Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 21662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21662 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
UI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL OR, LV AL, OB NT, EL AR, SS IN, IU AN, CA TE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione cautelare:
- della graduatoria unica nazionale di merito del 30.12.24 prot. n. 459909/24 relativa alla procedura (prot. n. 372799/24 dell’1.10.24) per il passaggio dall’area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 62,50 collocandolo alla posizione n. 1124;
- della scheda di valutazione del ricorrente del 27.12.24 nella parte in cui per le competenze acquisite nel contesto lavorativo gli viene attribuito il punteggio di 10,07;
- del verbale n. 1 del 5.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- del verbale n. 2 del 9.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- del verbale n. 3 del 18.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”;
- del verbale n. 4 del 20.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” con ivi l“Allegato 3 – competenze acquisite (FRD);
- del verbale n. 5 del 27.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- dell’art. 4.9 del Bando dell’1.10.24
- in via cautelativa, del silenzio rigetto sull’istanza di correzione del punteggio inviata a mezzo pec il 23.1.25;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della graduatoria rettificata di merito del 9.4.25;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe, ritualmente depositato il 5.3.2025, il ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della graduatoria unica nazionale di merito del 30.12.24 prot. n. 459909/24 relativa alla procedura (prot. n. 372799/24 dell’1.10.24) per il passaggio dall’area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 62,50 collocandolo alla posizione n. 1124;
- della scheda di valutazione del ricorrente del 27.12.24 nella parte in cui per le competenze acquisite nel contesto lavorativo gli viene attribuito il punteggio di 10,07;
- del verbale n. 1 del 5.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- del verbale n. 2 del 9.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- del verbale n. 3 del 18.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”;
- del verbale n. 4 del 20.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” con ivi l“Allegato 3 – competenze acquisite (FRD);
- del verbale n. 5 del 27.12.24 della Commissione d’esame – famiglia professionale “Funzionario Tecnico”, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;
- dell’art. 4.9 del Bando dell’1.10.24
- in via cautelativa, del silenzio rigetto sull’istanza di correzione del punteggio inviata a mezzo pec il 23.1.25;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la graduatoria relativa alla procedura di progressione verticale (fra le aree) indetta dall’Agenzia delle Entrate con atto prot.n.372799 del 1.10.2024.
Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sinesi e come meglio articolate nel ricorso, nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 4.7 E 4.9 DEL BANDO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLA P.A. – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - CARENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRONEITA’ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE SPETTANTE ALLA COMMISSIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE ACQUISITE NEL CONTESTO LAVORATIVO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA
Parte ricorrente lamenta l’erronea assegnazione del punteggio ricevuto in relazione all’art.4.9 del bando (competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo di riferimento), dolendosi in particolare del fatto che, per le annualità 2019 e 2020, l’attività svolta in seno all’ufficio di appartenenza sia stata considerata di minore qualità (contenzioso seriale) rispetto a quella realmente prestata (contenzioso di grado complesso); solo per il 2021 l’attività svolta è stata correttamente qualificata.
3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 7.3.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistere al ricorso sulla base della memoria difensiva successivamente versata in atti.
4. In esito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, con ordinanza n.2127/2025, pubblicata in data 11.4.2025, il Collegio, ravvisata la necessità di integrazione del contraddittorio, autorizzava la notifica del gravame ai restanti controinteressati (ossia a tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria) per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell’Agenzia resistente, contestualmente fissando l’udienza pubblica per la trattazione nel merito, ai sensi dell’art.55, co.10 cpa, alla data del 19.11.2025.
La parte ricorrente comprovava l’integrazione del contraddittorio mediante deposito in data 23.4.2025.
5. Con successivi motivi aggiunti, notificati e quindi depositati in data 11.6.2025, il ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, instando per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di rettifica della graduatoria, adottato con determinazione del 9.4.25, prot.n.172571, reiterando le censure già prospettate con il ricorso introduttivo e deducendo l’illegittimità in via derivata del nuovo provvedimento di rettifica della graduatoria, nell’ambito della quale il ricorrente è posizionato al n. 1118 con il punteggio di 62,50.
