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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1231 del Registro
Generale Contenzioso 2023
Tra
nata a [...]/MT (Brasile), il 03.06.1986 Parte_1
; C.F._1
, nato a [...]/SP (Brasile) il 07.06.1974 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia C.F._2 minore , nata a [...]/BA (Brasile) il 23.06.2008 Persona_1
; C.F._3
nato a [...]/SP (Brasile) il 31.03.1980 Parte_3
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio C.F._4 minore nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
22.09.2015 ; C.F._5
, nato a [...]/SP (Brasile) il 04.01.1979 Parte_4
; C.F._6
, nato a [...]/SP (Brasile) il 03.06.1977 Parte_5
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio C.F._7 minore nata a [...]/SP (Brasile) il 23.10.2016 Persona_3
; C.F._8
, nato a [...]/SP (Brasile) il 03.01.1972 Parte_6
; C.F._9
tutti elettivamente domiciliati in Lentini (SR), alla via Termine n. 6, presso lo studio dell'avv. Ludovica Amenta, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI -
Contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Annalise Bagnato, per delega dell'avv. Ludovica Amenta, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti convenivano in giudizio il
, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, per trasmissione dal loro ascendente , con ordine delle relative trascrizioni Persona_4
e comunicazioni di legge.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, resistendo alla domanda avversaria.
La domanda è fondata e va accolta.
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla parte resistente non appare fondata e va, pertanto rigettata. La Circolare ministeriale K 28.1 dell'8 aprile 1991, nel rendere chiarimenti sulla materia in argomento, illustrando l'iter per la definizione del procedimento promosso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, dà atto che: “Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912,
n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano”.
Nel caso di specie, la documentata presentazione dell'istanza di prenotazione, da parte ricorrente, presso il Generale d'Italia a San Paolo, deve ritenersi abbia Parte_7 segnato il regolare avvio del relativo procedimento amministrativo, la cui introduzione consente di valutare come assolto, da parte dei ricorrenti medesimi,
l'onere procedimentale in via amministrativa, dovendosi, peraltro, dare atto della richiesta rimasta inevasa.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, in ragione della situazione di fatto documentata con sostanziale paralisi degli uffici competenti, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, autenticati e tradotti, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di uomo italiano, , nato a [...] il Persona_4
14.12.1887 (cfr. estratto dell'atto di nascita, allegato al fascicolo di parte ricorrente, rimanendo pertanto, radicata presso questo Tribunale la competenza territoriale alla delibazione della vertenza, dovendosi attribuire a mero refuso il diverso luogo di nascita indicato nel ricorso introduttivo), emigrato in Brasile e coniugato con
[...] dal 04.05.1912, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Per_5 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Di contro alle deduzioni di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U
n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-
, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici ma
è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Nessuna prova, al riguardo è stata fornita da parte resistente.
3. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'hanno tramessa a loro volta ai propri discendenti.
Dal matrimonio tra l'avo (ovvero ) Persona_4 Persona_6
e nasceva, in data 09.02.1913, , il quale, il Persona_5 Persona_7
14.07.1945, ha contratto, a sua volta, matrimonio con , dalla quale ha Controparte_2 avuto i figli: nato il [...], nato Persona_8 Persona_9 il 07.03.1949 e nata il [...]. Persona_10
- Il sig. , in data 13.12.1969, si è sposato con Persona_8 CP_3
Dall'unione sono nati: il 03.01.1972 ed il
[...] Parte_6
07.06.1974 , odierni ricorrenti. A sua volta, Parte_2 quest'ultimo ha avuto da in Persona_11 data 23.06.2008, la figlia , odierna Persona_1 ricorrente.
- Il sig. , in data 26.07.1975 ha contratto matrimonio Persona_9 con Silva, dalla quale ha avuto i figli: Controparte_4 Pt_5
, nato il [...] e , nato il [...],
[...] Parte_4 odierni ricorrenti.
- - Dal matrimonio, contratto in data 06.09.2019 da con Parte_5
è nato il [...] Persona_12 Persona_3
, odierno ricorrente.
[...]
- La sig.ra , in data 12.01.1978, si è sposata con Persona_10 [...]
Dall'unione sono nati: il 31.03.1980 Parte_8 Parte_3 ed il 03.06.1986 odierni
[...] Parte_1 ricorrenti.
- - Dal matrimonio, contratto in data 05.11.2011 da Parte_3 con , è nato il [...] CP_5 Persona_13
odierno ricorrente.
[...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando: Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
Parte_3 Persona_2 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Persona_3 [...]
cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del Pt_6 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'elevato numero di richieste amministrative, che non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1231/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, Persona_1 Parte_3 [...]
