Articolo 47 del Codice di giustizia contabile
Articolo 46Articolo 48
Versione
7 ottobre 2016

Art. 47

(Estensione della nullita')


1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.


2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.


3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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