CASS
Ordinanza 12 novembre 2024
Ordinanza 12 novembre 2024
Massime • 1
Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29195 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25290/2021 R.G. proposto da: NE BE AN MARIA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati CALAFATO ANTONINO (CF: [...]), CALAFATO CO (CF: [...]), p.e.c.: e francescocalafato@avvocatiagrigento.it
- Ricorrente -
Contro PUBBLIEMME DI FAILLA ONOFRIO, in persona del titolare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. FIGLIOMENI MICHELE (CF: [...]), p.e.c.: - Controricorrente – nonché TESE’ SI OL - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1077/2021 depositata il 29/06/2021. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29195 Anno 2024 Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 12/11/2024 2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. OF Failla, titolare dell’impresa individuale Pubbliemme di Failla OF, convenne dinnanzi al Tribunale di Agrigento BA BE ST IA e TE IA TT (coniuge in regime di separazione dei beni), chiedendo che venisse dichiarata inefficace nei propri confronti la costituzione del fondo patrimoniale costituito dai convenuti con atto 08/02/2013 ai rogiti del notaio Calogera Gagliano, in Licata (AG), rep. n. 4823 racc. n. 3412, in quanto atto realizzato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla parte attrice nei confronti del convenuto, quale legale rappresentante dell’Associazione culturale “Il Cerchio”. 2. Costituendosi in giudizio, i coniugi BA-TE chiesero il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il debito contratto da BA BE ST IA, nella specifica qualità di rappresentante legale dell’Associazione il “Cerchio”, quale soggetto attuatore e gestore del Parco Letterario Luigi Pirandello, risultava totalmente estraneo ai bisogni della famiglia e, in ogni caso, perché i cospicui crediti vantati dall’associazione “Il Cerchio” nei confronti del Comune di Agrigento avrebbero garantito più che sufficientemente la Pubbliemme di Failla OF. 3. Con sentenza n. 1078/2016 il Tribunale di Agrigento accolse le domande di parte attrice, dichiarando inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale 08/02/2013, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio. 4. Avverso tale pronuncia i coniugi BA-TE interposero gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo. 5. In corso di causa, in data 25/09/2019, decedeva il procuratore costituito degli appellanti, Avv. Gerlando Buttafuoco. 6. All’udienza in data 18/09/2020 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche (come da p. 3 della sentenza). 3 di 5 7. Con sentenza n. 1077/2021, depositata in data 29/6/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Palermo, ha rigettato l’appello proposto dai coniugi BA e TE. 8. Avverso la predetta sentenza BA BE ST IA propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la società Publiemme resiste con controricorso. 9. Con ordinanza interlocutoria resa in esito dell’udienza in data 7 giugno 2023, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il Collegio si è così pronunciato: “considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 301 cod. proc. civ. e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per l’appellante, Avv. Gerlando Buttafuoco, avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento;
occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte IA TT TE, benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi;
trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass. 24/03/2023, n. 8447; ma v. anche Cass. 09/04/2019, n. 9806; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo”.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di IA TT TE, fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo”. 4 di 5 10. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; IA TT TE non ha svolto attività difensiva in questa sede. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente ha provveduto alla integrazione del contraddittorio, mediante notifica a IA TT TE, perfezionatasi in data 21/9/2023, dell’ordinanza interlocutoria sopra menzionata e del ricorso. 2.Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 301, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, sostenendo che la morte dell’Avv. Gerlando Buttafuoco, unico difensore costituito dello stesso ricorrente e di TE IA TT, avvenuta il 25/09/2019, così come dimostrato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Agrigento, ha comportato l’automatica interruzione del processo, a prescindere dalla effettiva conoscenza dell’evento da parte del giudice e delle parti. Sostiene conseguentemente che, a causa di tale automatica interruzione del processo, gli atti successivamente posti in essere non possono che ritenersi nulli. 3. ll motivo è fondato. 3.1. Secondo il disposto dell’art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”. Per giurisprudenza costante, la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106; Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838). 5 di 5 3.2. Nella specie, risulta incontestato che l’avv. Gerlando Buttafuoco, al quale i coniugi BA- TE avevano conferito apposita procura, sia deceduto nel corso del giudizio di appello, precisamente in data 25 settembre 2019, e che, in difetto di dichiarazione di interruzione, il giudizio è proseguito, tanto che è stato definito con sentenza, pubblicata in data 29 giugno 2021. Da quanto emerge sia dal ricorso che dal controricorso, in conseguenza dell’intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio, la parte ricorrente non ha potuto partecipare né all’udienza del 7 febbraio 2020, né alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 18 settembre 2020, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, tenuto conto che la procura al nuovo difensore, avv. LU FA, è stata conferita dal ricorrente solo successivamente, in data 4 novembre 2020. Risulta, dunque, evidente il pregiudizio risentito dal ricorrente, che, essendo rimasto sprovvisto del difensore, non ha potuto partecipare a due udienze e spiegare le proprie difese. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- Ricorrente -