, Persona_2 Parte_4 Pt_5
, e sono
[...] Persona_3 Parte_6 cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1231 del Registro
Generale Contenzioso 2023
Tra
nata a [...]/MT (Brasile), il 03.06.1986 Parte_1
; C.F._1
, nato a [...]/SP (Brasile) il 07.06.1974 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia C.F._2 minore , nata a [...]/BA (Brasile) il 23.06.2008 Persona_1
; C.F._3
nato a [...]/SP (Brasile) il 31.03.1980 Parte_3
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio C.F._4 minore nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_2
22.09.2015 ; C.F._5
, nato a [...]/SP (Brasile) il 04.01.1979 Parte_4
; C.F._6
, nato a [...]/SP (Brasile) il 03.06.1977 Parte_5
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio C.F._7 minore nata a [...]/SP (Brasile) il 23.10.2016 Persona_3
; C.F._8
, nato a [...]/SP (Brasile) il 03.01.1972 Parte_6
; C.F._9
tutti elettivamente domiciliati in Lentini (SR), alla via Termine n. 6, presso lo studio dell'avv. Ludovica Amenta, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI -
Contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Annalise Bagnato, per delega dell'avv. Ludovica Amenta, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti convenivano in giudizio il
, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, per trasmissione dal loro ascendente , con ordine delle relative trascrizioni Persona_4
e comunicazioni di legge.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, resistendo alla domanda avversaria.
La domanda è fondata e va accolta.
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla parte resistente non appare fondata e va, pertanto rigettata. La Circolare ministeriale K 28.1 dell'8 aprile 1991, nel rendere chiarimenti sulla materia in argomento, illustrando l'iter per la definizione del procedimento promosso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, dà atto che: “Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912,
n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano”.
Nel caso di specie, la documentata presentazione dell'istanza di prenotazione, da parte ricorrente, presso il Generale d'Italia a San Paolo, deve ritenersi abbia Parte_7 segnato il regolare avvio del relativo procedimento amministrativo, la cui introduzione consente di valutare come assolto, da parte dei ricorrenti medesimi,
l'onere procedimentale in via amministrativa, dovendosi, peraltro, dare atto della richiesta rimasta inevasa.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, in ragione della situazione di fatto documentata con sostanziale paralisi degli uffici competenti, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente . CP_1
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, autenticati e tradotti, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di uomo italiano, , nato a [...] il Persona_4
14.12.1887 (cfr. estratto dell'atto di nascita, allegato al fascicolo di parte ricorrente, rimanendo pertanto, radicata presso questo Tribunale la competenza territoriale alla delibazione della vertenza, dovendosi attribuire a mero refuso il diverso luogo di nascita indicato nel ricorso introduttivo), emigrato in Brasile e coniugato con
[...] dal 04.05.1912, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Per_5 naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Di contro alle deduzioni di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U
n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-
, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici ma
è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Nessuna prova, al riguardo è stata fornita da parte resistente.
3. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai figli, che l'hanno tramessa a loro volta ai propri discendenti.
Dal matrimonio tra l'avo (ovvero ) Persona_4 Persona_6
e nasceva, in data 09.02.1913, , il quale, il Persona_5 Persona_7
14.07.1945, ha contratto, a sua volta, matrimonio con , dalla quale ha Controparte_2 avuto i figli: nato il [...], nato Persona_8 Persona_9 il 07.03.1949 e nata il [...]. Persona_10
- Il sig. , in data 13.12.1969, si è sposato con Persona_8 CP_3
Dall'unione sono nati: il 03.01.1972 ed il
[...] Parte_6
07.06.1974 , odierni ricorrenti. A sua volta, Parte_2 quest'ultimo ha avuto da in Persona_11 data 23.06.2008, la figlia , odierna Persona_1 ricorrente.
- Il sig. , in data 26.07.1975 ha contratto matrimonio Persona_9 con Silva, dalla quale ha avuto i figli: Controparte_4 Pt_5
, nato il [...] e , nato il [...],
[...] Parte_4 odierni ricorrenti.
- - Dal matrimonio, contratto in data 06.09.2019 da con Parte_5
è nato il [...] Persona_12 Persona_3
, odierno ricorrente.
[...]
- La sig.ra , in data 12.01.1978, si è sposata con Persona_10 [...]
Dall'unione sono nati: il 31.03.1980 Parte_8 Parte_3 ed il 03.06.1986 odierni
[...] Parte_1 ricorrenti.
- - Dal matrimonio, contratto in data 05.11.2011 da Parte_3 con , è nato il [...] CP_5 Persona_13
odierno ricorrente.
[...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando: Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
Parte_3 Persona_2 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Persona_3 [...]
cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del Pt_6 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia e l'elevato numero di richieste amministrative, che non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1231/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, Persona_1 Parte_3 [...]
, Persona_2 Parte_4 Pt_5
, e sono
[...] Persona_3 Parte_6 cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.