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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2266 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
12/07/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa Grotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e CP_1 CP_2
in Cartigliano (VI), il giorno 10 novembre 2007 e registrato nel medesimo
[...]
comune anno 2007, parte I, atto n. 3;
2) ordinare al comune di Cartigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidarsi la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé,
secondo le modalità concordate con la figlia stessa e con la madre, in considerazione dell'età della ragazza e tendenzialmente:
a) a fine settimane alterni, dal sabato mattino fino alla domenica sera;
b) nei pomeriggi di lunedì e giovedì nella settimana in cui il signor è in turno al CP_2
mattino;
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, garantendo l'alternanza annuale con ciascun genitore nei giorni festivi;
d) tre giorni durante le vacanze pasquali garantendo l'alternanza annuale con ciascun genitore nei giorni festivi;
e) quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che le parti individueranno di comune accordo entro il 30/04 di ogni anno.
4) disporsi a carico del signor , l'obbligo di corrispondere, sulle note Controparte_2
coordinate bancarie intestate alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1
la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta,00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
2 ISTAT famiglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come specificate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere.
5) il signor continuerà a corrispondere il 50% della rata del finanziamento CP_2
stipulato dalla signora con (n. preventivo 1149948 del 4 febbraio 2023) CP_1 CP_3
per l'acquisto dell'autovettura a lui intestata, mediante il versamento, alle note coordinate bancarie intestate alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, della CP_1
somma mensile di euro 127,265 sino alla totale estinzione del finanziamento;
6) nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cartigliano (VI) in data 10.11.2007.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
DEegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 290/2024 del 11/07/2024 e la data di deposito del ricorso;
3 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
4 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 CP_2
in Cartigliano (VI) il 10.11.2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cartigliano (VI) al n. 3, parte I, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2266 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
12/07/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa Grotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e CP_1 CP_2
in Cartigliano (VI), il giorno 10 novembre 2007 e registrato nel medesimo
[...]
comune anno 2007, parte I, atto n. 3;
2) ordinare al comune di Cartigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidarsi la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé,
secondo le modalità concordate con la figlia stessa e con la madre, in considerazione dell'età della ragazza e tendenzialmente:
a) a fine settimane alterni, dal sabato mattino fino alla domenica sera;
b) nei pomeriggi di lunedì e giovedì nella settimana in cui il signor è in turno al CP_2
mattino;
c) cinque giorni durante le vacanze natalizie, garantendo l'alternanza annuale con ciascun genitore nei giorni festivi;
d) tre giorni durante le vacanze pasquali garantendo l'alternanza annuale con ciascun genitore nei giorni festivi;
e) quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che le parti individueranno di comune accordo entro il 30/04 di ogni anno.
4) disporsi a carico del signor , l'obbligo di corrispondere, sulle note Controparte_2
coordinate bancarie intestate alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1
la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta,00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
2 ISTAT famiglie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come specificate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere.
5) il signor continuerà a corrispondere il 50% della rata del finanziamento CP_2
stipulato dalla signora con (n. preventivo 1149948 del 4 febbraio 2023) CP_1 CP_3
per l'acquisto dell'autovettura a lui intestata, mediante il versamento, alle note coordinate bancarie intestate alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, della CP_1
somma mensile di euro 127,265 sino alla totale estinzione del finanziamento;
6) nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Cartigliano (VI) in data 10.11.2007.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
DEegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 290/2024 del 11/07/2024 e la data di deposito del ricorso;
3 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
4 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 CP_2
in Cartigliano (VI) il 10.11.2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cartigliano (VI) al n. 3, parte I, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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