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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. BE ET Presidente
Dr.ssa NI UL Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1902/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Pavese Francesca in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti Alfero Elena ed Alice Merletti in virtù Controparte_1 di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale di udienza 1.10.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1958/2018 del 23.03.2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (cfr. doc. 1). Per_1
Le condizioni di cui alla predetta sentenza sono state parzialmente modificate, su accordo delle parti, con successivo decreto del 17/02/2021 del Tribunale di Torino (cfr. doc. 2). Con ricorso depositato il 27/01/2025, ha chiesto al Tribunale la modifica Parte_1 delle disposizioni relative al regime di visita padre-figlio, instando per un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso di sé.
All'udienza dell'11.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore è comparsa la sola parte ricorrente mentre la resistente, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace. È stata disposta l'audizione del minore Per_1
Nelle more dell'udienza fissata per l'ascolto del minore si è costituita in giudizio la resistente
, opponendosi al ricorso avversario e chiedendone il rigetto. Dev'essere perciò Controparte_1 revocata la contumacia della resistente.
All'udienza in data 1.10.2025 è stato ascoltato il minore e all'esito è stata tentata la conciliazione della lite. Le parti hanno raggiunto un'intesa a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza e hanno concluso congiuntamente, instando per il recepimento dell'accordo e rinunciando ad ogni altra diversa domanda. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della contumacia della parte resistente, preso atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1958/2018 del 23/03/2018, come già modificate con decreto del 17/02/2021:
DISPONE che nei periodi non scolastici, ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, preleverà il figlio in un orario compreso tra le 10 e le 11 e rimarrà con lui per il periodo di competenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che sarà libero di sentire telefonicamente l'altro Per_1 genitore ogni qualvolta lo vorrà;
CONFERMA, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio come già modificate con successivo decreto del 17/02/2021;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI UL BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. BE ET Presidente
Dr.ssa NI UL Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1902/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Pavese Francesca in virtù di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti Alfero Elena ed Alice Merletti in virtù Controparte_1 di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale di udienza 1.10.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1958/2018 del 23.03.2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (cfr. doc. 1). Per_1
Le condizioni di cui alla predetta sentenza sono state parzialmente modificate, su accordo delle parti, con successivo decreto del 17/02/2021 del Tribunale di Torino (cfr. doc. 2). Con ricorso depositato il 27/01/2025, ha chiesto al Tribunale la modifica Parte_1 delle disposizioni relative al regime di visita padre-figlio, instando per un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso di sé.
All'udienza dell'11.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore è comparsa la sola parte ricorrente mentre la resistente, ritualmente citata, è stata dichiarata contumace. È stata disposta l'audizione del minore Per_1
Nelle more dell'udienza fissata per l'ascolto del minore si è costituita in giudizio la resistente
, opponendosi al ricorso avversario e chiedendone il rigetto. Dev'essere perciò Controparte_1 revocata la contumacia della resistente.
All'udienza in data 1.10.2025 è stato ascoltato il minore e all'esito è stata tentata la conciliazione della lite. Le parti hanno raggiunto un'intesa a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza e hanno concluso congiuntamente, instando per il recepimento dell'accordo e rinunciando ad ogni altra diversa domanda. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della contumacia della parte resistente, preso atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1958/2018 del 23/03/2018, come già modificate con decreto del 17/02/2021:
DISPONE che nei periodi non scolastici, ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, preleverà il figlio in un orario compreso tra le 10 e le 11 e rimarrà con lui per il periodo di competenza;
DÀ ATTO che le parti concordano che sarà libero di sentire telefonicamente l'altro Per_1 genitore ogni qualvolta lo vorrà;
CONFERMA, nel resto, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio come già modificate con successivo decreto del 17/02/2021;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI UL BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento