TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3524/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Falciglia come da mandato in Parte_1
atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 24.09.2024, conveniva in giudizio , per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare alla restituzione della somma complessiva di € 11.500,00 prestatagli, con bonifici bancari in due tranches di € 10.000,00 e di € 1.500,00, e da questi non restituita nonostante vari solleciti. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione da parte di della Parte_1 Controparte_1 somma di €.11.500,00; B) per l'effetto, condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di €.11.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa Parte_1
in mora -16.05.2023-, per le causali tutte innanzi indicate. C) Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente evocato in giudizio, non si è invece costituito ed è rimasto Controparte_1
contumace.
1 La domanda della ricorrente è fondata e merita pieno ed integrale accoglimento.
Non può esservi alcun dubbio in ordine all'avvenuto prestito da parte di in Parte_1
favore del Ne sono infatti valida prova sia le copie dei due bonifici eseguiti a CP_1 favore di questi, di rispettivi € 10.000,00 (eseguito il 02.10.2022) e di € 1.500,00 (eseguito il
02.11.2022), entrambi a favore del ed entrambi con la specifica causale “Prestito”. CP_1
Ulteriore e dirimente prova, poi, riviene dalle copie delle comunicazioni WhatsApp (la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1254/2025, pubblicata il 17 gennaio 2025, ha sancito che i messaggi WhatsApp, analogamente agli SMS e alle e-mail, possono costituire valida prova documentale), nonché ancore ed infine dalle sue dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli, nelle quali il riconosceva esplicitamente sia i detti messaggi, CP_1
sia il prestito ricevuto, con correlativo obbligo ed impegno di restituire quanto mutuatogli
(“…con i miei messaggi confermavo la mia volontà di restituirli…Io voglio restituirli…”, con efficacia e valenza di confessione e prova legale, ex artt. 228 c.p.c., 2730 e 2733 c.c..
Da ciò, conseguono l'obbligo e la conseguente condanna del alla restituzione della CP_1 somma di € 11.500,00 ricevuta in prestito e non restituita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura parametrata a quanto effettivamente dovuto ed alla concreta attività svolta, tenuto conto del rito semplificato, con assenza di contraddittorio in ragione della contumacia del resistente e del riconosciuto debito.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda della ricorrente e dichiara accertato il prestito della somma di complessivi € 11.500,00 da questa eseguito in favore del resistente.
2) Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 11.500,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora del 16.05.2023, sino al soddisfo, come da domanda.
3) Condanna il medesimo al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 4.094,76 – di cui € 294,76 per esborsi ed € 3.800,00 per compenso, oltre
RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta.
4) Così deciso in Taranto in data 14.04.2025 Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
2