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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1982/2024 in riassunzione su rinvio dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. R.G. 11942/2020 –n. Sez.
1970/2024 – n. Racc. G. 18232/2024 –pubbl. in data 3.07.2024, promossa da:
(cf tramite JULIET S.P.A. oggi Parte_1 P.IVA_1
(cf ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2
dell'avv. Tommaso Nidiaci (cf ) Attrice in C.F._1
riassunzione contro
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Lascialfari (cf C.F._3
) Convenuti in riassunzione C.F._4 CONCLUSIONI
In data 23.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione o istanza reietta, in accoglimento dei principi espressi dall'ordinanza resa dalla
Suprema Corte di Cassazione n. registro generale 11942/2020 – numero sezionale 1970/2024 – numero di raccolta generale 18232/2024 – pubblicata in data 3.07.2024, in riforma della sentenza n. 2147/2015 emessa dal
Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottoressa Primavera e della sentenza n. 2117/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze - Prima Sezione
Civile in data 4.06.2019, pubblicata in data 12.09.2019, non notificata, nell'ambito del procedimento n. 1802/2015 r.g.: IN TE : Dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 C.C. nei confronti dell'attrice
[...]
e per la quota parte del signor .; Parte_3 Controparte_1
l'atto del 22.04.2009 ai rogiti del Notaio Notaio in Sant'Agata di Persona_1
Militello (ME) Repertorio n. 24817 Raccolta n. 6187 con il quale il signor
[...]
unitamente alla di lui coniuge donava al proprio CP_1 Controparte_3 figlio nato a [...] il [...] , la piena proprietà del Controparte_2 seguenti bene immobile: appartamento per civile abitazione sito in Follonica
(GR) Via Litoranea posto al piano 2 interno 10 corredato da rimessa al piano terreno Rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Follonica al foglio di mappa 19, part. 874: sub. 27 e sub. 102. IN IPOTE : Dichiarare assolutamente simulato ex art. 1414 C.C. e per l'effetto nullo per la quota parte del signor .; l'atto del 22.04.2009 ai rogiti del Notaio Controparte_1
Notaio in Sant'Agata di Militello (ME) Repertorio n. 24817 Raccolta Persona_1
n. 6187 con il quale il signor unitamente alla di lui coniuge Controparte_1
donava al proprio figlio nato a [...] il Controparte_3 Controparte_2
03.04.1968 , la piena proprietà del seguenti bene immobile: appartamento per civile abitazione sito in Follonica (GR) Via Litoranea posto al piano 2 interno 10 corredato da rimessa al piano terreno Rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Follonica al foglio di mappa 19, part. 874: sub. 27 e sub. 102. In ogni caso con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine degli atti impugnati, il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'atto di citazione in riassunzione e, con esso, tutte le domande proposte da e, per essa, dalla Parte_1 Controparte_4 in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. Con vittoria di
[...] spese, diritti ed onorari per tutti i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha Parte_4 convenuto in giudizio e dinanzi a questa Corte Controparte_1 Controparte_2 di Appello, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18232/2024 del 3.7.2024, con la quale la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 2117/19 di questa Corte che aveva confermato, con diversa motivazione, la sentenza n. 2147/2015 emessa dal Tribunale di Firenze di rigetto delle domande, proposte da nei confronti di Controparte_5
e del figlio , di revocatoria, o in subordine di Controparte_1 Controparte_2 simulazione e nullità, dell'atto rogato in data 22.4.09 dal notaio di Persona_1
Sant'Agata Militello, con cui il padre aveva donato al figlio la piena proprietà di un appartamento di civile abitazione sito in Follonica.
La S.C. ha previamente rilevato l'implicito riconoscimento, per mancanza di contestazione, della successione - e conseguente legittimazione al ricorso - della ricorrente alla banca originariamente attrice e poi Parte_1 appellante, nelle cui ragioni è succeduta per effetto della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione attuata a mente degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130.
Ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c. e del principio del ne bis in idem, per contrasto tra la dichiarata inefficacia della fideiussione nella sentenza impugnata ed il contrario accertamento di efficacia della fideiussione contenuto nella sentenza 185/2015 passata in giudicato, emessa nell' opposizione al decreto ingiuntivo promossa da statuendo che l'autorità del giudicato sostanziale Controparte_1 presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune il petitum, la causa petendi ed i soggetti, mentre la richiamata sentenza definitiva è stata resa in un giudizio avente un oggetto diverso e al quale è Contr rimasto estraneo , essendo stato promosso da solo nei Controparte_2 confronti di . Controparte_1
La Suprema Corte ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 1938 cod. civ., rilevando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare efficace la fideiussione omnibus prestata nel 2001, sussistendo tutti gli elementi costitutivi con l'indicazione dei soggetti e del limite massimo della garanzia.
II I fatti oggetto del giudizio ebbero inizio nell'ottobre 2001, allorquando furono accesi in favore della società presso la i conti Parte_5 CP_5 correnti e le aperture di credito n. 14618.38, n. 14685.54 e n. 14686.47;
- il giorno successivo (12.10.2001) sottoscrisse un contratto Controparte_1 di fideiussione omnibus nell'interesse della ed a favore della Parte_5 Pt_3 fino alla concorrenza dell'importo massimo di 1.250.000.000;
- nel maggio 2002 i suindicati rapporti bancari furono chiusi senza pendenze di rapporti di dare-avere;
- nel 2005 furono accesi presso la per la Parte_3 società un nuovo conto corrente (n. 8862.75) e un nuovo rapporto Parte_5 di anticipazione bancaria (n. 33251006);
- in data 22.04.2009 pose in essere un atto di donazione di Controparte_1 un bene immobile (un appartamento per civile abitazione sito in Follonica -GR) in favore del figlio , amministratore e socio di maggioranza della CP_2 Pt_5
[...]
-in data 8/2/2010 sottoscrisse in favore della stessa società Controparte_1 una fideiussione omnibus fino alla concorrenza del massimo di € 1.704.000,00; Contr
- in data 27 aprile 2010 la società chiese ed ottenne da sul Pt_5 rapporto anticipi n. 33251006 un finanziamento pari ad euro 152.167,68 con scadenza 27 luglio 2010, non onorato dalla Parte_5
- in data 15 marzo 2011 la società venne posta in liquidazione ed il Parte_5
23 novembre 2011 venne dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze;
- in data 1° febbraio 2012 ottenne dal Tribunale di Firenze il CP_5 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 571/2012, con cui veniva ingiunto a , in qualità di fideiussore, di pagare in favore della Controparte_1
l'importo di euro 156.687,79 (di cui euro 4.520,11 per saldo debitore Pt_3 del conto corrente n. 8862,75 ed euro 152.167,68 per la chiusura in data 30 settembre 2011 del rapporto anticipi n. 33251006); avverso il d.i. fu proposta opposizione che venne rigettata dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
185/2015;
- con atto di citazione notificato il 10.2.2012 la ritenendo che la Pt_3 suindicata donazione ostacolasse la soddisfazione del credito vantato in forza dei suindicati sentenza e decreto ingiuntivo, in quanto il fideiussore si era spogliato dell'unico bene immobile da lui posseduto, adì il Tribunale di Firenze con azione revocatoria dell'atto dispositivo ed in via subordinata azione di simulazione e nullità.
- Il Tribunale di Firenze, ritenuta valida la fideiussione omnibus stipulata nel
2001 e sussistente l'eventus damni, considerò che l'epoca dell'atto dispositivo andasse comparata non con la stipula del contratto-quadro di anticipazione contro cessione di credito del 12.7.06 ma con la data dell'operazione di anticipo del 2010, che aveva generato il credito della banca e rispetto alla quale la donazione era di un anno precedente;
pertanto, con sentenza n.
2147/2015 del 16.06.2015, rigettò la domanda di revocatoria ritenendo non provata in capo al fideiussore la scientia damni, respingendo anche la domanda di simulazione perché non provata.
-La decisione di rigetto venne confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Firenze, con diversa motivazione. Il Collegio rilevò che la fideiussione omnibus può essere considerata un contratto valido, in quanto avente un oggetto determinato o determinabile, solo a condizione che le condizioni bancarie siano comunque tutte riferibili a rapporti giuridici esistenti, intercorrenti tra l'obbligato principale e la banca;
pertanto la fideiussione del
2001 era da ritenersi implicitamente revocata alla chiusura di tutti i rapporti bancari nel 2002; dovendosi prendere come riferimento la seconda fideiussione prestata in data 8/2/2010, ossia successiva all'atto di donazione, la banca attrice non aveva ottemperato all'onere su lei gravante di fornire prova, neppure con presunzioni, del requisito soggettivo della dolosa preordinazione a ledere le ragioni dei creditori. Confermò altresì il rigetto della domanda di simulazione perché non provata.
III L'attrice in riassunzione sostiene che la previsione di un massimale sarebbe sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione omnibus, essendo tale requisito l'unico previsto dall'art. 1938 c.c. (come novellato dalla legge n. 154 del 1992), che richiederebbe solo l'indicazione del creditore, del debitore principale e dell'importo massimo garantito, comprendendo qualsiasi rapporto tra il debitore principale ed il creditore fino alla revoca espressa della garanzia prestata, a differenza del contratto accessorio della fideiussione classica che dipenderebbe da una obbligazione principale ben precisa;
afferma che la fideiussione del 2010 non sarebbe una nuova fideiussione ma un semplice ampliamento del massimo garantito;
trattandosi di atto a titolo gratuito per l'esperibilità dell'azione revocatoria sarebbe necessaria e sufficiente la prova dell'eventus damni e comunque sarebbe stata stata fornita la prova anche della scientia damni con presunzioni;
nel caso in esame gli elementi di prova presuntivi sarebbero costituiti dal rapporto di parentela tra donante (padre) e Parte donatario (figlio), dall'essere il donatario socio della dal costituire Parte_5
l'immobile donato l'unico cespite immobiliare del fideiussore.
