Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3606/2010 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei Magistrati
dott. Andrea Ausili Presidente
dott. Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Luca Marzullo Giudice rel. est.
a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 18.9.2024, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3606/2010 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Valentini del foro di Perugia (c.f.:
, pec: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Città di Castello
(PG), Via Frescobaldi n. 2;
Attore
e
CP_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Barbara
Campanelli (C.F. ; PEC C.F._2
e Marta Minciotti (C.F Email_2
PEC ed C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Città di Castello
Via Coventry n. 37, giusta delega in atti, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.10.2023;
Convenuta
E contro
Persona_1 deceduta in corso di giudizio e nella cui posizione sono subentrati Pt_1
in qualità di erede che ha accettato con beneficio di inventario, e
[...] CP_1 quale erede pura e semplice;
[...]
Avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.9.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sullo svolgimento del processo e sulle deduzioni delle parti.
1.1. Con atto di citazione del 18.4.2008, il SI. ha citato in Parte_1 giudizio la madre, SI.ra e la sorella, SI.ra Persona_1 CP_1
rappresentando che il padre era deceduto il 19.4.1998
[...] Persona_2 senza lasciare testamento e lasciando come eredi legittimi la moglie e i due figli.
Aveva osservato che un precedente giudizio di divisione, instaurato nel 2001
(R.G. 10128/2001), era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. allo scopo di attendere l'esito pregiudiziale del giudizio di retratto successorio instaurato dalla SI.ra
(R.G. 938/2003) per accertare il suo diritto di prelazione sulla CP_1 quota ereditaria ceduta dall'attore in favore della società Controparte_2 di cui era socio.
[...]
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Aveva, quindi, evidenziato che l'asse ereditario risultava composto all'epoca dell'introduzione del giudizio da:
A) depositi in denaro presso Monte dei Paschi di Siena – filiale di Città di
Castello, per un importo pari a € 58.319,06, che sarebbero stati prelevati dalla SI.ra senza provvedere alla ripartizione pro quota; _1
B) beni mobili ubicati presso l'abitazione del de cuius ed in uso del coniuge superstite;
C) oggetti personali appartenuti al de cuius, come orologio, gemelli, monete antiche;
D) attrezzi agricoli, compreso trattore, nonché attrezzi per la cantina e per la produzione vinicola;
E) appartamento sito al terzo piano dell'immobile ubicato in Città di Castello
(PG), voc. Montesca Scatena ed unità antistante destinata a cantina;
F) somme percepite dalla SI.ra. in virtù del contratto di locazione _1
Controparte_ in essere con la dal 19.08.1998 al 31.01.2000 per l'immobile sito in
Città di Castello (PG), Via Bucchi n.2 e censito al catasto fabbricati al foglio 108 particella 54 sub. 3 e sub. 4.
Pertanto, l'attore ha rappresentato di avere diritto e interesse allo scioglimento giudiziale della comunione, compresi i beni oggetto di donazioni dirette o indirette da parte del de cuius a favore delle convenute da collazionare, così ricostruendo l'asse ereditario, anche con riduzione delle attribuzioni in caso di lesione di legittima. Ha domandato altresì il risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni oggetto di giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa.
1.2. Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente del 22 e del 23 settembre 2008 si sono costituite in giudizio le convenute e CP_1 [...]
le quali hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande Persona_1 avversarie, poiché inammissibili e/o improcedibili in rito e comunque infondate nel merito, chiedendo altresì in via riconvenzionale di ordinare all'attore di rendicontare e restituire a ciascuna delle convenute, per le rispettive quote di 1/3,
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le somme da lui riscosse a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in
Città di Castello (PG), Piazza del Garigliano, n. 4.
1.2.1. In via preliminare, hanno osservato le convenute che sarebbe evidentemente infondata la domanda di reintegra della quota di legittima, considerato che nei precedenti giudizi tra le medesime parti R.G. n. 10128/2001
e 10129/2001 il SI. si era già visto assegnare la quota di 1/3 della CP_1 proprietà esclusiva dei beni che ne erano oggetto, ovvero una misura ben superiore alla legittima a lui spettante (pari a ¼ dell'asse ai sensi dell'art. 542 c.c.).
1.2.2. Anche l'azione di simulazione sarebbe stata inammissibile per non essere stati indicati gli atti che l'attore assumeva dissimulassero atti di liberalità, né tantomeno il loro ordine cronologico, così precludendo la possibilità per il giudice di vagliare l'eventuale simulazione e, per l'effetto, eventualmente disporre la reintegrazione della legittima secondo l'ordine delle donazioni.
1.2.3. Parte convenuta ha altresì richiesto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., nelle more della prosecuzione del processo R.G. 10129/2001, nel corso del quale l'attore aveva chiesto la divisione degli stessi canoni percepiti dalla SI.ra di cui al punto F) dell'atto di citazione, con evidente _1 necessità di attendere l'esito della definizione del giudizio pregiudiziale e rischio di conflitto fra giudicati.
1.3. Nel merito, le convenute hanno contestato l'esistenza o la divisibilità dei beni individuati nell'atto di citazione, ed in particolare:
- i beni di cui al punto A) sarebbero documentati in maniera non veritiera e comunque gli investimenti in discorso, poiché cointestati tra il de cuius e la coniuge, spetterebbero in eredità all'attore nella misura della metà;
- i beni sub B) spetterebbero in uso al coniuge superstite ex art. 540 c.c. e quindi ciò che potrebbe cadere in comunione sarebbe solo la nuda proprietà;
- i beni sub C) e D) non sarebbero esistenti e comunque non conosciuti dalle convenute;
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- il bene di cui al punto E) sarebbe già di esclusiva proprietà delle convenute a seguito dell'azione di retratto successorio esperita con successo dalla SI.ra rispetto all'alienazione della quota CP_1 ereditaria disposta da;
Parte_1
- i canoni sub F) non sarebbero mai stati riscossi dalla SI.ra _1 bensì dallo stesso attore.
Per i medesimi motivi, anche la domanda di risarcimento del danno sarebbe del tutto infondata.
1.4. Alla prima udienza del giudizio originario, la parte convenuta ha eccepito l'incompetenza della Sezione distaccata del Tribunale di Perugia di Città di
Castello in composizione monocratica, in favore del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6) c.p.c. Il giudice, previo scambio di note autorizzate sulla questione sollevata, ha rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale per le determinazioni di propria competenza.
1.5. Il giudizio è quindi stato iscritto a ruolo presso l'intestato Tribunale il 23 giugno 2010 – da qui l'attribuzione del diverso numero di R.G. – e il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini per memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.
1.6. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha modificato le conclusioni precisando che l'atto del quale intendeva chiedere l'accertamento della simulazione fosse la compravendita del 4.2.1987 a rogito notaio Per_3 dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Città di Castello al foglio 147, particella 708, sub 4, oggetto di compravendita da parte del de cuius e della coniuge nei confronti della figlia e di ricostituire così l'asse CP_1 ereditario oggetto di divisione.
Nella memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. II termine, le convenute hanno contestato la decadenza dell'attore dalla domanda di simulazione, trattandosi di un inammissibile ampliamento del thema decidendum, e ne hanno comunque eccepito: i) la prescrizione dell'azione per lo spirare del termine decennale dall'apertura della successione o comunque dall'atto di cui veniva chiesta la simulazione relativa ai fini della collazione, ii) l'intervenuta usucapione della
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quota dell'attore da parte di , che aveva posseduto l'immobile uti CP_1 dominus per oltre 20 anni.
1.7. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.5.2012, il Giudice ha rilevato, per un verso, che la domanda di divisione dei beni oggetto di donazione, previo accertamento della loro natura simulata, fosse, anzitutto, nulla ma che tale nullità, non tempestivamente rilevata dal Giudice ed in assenza di un ordine di integrazione della citazione, era stata però sanata dalla specificazione operata dal medesimo attore in occasione della prima memoria;
per l'altro verso, venuta ritenuto (o, più propriamente, delibata) la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della relativa domanda.
Con la medesima ordinanza, sono state, pertanto, ammesse le prove orali, riservando all'esito ogni determinazione in merito all'espletamento della CTU.
1.8. All'udienza del 3.12.2013 sono stati sentiti i testi: Tes_1 Tes_2
, , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e a quella del 20.5.2014 sono stati sentiti Testimone_7 Testimone_8
e . A seguito della mancata comparizione Testimone_9 Testimone_10 della convenuta a rendere l'interrogatorio formale e della _1 documentazione dei suoi problemi di salute, all'udienza del 8.6.2016 il Giudice ha disposto procedersi all'interrogatorio presso l'abitazione della SInora ai sensi dell'art. 232, co. II, c.p.c. delegando all'uopo il Giudice Onorario Federico Fiore.
1.9. Mutato il Giudice nella persona fisica, lo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo e divenuto assegnatario del procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2018, ha disposto con ordinanza la rendicontazione a cura di parte convenuta delle somme incassate in virtù del contratto di locazione con dal 19.4.1998 al 31.1.2000, Controparte_3 nominando il C.T.U., Dott. e fissando l'udienza del 4.03.2019 per il Persona_4 giuramento e conferimento dell'incarico.
1.10. Depositata la CTU, sono seguiti svariati rinvii per tentare una composizione bonaria della controversia finché, dato atto dell'esito infruttuoso, il giudice ha fissato udienza cartolare di precisazione delle conclusioni per il
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3.11.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale datata 03.01.2022, la difesa di parte attrice ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di risarcimento per mancato godimento del bene di cui al punto E) dell'atto di citazione e vi ha dunque rinunciato.
1.11. Depositati gli scritti conclusionali, le parti hanno formulato istanza congiunta di rimessione della causa nel ruolo, stante il sopraggiungere della possibilità di una composizione bonaria della lite, all'esito della quale la causa è stata riposta in istruttoria.
1.12. A seguito di svariati rinvii per trattative, all'udienza del 22.2.2023 il difensore delle convenute ha dato atto dell'intervenuto decesso della SInora
con conseguente interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. _1
c.p.c.
1.13. Con ricorso del 23.5.2023, la causa è stata riassunta dall'attore Pt_1
nei confronti degli eredi della SI.ra e di .
[...] _1 CP_1
Successivamente, l'attore, figlio della convenuta deceduta, ha rappresentato di aver accettato l'eredità di quest'ultima con beneficio di inventario.
A seguito di ulteriori rinvii per trattative, l'ultimo dei quali per precisazione delle conclusioni, all'udienza 18.9.2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.14. Con la memoria di replica del 9.12.2024, parte attrice ha rinunciato alla domanda di simulazione della compravendita dell'immobile ceduto dal de cuius a e alla conseguente domanda di riduzione CP_1 dell'attribuzione lesiva.
2. Premessa: la perimetrazione del (residuo) oggetto del giudizio;
la rinuncia alla domanda operata dalla parte attrice.
2.1. Reputa il Tribunale di procedere ad una perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio.
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A tale scopo, per la sinteticità e precisione del rilievo, sia consentito rinviare a quanto indicato alle pagine 10 e 11 della comparsa conclusionale della parte attrice del 18.11.2024, ove sono riassunte le fasi principali del presente procedimento nonché, più nel dettaglio, gli altri conteziosi che, a latere di quello oggetto della presente pronuncia, hanno interessato la posizione delle parti in relazione all'eredità del SI. Persona_2
Ed allora, volendo brevemente riassumere i contenuti del presente giudizio si osserva che il19.4.1998 è deceduto il SI. sena lasciare Persona_2 testamento.
Allo stesso sono succeduti, secondo, dunque, le quote rinvenibili nell'art. 581
c.c., ferma, come si dirà, la disciplina della comunione dei beni e della cointestazione dei rapporti bancari, gli eredi legittimi, cioè il figlio , Parte_1 la figlia, e la moglie, . CP_1 Persona_1
2.1.1. In relazione a tale eredità venne introdotto un primo procedimento dinnanzi al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, iscritto al n. R.G.10128/2001, avente ad oggetto la divisione dei beni immobili del de cuius.
Tale giudizio venne sospeso e non sarà più riassunto.