Contro PUBBLIEMME DI FAILLA ONOFRIO, in persona del titolare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. FIGLIOMENI MICHELE (CF: [...]), p.e.c.: - Controricorrente – nonché TESE’ SI OL - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1077/2021 depositata il 29/06/2021. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29195 Anno 2024 Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO Data pubblicazione: 12/11/2024 2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. OF Failla, titolare dell’impresa individuale Pubbliemme di Failla OF, convenne dinnanzi al Tribunale di Agrigento BA BE ST IA e TE IA TT (coniuge in regime di separazione dei beni), chiedendo che venisse dichiarata inefficace nei propri confronti la costituzione del fondo patrimoniale costituito dai convenuti con atto 08/02/2013 ai rogiti del notaio Calogera Gagliano, in Licata (AG), rep. n. 4823 racc. n. 3412, in quanto atto realizzato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla parte attrice nei confronti del convenuto, quale legale rappresentante dell’Associazione culturale “Il Cerchio”. 2. Costituendosi in giudizio, i coniugi BA-TE chiesero il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il debito contratto da BA BE ST IA, nella specifica qualità di rappresentante legale dell’Associazione il “Cerchio”, quale soggetto attuatore e gestore del Parco Letterario Luigi Pirandello, risultava totalmente estraneo ai bisogni della famiglia e, in ogni caso, perché i cospicui crediti vantati dall’associazione “Il Cerchio” nei confronti del Comune di Agrigento avrebbero garantito più che sufficientemente la Pubbliemme di Failla OF. 3. Con sentenza n. 1078/2016 il Tribunale di Agrigento accolse le domande di parte attrice, dichiarando inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale 08/02/2013, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio. 4. Avverso tale pronuncia i coniugi BA-TE interposero gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo. 5. In corso di causa, in data 25/09/2019, decedeva il procuratore costituito degli appellanti, Avv. Gerlando Buttafuoco. 6. All’udienza in data 18/09/2020 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche (come da p. 3 della sentenza). 3 di 5 7. Con sentenza n. 1077/2021, depositata in data 29/6/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Palermo, ha rigettato l’appello proposto dai coniugi BA e TE. 8. Avverso la predetta sentenza BA BE ST IA propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la società Publiemme resiste con controricorso. 9. Con ordinanza interlocutoria resa in esito dell’udienza in data 7 giugno 2023, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il Collegio si è così pronunciato: “considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 301 cod. proc. civ. e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per l’appellante, Avv. Gerlando Buttafuoco, avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento;
occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte IA TT TE, benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi;
trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass. 24/03/2023, n. 8447; ma v. anche Cass. 09/04/2019, n. 9806; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo”.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di IA TT TE, fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo”. 4 di 5 10. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; IA TT TE non ha svolto attività difensiva in questa sede. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente ha provveduto alla integrazione del contraddittorio, mediante notifica a IA TT TE, perfezionatasi in data 21/9/2023, dell’ordinanza interlocutoria sopra menzionata e del ricorso. 2.Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 301, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, sostenendo che la morte dell’Avv. Gerlando Buttafuoco, unico difensore costituito dello stesso ricorrente e di TE IA TT, avvenuta il 25/09/2019, così come dimostrato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Agrigento, ha comportato l’automatica interruzione del processo, a prescindere dalla effettiva conoscenza dell’evento da parte del giudice e delle parti. Sostiene conseguentemente che, a causa di tale automatica interruzione del processo, gli atti successivamente posti in essere non possono che ritenersi nulli. 3. ll motivo è fondato. 3.1. Secondo il disposto dell’art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”. Per giurisprudenza costante, la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106; Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838). 5 di 5 3.2. Nella specie, risulta incontestato che l’avv. Gerlando Buttafuoco, al quale i coniugi BA- TE avevano conferito apposita procura, sia deceduto nel corso del giudizio di appello, precisamente in data 25 settembre 2019, e che, in difetto di dichiarazione di interruzione, il giudizio è proseguito, tanto che è stato definito con sentenza, pubblicata in data 29 giugno 2021. Da quanto emerge sia dal ricorso che dal controricorso, in conseguenza dell’intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio, la parte ricorrente non ha potuto partecipare né all’udienza del 7 febbraio 2020, né alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 18 settembre 2020, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, tenuto conto che la procura al nuovo difensore, avv. LU FA, è stata conferita dal ricorrente solo successivamente, in data 4 novembre 2020. Risulta, dunque, evidente il pregiudizio risentito dal ricorrente, che, essendo rimasto sprovvisto del difensore, non ha potuto partecipare a due udienze e spiegare le proprie difese. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione