Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2272
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte ha ritenuto che il giudice di appello possa riqualificare il fatto anche in assenza di impugnativa del PM, purché non vi sia una modifica in peius del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, dato il tempo trascorso e la data del fatto, il reato è estinto per prescrizione.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione sull'affermazione della responsabilità

    Le censure sono inammissibili perché tendono a contestare sul piano fattuale la valutazione degli elementi probatori effettuata dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente motivato l'inattendibilità del teste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2272
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo