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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE CONTENZIOSO - FALLIMENTARE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5001/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Arienzo n. 512/2018 depositata in data 15/04/2019 e non notificata;
TRA
n persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Pasqualina Buonanno in virtù di procura generali alle liti in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso - Filiale di Parte_1
Caserta - sita in Viale Lamberti n. 29
- Parte appellante
E
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti AR Controparte_2
Michela Izzo e Rosa Piscitelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in San Felice a
Cancello (CE) alla Via Napoli n. 720
- Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 5.6.2019, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata condannata al pagamento nei confronti delle appellate e della AR Parte_2 somma di euro 2.190,92 oltre spese di lite.
La suddetta somma è stata considerata dovuta dal Giudice di Pace di Arienzo a titolo di rimborso del buono fruttifero postale serie AD n. 000461 di lire 1.000.000 emesso in data
14.06.1990, in ragione della prevalenza del dato testuale su quello normativo.
Con atto di appello ritualmente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio,
ha impugnato la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 sia nella parte in cui non ha tenuto in considerazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva - poiché con riferimento alle controversie relative al rimborso dei buoni fruttiferi postali la rappresentanza in giudizio spetterebbe alla Cassa Depositi e Prestiti per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze – sia nel merito, per non aver accolto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dagli attori.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle appellate alla restituzione di quanto corrisposto in forza della pronuncia di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite e AR
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per errata Parte_2 individuazione delle parti atteso che la domanda in primo grado era stata proposta da e non da;
sempre in via preliminare, violazione dell'art. Controparte_2 Parte_2
342 c.p.c.; nel merito, la correttezza della sentenza impugnata sia con riguardo alla legittimazione di sia con riferimento alla prescrizione del buono per cui Parte_1
è causa, che non sarebbe maturata stante l'illeggibilità del timbro apposto sullo stesso dal quale dovrebbe essere ricavato il dies a quo della prescrizione.
Secondo la prospettazione delle appellate, infatti, non essendo possibile stabilire la data in cui i buoni cessavano di essere fruttiferi, non sarebbe iniziato il decorso del termine di prescrizione, che quindi non sarebbe maturata. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 28.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Questo giudice, nella sentenza non definitiva, aderendo alla eccezione della parte, dichiarava la nullità della sentenza n. 512/; il difetto di legittimazione di e disponeva la Parte_2 rimessione sul ruolo istruttorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello a cfr. sentenza parziale cui si rinvia). Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva associandosi alle Controparte_2 eccezioni proposte dalle convenute nell'atto di costituzione in appello.
All'udienza del 11.02.2025 le parti concludevano come da verbali in atti e la causa veniva assegnata in decisione senza termini con accordo delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, per essere stato l'appello proposto in violazione dell'articolo 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La giurisprudenza ormai consolidata sul punto - che risponde, per il principio a cui si assimila, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, tale per cui “l'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c. - non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”. (Cfr. Cass. civ. n. 21336/2017).
In altre parole, quanto alla portata del 342 c.p.c., la Suprema Corte ritiene che non si debba esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza” né alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
inoltre, non è richiesta all'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. (Cfr. Cass. civ. n. 13535/2018).
Ne discende che si debba ritenere il presente appello ammissibile, stando alla giurisprudenza prevalente sul tema della corretta interpretazione dell'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui non ha ritenuto Parte_1 prescritto il diritto al rimborso del buono fruttifero per cui è causa.
Ha dedotto che il buono in questione, emesso in data 14.6.1990, è disciplinato dal DM
Ministero del Tesoro del 23.7.1987, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 221 del 22.9.1987, istitutivo della serie “AD”, che espressamente riconosce la natura a termine del buono con scadenza a 11 anni dall'emissione dello stesso, nonché dall'art. 8 del DM del
19 dicembre 2000 che ha elevato i termini di prescrizione da 5 a 10 anni, stabilendo però, con riferimento al buono a termine, che tale termine di prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi, cioè dalla data di “scadenza puntuale” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Gli odierni appellati hanno sostenuto, invece, che, in presenza di un timbro completamente illeggibile, non sarebbe possibile individuare il dies a quo della maturazione del termine di prescrizione.
Secondo le appellate, infatti, “l'illeggibilità del timbro esclude che l'emittente possa valersi del medesimo ad ogni fine, ivi compreso quello prescrizionale. Da ciò ne deriva che il buono era ed è rimborsabile sine die, nel termine prescrizionale ordinario” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione in appello).
La tesi prospettata dalle appellate non può trovare accoglimento.
È pacifico che il buono di cui si discute sia appartenente alla serie AD e che lo stesso sia stato emesso in data 14.6.1990 (come emerge dal buono allegato).
Il punto controverso riguarda la maturazione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione che, secondo le appellanti, non sarebbe avvenuta in quanto non sarebbe possibile stabilire il dies a quo della prescrizione a causa della illeggibilità del timbro riportato sul retro del titolo, che non consente di stabilire il momento in cui il buono cessava di essere fruttifero.
