Articolo 22 della Legge 7 agosto 2015, n. 124
Articolo 21Articolo 23
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28 agosto 2015
Art. 22. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 22:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 28 agosto 2015
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