Gli appellati contestano l'assunto avversario. Sostengono che anche la fideiussione omnibus sarebbe un contratto accessorio ad un rapporto principale, cosicché il venir meno del secondo comporterebbe l'estinzione del primo;
- una riprova dell'avvenuta estinzione della prima fideiussione si evincerebbe dal comportamento dalla Banca, che non avrebbe fornito al Signor
una comunicazione annuale completa e precisa di rendiconto Controparte_1 della garanzia in essere;
-se avesse saputo che la Banca lo riteneva CP_1 ancora fideiussore in forza di quella prestata nel 2001 non avrebbe prestato una nuova garanzia fideiussoria nel 2010; - del resto quest'ultima, prestata in vista del finanziamento di lì a poco concesso, renderebbe evidente che se la
Banca avesse ritenuto valida la prima fideiussione non avrebbe sentito l'esigenza di stipularne una seconda;
inoltre avrebbe avuto luogo senza che la banca contestasse al fideiussore l'avvenuto atto di donazione, pur avendone conoscenza dalla trascrizione dell'atto nei pubblici registri, nè gli avrebbe fatto presente che era già fideiussore dal 2001; - la cessazione della garanzia originaria sarebbe avvenuta, pur in difetto di formalizzazione, tuttavia per inequivoca volontà delle parti manifestata per comportamenti concludenti univoci e non fraintendibili;
-in ogni caso l'atto di donazione del 22.4.2009 Contr sarebbe anteriore al sorgere del credito in favore di del 27 aprile 2010, non avendo in precedenza mai avuto alcun debito nei confronti Parte_5
Contr della - non avrebbe provato la volontà del fideiussore di stipulare Pt_3
l'atto dispositivo al fine precipuo di nuocerle e nemmeno la semplice conoscenza da parte del donante che tale atto avrebbe comportato un Contr pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni del creditore;
- essendo alla data del 27 aprile 2010 a conoscenza dell'avvenuta donazione, non potrebbe adesso pretendere la ricostituzione di una garanzia patrimoniale con cespiti allora già inesistenti nel patrimonio del fideiussore. Eccepiscono inoltre il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di simulazione e nullità, non essendo stata oggetto del giudizio in Cassazione.
IV L'assunto di parte appellante secondo cui l'art. 1938 c.c. richiederebbe ai fini della validità soltanto l'indicazione del creditore, del debitore principale e dell'importo massimo garantito ed opererebbe fino alla revoca espressa della fideiussione omnibus, alla luce del principio emanato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18232/2024 del 3.7.2024 deve essere accolto.
La S.C. ha infatti espressamente affermato:
“Il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 1938 cod. civ. in quanto la
Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare efficace la fideiussione prestata nel
2001 trattandosi di fideiussione omnibus, in relazione alla quale erano riconoscibili nella specie tutti gli elementi costitutivi, essendo indicati i soggetti ed il limite massimo della garanzia – è fondato e va pertanto accolto.
Com'è noto, per effetto della novella attuata dall'art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992, n. 154, l'art. 1938 recita ora che “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”, il che ha elevato il requisito della predeterminazione nel massimo dell'impegno assunto dal fideiussore a condizione di validità del relativo negozio, tanto da indurre la giurisprudenza di questa Corte a differenziare il trattamento giuridico tra i negozi fideiussori stipulati prima e dopo l'entrata in vigore della l. 154/92. Se, per vero, la sopravvenienza di detta legge non tocca infatti la validità e
l'efficacia della fideiussione fino al momento del sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, viceversa, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto e pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione
(Cass., Sez. I, 20/01/2017, n. 1580; Cass., Sez. I, 9/02/2007, n. 2871; Cass.,
Sez. I, 29/10/2005, n. 21101).”
La fideiussione prestata nel 2001 deve quindi ritenersi efficace.
Quanto agli ulteriori requisiti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. richiede, per il caso di atti dispositivi a titolo gratuito come quello in esame, “che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ. occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito, “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali" (Cass. 1413/2006).
2.7. Ancora, è stato chiarito che
"l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto."( cfr. Cass. 762/2016)> (Cass 10824/2019).