6. In esito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare proposta in sede di motivi aggiunti, con ordinanza n.3971/2025, pubblicata in data 18.7.2025, il Collegio, ravvisata la necessità di integrazione del contraddittorio, autorizzava la notifica del gravame ai restanti controinteressati (ossia a tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria siccome rettificata) per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell’Agenzia resistente, contestualmente confermando l’udienza pubblica per la trattazione nel merito, ai sensi dell’art.55, co.10 cpa, alla data del 19.11.2025.
La parte ricorrente comprovava l’integrazione del contraddittorio mediante deposito in data 24.7.2025.
7. Seguiva il deposito di ampia documentazione e di articolata memoria difensiva a cura della parte ricorrente.
8. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale, atteso che, a seguito dell’ampliamento dei posti, l’eventuale accoglimento del gravame collocherebbe il ricorrente fra i vincitori (posizione 352, posti complessivi 521).
10. Il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, è infondato.
Si controverte in merito alla procedura avviata dall’Agenzia delle Entrate per la progressione verticale da assistenti (seconda area) a funzionari (terza area) per complessivi 1088 posti. Il ricorrente ha presentato domanda per la figura professionale di funzionario tecnico, ricevendo, all’esito della valutazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione, un punteggio di 62,50 punti e classificandosi, per l’effetto, alla posizione n.1124, successivamente modificata in 1118, con la rettifica della graduatoria del 9.4.2025, gravata con i motivi aggiunti. La definitiva collocazione in graduatoria non è utile ai fini del conseguimento del bene della vita, posto che il numero dei posti messi a concorso per il profilo di pertinenza era, a seguito dell’ampliamento deciso con determinazione del 4.3.2025, di 521 unità (326 originari con ampliamento di 195 unità).
La parte ricorrente contesta l’erroneità del punteggio assegnato alla voce di cui al punto 4.9 del bando, afferente alle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo. In base a tale previsione della lex specialis, “Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate”.
In altri termini, l’assegnazione del punteggio contemplava il riferimento alle annualità pregresse 2019-2020-2021 e, ai fini del punteggio massimo assegnabile, risultava determinante l’individuazione del coefficiente a sua volta assegnato, per le annualità di riferimento, nella procedura (denominata “FRD”) messa in campo nel recente passato dall’Agenzia, per l’attribuzione del salario accessorio (produttività individuale).
A seguito dell’accesso agli atti ed all’acquisizione dei verbali di Commissione, l’odierno istante apprendeva che, per la voce di cui al punto 4.9 del bando, gli erano stati attribuiti 10,07 punti, in luogo di quelli asseritamente corretti (circostanza che avrebbe concorso a determinare l’assegnazione complessiva di 72,43 punti), in quanto l’attività svolta, afferente al settore del contenzioso tributario, mentre per l’anno 2021 era stata valorizzata con il coefficiente più alto (range da 1,5 a 1,7 e valutata quindi come “contenzioso tributario complesso”), inspiegabilmente e immotivatamente, per le annualità 2019 e 2020, era stata invece valorizzata con il coefficiente da 1,3 a 1,4, giacchè ritenuta afferente a “contenzioso tributario seriale”, come tale di minore qualità professionale.
Il punto nodale della presente controversia, dunque, in assenza peraltro di puntuali contestazioni sulla lex specialis (e in particolar modo sull’art.4.9 del bando, che è stata menzionata fra gli atti impugnati con mera clausola di stile, senza tuttavia sollevare ex adverso puntuali censure), verte, in pratica, sulla correttezza o meno dell’operato dell’Amministrazione intimata, la quale, per le annualità 2019 e 2020, ha ritenuto l’attività svolta dal ricorrente come di minor pregio, in quanto afferente a contenzioso seriale, mentre per l’anno 2021, al contrario, correttamente, avrebbe applicato il coefficiente più elevato, riconoscendo quindi natura complessa alla mansione svolta dal ricorrente nell’ambito del contenzioso tributario presso l’ufficio in cui presta servizio (Area legale- UP Territorio di Napoli).