Secondo , invece, essendo i buoni fruttiferi postali considerati pacificamente Parte_1 come titoli di legittimazione e non come titoli di credito nel senso proprio del termine, agli stessi non si applicano i principi di letteralità ed astrattezza, con la conseguenza che i diritti che hanno fonte nel titolo sono quelli previsti dalla legge.
La tesi dell'appellante va condivisa. ha individuato compiutamente la normativa applicabile al BPF Parte_1 sottoscritto dalle appellate, appartenente alla tipologia "a termine" serie "AD", istituita con
Decreto del Ministero del Tesoro del 23 luglio 1987, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.9.1987. Per tali BPF l'art. 2 del citato DM prevedeva la corresponsione di un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale sottoscritto rispettivamente dopo
7 e 11 anni;
alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio. Con l'art. 8 del D.M. del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 veniva esteso da 5 a 10 anni il termine di prescrizione dei BPF ordinari appartenenti alle serie già emesse alla data di entrata in vigore dello stesso D.M. e non prescritti alla medesima data. Tali titoli, tra i quali rientra anche il BPF oggetto del presente giudizio, devono quindi considerarsi prescritti al compimento del decimo anno dalla data di scadenza, ovvero dal momento in cui il buono cessa di essere fruttifero.
La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 25583/2023, seppur pronunciata in relazione ad una fattispecie diversa (quella del tasso di interesse applicabile ad un BFP) ha affermato il seguente principio di diritto: “in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 DPR n. 156/1973, opera una interazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
E', dunque, la stessa S.C. a sancire che in presenza di un'incompleta o ambigua volontà dei contraenti, rinvenibile appunto nella fattispecie da lei esaminata, opera una interazione suppletiva della normativa.
Nel caso in esame, peraltro, sul buono in questione si legge, che “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal primo gennaio dell'11 anno solare successivo a quello di emissione”), sicchè sia l'indicazione che la decorrenza della prescrizione sono indicate e chiare ed avrebbero dovuto indurre un risparmiatore accorto a verificare la decorrenza di detto termine.
Il buono è assolutamente leggibile nella parte in cui indica la durata (7 o 10 anni), così come la decorrenza della prescrizione (“cinque anni – poi aumentati a dieci- a decorrere dal 1 gennaio dell'11°anno solare successivo a quello di emissione”), ancorandola a una data certa, quella di emissione.
A ciò si aggiunga che all'epoca dell'emissione del buono di cui si discute non esisteva neppure l'obbligo, in capo a , della consegna del foglio illustrativo, introdotto soltanto Parte_1 con il D.L. 19 dicembre 2000.
Dunque, l'unica modalità di informazione e tutela del risparmiatore era, unitamente al buono, la pubblicazione in G.U.
Ora, al fine di individuare correttamente la data dalla quale far decorrere la scadenza del titolo e il conseguente termine di prescrizione, occorre individuare il termine iniziale della prescrizione.
Al riguardo è appunto significativa la stampigliatura posta sul retro dei titoli cartacei in cui si utilizza come parametro di riferimento per il dies a quo della prescrizione “il 1 gennaio dell'11anno solare successivo a quello di emissione”. Poiché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ne deriva, per il caso in esame, che il dies a quo della prescrizione decennale inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'11anno solare successivo a quello di emissione.
Nel caso di specie, il buono è stato sottoscritto il 14.6.1990, onde l'anno in cui è cessata la fruttuosità coincide con l'intero anno 2000 e la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dal 1 gennaio 2001, maturando nel 2011.
L'atto di citazione dei sottoscrittori del buon in primo grado risale al 2017, sicchè il termine
è ampiamente decorso.
Si precisa che la data di sottoscrizione incisa sul buono allegato è del 14.6.1990, anche se le parti discorrono negli atti di una data diversa (10.10.1992), non incidendo comunque la discrasia sulla prescrizione ormai maturata.
Può ritenersi che la prescrizione sia maturata per l'inerzia delle stesse sottoscrittrici che, usando la dovuta diligenza, e proprio alla luce della illeggibilità solo parziale del titolo - chiaro però nell'indicare la dicitura a termine e nel collegare la prescrizione alla emissione del buono medesimo - avrebbero ben potuto essere edotte del termine di scadenza della rimborsabilità dello stesso.
Risulta, inoltre, condivisibile quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito per cui la illeggibilità del timbro dell'Ufficio Postale dal quale si poteva dedurre il termine di decorrenza della prescrizione doveva essere eventualmente eccepita dalle intestatarie del titolo al momento della sottoscrizione dello stesso, tenendo conto che il timbro apposto sul retro del BFP potrebbe essere divenuto illeggibile anche a causa del trascorrere del tempo e/o per una inidonea conservazione del titolo in forma cartacea.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto in totale riforma della sentenza di prime cure.
Gli appellati vanno pertanto condannati alla restituzione di tutto quanto ricevuto in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità delle questioni trattate ed i diversi orientamenti presenti nella giurisprudenza di merito, sussistono validi motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , ogni altra eccezione e domanda AR Controparte_2 disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto;
- condanna le appellate e alla restituzione di AR Controparte_2 quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza n. 512/2018 del Giudice di Pace di Arienzo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso