Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29195
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 16 settembre 2024, con pubblicazione avvenuta il 12 novembre 2024. Le parti in causa erano un imprenditore e i coniugi convenuti, i quali avevano contestato l'inefficacia di un fondo patrimoniale costituito in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore. L'imprenditore sosteneva che il debito contratto dal convenuto, in qualità di rappresentante di un'associazione culturale, fosse estraneo ai bisogni familiari, mentre i convenuti sostenevano che i crediti vantati dall'associazione garantissero adeguatamente l'imprenditore.

La Corte d'Appello di Palermo aveva rigettato l'appello dei coniugi, ma il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per non aver dichiarato l'interruzione del processo a causa della morte del suo unico difensore. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la morte del difensore comporta automaticamente l'interruzione del processo, anche in assenza di conoscenza da parte del giudice. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ordinando il rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame, evidenziando il pregiudizio subito dal ricorrente per la mancata partecipazione alle udienze.

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Il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza dell'intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29195
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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