2.1.2. A seguito della cessione di alcuni dei beni in comunione ereditaria da parte del SI. alla società con atto Parte_1 Controparte_2 pubblico del 01.04.2003, (doc. n.6 memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c. parte attrice), la SI.ra ha proposto un giudizio dinnanzi al CP_1
Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, per l'esercizio del diritto di riscatto.
Il procedimento, iscritto al N. R.G. 9308/2003, è stato definito con sentenza n.55/2006 emessa in data 06.07.2006, passata in giudicato.
2.1.3. Il SI. ha introdotto anche un altro giudizio, iscritto al n. R.G. CP_1
10129/2001 del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Città di Castello, diretto ad accertare che un immobile, di cui la madre affermava essere esclusiva proprietaria, faceva parte dell'asse ereditario del padre in ragione di una concessione ad aedificandum dalla medesima madre riconosciuta a favore del
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marito, domandando sia la divisione secondo le quote di legge, sia la restituzione dei canoni dalla stessa incassati dal decesso del padre dell'attore.
Il giudizio è stato dapprima parzialmente risolto con sentenza parziale n.103/2007 che riconosceva che parte dell'immobile oggetto di causa rientrava nell'asse ereditario e, successivamente, con sentenza n. 454/2015 resa in data
09.03.2015, che ha quantificato i canoni che la SI.ra doveva restituire _1
a . Parte_1
Il procedimento è pervenuto in appello e risolto con l'adozione dapprima della sentenza parziale n.885/2018, del 21.12.2018 e, quindi, con la sentenza definitiva n. 776/2019 del 12.12.2019, oggi passata in giudicato, che ha determinato l'importo complessivo dei canoni incassati dalla SI.ra con _1 condanna di quest'ultima alla relativa restituzione a (cfr. allegato Parte_1 note di trattazione datate 29.10.2021 – parte attrice).
2.2. Il presente giudizio ha, dunque, ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario relitto, tenendo conto di donazioni dirette e/o indirette – secondo una deduzione inizialmente connotata da un'elevata genericità – a favore delle convenute, previo accertamento della simulazione di atti al fine del conferimento ex art. 724 c.c. e riduzione e dunque, per la divisione dei beni ereditari indivisi facenti parte del residuo asse ereditario del de cuius, rimasti ancora in comunione tra gli eredi ed in particolare:
a) depositi in denaro presso Monte dei Paschi di Siena – filiale di Città di
Castello -come meglio indicati nell'atto di citazione;
b) beni mobili ubicati presso l'abitazione del de cuius ed in uso del coniuge superstite;
c) oggetti personali appartenuti al de cuius, come orologio, gemelli, monete antiche;
d) attrezzi agricoli, compreso trattore, nonché attrezzi per la cantina e per la produzione vinicola;
e) appartamento sito al terzo piano dell'immobile ubicato in Città di
Castello (PG), voc. Montesca Scatena ed unità antistante, nonché i beni
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di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n.1, c.p.c.) e beni meglio precisati nella prima memoria ex ar.t 183, VI comma c.p.c.;
f) somme percepite in virtù del contratto di locazione in essere con la
[...]
dal 19.08.1998 al 31.01.2000 per l'immobile sito in Città di CP_3
Castello (PG), Via Bucchi n.2 e censito al catasto fabbricati al foglio 108 particella 54 sub. 3 e sub. 4.
Nelle more del procedimento è però intervenuto il decesso della SI.ra
_1
Siffatta richiesta, peraltro, impone lo svolgimento di alcune osservazioni, in punto di diritto, svolte nel paragrafo n. 3 che segue.
2.3. Giova, però, osservare sempre allo scopo di delimitare l'oggetto del procedimento, che l'attore, nella propria comparsa conclusionale in replica, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di simulazione e alle conseguenti e connesse domande di riduzione e di collazione, le quali peraltro avevano giustificato l'attribuzione della controversia al Tribunale in composizione collegiale.
Deduce, infatti, l'attore di voler circoscrivere il thema decidendum del presente procedimento alla (sola) divisione dei beni costituenti l'asse ereditario residuo relitto del de cuius (peraltro sul rilievo di siffatta specificazione Persona_2 ci si soffermerà immediatamente nel successivo paragrafo) come indicati in citazione da a) a e) e meglio specificati nella memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. dunque abbandonando la domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 04.02.1987, Rep. 138126 Racc. 13321 a rogito Notaio Per_3 con cui il de cuius e la SI.ra hanno ceduto a favore di Persona_2 _1
la nuda proprietà dell'immobile come in atto identificato, e, CP_1 conseguentemente, rinuncia alle collegate domande di riduzione e di collazione.
2.3.1. Orbene, posto che è pur sempre il Collegio che deve prendere atto della rinuncia ed adottare le conseguenti statuizioni, solo per completezza argomentativa, si ricorda che secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
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- la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 17/12/2013, n. 28146);
- rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr. Cass. 1439/2022; Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass.
24/09/2013, n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146);
- la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum” (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23.7.1971 n. 2434;
Cass. 27.2.1965 n. 334, Cass. 22.4.1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta giacché in quel caso si tratterebbe, infatti, di rinuncia all'azione che,
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costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. (Cass. 19/02/2019, n. 4837);
- per contro, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 -
01);
- la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622).
Nella specie, il difensore ha esercitato le prerogative proprie del proprio mandato difensivo, circoscrivendo parzialmente la domanda che, dunque, come
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dedotto dal medesimo difensore, rimane circoscritta allo scioglimento della sola comunione relativamente ai beni di cui ai punti da a) ad e).
3. Premessa: sulla divisione della massa ereditaria in caso di morte di uno dei condividenti prima del perfezionamento delle operazioni divisorie.
Come si diceva, prima di procedere alla disamina, nel merito, della domanda di divisione giudiziale, le vicende soggettive (e processuali) che hanno caratterizzato il presente procedimento impongono lo svolgimento di una piccola ma necessaria premessa, in punto di diritto relativamente alla sorte ed al trattamento giuridico di una domanda di divisione (ereditaria) proposta da uno dei condividenti nei confronti degli altri, laddove nel corso del presente procedimento sopraggiunga il decesso di uno di costoro.
