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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIZZI Parte_1 C.F._1
ELETTRA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZONCA SIMONA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel ricorso introduttivo e di seguito riportate “c h i e d o n o
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con decreto accolga le seguenti
conclusioni
• omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 1761/2021, ovvero:
1) revocare l'onere di versamento dell'importo pari ad € 100,00 mensili, soggetti a rivalutazione
ISTAT annuale, a titolo di assegno divorzile, da parte del signor a Parte_1 favore della signora . Controparte_1
2) Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per l'assistenza legale, vengono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile in Sorisole Parte_1 Controparte_1
(BG) in data 5.10.1991 e dalla loro unione è nato un figlio nato il [...] in [...] Per_1
MB (BG), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di scioglimento n. 1761/2021, pubblicata il 13.10.2021, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/11/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento di un accordo di transazione tra le parti in ordine al TFR nonché al fine di regolare qualsivoglia pendenza e chiedendo pertanto di revocare il versamento dell'importo di euro 100 mensili versato dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile. CP_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1761/2021, pubblicata il
13.10.2021, del Tribunale di Bergamo, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 1.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIZZI Parte_1 C.F._1
ELETTRA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZONCA SIMONA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel ricorso introduttivo e di seguito riportate “c h i e d o n o
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con decreto accolga le seguenti
conclusioni
• omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 1761/2021, ovvero:
1) revocare l'onere di versamento dell'importo pari ad € 100,00 mensili, soggetti a rivalutazione
ISTAT annuale, a titolo di assegno divorzile, da parte del signor a Parte_1 favore della signora . Controparte_1
2) Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per l'assistenza legale, vengono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio civile in Sorisole Parte_1 Controparte_1
(BG) in data 5.10.1991 e dalla loro unione è nato un figlio nato il [...] in [...] Per_1
MB (BG), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di scioglimento n. 1761/2021, pubblicata il 13.10.2021, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/11/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento di un accordo di transazione tra le parti in ordine al TFR nonché al fine di regolare qualsivoglia pendenza e chiedendo pertanto di revocare il versamento dell'importo di euro 100 mensili versato dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile. CP_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1761/2021, pubblicata il
13.10.2021, del Tribunale di Bergamo, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 1.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio AR Tremolada