Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00219/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2018, proposto da
RE TR, UM NE, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tolomeo, Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Acquarica del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione 27/07/17 n. 26, notificata in data 01/08/17, con cui il Comune di Acquarica del Capo, Sportello Unico per l'Edilizia, ha ordinato ai ricorrenti nelle rispettive qualità “la demolizione delle opere innanzi descritte e il ripristino dello stato dei luoghi a sua cure e spese entro e non oltre 90 giorni dalla notifica”, preavvertendo che, in difetto, “si darà corso all'ulteriore procedura sanzionatoria di cui… al comma 4-bis dell'art. 31 DPR 380/01”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquarica del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Fina per la parte ricorrente e avv. G. G. Millefiori, in sostituzione dell'avv. T. Millefiori, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza 27/07/17 n. 26, con cui il Comune di Acquarica del Capo ha ordinato loro: “ la demolizione delle opere innanzi descritte e il ripristino dello stato dei luoghi a sua cure e spese entro e non oltre 90 giorni dalla notifica”, preavvertendo che, in difetto, “si darà corso all'ulteriore procedura sanzionatoria di cui… al comma 4-bis dell'art. 31 DPR 380/01 ”;
- rilevato che, con atto depositato in data 7.1.2022, i ricorrenti hanno manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a;
- ritenuto di compensare le spese di lite, stante la richiesta proposta in tal senso dai ricorrenti, e la mancanza di opposizione da parte del Comune resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO