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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1354/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1354/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.DE STEFANO DOROTEA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. MONTE SIMONA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 19/7/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 21.6.2008, che dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Affidare la figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso la madre.
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano alla Via Carducci n. 3, di proprietà del Sig. , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Pt_1
sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente conviventi. Controparte_1
4. Le spese relative all'energia elettrica della dimora coniugale assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore, la spazzatura e le spese condominiali sempre relative al predetto immobile assegnato alla moglie, saranno pagate integralmente dalla sig.ra , CP_1
mentre quelle relative al gas, all'acqua, sempre relative al predetto immobile, saranno pagate nella misura del 50% da ciascun coniuge poiché relative ad unica utenza che serve anche l'immobile occupato dal Sig. che si trova nello stesso stabile. Pt_1 5. Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento con rinuncia reciproca ad ogni richiesta in tal senso.
PIANO GENITORIALE PER I IG EN
6. La figlia , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria-
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. La predetta figlia resta pertanto, collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento lo desideri previa richiesta alla madre e con il consenso espresso della figlia, al fine di pianificare e organizzare al meglio gli incontri compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della di loro figlia minore e, comunque secondo quanto specificato al seguente N. 7) lettere a), b) e c).
7 /a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00; la previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali sarà possibile solo su accordo e con il consenso di entrambi i coniugi;
7/b) la figlia trascorrerà le festività natalizie dalle 9,00 del 24 dicembre alle 9,00 del 25
dicembre con un genitore e dalle 9,00 del 25 dicembre alle 21,00 del 26 dicembre con l'altro genitore ad anni alterni, nonché dalle ore 9,00 del 31 dicembre alla mattina del 1° gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, l'epifania ad anni alterni, mentre per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta
con l'altro genitore 7/c) durante le vacanze estive (luglio e agosto) la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
8. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c Parte_1 Controparte_1
intestato a quest'ultimo entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall' omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica e per 1 progetti scolastici interdisciplinari, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e visite specialistiche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche nonché quelle per le lezioni di pianoforte, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
(CS) il 03/11/1969 e nata a [...] il Controparte_1
08/03/1978 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
IM EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1354/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.DE STEFANO DOROTEA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. MONTE SIMONA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 19/7/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 21.6.2008, che dalla unione era nata la figlia e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Affidare la figlia minorenne congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso la madre.
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano alla Via Carducci n. 3, di proprietà del Sig. , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Pt_1
sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente conviventi. Controparte_1
4. Le spese relative all'energia elettrica della dimora coniugale assegnata alla moglie nell'interesse della figlia minore, la spazzatura e le spese condominiali sempre relative al predetto immobile assegnato alla moglie, saranno pagate integralmente dalla sig.ra , CP_1
mentre quelle relative al gas, all'acqua, sempre relative al predetto immobile, saranno pagate nella misura del 50% da ciascun coniuge poiché relative ad unica utenza che serve anche l'immobile occupato dal Sig. che si trova nello stesso stabile. Pt_1 5. Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento con rinuncia reciproca ad ogni richiesta in tal senso.
PIANO GENITORIALE PER I IG EN
6. La figlia , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria-
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. La predetta figlia resta pertanto, collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento lo desideri previa richiesta alla madre e con il consenso espresso della figlia, al fine di pianificare e organizzare al meglio gli incontri compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della di loro figlia minore e, comunque secondo quanto specificato al seguente N. 7) lettere a), b) e c).
7 /a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00; la previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali sarà possibile solo su accordo e con il consenso di entrambi i coniugi;
7/b) la figlia trascorrerà le festività natalizie dalle 9,00 del 24 dicembre alle 9,00 del 25
dicembre con un genitore e dalle 9,00 del 25 dicembre alle 21,00 del 26 dicembre con l'altro genitore ad anni alterni, nonché dalle ore 9,00 del 31 dicembre alla mattina del 1° gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, l'epifania ad anni alterni, mentre per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta
con l'altro genitore 7/c) durante le vacanze estive (luglio e agosto) la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
8. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c Parte_1 Controparte_1
intestato a quest'ultimo entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall' omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica e per 1 progetti scolastici interdisciplinari, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e visite specialistiche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche nonché quelle per le lezioni di pianoforte, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
(CS) il 03/11/1969 e nata a [...] il Controparte_1
08/03/1978 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 22 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
IM EN