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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 447 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1544/2022(RG 5941/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di intervento fondo di garanzia, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. M. FALCO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. R. LEZZI
-Appellato-
OGGETTO: "Intervento Fondo di Garanzia"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha impugnato la sentenza con cui Con ricorso in appello depositato in data 22/12/22 il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento in suo favore della somma residua di € 3993,99 a titolo di tfr presso 1,CP_ maturato e non pagato dalla ditta Controparte_3 a seguito della
,
cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 21/11/2016. Il Tribunale ha infatti ritenuto corretto il comportamento dell' CP_4 che, verificando dall'estratto contributivo che la ricorrente avesse lavorato dal 2002 al 2016 per effetto di successivi rapporti a termine, ha liquidato solo la parte di tfr maturata negli ultimi due rapporti di lavoro e non ancora prescritta, in quanto maturata nei 5 anni antecedenti alla apertura della procedura concorsuale del 23/4/2018. In sostanza il CP giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall' con riferimento al credito di lavoro maturato nei confronti del datore di lavoro, applicando l'art 2939 c.c.. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, in quanto il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione da parte CP dell' con riferimento ad un rapporto di cui l' CP_4 non è parte, non essendo obbligato solidale del datore di lavoro. Nessuna prescrizione era maturata con riferimento all'obbligazione a carico del fondo di garanzia, dal momento che essa non decorre prima che il diritto possa essere esercitato, ossia dalla esecutività dello stato passivo, che nel caso di specie è avvenuta il 16/7/2018. Peraltro CP
è vincolato alle risultanze dello stato passivo e nel caso di specie il commissario liquidatore, ין
nella procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico della società cooperativa datrice di lavoro, ha accertato la spettanza dell'intero TFR richiesto nella misura complessiva di € 5384,33.
Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale della sua domanda di accesso al fondo per l'intero TFR ammesso al passivo.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato. E' indubbio che l'accertamento del credito del lavoratore a titolo di TFR sia stato effettuato in sede di ammissione al passivo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a cui è stata sottoposta la cooperativa a cura del commissario CP_3
liquidatore. Lo stato passivo è stato reso esecutivo in data 16/7/2018 e il commissario liquidatore ha ammesso il credito del ricorrente per TFR nella misura di € 5384,33 ritenendo unitario il rapporto di lavoro che si è snodato dal 2002 al 2016. Lo stato passivo non ha avuto opposizioni e si è CP cristallizzato. Ebbene tale accertamento vincola l' che non è parte del rapporto di lavoro, né obbligato solidale rispetto al datore di lavoro, ma debitore in relazione ad una distinta obbligazione previdenziale che scaturisce dalla legge. Come tale esso non può sindacare l'accertamento del credito che è stata compiuto innanzi agli organi concorsuali, né opporre eccezioni che sarebbero spettate al datore di lavoro inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito per TFR.
Per giurisprudenza consolidata sull'argomento - “il diritto del lavoratore di ottenere dall CP- in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano CP verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia"
(cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del
2014); il Fondo di garanzia svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di
-
protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed è svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia, dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale;
l'CP_2 quale gestore del Fondo di garanzia, può contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297"1. CP
Nel caso di specie invece l' ha contestato in luogo del datore di lavoro e soprattutto in luogo del commissario liquidatore, che i crediti per TFR fossero in parte prescritti, perché si riferivano a rapporti cessati oltre cinque anni prima della apertura della procedura concorsuale.
Ciò per quanto detto non è possibile, perché la legge rimette la concreta determinazione del credito del datore di lavoro alla fase della formazione del passivo e qualsiasi eccezione inerente il rapporto CP di lavoro avrebbe dovuto essere sollevata dal commissario liquidatore o dall' in sede di CP opposizione allo stato passivo. L insomma può far valere eccezioni inerenti il rapporto previdenziale di cui è parte, non contestare elementi del rapporto di lavoro, quali durata del rapporto, orario di lavoro, natura delle prestazioni, in contrasto con quanto accertato in sede concorsuale. Come sostenuto dalla Cassazione sul punto l'ammissione al passivo in sede di procedura concorsuale preclude la contestazione del credito "ciò perché l' CP_2 subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n.
