
6.793,00; il GN corrisponderà alla GNa detta somma alla data del rogito Pt_1
di cui al punto E).
H) Le Parti concordano la possibilità che le somme dovute dalla GNa IE al
4 GN in ragione del trasferimento della quota parte di sua proprietà della casa Pt_1
familiare di Treviso, Via Paolo Nani 10B (quantificate in ¼ del valore ai sensi del punto
6 dell'accordo di separazione omologato), vengano parzialmente soddisfatte mediante attribuzione al GN del controvalore delle azioni attualmente intestate Pt_1
esclusivamente a e dallo stesso riconosciute in proprietà alla moglie, di Parte_1
cui al punto 3b2 della scrittura privata richiamata nell'accordo di separazione omologato,
così come quantificato dalla Banca alla data del rogito relativo a detta abitazione.
Contestualmente al trasferimento in favore del GN delle suddette Parte_1
azioni, il c.c. n. 473516 acceso presso BCC e cointestato ai GNi e Parte_1
IC IE, sul quale dette azioni sono “appoggiate”, verrà chiuso e le provviste in esso rimanenti verranno suddivise al 25% in favore dei GNi IC Parte_1
IE, e . ON Persona_4
I) Il GN si obbliga a chiedere lo svincolo, a semplice richiesta della GNa Pt_1
IE, della somma versata nel fondo pensione intestata al medesimo n. 150041,
scaduto il 20.01.2018 e depositato in Allianz Assicurazioni, di cui al punto 2b della scrittura privata sottoscritta dalla Parti in data 24.09.2018; le Parti ribadiscono che la somma risultante all'atto dello svincolo, comprensiva del rendimento maturato, verrà così
suddivisa: 50% alla GNa IE;
25% al figlio e 25% alla figlia ON
. Persona_4
L) Le parti concordano e confermano che le spese ed i rimborsi relativi al contenzioso in atto col GN , relativo alla proprietà della GNa IE di Via Parte_2
Goldoni 29, verranno suddivise al 50%. La GNa IE si farà carico di aggiornare puntualmente il GN sullo stato della causa. Pt_1
M) Tutti i trasferimenti e le disposizioni di cui ai punti precedenti vengono pattuiti a titolo di regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali conseguenti al divorzio e alla cessazione definitiva del rapporto di coniugio ed al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti;
per entrambi i trasferimenti immobiliari si richiamano le agevolazioni ex art. 19 L. 74/1987.
N) Le Parti confermano gli impegni assunti con scrittura datata 24.09.2018 e dichiarano
5 di null'altro avere reciprocamente a pretendere se non l'adempimento degli obblighi assunti in detta scrittura privata (con riferimento alle previsioni ad oggi non eseguite tra cui il punto 6) e nel presente accordo di divorzio;
inoltre, a fronte e condizionatamente al buon fine della cessione in favore dei figli della quota di ½ di proprietà della casa familiare di Via Paolo Nani 10B da parte del GN alle condizioni stabilite nel Pt_1
punto C del presente accordo–quindi con il versamento di una somma a favore del cedente di complessivi €. 99.000,00 – le Parti dichiarano altresì di nulla avere a pretendere in relazione alle somme dovute dal padre per il mantenimento pregresso dei figli.
O) Le Parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.
Q) Spese di lite del presente procedimento compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 09/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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