Nel caso in esame l'atto dispositivo a titolo gratuito (2009) è anteriore al finanziamento (aprile 2010) che ha portato al decreto ingiuntivo, ma è successivo al nuovo conto corrente (n. 8862.75) e al nuovo rapporto di anticipazione bancaria (n. 33251006) accesi nel 2005, sul secondo dei quali è stato accreditato il finanziamento.
Dalla dichiarata efficacia della fideiussione omnibus del 2001 consegue che l'atto di donazione del 2009 è da ritenersi successivo all'acquisto della qualità di creditore, riconducibile ai conti accesi nel 2005; con l'ulteriore conseguenza che ai fini dell'espletamento dell'azione revocatoria la avrebbe dovuto Pt_3 dare prova del requisito che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Il presupposto oggettivo “eventus damni” può ritenersi accertato, atteso che il fideiussore, spogliandosi della proprietà dell'unico bene immobile posseduto, ha certamente determinato una variazione in peius della consistenza della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. La S.C. ha infatti più volte affermato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. Eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., 19/07/2018, n.
19207, Cass. 3/0272015, n. 1902/15)” (CASS 16221/2019).
Quanto al requisito soggettivo, c.d. scientia damni, cioè che il fideiussore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, la prova può essere fornita dal creditore anche con presunzioni;
queste, ex art. 2729 c.c., devono essere gravi (probabilità che il fatto ignoto discenda dal fatto noto), precise (che i fatti noti siano ben determinati) e concordanti
(convergenti e non in conflitto tra loro).
La S.C. ha costantemente argomentato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie […] la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327 e Cass.
11/02/2005, n. 2748)” (Cass. n. 16221/2019).
Gli elementi di prova presuntivi offerti dalla creditrice, costituiti dal rapporto di parentela tra donante (padre) e donatario (figlio), dall'essere il donatario socio della dal costituire l'immobile donato l'unico cespite immobiliare Parte_5 del fideiussore, non appaiono tali da avere il requisito della gravità.
Viceversa, vi sono una serie di elementi che rendono verosimile la mancanza di consapevolezza nel fideiussore del pregiudizio alle ragioni del creditore. In primo luogo, parte attrice sostiene che la seconda fideiussione sarebbe una semplice estensione della prima in ordine all'entità dell'importo massimo garantito, ma nel testo della garanzia prestata in data 8/2/2010 non si fa il benché minimo cenno alla precedente fideiussione del 2001; è pertanto del tutto plausibile che ritenesse estinta quest'ultima sin dalla data di CP_1 chiusura dei c/c nel 2002.
In atti non vi è la prova che al momento del compimento dell'atto dispositivo la situazione patrimoniale della società garantita fosse tale da far presumere l'imminente escussione della garanzia da parte della a causa Pt_3 dell'insolvenza della società. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo è sorto oltre due anni dopo l'atto di donazione, a seguito di un'unica operazione di anticipo fatture non andata a buon fine.
L'affermazione della posta a riprova della scientia fraudis del donante, Pt_3 secondo cui al momento dell'atto dispositivo la situazione finanziaria della società fosse già grandemente compromessa, non risulta confermata dai documenti in atti. Risulta infatti che quasi tutto il debito maturato da Parte_5
Contr verso è scaturito da un'unica operazione negoziale posta in essere successivamente, ossia il finanziamento del 27 aprile 2010 posto a base del decreto ingiuntivo. Inoltre sarebbe incomprensibile il finanziamento di ben
160.000 euro con la sola garanzia della fideiussione rilasciata in data 8.2.10, tanto più che a quella data non risultava più proprietario di immobili a CP_1 seguito della donazione del 2009.
La domanda di revocatoria, mancando uno dei requisiti di legge, va rigettata.
V La domanda subordinata di accertamento della simulazione della donazione, rigettata in primo ed in secondo grado per totale mancanza di offerta probatoria della reale volontà del donante e del donatario di non stipulare detto contratto, è stata formulata senza indicazioni delle censure alla decisione sul punto ed è comunque rimasta sfornita di prova. Oltretutto sul punto vi è il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di simulazione e nullità, non essendo stata oggetto del giudizio in Cassazione.
Anche la domanda di simulazione va quindi rigettata. VI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa parte appellata in riassunzione, le spese processuali del presente grado del giudizio e quelle del giudizio di
Cassazione demandate dalla Suprema Corte, devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da tramite JULIET S.P.A. oggi Parte_1 contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
in riassunzione del giudizio su rinvio dalla Corte di Cassazione con
[...]
Ordinanza n. 18232/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna rappres. da JULIET S.P.A. oggi Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
e , così liquidate: Controparte_1 Controparte_2
Giudizio di legittimità: € 5.177,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Giudizio di rinvio: € 9.991,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1982/2024 in riassunzione su rinvio dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. R.G. 11942/2020 –n. Sez.
