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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
c.f. , e residente in [...] C.F._1
Torre Flavia n. 3, 00055, Ladispoli (RM), rappresentato e difeso, in virtù di delega in atti dall'
Avv. Umberto Prete (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il Suo C.F._2 studio in Roma, via Savoia, n. 33, 00198, Email_1
RICORRENTE
E
(Codice fiscale/partita IVA n. , ente Controparte_1 P.IVA_1 pubblico economico con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Rapo del Foro di Velletri (Codice Fiscale
), presso il quale è domiciliato nel suo studio in Marino (RM), Via C.F._3
Cavour n. 123, giusta Procura alle liti in atti , PEC, Email_2
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), Sede di Roma Laurentino, in persona del del Lazio pro- P.IVA_2 Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, V. Sofia de Filippi Mariani s.n.c., presso l'Avv. Marco Moretti ( che lo rappresenta e difende, in virtù di C.F._4
1 procura generale alle liti (atti Notaio diRoma del 28.07.2020 - Rep. N. 89932 – Racc. Per_1
n. 2622 PEC: Email_3
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.2020 la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720209027151636000 alla stessa notificata il 13.2.2020 avente ad oggetto i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720080274217884000 emessa per presunto mancato pagamento della regolazione premio per gli anni 2002, 2003, CP_2
2004, 2005, 2008, chiedendo che la stessa venisse sospesa e poi dichiarata illegittima, unitamente alla cartella presupposta.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
a. Irregolare/ inesistente notifica della cartella esattoriale via PEC
b. Inesistenza del titolo c. Prescrizione del credito d. Erronea quantificazione delle sanzioni irrogate
Si sono costituite entrambe le resistenti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata.
All'odierna udienza il giudice, di recente subentrato nella titolarità del fascicolo, ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente occorre qualificare le domande contenute nel ricorso. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt.
24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
2 l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n.22292).
Il motivo di ricorso sub a) configura un'opposizione ex art 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale oggetto di causa;
l'inesistenza del titolo e la prescrizione del credito ( successiva alla notifica del titolo) integrano motivi di opposizione ex art 615 c.p.c., e l'eventuale prescrizione del credito antecedente alla notifica della cartella deve qualificarsi come opposizione ex art 24 dlgs. 46/1999. L'erroneità della quantificazione delle sanzioni è un motivo formulato in modo talmente generico da non consentire al giudicante neanche di giungere ad una corretta qualificazione della doglianza.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell' si ricorda che le Sezioni Unite della CP_2
Cassazione nell'esercizio della loro funzione nomofilattica e componendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato che con riferimento “all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” ( Cass. Sez.
Unite n . 7514/2022).
Con riferimento all'opposizione ex art. 617 c.p.c, la legittimazione passiva spetta all'ente della riscossione.
3 Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti.
Nel merito il ricorso è fondato e può trovare accoglimento mediante l'esame di un solo motivo di ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Deve, invero, essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla notifica del titolo esecutivo.
A tal proposito occorre ricordare che il termine di prescrizione dei premi è quello CP_2 quinquennale indicato dall'art. 3, comma 9, lettera b), della Legge 8, n. 335/1995 e decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Nel caso di specie l' ha fornito prova di aver notificato mediante servizio postale la CP_4 cartella esattoriale n. 09720080274217884000 in data 12.1.2010.Tuttavia la stessa CP_4 dichiara di aver inviato il primo atto interruttivo della prescrizione solo nell'anno 2019, ovvero quando il termine di prescrizione del credito era inutilmente decorso.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14 ( mod DM 142/22) stante il carattere seriale del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria di natura solo documentale, devono essere poste ca carico di e in CP_2 CP_4 solido tra loro in applicazione del principio della soccombenza e devono essere distratte a favore dell'avv.to antistatario Umberto Prete,
PQM
DICHIARA estinto per prescrizione il credito portato cartella esattoriale n.
09720080274217884000 e conseguentemente dichiara illegittima l'intimazione di pagamento09720209027151636000 limitatamente a tale titolo.
CONDANNA le resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in €
1865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della parte ricorrente, con distrazione a favore dell'avv.to UMBERTO PRETE
Civitavecchia li 18.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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