10713/08; Cass. n. 7604/03). In altre parole, una volta che i crediti de quilms siano stati a torto o a ragione non importa in questa sede definitivamente ammessi al passivo della società
-
sottoposta a procedura concorsuale, l'CP_2 non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell CP_2 e dallo stesso tenore letterale dell'art. 2 co. 2 legge n. 297/82, là dove si
-
prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 923/2010)². Tale principio è stato ribadito da Cass n. 23775/2018 la quale CP ha solo precisato che 1' possa eccepire la mancata cessazione del rapporto di lavoro essendosi verificata una cessione di azienda, con conseguente inoperatività della garanzia. In sostanza in tale caso la Cassazione ha sostenuto che "mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all'CP_2 di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa, e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l'CP_2 quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa
Corte sopra ricordata. La prima delle citate disposizioni, intitolata «Fondo di garanzia», risulta infatti espressamente finalizzata allo «scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori". Ciò perché non solo in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro non sorge il diritto al TFR, ai sensi dell'art 2120 c.c., ma perché viene meno un presupposto espressamente richiesto dall'art 2 L 297/82.
Alla luce delle motivazioni deve concludersi che 1'CP_ è estraneo al rapporto di lavoro e non può sollevare eccezioni inerenti lo stesso, che costringano il lavoratore in sede di accesso al Fondo di
Garanzia, a dare dimostrazione della esistenza, durata del lavoro, natura del rapporto, dovendo bastare all'istituto acquisire l'accertamento compiuto dal curatore/liquidatore in sede di formazione dello stato passivo, a meno che non involgano la stessa operatività della garanzia ex lege, cioè i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. CP L'appello deve essere accolto e deve essere condannato 1" a versare l'intera somma accertata al
passivo a titolo di TFR, detratto quanto già erogato. La complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Controparte_5 alla corresponsione in favore del Accoglie l'appello e condanna l'
ricorrente della residua somma di 3993,99 € non corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge. Spese compensate del doppio grado.
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020
2 Cassazione sent. N. 24730/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 447 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 1544/2022(RG 5941/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di intervento fondo di garanzia, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. M. FALCO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. R. LEZZI
-Appellato-
OGGETTO: "Intervento Fondo di Garanzia"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha impugnato la sentenza con cui Con ricorso in appello depositato in data 22/12/22 il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accesso al Fondo di garanzia per il pagamento in suo favore della somma residua di € 3993,99 a titolo di tfr presso 1,CP_ maturato e non pagato dalla ditta Controparte_3 a seguito della
,
cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 21/11/2016. Il Tribunale ha infatti ritenuto corretto il comportamento dell' CP_4 che, verificando dall'estratto contributivo che la ricorrente avesse lavorato dal 2002 al 2016 per effetto di successivi rapporti a termine, ha liquidato solo la parte di tfr maturata negli ultimi due rapporti di lavoro e non ancora prescritta, in quanto maturata nei 5 anni antecedenti alla apertura della procedura concorsuale del 23/4/2018. In sostanza il CP giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall' con riferimento al credito di lavoro maturato nei confronti del datore di lavoro, applicando l'art 2939 c.c.. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, in quanto il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione da parte CP dell' con riferimento ad un rapporto di cui l' CP_4 non è parte, non essendo obbligato solidale del datore di lavoro. Nessuna prescrizione era maturata con riferimento all'obbligazione a carico del fondo di garanzia, dal momento che essa non decorre prima che il diritto possa essere esercitato, ossia dalla esecutività dello stato passivo, che nel caso di specie è avvenuta il 16/7/2018. Peraltro CP
è vincolato alle risultanze dello stato passivo e nel caso di specie il commissario liquidatore, ין
nella procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico della società cooperativa datrice di lavoro, ha accertato la spettanza dell'intero TFR richiesto nella misura complessiva di € 5384,33.
Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale della sua domanda di accesso al fondo per l'intero TFR ammesso al passivo.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato. E' indubbio che l'accertamento del credito del lavoratore a titolo di TFR sia stato effettuato in sede di ammissione al passivo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a cui è stata sottoposta la cooperativa a cura del commissario CP_3
liquidatore. Lo stato passivo è stato reso esecutivo in data 16/7/2018 e il commissario liquidatore ha ammesso il credito del ricorrente per TFR nella misura di € 5384,33 ritenendo unitario il rapporto di lavoro che si è snodato dal 2002 al 2016. Lo stato passivo non ha avuto opposizioni e si è CP cristallizzato. Ebbene tale accertamento vincola l' che non è parte del rapporto di lavoro, né obbligato solidale rispetto al datore di lavoro, ma debitore in relazione ad una distinta obbligazione previdenziale che scaturisce dalla legge. Come tale esso non può sindacare l'accertamento del credito che è stata compiuto innanzi agli organi concorsuali, né opporre eccezioni che sarebbero spettate al datore di lavoro inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito per TFR.
Per giurisprudenza consolidata sull'argomento - “il diritto del lavoratore di ottenere dall CP- in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano CP verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia"
(cfr. in termini Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del
2014); il Fondo di garanzia svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di
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protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed è svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia, dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale;
l'CP_2 quale gestore del Fondo di garanzia, può contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297"1. CP
Nel caso di specie invece l' ha contestato in luogo del datore di lavoro e soprattutto in luogo del commissario liquidatore, che i crediti per TFR fossero in parte prescritti, perché si riferivano a rapporti cessati oltre cinque anni prima della apertura della procedura concorsuale.
Ciò per quanto detto non è possibile, perché la legge rimette la concreta determinazione del credito del datore di lavoro alla fase della formazione del passivo e qualsiasi eccezione inerente il rapporto CP di lavoro avrebbe dovuto essere sollevata dal commissario liquidatore o dall' in sede di CP opposizione allo stato passivo. L insomma può far valere eccezioni inerenti il rapporto previdenziale di cui è parte, non contestare elementi del rapporto di lavoro, quali durata del rapporto, orario di lavoro, natura delle prestazioni, in contrasto con quanto accertato in sede concorsuale. Come sostenuto dalla Cassazione sul punto l'ammissione al passivo in sede di procedura concorsuale preclude la contestazione del credito "ciò perché l' CP_2 subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n.
10713/08; Cass. n. 7604/03). In altre parole, una volta che i crediti de quilms siano stati a torto o a ragione non importa in questa sede definitivamente ammessi al passivo della società
-
sottoposta a procedura concorsuale, l'CP_2 non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell CP_2 e dallo stesso tenore letterale dell'art. 2 co. 2 legge n. 297/82, là dove si
-
prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 923/2010)². Tale principio è stato ribadito da Cass n. 23775/2018 la quale CP ha solo precisato che 1' possa eccepire la mancata cessazione del rapporto di lavoro essendosi verificata una cessione di azienda, con conseguente inoperatività della garanzia. In sostanza in tale caso la Cassazione ha sostenuto che "mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all'CP_2 di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa, e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l'CP_2 quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa
Corte sopra ricordata. La prima delle citate disposizioni, intitolata «Fondo di garanzia», risulta infatti espressamente finalizzata allo «scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori". Ciò perché non solo in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro non sorge il diritto al TFR, ai sensi dell'art 2120 c.c., ma perché viene meno un presupposto espressamente richiesto dall'art 2 L 297/82.
Alla luce delle motivazioni deve concludersi che 1'CP_ è estraneo al rapporto di lavoro e non può sollevare eccezioni inerenti lo stesso, che costringano il lavoratore in sede di accesso al Fondo di
Garanzia, a dare dimostrazione della esistenza, durata del lavoro, natura del rapporto, dovendo bastare all'istituto acquisire l'accertamento compiuto dal curatore/liquidatore in sede di formazione dello stato passivo, a meno che non involgano la stessa operatività della garanzia ex lege, cioè i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. CP L'appello deve essere accolto e deve essere condannato 1" a versare l'intera somma accertata al
passivo a titolo di TFR, detratto quanto già erogato. La complessità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Controparte_5 alla corresponsione in favore del Accoglie l'appello e condanna l'
ricorrente della residua somma di 3993,99 € non corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge. Spese compensate del doppio grado.
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020
2 Cassazione sent. N. 24730/2015