Ciò, in particolare, è imposto dalla circostanza che nel corso del presente processo si è verificato il decesso di uno degli eredi titolari di una quota ideale della massa (peraltro la più consistente), la SI.ra , alla Persona_1 quale sono subentrati, in qualità di eredi, rispettivamente con beneficio di inventario e pura e semplice, i figli e , i quali Parte_1 CP_1 risultano quindi contitolari, per successione ab intestato, sia dei beni di cui all'asse ereditario della madre che del padre.
In una situazione avente le medesime premesse di fatto del presente procedimento (giudizio di divisione dei beni caduti in successione instaurato contro i fratelli e il genitore superstite da uno dei figli, nel corso del quale è intervenuta la morte del genitore e di uno dei fratelli, in cui le due riassunzioni successive non hanno coinvolto altri soggetti oltre a quelli originariamente presenti in lite, essendo gli stessi i soli eredi dei condividenti deceduti) la S.C (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/07/2020, n. 15764) ha ritenuto quanto segue.
3.1. Se il chiamato all'eredità muore dopo averla acquistata, ma prima del perfezionamento delle operazioni divisorie, può accadere che al posto del condividente individuale subentri, per successione universale, una pluralità di
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persone. La vicenda, tuttavia, non comporta una corrispondente moltiplicazioni delle porzioni.
Si è, in particolare, osservato che “…In tema di divisione ereditaria, per
l'accertamento della comoda divisibilità dei beni, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa…” (Cass. n. 7835/1990; n. 13206/2017).
Il principio di cui sopra è stato affermato in relazione all'accertamento della comoda divisibilità, ma sembra inevitabile ritenere che lo stesso riguardi, inevitabilmente, la regolamentazione e lo svolgimento delle operazioni divisionali in genere.
Soggetto della divisione dovrà essere considerata la collettività dei successori, ai quali va attribuita unitariamente la porzione che sarebbe toccata al loro dante causa (Cass. n. 33438/2019; n. 11762/1992; n. 3894/1977).
Ciò si ricava specialmente dall'art. 726 c.c. a mente del quale “…eseguita la stima di procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote…”; detta disposizione si collega, poi, all'art. 469 c.c., comma 3, c.c., secondo cui “…quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi…”.
Tali regole, sebbene riferite alla rappresentazione, sono applicabili tutte le volte che, al momento della divisione, al posto del condividente individuale, sia subentrata per successione universale o particolare, una collettività di persone: essendo le situazioni determinate dalla successione per stirpe e dalla successione di una collettività sostanzialmente identiche, difficilmente potrebbe essere giustificato un diverso trattamento legale di queste due ipotesi.
3.2. Quando la successione avviene mortis causa a titolo universale gli eredi del compartecipe deceduto subentrano nella titolarità della quota indivisa dei beni
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oggetto della comunione alla quale concorreva il loro dante causa, che diventano contemporaneamente oggetto di una duplice comunione: quella originaria e quella sorta in conseguenza della morte del condividente fra gli eredi di lui, che comprenderà la quota indivisa di quei beni e le altre cose eventualmente presenti nell'asse.
Le due comunioni, derivando da diverso titolo, sono autonome l'una dall'altra e implicano in linea di principio separate operazioni divisionali.
Solo il consenso unanime dei partecipanti, debitamente manifestato per iscritto se nelle comunioni ci sono beni immobili, può consentire la divisione cumulativa, che riunisca cioè la totalità dei beni sottoposti a divisione in una massa unica (Cass. n. 5798/1992; n. 314/2009; n. 3029/2009;
n. 25756/2018; n. 15494/2019).
Si precisa, peraltro, che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone (Cass. n. 3512/2019).
Anche in questo caso i diritti del singolo devono essere regolati nell'ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l'attribuzione di beni facenti parte dell'altra massa (Cass. n. 4740/1977).
Ragioni di completezza argomentativa impongono, poi, di soggiungere che l'eventuale attribuzione ai successori di porzioni individuali, invece che di una porzione unica attribuita collettivamente, non solo implicherebbe una parziale unificazione delle masse, ma costituirebbe nello stesso tempo uno scioglimento parziale della comunione sorta a seguito della morte del compartecipe, se in essa, oltre alla quota indivisa, sono comprese altre cose.
3.3. Da tutto quanto finora osservato, discende, in via di estrema sintesi, che, se i condividenti non chiedono congiuntamente che la divisione si adegui alla mutata situazione soggettiva, essi concorreranno nella divisione in una duplice veste: come condividenti individuali per la quota originaria e come soggetti componenti un condividente collettivo per la quota spettante ai loro danti causa.
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Nel caso di specie, poiché in seguito alla riassunzione della causa da parte del SI. , nessuna delle parti ha manifestato (anche solo en passant, senza Parte_1 riportarlo nelle conclusioni, ove giammai si rinviene una siffatta richiesta ed ove, anzi si rinvengono richieste nei confronti degli Eredi ) Persona_1
l'intento di addivenire alla divisione (pure parziale) anche della massa ereditaria della SI.ra né tantomeno vi è stato un accordo in tal senso, la _1 presente sentenza non potrà che avere ad oggetto la massa ereditaria originaria e, per l'effetto, lasciare i beni che sarebbero stati assegnati a quest'ultima in comproprietà fra i suoi eredi (che pure corrispondono agli eredi del de cuius che ha originato la presente divisione, ) ciascuno nella propria veste Persona_2
(erede beneficiato il SI. erede pura e semplice la SI.ra Parte_1 CP_1
spettando a un diverso accordo o giudizio tra le parti la divisione anche
[...] della massa della coerede deceduta.
4. La ricostruzione dell'asse ereditario, stima dei beni e verifica di divisibilità: somme di denaro
Orbene, l'attore ha, dunque, circoscritto la domanda di divisione all'asse ereditario del SI. come indicati in citazione da a) a e) e meglio Persona_2 specificati nella memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c.
Si tratta, cioè:
a) depositi in denaro presso Monte dei Paschi di Siena – filiale di Città di
Castello, per un importo pari a € 58.319,06, che sarebbero stati prelevati dalla SI.ra senza provvedere alla ripartizione pro _1 quota;
b) beni mobili ubicati presso l'abitazione del de cuius ed in uso del coniuge superstite;
c) oggetti personali appartenuti al de cuius, come orologio, gemelli, monete antiche;
d) attrezzi agricoli, compreso trattore, nonché attrezzi per la cantina e per la produzione vinicola;
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e) appartamento sito al terzo piano dell'immobile ubicato in Città di
Castello (PG), voc. Montesca Scatena ed unità antistante destinata a cantina;
In proposito, non è superfluo ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che il principio stabilito dall'art. 727 c.c., in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima;
ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. (Cass. n. 29733 del 12/12/2017).
Inoltre nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni
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condividente, salvo conguaglio (cfr. ex multis Cass. n. 17862 del 27/08/2020;
Cassazione civile sez. II, 24/10/2024, n. 27602).
Con riguardo alle somme di denaro depositate presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena, filiale di Città di Castello, costituisce circostanza incontestata tra le parti che si trattasse di conti e titoli cointestati tra il SI. e la Persona_2 moglie . Persona_1
Agli atti di causa risulta prodotta la corrispondenza intervenuta tra il SI.
e la banca, nella quale: i) si individuano le posizioni creditorie del Parte_1 de cuius nei confronti dell'istituto di credito aventi la seguente consistenza al momento del decesso: “c/c n. 16313/42 cointestato con saldo in linea capitale di vecchie lire 2.921.448 corrispondenti ad € 1.508,80; • Titoli cointestati Paschi Op 9912 per vecchie lire 60.000.000 corrispondenti ad € 30.987,41; • Gestione patrimoniale mobiliare cointestata per vecchie lire 50.000.000 corrispondenti ad € 25.822,84. per un totale complessivo pari ad
€ 58.319,05.”; ii) viene affermato che “i depositi esistenti alla data della morte del SI.
(19.4.2001) (rectius: 19.4.1998) sono stati estinti dall'altro Persona_2 cointestatario del deposito” iii) che la persona con cui i rapporti in questione erano cointestati era la SI.ra , moglie del de cuius. Persona_1
Con tutta probabilità, dunque, le somme erano state prelevate dalla SI.ra la quale ha quindi avuto la materiale disponibilità delle somme in _1 comunione ereditaria.
4.1. La ricostruzione in merito all'esistenza di tali somme da parte del CTU è stata condotta sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte attrice con la II memoria ex art. 183 c.p.c., sub doc. 13), recante copia fotostatica della corrispondenza tra l'attore e la banca, la quale, invero, era stata disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale dalla difesa delle convenute alla prima difesa utile (memoria 183, III termine e successiva udienza di trattazione).
Poiché la difesa sul punto è stata ribadita dalla parte convenuta anche in sede di memoria di replica del 21.1.2022, espressamente richiamata da quella del 2024, deve essere ribadito quanto già osservato in merito alle differenze in diritto tra il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e il
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disconoscimento della conformità all'originale di un documento in copia fotostatica.
In particolare, non può dirsi che il deposito degli originali dei documenti in questione solo all'udienza 10.5.2018 comporti una preclusione all'utilizzabilità dei medesimi ai fini della decisione, per non avere l'attore tempestivamente sollevato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
4.1.1. Va osservato infatti che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento in copia fotostatica non è foriero degli stessi effetti giuridici del disconoscimento di una sottoscrizione apposta su un documento ex art. 214
c.p.c.; mediante il disconoscimento della conformità del documento al suo originale la parte esprime dei dubbi sull'esistenza nel documento prodotto di interpolazione, aggiunte o elementi che ne possano falsificare la veridicità. È quindi compito del giudice quello di uno scrutinio preliminare sulla fondatezza e verosimiglianza di quanto allegato da colui che effettua il disconoscimento tenendo presente che il giudice si può avvalere di ogni forma di conoscenza, anche presuntiva. Infatti, indubbiamente, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'articolo 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c. comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
4.1.2. Poiché i documenti di cui alle copie fotostatiche disconosciute sono stati prodotti in originale e conservati a cura della cancelleria e, peraltro, la
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medesima filiale della Banca ha confermato al CTU la “validità” del contenuto delle lettere redatte su propria carta intestata del 21.3.2001 e del 5.6.2001, non residua alcun dubbio sulla loro originalità.
4.2. Dovrà quindi procedersi alla divisione tra gli eredi del SI. delle CP_1 somme presenti sul conto corrente cointestato al momento della morte del de cuius nella misura di 1/3 in favore della SI.ra e 2/3 in favore dei figli, _1 tenendo conto che alla SI.ra (nella cui posizione sono subentrati i _1 figli) era già contitolare nella misura del 50%, il che dà luogo ad una suddivisione secondo le seguenti quote: 1/6 in favore di 1/6 in favore di Parte_1
e 4/6 in favore degli eredi di (la CP_1 Persona_1 divisione del cui asse ereditario esula dal presente giudizio, come chiarito nel paragrafo che precede), al contempo tenendo conto che trattavasi di rapporti cointestati.
Ed infatti, i principi più volte ribaditi dalla S.C. affermano, invero, che nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. ad es., Cass. civ. sez. II, 27/07/2022, n. 23403.
Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2,
02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1,
01/02/2000, n. 1087; Cass. Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).
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Alla luce di tutto quanto finora detto, dalla domanda di divisione del relictum discende che all'attore (che ha accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario e che dunque beneficia della separazione patrimoniale di cui all'art. 490 c.c.) spetta la restituzione, da parte degli eredi di , Persona_1 della propria quota di 1/6 delle somme di denaro, pari a € 9.719,84, non rivalutati, oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo.
4.2.1. In ordine al quantum, infatti, si ritiene, contrariamente a quanto rilevato nella CTU, che non sia dovuta la rivalutazione monetaria delle somme di denaro in oggetto.
Sul punto, non può che essere richiamata la giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale la collazione del danaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione, non potendosi tenere conto del mutato potere d'acquisto della moneta (cfr. Cass.
11.5.1973, n. 1255; Cass. 28.9.1969, n. 2342; Cass. 20.4.1964, n. 929).
Anche con riferimento alla donazione di una res diversa dal denaro, è stato osservato che, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quei momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico (Cassazione civile sez. II,
22/12/2020, n.29247, Cass. n. 25646/2008; Cass. n. 5659/2015; Cass. n.
9177/2018).
Quanto affermato dalla giurisprudenza in merito alla collazione del denaro o della res oggetto di donazione vale evidentemente anche nel caso di specie, dove il denaro non è stato oggetto di una attribuzione liberale del de cuius, ma è stato prelevato da un deposito bancario dalla cointestataria solo dopo la sua morte, quando il danaro era già caduto in successione. Alla luce della giurisprudenza
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sopra richiamata, quindi, non sembra possibile qualificare un simile obbligo di imputazione alla massa ereditaria da parte della coniuge come un debito di valore e non di valuta.
Quanto a non può farsi luogo all'assegnazione della quota di CP_1 denaro pari a 1/6 dei depositi in questione, atteso che, in qualità di erede pura e semplice della debitrice, il suo credito risulta estinto per confusione.
5. Segue: beni mobili ubicati presso l'abitazione.
5.1. Anche sul punto si rende necessaria una piccola premessa.
Astrattamente, al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la arredano di cui all'art. 540, comma 2, c.c., che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anche alla successione intestata del coniuge.
Nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.
Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione.
5.2. Ora, quanto alla stima dei beni mobili ubicati presso l'abitazione del de cuius, si prende atto dell'estimazione operata nel contraddittorio delle parti, in sede di CTU, dalla quale è emerso un valore complessivo degli arredi rinvenuti pari a € 10.150,00.
Quanto alla divisione, in seguito al decesso della SI.ra non si _1 pongono questioni in merito al diritto di uso dei beni mobili da parte della coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, co. II, c.c. ma la quota di 4/6 spettante alla madre delle parti costituite non può essere oggetto di divisione, per le considerazioni di cui al paragrafo 3, cui si rimanda, posto che alla morte del coniuge si determina, altresì, una causa di scioglimento della comunione, regime, peraltro, pacificamente optato dai coniugi in vita, essendo tale dato incontroverso tra le parti.
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5.3. Quanto alle operazioni di divisione dei beni mobili, merita di essere specificato che non costituisce un obbligo inderogabile quello dell'assegnazione delle porzioni uguali mediante estrazione a sorte, ai sensi dall'art. 729 c.c.
Con orientamento costante, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dalla citata norma di legge, nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29.1.2009 n. 2394; Cass. 18.1.2007 n. 1091Cass.
11.5.2005 n. 9848; Cass. 22.8.2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12.2.2013 n.
3461; Cass. 18.1.2007 n. 1091; Cass. 11.5.2005 n. 9848).
Nel caso di specie, va dato atto che, nei riguardi della proposta di divisione in lotti formulata dal CTU secondo “un criterio di omogeneità degli arredi/mobili assegnati all'interno di ciascun lotto, in considerazione dell'appartenenza a diverse fasce di valori economici e di tipologia”, le parti hanno manifestato una sostanziale indifferenza per l'assegnazione degli arredi, fatta eccezione per quelli catalogati ai numeri 4
(Tavolo ovale stile inglese, del valore di € 2.200,00) e 5 (Vetrina stile inglese del valore di € 1.700,00), rispetto ai quali entrambi hanno chiesto l'assegnazione in via alternativa (cfr. osservazioni all'integrazione di bozza di CTU da parte del
CTP di parte attrice del 15.10.2019 e “preverbale” dell'udienza del 20.11.2019 di parte convenuta).
5.4. Si ritiene dunque, per considerazioni di economia dei mezzi processuali, stante il valore tutto sommato contenuto degli elementi di arredo e la mancata manifestazione dalle parti di particolari legami affettivi o interessi economici all'assegnazione di alcuni beni anziché altri, eccettuati quelli di cui ai num. 4 e 5
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che non sia necessario darsi luogo all'estrazione a sorte ex art. 729 c.c. Del resto, l'interesse manifestato da entrambe le parti per i beni di cui ai numeri 5 e 4 non costituisce un ostacolo all'assegnazione non a sorte delle porzioni uguali, visto che entrambi gli oggetti sono stati inseriti dal CTU nel lotto C, che, in quanto porzione diseguale rispetto alle altre, deve necessariamente attribuirsi all'asse ereditario della SI.ra la cui divisione, però, non è oggetto di _1 causa.
Sembra dunque ragionevole, a fronte della divisione in quote di 1/6 ciascuno e della lottizzazione operata in sede di CTU, anche tenuto conto della composizione qualitativa ed economica dei lotti, assegnare quote di fatto proporzionali a quelle di diritto, nel modo che segue: al SI. (cui spetta 1/6 dei beni mobili per un valore di € 1.692,00 Parte_1
(10.500,00/6):
- il lotto A di cui alla CTU, composto da: • n. 1 Tavolinetto inglese (€
1.000,00); • n. 6 (€ 500,00); • n. 9 Cassettone in legno d'abete (€ 200,00); Per_5 per un valore totale di € 1.700,00
Alla SI.ra (cui spetta 1/6 dei beni mobili per un valore di € CP_1
1.692,00 (10.500,00/6):
- il lotto B di cui alla CTU, composto da: n. 2: Servante in stile inglese (€
1.200,00); • n. 11 Armadio in legno d'abete (€ 500,00); per un valore totale di € 1.700,00
Agli eredi di (cui spettano 4/6 dei beni mobili per Persona_1 un valore di € 6.766,00:
- Il lotto C di cui alla CTU, composto da: • n. 3 divani ed una poltrona in pelle (€ 300,00); • n. 4 Tavolo ovale stile inglese (2.200,00 €); • n. 5
Vetrina stile inglese (1.700,00); • n. 7 divani di stoffa + 1 poltrona (150,00
€); • n. 8 Tavolo in noce (€ 600,00); • n. 12 Vetrina in legno noce (€
250,00); • n. 13 Tavolo fratino in rovere (€ 300,00); • n. 14 Poltrone n. 3 in legno (€ 150,00); • n. 15 Vetrina primi '900 ( € 350,00); • n. 16 Madia (€
450,00); • n. 17 Cassettone in castagno (€ 300,00).