1970/2024 – n. Racc. G. 18232/2024 –pubbl. in data 3.07.2024, promossa da:
(cf tramite JULIET S.P.A. oggi Parte_1 P.IVA_1
(cf ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2
dell'avv. Tommaso Nidiaci (cf ) Attrice in C.F._1
riassunzione contro
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Lascialfari (cf C.F._3
) Convenuti in riassunzione C.F._4 CONCLUSIONI
In data 23.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione o istanza reietta, in accoglimento dei principi espressi dall'ordinanza resa dalla
Suprema Corte di Cassazione n. registro generale 11942/2020 – numero sezionale 1970/2024 – numero di raccolta generale 18232/2024 – pubblicata in data 3.07.2024, in riforma della sentenza n. 2147/2015 emessa dal
Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottoressa Primavera e della sentenza n. 2117/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze - Prima Sezione
Civile in data 4.06.2019, pubblicata in data 12.09.2019, non notificata, nell'ambito del procedimento n. 1802/2015 r.g.: IN TE : Dichiarare inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 C.C. nei confronti dell'attrice
[...]
e per la quota parte del signor .; Parte_3 Controparte_1
l'atto del 22.04.2009 ai rogiti del Notaio Notaio in Sant'Agata di Persona_1
Militello (ME) Repertorio n. 24817 Raccolta n. 6187 con il quale il signor
[...]
unitamente alla di lui coniuge donava al proprio CP_1 Controparte_3 figlio nato a [...] il [...] , la piena proprietà del Controparte_2 seguenti bene immobile: appartamento per civile abitazione sito in Follonica
(GR) Via Litoranea posto al piano 2 interno 10 corredato da rimessa al piano terreno Rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Follonica al foglio di mappa 19, part. 874: sub. 27 e sub. 102. IN IPOTE : Dichiarare assolutamente simulato ex art. 1414 C.C. e per l'effetto nullo per la quota parte del signor .; l'atto del 22.04.2009 ai rogiti del Notaio Controparte_1
Notaio in Sant'Agata di Militello (ME) Repertorio n. 24817 Raccolta Persona_1
n. 6187 con il quale il signor unitamente alla di lui coniuge Controparte_1
donava al proprio figlio nato a [...] il Controparte_3 Controparte_2
03.04.1968 , la piena proprietà del seguenti bene immobile: appartamento per civile abitazione sito in Follonica (GR) Via Litoranea posto al piano 2 interno 10 corredato da rimessa al piano terreno Rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Follonica al foglio di mappa 19, part. 874: sub. 27 e sub. 102. In ogni caso con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine degli atti impugnati, il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'atto di citazione in riassunzione e, con esso, tutte le domande proposte da e, per essa, dalla Parte_1 Controparte_4 in quanto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto. Con vittoria di
[...] spese, diritti ed onorari per tutti i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha Parte_4 convenuto in giudizio e dinanzi a questa Corte Controparte_1 Controparte_2 di Appello, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18232/2024 del 3.7.2024, con la quale la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 2117/19 di questa Corte che aveva confermato, con diversa motivazione, la sentenza n. 2147/2015 emessa dal Tribunale di Firenze di rigetto delle domande, proposte da nei confronti di Controparte_5
e del figlio , di revocatoria, o in subordine di Controparte_1 Controparte_2 simulazione e nullità, dell'atto rogato in data 22.4.09 dal notaio di Persona_1
Sant'Agata Militello, con cui il padre aveva donato al figlio la piena proprietà di un appartamento di civile abitazione sito in Follonica.
La S.C. ha previamente rilevato l'implicito riconoscimento, per mancanza di contestazione, della successione - e conseguente legittimazione al ricorso - della ricorrente alla banca originariamente attrice e poi Parte_1 appellante, nelle cui ragioni è succeduta per effetto della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione attuata a mente degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130.
Ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c. e del principio del ne bis in idem, per contrasto tra la dichiarata inefficacia della fideiussione nella sentenza impugnata ed il contrario accertamento di efficacia della fideiussione contenuto nella sentenza 185/2015 passata in giudicato, emessa nell' opposizione al decreto ingiuntivo promossa da statuendo che l'autorità del giudicato sostanziale Controparte_1 presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune il petitum, la causa petendi ed i soggetti, mentre la richiamata sentenza definitiva è stata resa in un giudizio avente un oggetto diverso e al quale è Contr rimasto estraneo , essendo stato promosso da solo nei Controparte_2 confronti di . Controparte_1
La Suprema Corte ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 1938 cod. civ., rilevando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare efficace la fideiussione omnibus prestata nel 2001, sussistendo tutti gli elementi costitutivi con l'indicazione dei soggetti e del limite massimo della garanzia.
II I fatti oggetto del giudizio ebbero inizio nell'ottobre 2001, allorquando furono accesi in favore della società presso la i conti Parte_5 CP_5 correnti e le aperture di credito n. 14618.38, n. 14685.54 e n. 14686.47;
- il giorno successivo (12.10.2001) sottoscrisse un contratto Controparte_1 di fideiussione omnibus nell'interesse della ed a favore della Parte_5 Pt_3 fino alla concorrenza dell'importo massimo di 1.250.000.000;
- nel maggio 2002 i suindicati rapporti bancari furono chiusi senza pendenze di rapporti di dare-avere;
- nel 2005 furono accesi presso la per la Parte_3 società un nuovo conto corrente (n. 8862.75) e un nuovo rapporto Parte_5 di anticipazione bancaria (n. 33251006);
- in data 22.04.2009 pose in essere un atto di donazione di Controparte_1 un bene immobile (un appartamento per civile abitazione sito in Follonica -GR) in favore del figlio , amministratore e socio di maggioranza della CP_2 Pt_5
[...]
-in data 8/2/2010 sottoscrisse in favore della stessa società Controparte_1 una fideiussione omnibus fino alla concorrenza del massimo di € 1.704.000,00; Contr
- in data 27 aprile 2010 la società chiese ed ottenne da sul Pt_5 rapporto anticipi n. 33251006 un finanziamento pari ad euro 152.167,68 con scadenza 27 luglio 2010, non onorato dalla Parte_5
- in data 15 marzo 2011 la società venne posta in liquidazione ed il Parte_5
23 novembre 2011 venne dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze;
- in data 1° febbraio 2012 ottenne dal Tribunale di Firenze il CP_5 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 571/2012, con cui veniva ingiunto a , in qualità di fideiussore, di pagare in favore della Controparte_1
l'importo di euro 156.687,79 (di cui euro 4.520,11 per saldo debitore Pt_3 del conto corrente n. 8862,75 ed euro 152.167,68 per la chiusura in data 30 settembre 2011 del rapporto anticipi n. 33251006); avverso il d.i. fu proposta opposizione che venne rigettata dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
185/2015;
- con atto di citazione notificato il 10.2.2012 la ritenendo che la Pt_3 suindicata donazione ostacolasse la soddisfazione del credito vantato in forza dei suindicati sentenza e decreto ingiuntivo, in quanto il fideiussore si era spogliato dell'unico bene immobile da lui posseduto, adì il Tribunale di Firenze con azione revocatoria dell'atto dispositivo ed in via subordinata azione di simulazione e nullità.
- Il Tribunale di Firenze, ritenuta valida la fideiussione omnibus stipulata nel
2001 e sussistente l'eventus damni, considerò che l'epoca dell'atto dispositivo andasse comparata non con la stipula del contratto-quadro di anticipazione contro cessione di credito del 12.7.06 ma con la data dell'operazione di anticipo del 2010, che aveva generato il credito della banca e rispetto alla quale la donazione era di un anno precedente;
pertanto, con sentenza n.
2147/2015 del 16.06.2015, rigettò la domanda di revocatoria ritenendo non provata in capo al fideiussore la scientia damni, respingendo anche la domanda di simulazione perché non provata.
-La decisione di rigetto venne confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Firenze, con diversa motivazione. Il Collegio rilevò che la fideiussione omnibus può essere considerata un contratto valido, in quanto avente un oggetto determinato o determinabile, solo a condizione che le condizioni bancarie siano comunque tutte riferibili a rapporti giuridici esistenti, intercorrenti tra l'obbligato principale e la banca;
pertanto la fideiussione del
2001 era da ritenersi implicitamente revocata alla chiusura di tutti i rapporti bancari nel 2002; dovendosi prendere come riferimento la seconda fideiussione prestata in data 8/2/2010, ossia successiva all'atto di donazione, la banca attrice non aveva ottemperato all'onere su lei gravante di fornire prova, neppure con presunzioni, del requisito soggettivo della dolosa preordinazione a ledere le ragioni dei creditori. Confermò altresì il rigetto della domanda di simulazione perché non provata.
III L'attrice in riassunzione sostiene che la previsione di un massimale sarebbe sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione omnibus, essendo tale requisito l'unico previsto dall'art. 1938 c.c. (come novellato dalla legge n. 154 del 1992), che richiederebbe solo l'indicazione del creditore, del debitore principale e dell'importo massimo garantito, comprendendo qualsiasi rapporto tra il debitore principale ed il creditore fino alla revoca espressa della garanzia prestata, a differenza del contratto accessorio della fideiussione classica che dipenderebbe da una obbligazione principale ben precisa;
afferma che la fideiussione del 2010 non sarebbe una nuova fideiussione ma un semplice ampliamento del massimo garantito;
trattandosi di atto a titolo gratuito per l'esperibilità dell'azione revocatoria sarebbe necessaria e sufficiente la prova dell'eventus damni e comunque sarebbe stata stata fornita la prova anche della scientia damni con presunzioni;
nel caso in esame gli elementi di prova presuntivi sarebbero costituiti dal rapporto di parentela tra donante (padre) e Parte donatario (figlio), dall'essere il donatario socio della dal costituire Parte_5
l'immobile donato l'unico cespite immobiliare del fideiussore.
Gli appellati contestano l'assunto avversario. Sostengono che anche la fideiussione omnibus sarebbe un contratto accessorio ad un rapporto principale, cosicché il venir meno del secondo comporterebbe l'estinzione del primo;
- una riprova dell'avvenuta estinzione della prima fideiussione si evincerebbe dal comportamento dalla Banca, che non avrebbe fornito al Signor
una comunicazione annuale completa e precisa di rendiconto Controparte_1 della garanzia in essere;
-se avesse saputo che la Banca lo riteneva CP_1 ancora fideiussore in forza di quella prestata nel 2001 non avrebbe prestato una nuova garanzia fideiussoria nel 2010; - del resto quest'ultima, prestata in vista del finanziamento di lì a poco concesso, renderebbe evidente che se la
Banca avesse ritenuto valida la prima fideiussione non avrebbe sentito l'esigenza di stipularne una seconda;
inoltre avrebbe avuto luogo senza che la banca contestasse al fideiussore l'avvenuto atto di donazione, pur avendone conoscenza dalla trascrizione dell'atto nei pubblici registri, nè gli avrebbe fatto presente che era già fideiussore dal 2001; - la cessazione della garanzia originaria sarebbe avvenuta, pur in difetto di formalizzazione, tuttavia per inequivoca volontà delle parti manifestata per comportamenti concludenti univoci e non fraintendibili;
-in ogni caso l'atto di donazione del 22.4.2009 Contr sarebbe anteriore al sorgere del credito in favore di del 27 aprile 2010, non avendo in precedenza mai avuto alcun debito nei confronti Parte_5
Contr della - non avrebbe provato la volontà del fideiussore di stipulare Pt_3
l'atto dispositivo al fine precipuo di nuocerle e nemmeno la semplice conoscenza da parte del donante che tale atto avrebbe comportato un Contr pregiudizio al soddisfacimento delle ragioni del creditore;
- essendo alla data del 27 aprile 2010 a conoscenza dell'avvenuta donazione, non potrebbe adesso pretendere la ricostituzione di una garanzia patrimoniale con cespiti allora già inesistenti nel patrimonio del fideiussore. Eccepiscono inoltre il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di simulazione e nullità, non essendo stata oggetto del giudizio in Cassazione.
IV L'assunto di parte appellante secondo cui l'art. 1938 c.c. richiederebbe ai fini della validità soltanto l'indicazione del creditore, del debitore principale e dell'importo massimo garantito ed opererebbe fino alla revoca espressa della fideiussione omnibus, alla luce del principio emanato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18232/2024 del 3.7.2024 deve essere accolto.
La S.C. ha infatti espressamente affermato:
“Il secondo motivo di ricorso – con cui si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 1938 cod. civ. in quanto la
Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare efficace la fideiussione prestata nel
2001 trattandosi di fideiussione omnibus, in relazione alla quale erano riconoscibili nella specie tutti gli elementi costitutivi, essendo indicati i soggetti ed il limite massimo della garanzia – è fondato e va pertanto accolto.
Com'è noto, per effetto della novella attuata dall'art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992, n. 154, l'art. 1938 recita ora che “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”, il che ha elevato il requisito della predeterminazione nel massimo dell'impegno assunto dal fideiussore a condizione di validità del relativo negozio, tanto da indurre la giurisprudenza di questa Corte a differenziare il trattamento giuridico tra i negozi fideiussori stipulati prima e dopo l'entrata in vigore della l. 154/92. Se, per vero, la sopravvenienza di detta legge non tocca infatti la validità e
l'efficacia della fideiussione fino al momento del sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, viceversa, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto e pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione
(Cass., Sez. I, 20/01/2017, n. 1580; Cass., Sez. I, 9/02/2007, n. 2871; Cass.,
Sez. I, 29/10/2005, n. 21101).”
La fideiussione prestata nel 2001 deve quindi ritenersi efficace.
Quanto agli ulteriori requisiti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. richiede, per il caso di atti dispositivi a titolo gratuito come quello in esame, “che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ. occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito, “l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali" (Cass. 1413/2006).
2.7. Ancora, è stato chiarito che
"l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto."( cfr. Cass. 762/2016)> (Cass 10824/2019).
Nel caso in esame l'atto dispositivo a titolo gratuito (2009) è anteriore al finanziamento (aprile 2010) che ha portato al decreto ingiuntivo, ma è successivo al nuovo conto corrente (n. 8862.75) e al nuovo rapporto di anticipazione bancaria (n. 33251006) accesi nel 2005, sul secondo dei quali è stato accreditato il finanziamento.
Dalla dichiarata efficacia della fideiussione omnibus del 2001 consegue che l'atto di donazione del 2009 è da ritenersi successivo all'acquisto della qualità di creditore, riconducibile ai conti accesi nel 2005; con l'ulteriore conseguenza che ai fini dell'espletamento dell'azione revocatoria la avrebbe dovuto Pt_3 dare prova del requisito che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Il presupposto oggettivo “eventus damni” può ritenersi accertato, atteso che il fideiussore, spogliandosi della proprietà dell'unico bene immobile posseduto, ha certamente determinato una variazione in peius della consistenza della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. La S.C. ha infatti più volte affermato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. Eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., 19/07/2018, n.
19207, Cass. 3/0272015, n. 1902/15)” (CASS 16221/2019).
Quanto al requisito soggettivo, c.d. scientia damni, cioè che il fideiussore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori, la prova può essere fornita dal creditore anche con presunzioni;
queste, ex art. 2729 c.c., devono essere gravi (probabilità che il fatto ignoto discenda dal fatto noto), precise (che i fatti noti siano ben determinati) e concordanti
(convergenti e non in conflitto tra loro).
La S.C. ha costantemente argomentato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie […] la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327 e Cass.
11/02/2005, n. 2748)” (Cass. n. 16221/2019).
Gli elementi di prova presuntivi offerti dalla creditrice, costituiti dal rapporto di parentela tra donante (padre) e donatario (figlio), dall'essere il donatario socio della dal costituire l'immobile donato l'unico cespite immobiliare Parte_5 del fideiussore, non appaiono tali da avere il requisito della gravità.
Viceversa, vi sono una serie di elementi che rendono verosimile la mancanza di consapevolezza nel fideiussore del pregiudizio alle ragioni del creditore. In primo luogo, parte attrice sostiene che la seconda fideiussione sarebbe una semplice estensione della prima in ordine all'entità dell'importo massimo garantito, ma nel testo della garanzia prestata in data 8/2/2010 non si fa il benché minimo cenno alla precedente fideiussione del 2001; è pertanto del tutto plausibile che ritenesse estinta quest'ultima sin dalla data di CP_1 chiusura dei c/c nel 2002.
In atti non vi è la prova che al momento del compimento dell'atto dispositivo la situazione patrimoniale della società garantita fosse tale da far presumere l'imminente escussione della garanzia da parte della a causa Pt_3 dell'insolvenza della società. Il credito azionato con il decreto ingiuntivo è sorto oltre due anni dopo l'atto di donazione, a seguito di un'unica operazione di anticipo fatture non andata a buon fine.
L'affermazione della posta a riprova della scientia fraudis del donante, Pt_3 secondo cui al momento dell'atto dispositivo la situazione finanziaria della società fosse già grandemente compromessa, non risulta confermata dai documenti in atti. Risulta infatti che quasi tutto il debito maturato da Parte_5
Contr verso è scaturito da un'unica operazione negoziale posta in essere successivamente, ossia il finanziamento del 27 aprile 2010 posto a base del decreto ingiuntivo. Inoltre sarebbe incomprensibile il finanziamento di ben
160.000 euro con la sola garanzia della fideiussione rilasciata in data 8.2.10, tanto più che a quella data non risultava più proprietario di immobili a CP_1 seguito della donazione del 2009.
La domanda di revocatoria, mancando uno dei requisiti di legge, va rigettata.
V La domanda subordinata di accertamento della simulazione della donazione, rigettata in primo ed in secondo grado per totale mancanza di offerta probatoria della reale volontà del donante e del donatario di non stipulare detto contratto, è stata formulata senza indicazioni delle censure alla decisione sul punto ed è comunque rimasta sfornita di prova. Oltretutto sul punto vi è il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di simulazione e nullità, non essendo stata oggetto del giudizio in Cassazione.
Anche la domanda di simulazione va quindi rigettata. VI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa parte appellata in riassunzione, le spese processuali del presente grado del giudizio e quelle del giudizio di
Cassazione demandate dalla Suprema Corte, devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da tramite JULIET S.P.A. oggi Parte_1 contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
in riassunzione del giudizio su rinvio dalla Corte di Cassazione con
[...]
Ordinanza n. 18232/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda attrice;
- condanna rappres. da JULIET S.P.A. oggi Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
e , così liquidate: Controparte_1 Controparte_2
Giudizio di legittimità: € 5.177,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Giudizio di rinvio: € 9.991,00 oltre spese gen. 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.