TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti CP_1
A. LL e F. Certomà Resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.09.2024 il ricorrente – premesso di beneficiare di pensione di vecchiaia dal 01.01.2021 e di aver presentato all' in data 26.07.2022, CP_1 domanda di ricostituzione della pensione per omesso computo dell'aumento contributivo relativo all'esposizione all'amianto con conseguente rigetto per mancato raggiungimento della soglia dei 10 anni di esposizione ad amianto, in mancanza di patologia asbesto correlata – agiva in giudizio sostenendo di aver ottenuto dall' certificazione di esposizione ad amianto per periodo superiore a CP_2
10 anni. Pertanto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla rideterminazione della pensione di anzianità in godimento con accredito della maggiorazione contributiva per l'esposizione ultradecennale ad amianto per il periodo dal 18/09/1982 al
18/02/1985 e dal 01/04/1985 al 31/12/1992 con condanna dell' alla CP_1 riliquidazione e relativo pagamento del rateo pensionistico con sistema retributivo in € 1.790,76, oltre arretrati, accessori e spese.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la prescrizione CP_1 decennale del diritto, nonché, in subordine, la prescrizione quinquennale e la decadenza triennale dei ratei. Rilevava la nullità del ricorso per estrema genericità
e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
07.11.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' in quanto fondata. CP_1
In tema di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto si osserva che si tratta di diritto soggetto a prescrizione ordinaria in quanto ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad esso strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sarebbe sorto il diritto al trattamento pensionistico (Cass. n.
2351/2015; Cass. n. 10980/2015). Pertanto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa si configura come un “diritto autonomo” rispetto al diritto a pensione e sorge in conseguenza del fatto dell'esposizione ad amianto (art. 13 co. 8 l. 257/92) ovvero dell'aver contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (art. 13 co. 7 l. 257/92) determina una maggiorazione pensionistica avente, in un certo qual modo, natura risarcitoria.
Dunque, il lavoratore ove abbia la consapevolezza dell'esposizione ad amianto o di aver contratto malattia professionale a causa di questa condizione può far valere in giudizio il suo diritto a fini pensionistici previa domanda amministrativa. In ragione di tanto, il termine di prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere ossia da quando il lavoratore abbia conoscenza o conoscibilità dell'esposizione all'amianto o di aver contratto malattia professionale.
In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza consolidata di legittimità la quale ha ribadito che “la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni” (cfr. Cass. n. 14599/2022; in senso conforme Cass. Cass. n. 18254/2019 ma già Cass. n. 29635/2018 e Cass. n.
2856/2017).
Ebbene, nel caso di specie il termine di prescrizione deve già ritenersi maturato al momento della proposizione della domanda amministrativa del 26.07.2022.
Si osserva che parte ricorrente chiede di ricalcolare il rateo pensionistico in godimento in ragione dell'omesso computo dell'aumento contributivo per esposizione ultradecennale ad amianto per il periodo dal 18/09/1982 al
18/02/1985 e dal 01/04/1985 al 31/12/1992, in applicazione dell'art. 13 co. 8 l.
257/92.
Tale disposizione prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il CP_2 coefficiente di 1,5”.
In applicazione della giurisprudenza richiamata il termine di prescrizione decennale per far valere il proprio diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto decorre da quando il lavoratore ha avuto conoscenza di essere stato esposto ad amianto per un periodo superiore a 10 anni.
Tale consapevolezza, nel caso di specie, si è avuta già a decorrere dal 4.11.2002, data in cui l' rilasciava in favore del ricorrente la certificazione di esposizione CP_2 ad amianto per il periodo dal 01/04/1985 al 31/12/1992.
Siffatta attestazione, congiuntamente al periodo di esposizione ad amianto dal
18/09/1982 al 18/02/1985, già riconosciuto in data 09.08.2001, determinava la consapevolezza del di un periodo ultradecennale di esposizione ad amianto Pt_1 nella propria attività lavorativa con conseguente possibilità di far valere il diritto all'aumento figurativo della contribuzione ex art. 13 co. 8 l. 257/92 e inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Il diritto in questione, azionato nel presente giudizio, si è dunque prescritto in data
04.11.2012.
Pertanto, la domanda amministrativa all' di ricostituzione della pensione per CP_1 contribuzione omessa relativa all'esposizione ad amianto, presentata in data
26.07.2022, interveniva allorquando il termine di prescrizione decennale era già maturato.