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per un valore totale di € 6.750,00 considerata la modestissima portata delle differenze monetarie (appena €
16,00 a favore del lotto C) e che vi è corrispondenza soggettiva tra eredi del de cuius e della SI.ra non si darà luogo ad alcun conguaglio monetario. _1
6. Segue: oggetti personali del de cuius.
Circa gli altri oggetti personali del de cuius indicati nell'atto di citazione non può che darsi atto che i medesimi non sono stati esibiti o comunque rinvenuti nel luogo di ultima abitazione del SI. , di talché non è possibile Persona_2 includere tali oggetti nel presente giudizio di divisione.
7. Segue: attrezzi agricoli
Quanto agli attrezzi agricoli rivenuti nell'annesso rurale all'abitazione del de cuius, stimati (pure con valori “molto cautelativi”) per un importo complessivo pari a € 1.500,00, considerato che si tratta di beni di scarso valore poiché in “mediocre stato di conservazione e ad oggi di difficile riutilizzo” con “appetibilità commerciale […] molto bassa, in considerazione dell'usura e del deterioramento” e che solo l'attore ha manifestato interesse alla assegnazione in natura, si ritiene di procedere all'assegnazione dei beni così individuati.: n. 2 : € 100,00 cad. € CP_4
200,00 n. 4 VASCHE IN CEMENTO € 10,00 cad.; € 40,00 n. 1
[...]
: Inutilizzabile;
/ n. 1 PORTATA COMPRESSA DI Parte_2 Pt_3
FORZA € 200,00 n. 1 TRATTORE A PG43087); € Controparte_5
600,00 n. 15 : € 2,00 cad. € 30,00 n. 1 POMPA DI Parte_4
IRRIGAZIONE: € 80,00; n. 5 BOTTICELLE: € 30,00 cad.; € 150,00 n. 1
DIRASPATRICE: € 100,00; n. 1 : € 50,00; n. 1 Parte_5
: € 50,00 in favore del SI. , con pagamento di un Parte_6 Parte_1 conguaglio pari a: € 250,00 nei confronti di (comproprietaria per CP_1
1/6) e € 1.000,00 nei confronti degli eredi di Persona_1
(comproprietaria per 4/6).
8. Segue: immobili di cui al foglio 146, part. 121 ed ex123 siti in Città di
Castello, Loc. Montesca Scatena n. 11. Sul risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile.
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La parte attrice chiede altresì procedersi alla divisione degli immobili siti nel comune di Città di Castello, Loc. Montesca, Voc. Scatena n. 11, distinti al
Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 146, particella 121, sub. 1 e 2
(fabbricato adibito a civile abitazione, limitatamente al piano seminterrato e al terzo piano) ed ex 123 (oggi scisso nelle particelle 1372, su cui insiste un annesso rurale antistante l'abitazione e 1371, comprendente il terreno agricolo circostante).
8.1. Innanzitutto, occorre premettere che, in seguito del decesso della SI.ra anche il SI. risulta erede di quest'ultima e quindi ha _1 Parte_1 acquistato per successione ab intestato una quota di 1/3 di proprietà dell'intero compendio immobiliare (pari a ½ della quota della madre). Tuttavia, come già rilevato nel paragrafo 3 della presente motivazione, cui si rinvia, la divisione dell'asse ereditario della madre delle odierne parti non rientra nell'oggetto della causa.
La trattazione di cui al presente paragrafo, quindi, è rivolta necessariamente a verificare, in via preliminare, se l'attore sia titolare esclusivamente della proprietà di 1/3 del fabbricato come erede della madre oppure se a quest'ultima debba aggiungersi la sua proprietà in ragione di 1/6 del compendio immobiliare in esame direttamente in qualità di erede di : occorre infatti chiarire Persona_2 se la sua “quotina” sia stata riscattata dalla sorella con l'azione di retratto successorio da questa esperita con successo. Come è ovvio, infatti, solo se l'attore risultasse effettivamente erede dell'originario de cuius potrebbe farsi luogo alla divisione dell'immobile in questione nel presente giudizio.
8.2. Ancora preliminarmente, stavolta in merito alla delimitazione del petitum, sebbene nel proprio atto di citazione l'attore non abbia espressamente chiesto la divisione anche del piano seminterrato, limitando la domanda all'
“appartamento sito al terzo piano dell'immobile ubicato in Città di Castello (pg) Loc.
Montesca, Voc. Scatena n. 11 – censito al catasto fabbricati distinto al foglio 146, particella
121, ed unità immobiliare antistante all'abitazione del de cuius, destinata a cantina…”, salvo poi precisare solo in sede di I memoria ex art. 183, co. VI che
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la domanda di divisione verteva su “quella parte esclusa dalla cessione effettuata da
a favore della società e acquisita mediante retratto Parte_1 Controparte_2 successorio da ”, a suo dire comprensiva anche del “piano CP_1 seminterrato”, deve ritenersi, al contrario di quanto affermato dalle convenute nelle proprie memorie di replica, che si sia trattato di una mera emendatio libelli volta a precisare ed ampliare parzialmente il petitum, entro il termine di preclusione rappresentato dalla memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 1), c.p.c.
Sulla scorta della domanda attrice, dunque, dovrà essere innanzitutto verificato se effettivamente vi sia una parte del compendio immobiliare in esame che sia rimasta esclusa dalla cessione delle proprie quote di proprietà operata da nei confronti della di Parte_1 Controparte_2 CP_6 con atto a rogito Notaio del 1.4.2003. La quota indivisa ceduta, infatti, è Per_6 stata oggetto di azione di retratto successorio da parte di , CP_1 conclusasi con l'accoglimento della domanda, ovvero con la dichiarazione del
“diritto dell'attrice a surrogarsi all'acquirente, con effetto dal 1.4.2003, nelle stesse condizioni di questo, previo versamento del prezzo stabilito…”.
8.2.1. Orbene, la domanda attorea di divisione degli immobili in esame non può essere accolta, atteso che l'attore, con effetto dal 1.4.2003, non risulta più titolare pro quota del fabbricato di civile abitazione posto in Comune di Città di Castello (PG), loc. Montesca Scatena, n. 11, censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 146, particella 121, sub. 1 e 2 e particella 123 (oggi scissa nei mappali 1371 e 1372) a seguito dell'azione di retratto successorio esperita con successo dalla sorella nel giudizio R.G. CP_1
9308/2003 concluso con sentenza n. 55/2006 della sezione distaccata di
Città di Castello del Tribunale di Perugia e che, quindi, la proprietà dell'immobile vada ascritta in ragione di 2/6 in capo a e in ragione CP_1 di 4/6 in capo agli eredi di . Persona_1
8.2.2. Prendendo in considerazione singolarmente le porzioni del fabbricato rispetto alle quali è stata richiesta la divisione, si osserva quanto segue.
