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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 361 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il Parte_1
10/05/2024, avverso la sentenza n. 3098/2023 resa in data 13/11/2023 dal
Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 art. 5 A, della diaria e trasferte (nella misura riconosciuta dal primo giudice) e dell'indennità di fuori nastro, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo indicato nella sentenza impugnata, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
condanna la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli e con la decorrenza indicata nella sentenza impugnata, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per 2/3 le spese processuali di questo grado del giudizio, che liquida, per l'intero, in € 1.100,00, oltre accessori come per legge, e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del residuo 1/3, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Bari, in data 11.2.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il Parte_1
10/05/2024, avverso la sentenza n. 3098/2023 resa in data 13/11/2023 dal
Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.5.1981 art. 5 A, della diaria e trasferte (nella misura riconosciuta dal primo giudice) e dell'indennità di fuori nastro, con esclusione di ogni altra indennità indicata in ricorso, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo indicato nella sentenza impugnata, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
condanna la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli e con la decorrenza indicata nella sentenza impugnata, oltre accessori come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per 2/3 le spese processuali di questo grado del giudizio, che liquida, per l'intero, in € 1.100,00, oltre accessori come per legge, e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del residuo 1/3, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Bari, in data 11.2.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino