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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
et,tree couecu,r:ou, M Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto Penale Sent. Sez. 3 Num. 2272 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14/03/2023, la Corte di appello di Napoli, riqualificati i fatti di cui al capo A) nel delitto di cui all'art. 6 bis L. n.401/1989, ha confermato la condanna di IS PA pronunciata per i reati contestati al capo A) e al capo B), confermando anche il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice e quantificato nella pena finale di nove mesi di reclusione. Si specifica che al IS PA si contestava originariamente il reato di danneggiamento di cose aggravato all'esposizione alla pubblica fede (capo A) e il reato di lesioni personali cagionate al conducente dell'autobus in occasione del lancio di pietre contro il veicolo che trasportava un gruppo di tifosi (capo B). 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione PA IS formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius, violazione dell'art. 6 Cedu e vizio della motivazione in relazione al reato contestato al capo A), in quanto il giudice d'appello ha riqualificato la condotta contestata all'imputato in una fattispecie più grave, pur in assenza di impugnativa del Pubblico Ministero. Evidenzia che la Corte di appello, prima di riqualificare il fatto di reato in un altro delitto, avrebbe dovuto compiutamente valutare la doglianza difensiva formulata nei motivi di impugnazione con la quale si lamentava la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che, qualora fosse stata accolta, avrebbe comportato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la fattispecie base dell'art. 635 cod. pen., considerato che, nel caso di specie, il pullman era scortato dalle Forze dell'Ordine e non era esposto alla pubblica fede. Ne segue che non ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza per poter legittimamente riqualificare e giuridicamente il fatto, posto che la nuova qualificazione giuridica ai sensi di una fattispecie più grave ha comportato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati al capo A) e al capo B) dell'imputazione, fondata su una valutazione di inattendibilità del teste della difesa, che ha riferito di aver preso visione della partita insieme al ricorrente nella propria abitazione e di averlo immediatamente dopo riaccompagnato a casa, ritenendo inverosimile che il teste possa aver conservato un ricordo preciso della giornata a distanza di svariati anni dal fatto, considerato che egli ha precisato di aver sempre seguito tutte le partite della squadra accedendo agli impianti sportivi. 1 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto alla prima doglianza, concernente il reato di cui al capo A), si è affermato in giurisprudenza che il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 - 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01). Pertanto, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi diversamente il fatto, ancorché l'imputato perda la possibilità di beneficiare di istituti e norme più favorevoli (cause di non punibilità, cause di estinzione del reato, etc.), in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. E ciò anche qualora, per effetto della riqualificazione, l'imputato perda la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, Rv. 280560 - 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01). Tuttavia, in senso contrario, con riferimento a fattispecie analoga, si è anche affermato che in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Rv. 279485, relativa a fattispecie di danneggiamento aggravato in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela, la sentenza della Corte d'appello che, esclusa la circostanza aggravante 2 Il Consigliere estens r Il Presidente della esposizione per necessità alla pubblica fede, aveva ravvisato quella della destinazione del bene a pubblico servizio, contestata insieme alla prima nel capo di imputazione ma esclusa dal tribunale e non oggetto di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero). Trattandosi, quindi di questione controversa, il primo motivo di ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo le censure manifestamente infondate né ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen. È, dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde, risalendo il fatto di cui al capo A) al 03/11/2015, il reato è estinto per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado. 2.Le censure proposte con il secondo motivo di ricorso appaiono invece inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in disamina la Corte territoriale, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal teste avessero una scarsa rilevanza probatoria e ritenuto inverosimile che egli possa aver conservato un ricordo così nitido della giornata distanza di svariati anni, essendo stato sentito in dibattimento solo nel febbraio del 2020, soprattutto considerando che lo stesso teste ha dichiarato di aver sempre seguito tutte le partite della squadra, appartenendo allo stesso gruppo ultras cui appartenevano gli imputati. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione. Il ricorso è inammissibile nel resto. Conseguentemente deve essere eliminata la relativa porzione di pena e deve essere rideterminata la pena, per il residuo reato contestato nel capo B) nella misura definitiva di otto mesi di reclusione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A della rubrica, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena che ridetermina per il residuo reato, nella misura definitiva di otto mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 21/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
