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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. P.U. 207-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. (C.F.: , nato NA (PI), il Controparte_1 C.F._1
10/7/1973, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Silvia Corradini, presso il cui studio in Pontedera (Pi), alla P.zza Curtatone n. 7 e domicilio digitale ( è Email_1
elettivamente domiciliato
PREMESSO che:
In data 23/02/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 14/03/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott.ssa Persona_1
In data 18/10/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Santa Maria a Monte, comune situato nella provincia di Pisa;
pagina 1 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012,
“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità̀ della soluzione proposta e la attuabilità̀ della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del
Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;
4. Nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 6) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti pagina 2 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo
47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi.
Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche gli onorari dei professionisti il cui officio è stato domandato dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Sul punto bisogna però precisare che la liquidazione controllata, per espressa esclusione dell'art. 2, 1° co., lett m-bis), non figura tra gli strumenti di risoluzione della crisi e che l'art. 268 stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore con l'ausilio dell'OCC, escludendo che ai fini del buon esito della stessa sia necessario il contributo di altre figure professionali pur eventualmente utile o prezioso.
La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la pagina 3 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
6 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
pagina 4 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 31/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marco Zinna dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. (C.F.: , nato NA (PI), il Controparte_1 C.F._1
10/7/1973, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Silvia Corradini, presso il cui studio in Pontedera (Pi), alla P.zza Curtatone n. 7 e domicilio digitale ( è Email_1
elettivamente domiciliato
PREMESSO che:
In data 23/02/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 14/03/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott.ssa Persona_1
In data 18/10/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Santa Maria a Monte, comune situato nella provincia di Pisa;
pagina 1 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012,
“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità̀ della soluzione proposta e la attuabilità̀ della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del
Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;
4. Nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 6) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti pagina 2 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo
47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi.
Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche gli onorari dei professionisti il cui officio è stato domandato dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Sul punto bisogna però precisare che la liquidazione controllata, per espressa esclusione dell'art. 2, 1° co., lett m-bis), non figura tra gli strumenti di risoluzione della crisi e che l'art. 268 stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore con l'ausilio dell'OCC, escludendo che ai fini del buon esito della stessa sia necessario il contributo di altre figure professionali pur eventualmente utile o prezioso.
La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la pagina 3 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.
6 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
pagina 4 di 5 N. R.G. P.U. 207-1/2024
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 31/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marco Zinna dott.ssa Eleonora Polidori
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