Le argomentazioni prospettate non persuadono.
In base alla pertinente previsione della lex specialis (rif. art.4.9 del bando), non contestata in modo compiuto, i punteggi attribuiti al parametro delle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo di riferimento non dovevano essere assegnati in base ad una valutazione operata ad hoc dalla Commissione di concorso, ma scaturivano dall’applicazione dei coefficienti già applicati dall’Agenzia delle Entrate per la corresponsione del salario accessorio (procedura informatica FRD), in base agli accordi sindacali medio tempore intervenuti.
La stessa documentazione prodotta in atti da parte ricorrente (cfr., in particolare, gli allegati 16,17,18 del deposito effettuato in data 5.3.2025), comprova che, per gli anni 2019 e 2020, nella consuntivazione delle ore lavorate, che ha costituito il fondamento per l’erogazione del salario accessori e dunque anche della procedura di progressione verticali in esame, l’attività espletata sia stata considerata come afferente a contenzioso di natura seriale, mentre solo quella elaborata per il 2021 ha registrato una valutazione diversa, esponente la qualificazione di contenzioso di grado complesso.
L’osservazione che precede è dirimente, dal momento che la lex specialis rimandava, per l’attribuzione del punteggio, a quanto risultava dalla procedura informatica (FRD) già utilizzata per la valutazione della produttività individuale ai fini del salario accessorio, peraltro non contestata nella pertinente sede dall’interessato.
Per converso, parte ricorrente nel presente giudizio non ha fornito idoneo supporto probatorio atto a confutare quanto dedotto dall’Agenzia nella memoria difensiva versata in giudizio il 4.4.2025, allorchè, con riguardo all’attività concretamente svolta dall’interessato, ha rappresentato:
“nel triennio interessato il ricorrente ha sempre svolto la medesima attività.
In particolare, il sig. IN ha istruito mediazioni e solo contenzioso di primo grado davanti alla CTP di Napoli, non ha riscontrato predisposizione di Ricorsi per Cassazione o Appelli di particolare complessità e non ha mai compiuto attività di contenzioso complesso, per tutte e tre le annualità.
Nello specifico, il sig. IN UI, in carico all’Area Legale nel periodo
indagato, ha svolto le attività riportate nelle tabelle e grafici seguenti:……
Emerge, dunque, che il ricorrente ha sempre svolto la stessa attività da ricomprendersi nel contenzioso seriale in tutti e tre gli anni presi in considerazione, e che, a causa di un errore, solo per l’annualità 2021 si è visto riconoscere un coefficiente FRD maggiore”.
Di contro, non risultano idonee allo scopo, a dispetto di quanto ritenuto da parte ricorrente, le mail acquisite dalla Segreteria dell’ufficio presso cui l’interessato presta servizio (cfr. all.ti 20,21 deposito del 5.3.2024, in verità costituenti mera duplicazione del medesimo allegato, ossia la mail del 18.11.2021, relativamente all’annualità 2019- e all.to n.1 deposito del 9.10.2025, ossia la mail del 19.11.2020, relativamente all’irrilevante annualità 2018), posto che:
- trattasi di mere comunicazioni informatiche non sottoscritte da alcuno, né tantomeno dal responsabile della struttura;
- (soprattutto) non smentiscono, per quanto rileva ai fini dell’applicazione dell’art.4.9 del bando, le “risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021)”.
11. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di possono venire compensate, tenuto conto dell’interesse azionato e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PI TO, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
OR IL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IL | PI TO |
IL SEGRETARIO