et,tree couecu,r:ou, M Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto Penale Sent. Sez. 3 Num. 2272 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14/03/2023, la Corte di appello di Napoli, riqualificati i fatti di cui al capo A) nel delitto di cui all'art. 6 bis L. n.401/1989, ha confermato la condanna di IS PA pronunciata per i reati contestati al capo A) e al capo B), confermando anche il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice e quantificato nella pena finale di nove mesi di reclusione. Si specifica che al IS PA si contestava originariamente il reato di danneggiamento di cose aggravato all'esposizione alla pubblica fede (capo A) e il reato di lesioni personali cagionate al conducente dell'autobus in occasione del lancio di pietre contro il veicolo che trasportava un gruppo di tifosi (capo B). 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione PA IS formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peius, violazione dell'art. 6 Cedu e vizio della motivazione in relazione al reato contestato al capo A), in quanto il giudice d'appello ha riqualificato la condotta contestata all'imputato in una fattispecie più grave, pur in assenza di impugnativa del Pubblico Ministero. Evidenzia che la Corte di appello, prima di riqualificare il fatto di reato in un altro delitto, avrebbe dovuto compiutamente valutare la doglianza difensiva formulata nei motivi di impugnazione con la quale si lamentava la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che, qualora fosse stata accolta, avrebbe comportato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la fattispecie base dell'art. 635 cod. pen., considerato che, nel caso di specie, il pullman era scortato dalle Forze dell'Ordine e non era esposto alla pubblica fede. Ne segue che non ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza per poter legittimamente riqualificare e giuridicamente il fatto, posto che la nuova qualificazione giuridica ai sensi di una fattispecie più grave ha comportato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati al capo A) e al capo B) dell'imputazione, fondata su una valutazione di inattendibilità del teste della difesa, che ha riferito di aver preso visione della partita insieme al ricorrente nella propria abitazione e di averlo immediatamente dopo riaccompagnato a casa, ritenendo inverosimile che il teste possa aver conservato un ricordo preciso della giornata a distanza di svariati anni dal fatto, considerato che egli ha precisato di aver sempre seguito tutte le partite della squadra accedendo agli impianti sportivi. 1 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto alla prima doglianza, concernente il reato di cui al capo A), si è affermato in giurisprudenza che il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026 - 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01). Pertanto, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi diversamente il fatto, ancorché l'imputato perda la possibilità di beneficiare di istituti e norme più favorevoli (cause di non punibilità, cause di estinzione del reato, etc.), in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. E ciò anche qualora, per effetto della riqualificazione, l'imputato perda la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, Rv. 280560 - 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01). Tuttavia, in senso contrario, con riferimento a fattispecie analoga, si è anche affermato che in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Rv. 279485, relativa a fattispecie di danneggiamento aggravato in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere promossa per mancanza di querela, la sentenza della Corte d'appello che, esclusa la circostanza aggravante 2 Il Consigliere estens r Il Presidente della esposizione per necessità alla pubblica fede, aveva ravvisato quella della destinazione del bene a pubblico servizio, contestata insieme alla prima nel capo di imputazione ma esclusa dal tribunale e non oggetto di impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero). Trattandosi, quindi di questione controversa, il primo motivo di ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo le censure manifestamente infondate né ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui all'art. 591 cod. proc. pen. È, dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde, risalendo il fatto di cui al capo A) al 03/11/2015, il reato è estinto per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado. 2.Le censure proposte con il secondo motivo di ricorso appaiono invece inammissibili perché tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso in disamina la Corte territoriale, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal teste avessero una scarsa rilevanza probatoria e ritenuto inverosimile che egli possa aver conservato un ricordo così nitido della giornata distanza di svariati anni, essendo stato sentito in dibattimento solo nel febbraio del 2020, soprattutto considerando che lo stesso teste ha dichiarato di aver sempre seguito tutte le partite della squadra, appartenendo allo stesso gruppo ultras cui appartenevano gli imputati. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione. Il ricorso è inammissibile nel resto. Conseguentemente deve essere eliminata la relativa porzione di pena e deve essere rideterminata la pena, per il residuo reato contestato nel capo B) nella misura definitiva di otto mesi di reclusione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A della rubrica, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena che ridetermina per il residuo reato, nella misura definitiva di otto mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso all'udienza del 21/11/2025