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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 18/01/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
5406/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA Parte_1
GABRIELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO
N. 53 80040 80040 TRECASE ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1
GOLIA MARIA e dom.to in VIA NUOVA POGGIOREALE (ANG. VIA S.
LAZZARO) 80143 NAPOLI resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro per il quale aveva inoltrato domanda all' per i CP_1
1 benefici di legge. Pertanto , il ricorrente, agiva in giudizio nei confronti dell'Istituto per l'accertamento del suo diritto e per sentir condannare l' al pagamento di CP_1
una rendita commisurata alla percentuale di inabilità aggravatasi, da accertarsi in corso di causa mediante C.T.U. di cui chiedeva l'ammissione, nonché al pagamento di tutti i ratei arretrati con i relativi interessi legali e la rivalutazione monetaria;
L' si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Veniva ammessa ed espletata consulenza medica. All'udienza odierna la causa veniva decisa con sentenza di cui si dava pubblica lettura.
Motivi della decisione
La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per i motivi di seguito specificati.. Il C.T.U. nominato, all'esito della sua indagine medica, ha accertato che i postumi sono quantificabili nella misura del 16%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita CP_1
per un danno biologico, quantificabile nella misura del 16%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese dell' , CP_1
nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così provvede : a) Parte_1 CP_1 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in CP_1
capitale commisurato ad una inabilità del 16 %, oltre accessori come per legge a decorrere dalla domanda di aggravamento e detratto quanto percepito nel medesimo periodo;
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
2 complessivi euro 1600,00 , con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di
CTU, liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Torre Annunziata il 19/01/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 18/01/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
5406/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA Parte_1
GABRIELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO
N. 53 80040 80040 TRECASE ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1
GOLIA MARIA e dom.to in VIA NUOVA POGGIOREALE (ANG. VIA S.
LAZZARO) 80143 NAPOLI resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro per il quale aveva inoltrato domanda all' per i CP_1
1 benefici di legge. Pertanto , il ricorrente, agiva in giudizio nei confronti dell'Istituto per l'accertamento del suo diritto e per sentir condannare l' al pagamento di CP_1
una rendita commisurata alla percentuale di inabilità aggravatasi, da accertarsi in corso di causa mediante C.T.U. di cui chiedeva l'ammissione, nonché al pagamento di tutti i ratei arretrati con i relativi interessi legali e la rivalutazione monetaria;
L' si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Veniva ammessa ed espletata consulenza medica. All'udienza odierna la causa veniva decisa con sentenza di cui si dava pubblica lettura.
Motivi della decisione
La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per i motivi di seguito specificati.. Il C.T.U. nominato, all'esito della sua indagine medica, ha accertato che i postumi sono quantificabili nella misura del 16%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita CP_1
per un danno biologico, quantificabile nella misura del 16%, derivante da malattia professionale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese dell' , CP_1
nonché al pagamento delle spese di CTU , liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così provvede : a) Parte_1 CP_1 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in CP_1
capitale commisurato ad una inabilità del 16 %, oltre accessori come per legge a decorrere dalla domanda di aggravamento e detratto quanto percepito nel medesimo periodo;
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
2 complessivi euro 1600,00 , con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di
CTU, liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Torre Annunziata il 19/01/2024
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto
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