Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6324 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19028/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Aldo Aratro, pronunZI la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19028/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 25.03.2025
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria GraZI Raggi (c.f. ) presso il cui studio è C.F._2
elett.te dom.ta in Napoli, Corso Amedeo di Savoia n. 218;
- ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- CONVENUTO CONTIUMACE
Oggetto: risarcimento danni - lesione personale
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare, a) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto, per l'effetto b) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1
- 1 -
€ 20.766,44 per danno biologico, ITT, ITP, danno morale, ed € 276,60 a titolo di rimborso spese sostenute;
ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustiZI, il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, nella misura di legge sulla somma rivalutata;
c) con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che il giorno 22.10.2018, alle ore 15.00 circa, in Napoli, mentre camminava a piedi sul marciapiede di via Mezzocannone, nei pressi dell'Università, rovinava al suolo a causa di un dissesto del manto stradale, occultato e reso scivoloso dalla pioggia, non segnalato né visibile, riportando lesioni personali per le quali veniva condotta presso il PS dell'Ospedale Pellegrini di Napoli, ove i sanitari refertavano la “frattura pluriframmentaria radio e ulna al polso sinistro”. Ha dedotto, inoltre, il successivo ricovero con intervento chirurgico presso lo stesso nosocomio lamentando, sulla scorta di una consulenza di parte, postumi invalidanti nella misura del 9%, oltre ad un periodo di I.T.T. di giorni 15 e di I.T.P. di giorni 100, di cui giorni 20 al 75%, giorni 40 al 50% ed ulteriori giorni 40 al 25%.
Il benché regolarmente citato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del
25.03.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In punto di qualificazione giuridica, giova osservare che la domanda in esame va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. (invero, espressamente richiamata dall'attrice nell'atto di citazione), atteso che
- 2 - l'istante ha allegato che la responsabilità del discende da Controparte_1 un'anomalia del manto stradale, rappresentata dalla presenza di un “dislivello ricoperto di acqua, bagnato e reso scivoloso dalla pioggia” (cfr. atto di citazione).
Invero, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è il dato, ricorrente nel caso in esame, per cui la parte ponga a fondamento della domanda la responsabilità dell' quale proprietario e custode CP_3
del bene demaniale e il verificarsi del fatto dannoso in conseguenza di un'anomalia del bene medesimo.
A tal riguardo va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenZIle secondo cui, dalla proprietà pubblica degli enti pubblici sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 20943/2022).
Come noto “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -
e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.civ. n. 11152/2023).
Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera
- 3 - soggettiva, imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno. Il caso fortuito, in particolare, può essere
“comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, assumendo rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c.c. (che va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull' evento dannoso;
cfr. Cass. civ. n 27724/2018) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, alla responsabilità del custode ex art 2051 c.c. si affianca sempre, da parte del danneggiato che entri in relazione con la cosa, il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (cfr., per tutte, Cass. 20194/2018), la cui violazione costituisce comportamento del danneggiato stesso idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia. In tal senso “se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili
a chi con quella entri in contatto (Cass. 23584/13), è altrettanto vero che
l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata” (Cass. 2482/2018).
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, la condotta della danneggiata appare aver assunto un rilievo determinante nella causazione dell'evento.
Ed infatti sotto il profilo del nesso eziologico, l'istante ha allegato di essere rovinata al suolo “a causa di dissesti sul manto stradale con dislivello ricoperto di acqua, bagnato e reso scivoloso dalla pioggia”, versando in atti immagini fotografiche che evidenZIno, uno stato dei luoghi che, già essendo rimasto assolutamente privo di alcuna descrizione in citazione, ritraggono un
- 4 - dissesto tutt'altro che occulto (grossa buca provocata dal distacco di diversi sanpietrini immediatamente adiacente ad una botola metallica), sicché ben poteva essere prevista e percepita dall'attrice, con l'uso della normale diligenza, la pericolosità connessa all'incedere con la pioggia nei pressi del descritto tratto di strada, visibilmente ricolmo d'acqua.
Il comportamento dell'attrice non appare, invero, improntato alla ragionevole cautela, appropriata alle circostanze del caso, che avrebbe dovuto indurla a percorrere in un punto diverso quello stesso tratto di pavimentazione.