Né vi è prova di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 04.11.2012. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in € 2.200,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti CP_1
A. LL e F. Certomà Resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.09.2024 il ricorrente – premesso di beneficiare di pensione di vecchiaia dal 01.01.2021 e di aver presentato all' in data 26.07.2022, CP_1 domanda di ricostituzione della pensione per omesso computo dell'aumento contributivo relativo all'esposizione all'amianto con conseguente rigetto per mancato raggiungimento della soglia dei 10 anni di esposizione ad amianto, in mancanza di patologia asbesto correlata – agiva in giudizio sostenendo di aver ottenuto dall' certificazione di esposizione ad amianto per periodo superiore a CP_2
10 anni. Pertanto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla rideterminazione della pensione di anzianità in godimento con accredito della maggiorazione contributiva per l'esposizione ultradecennale ad amianto per il periodo dal 18/09/1982 al
18/02/1985 e dal 01/04/1985 al 31/12/1992 con condanna dell' alla CP_1 riliquidazione e relativo pagamento del rateo pensionistico con sistema retributivo in € 1.790,76, oltre arretrati, accessori e spese.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente la prescrizione CP_1 decennale del diritto, nonché, in subordine, la prescrizione quinquennale e la decadenza triennale dei ratei. Rilevava la nullità del ricorso per estrema genericità
e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
07.11.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' in quanto fondata. CP_1
In tema di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto si osserva che si tratta di diritto soggetto a prescrizione ordinaria in quanto ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad esso strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sarebbe sorto il diritto al trattamento pensionistico (Cass. n.
2351/2015; Cass. n. 10980/2015). Pertanto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa si configura come un “diritto autonomo” rispetto al diritto a pensione e sorge in conseguenza del fatto dell'esposizione ad amianto (art. 13 co. 8 l. 257/92) ovvero dell'aver contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (art. 13 co. 7 l. 257/92) determina una maggiorazione pensionistica avente, in un certo qual modo, natura risarcitoria.
Dunque, il lavoratore ove abbia la consapevolezza dell'esposizione ad amianto o di aver contratto malattia professionale a causa di questa condizione può far valere in giudizio il suo diritto a fini pensionistici previa domanda amministrativa. In ragione di tanto, il termine di prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere ossia da quando il lavoratore abbia conoscenza o conoscibilità dell'esposizione all'amianto o di aver contratto malattia professionale.
In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza consolidata di legittimità la quale ha ribadito che “la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni” (cfr. Cass. n. 14599/2022; in senso conforme Cass. Cass. n. 18254/2019 ma già Cass. n. 29635/2018 e Cass. n.
2856/2017).
Ebbene, nel caso di specie il termine di prescrizione deve già ritenersi maturato al momento della proposizione della domanda amministrativa del 26.07.2022.
Si osserva che parte ricorrente chiede di ricalcolare il rateo pensionistico in godimento in ragione dell'omesso computo dell'aumento contributivo per esposizione ultradecennale ad amianto per il periodo dal 18/09/1982 al
18/02/1985 e dal 01/04/1985 al 31/12/1992, in applicazione dell'art. 13 co. 8 l.
257/92.
Tale disposizione prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il CP_2 coefficiente di 1,5”.
In applicazione della giurisprudenza richiamata il termine di prescrizione decennale per far valere il proprio diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto decorre da quando il lavoratore ha avuto conoscenza di essere stato esposto ad amianto per un periodo superiore a 10 anni.
Tale consapevolezza, nel caso di specie, si è avuta già a decorrere dal 4.11.2002, data in cui l' rilasciava in favore del ricorrente la certificazione di esposizione CP_2 ad amianto per il periodo dal 01/04/1985 al 31/12/1992.
Siffatta attestazione, congiuntamente al periodo di esposizione ad amianto dal
18/09/1982 al 18/02/1985, già riconosciuto in data 09.08.2001, determinava la consapevolezza del di un periodo ultradecennale di esposizione ad amianto Pt_1 nella propria attività lavorativa con conseguente possibilità di far valere il diritto all'aumento figurativo della contribuzione ex art. 13 co. 8 l. 257/92 e inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Il diritto in questione, azionato nel presente giudizio, si è dunque prescritto in data
04.11.2012.
Pertanto, la domanda amministrativa all' di ricostituzione della pensione per CP_1 contribuzione omessa relativa all'esposizione ad amianto, presentata in data
26.07.2022, interveniva allorquando il termine di prescrizione decennale era già maturato.
Né vi è prova di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 04.11.2012. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in € 2.200,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso
Taranto, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli