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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2120/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2120/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gerardina Trabace del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
e da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025, iscritto a ruolo il successivo 25 marzo 2025, Parte_1
e hanno premesso di avere un tempo instaurato una relazione more uxorio e che Parte_2 dalla loro unione è nato (il 24 dicembre 2019) il figlio . Persona_1
Dando conto di essersi determinati ad interrompere il legame di convivenza, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso del minore, la sua residenza e collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza con il padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno infine depositato note scritte autorizzate concludendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni di cui in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, stante la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso datato 28 febbraio 2025 e depositato il 24 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Paola Belvedere - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2120/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gerardina Trabace del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
e da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore,
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025, iscritto a ruolo il successivo 25 marzo 2025, Parte_1
e hanno premesso di avere un tempo instaurato una relazione more uxorio e che Parte_2 dalla loro unione è nato (il 24 dicembre 2019) il figlio . Persona_1
Dando conto di essersi determinati ad interrompere il legame di convivenza, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso del minore, la sua residenza e collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza con il padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno infine depositato note scritte autorizzate concludendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni di cui in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, stante la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso datato 28 febbraio 2025 e depositato il 24 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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