Come è stato opportunamente ribadito dalla Suprema Corte “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass.
20194/2018).
E del resto, alcuna condotta cauta, ad opera della danneggiata, è stata descritta dalla teste , escussa in corso di causa: “Il giorno 22 Testimone_1
ottobre del 2018, di pomeriggio intorno alle ore 15:00, mi trovavo in compagnia di mia ZI e percorrevamo a piedi via Parte_1
- 5 - Mezzocannone a Napoli in direzione Corso Umberto I, marciapiede sinistro, stavamo andando a fare una compera in quanto mia ZI doveva fare un regalo a mia figlia. Ad un certo punto, ho visto mia ZI che mi stava davanti cadere a terra in avanti e poi mi sono resa conto che era inciampata in una buca ricolma d'acqua…. Camminavamo sul marciapiedi. Ho visto che mia ZI metteva il piede nella buca e ha fatto schizzare l'acqua perché il piede è affondato nella buca”( cfr. verbale d' udienza del 26.01.2024).
Dalle dichiarazioni rese dalla teste non vi è alcun riferimento alla botola in ferro adiacente alla sconnessione del marciapiede, che, sebbene non descritta in citazione né indicata dalla teste, ma ben ritratta nelle fotografie prodotte, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad evitare di incedere su quel tratto di pavimentazione, ovvero di usare particolare cautela.
Ciò posto, non può, in ogni caso, sottacersi che la valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto mina fortemente l'attendibilità della prospettazione attorea, che in seguito al sinistro ha descritto un semplice soccorso con l'accompagnamento a piedi presso il PS dell'Ospedale Pellegrini di Napoli. Circostanza quest'ultima confermata, invero, dal teste, ma le cui modalità sono apparse molto poco compatibili con le condizioni della , Pt_1
descritte nella deposizione testimoniale, che avrebbero richiesto un trasporto in ambulanza o, tutt'al più, a mezzo autovettura.
Sul punto, la teste ha infatti dichiarato: “Mia ZI è caduta in avanti, di lungo, e con il braccio sinistro sotto il corpo e dopo la caduta lamentava dolori al braccio sinistro. Ha anche sbattuto la testa infatti al momento è svenuta ma si è ripresa dopo pochi minuti. I ragazzi di fronte chiamarono
l'ambulanza che non venne e io l'accompagnai al pronto soccorso del
Pellegrini di Napoli. ADR L'accompagnai a piedi”.
Del pari, ulteriori incongruenze vanno evidenZIte in merito all'orario di accesso presso il P.S. registrato alle ore 15,26, nonostante l'istante, asseritamente caduta intorno alle 15:00, dopo aver atteso invano l'arrivo di un'ambulanza, avrebbe poi raggiunto a piedi il nosocomio da via
- 6 - Mezzocannone in meno di mezz'ora.
Ed ancora , depone a sfavore dell'attendibilità della teste la riferita assenza di escoriazioni sul volto dell'istante, peraltro non refertate, nonostante la caduta dell'attrice, come dichiarato dal teste, fosse caduta in avanti sbattendo la testa e il volto: “Mia ZI ha preso una botta in avanti cadendo anche con la faccia ma in viso non aveva escoriazioni. ADR Dove è caduta mia ZI c'era una buca coperta d'acqua e l'ho vista proprio sbalzare e cadere con tutto il corpo a terra, aveva il braccio sinistro sotto il corpo. ADR.
Non ho visto graffi al viso ma confermo che in un primo momento è svenuta anche se per pochi secondi”.
Non da ultimo, le circostanze dichiarate nel verbale di Pronto Soccorso
(“Riferisce di essere caduta a causa della pavimentazione stradale resa sdrucciolevole dalla pioggia”) nulla confermano in ordine al dislivello occulto descritto dall'attrice quale causa della dedotta caduta.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenZIto, residuano numerose incertezze in ordine alle circostanze dedotte e allegate dalla parte attrice, tali da far ritenere non sufficientemente provata la stessa sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite ed il fatto allegato in citazione: il che appare sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente convenuto per mancata custodia della strada.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1
del p.t., ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso il 23.06.2025
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
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