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Quanto alla cantina posta al piano seminterrato, dalla semplice lettura dell'atto di cessione di “quotina” dell'1.4.2003, emerge che la stessa fosse stata oggetto di cessione (e quindi, di riscatto da parte dell'odierna convenuta), essendo espressamente nominata nella descrizione sub A) (“fabbricato di civile abitazione posto in Comune di Città di Castello (PG), località Montesca Scatena n. 11, costituito da due appartamenti di civile abitazione, dei quali uno posto al piano terra, composto da otto vani catastali, con cantina al piano seminterrato ed uno al piano primo, composto da sette vani catastali, il tutto corredato da resede esclusivo di stretta pertinenza rappresentato dalla superficie scoperta della particella 121, nonché da annesso adiacente, anch'esso integrato da resede esclusivo pertinenziale” e dato atto che “Quanto venduto è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune suddetto, in giusta ditta, nel foglio
146 dalla particella 121subalterno 1, categoria A/3, Classe 2, vani 8, xen-cella 121 sue Euro 355,32 e particella 12 subalterno 2, categoria A/3, classe 2, vani 7, rendita catastale Euro 310,91, quanto ai due appartamenti con la cantina ed il resede esclusivo…”) e pacificamente ricompresa nella particella catastale 121, menzionata nell'atto.
Anche l'annesso rurale (foglio 146, particella 1372) e il terreno agricolo circostante (foglio 146, particella 1371) risultano definitivamente usciti dalla proprietà dell'odierno attore e non si potrà dunque procedere alla relativa divisione.
Dagli atti di causa emerge infatti che il fabbricato rurale era stato realizzato a seguito di rilascio di Concessione Edilizia n. 2501/81 da parte del Comune di
Città di Castello-Sezione Urbanistica ai Sig.ri e Persona_2 [...]
e, come accertato dal CTU, “è risultato sostanzialmente conforme a Persona_1 quanto rilevato sul posto”. Il fabbricato è stato accatastato solo nel 2010, quando, sull'originaria particella 123, soppressa, sono stati originati due mappali: il 1372, relativo all'annesso rurale, e il 1371, rappresentato dalla rata di terreno agricolo residua. Va dato atto che, a seguito della novella dell'art. 14ter, d.l. 201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”), “I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere
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dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”, con superamento del previgente regime per il quale i fabbricati rurali non avevano una propria legittimazione catastale ma venivano considerate pertinenze dei terreni agricoli cui accedevano. Poiché al momento della cessione della quotina da parte dell'attore il fabbricato non risultava accatastato (non essendovi un obbligo di legge in tal senso), mancano nel relativo atto i riferimenti catastali, facendosi solo riferimento al “Catasto Terreni del Comune suddetto […] nel foglio 146 dalle particelle
[…] 123”.
Dal momento che l'annesso rurale insiste integralmente sull'originaria particella 123, poi soppressa e sostituita dalle 1371 e 1372, deve ritenersi che esso sia stato acquistato per accessione da e Persona_2 Persona_1
e che oggi sia di proprietà di e degli eredi di
[...] CP_1 [...]
all'esito dell'azione di retratto successorio da parte della Persona_1 convenuta sulla quota alienata dal fratello con atto pubblico del 1.4.2003.
8.2.3. Infatti, il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. vuole che il proprietario del suolo acquisti ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, ammettendo la deroga data soltanto da una specifica disposizione di legge o da un'espressa pattuizione tra le parti, facendo con quest'ultima riferimento, però, al negozio che attribuisca al costruttore dell'opera il diritto di proprietà su questa e così impedisca il prodursi dell'acquisto a titolo originario in capo al dominus soli.
Una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, secondo la disciplina generale dell'accessione, ove si proceda successivamente alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il venditore può riservare a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato soltanto costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art.
952 c.c.; di talché, in mancanza di una simile riserva, il riferimento al terreno individuato secondo i suoi riferimenti catastali non può che intendersi comprensivo del manufatto in esso incorporato, pur se non vi sia stata alcuna
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espressa estensione dell'alienazione ad esso (Cassazione civile sez. II,
12/05/2016, n.9769).
Anche il terreno agricolo oggi alla particella 1371, originato dalla particella
123, era indubbiamente, prima del decesso della SI.ra di proprietà di _1 quest'ultima (in ragione di 4/6) e della figlia (in ragione di 2/6). CP_1
8.2.4. I maggiori dubbi sorgono quanto alla titolarità pro quota da parte dell'attore, come erede di , del piano c.d. “sottotetto” (“terzo” Persona_2 nella prospettazione attorea ma definito “secondo” nella documentazione urbanistica e catastale).
Infatti, è astrattamente possibile che, in una compravendita immobiliare, le parti intendano cedere solo alcuni degli immobili inseriti in un'unica classificazione catastale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che i dati catastali hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo solo quando le parti vi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, il che nel caso di specie non è accaduto, dato che all'indicazione catastale le parti hanno affiancato una descrizione sommaria degli immobili effettivamente compravenduti.
8.2.5. Ad ogni modo, si ritiene di dover interpretare la scrittura nel senso che l'attore intendesse alienare la propria quota sull'intero fabbricato, compreso il piano sottotetto. In favore di tale ricostruzione depone lo stesso tenore letterale dell'atto, laddove il bene compravenduto viene indicato innanzitutto nel
“fabbricato” da intendersi nella sua interezza, rispetto al quale la successiva descrizione (“costituito da due appartamenti…”) appare una mera individuazione e specificazione di tutte le singole componenti del fabbricato nel suo complesso.
A tale interpretazione potrebbe essere obiettato che in effetti il fabbricato non
è costituito da solo due appartamenti, bensì da tre, dato che oltre al piano terra rialzato e al piano primo, anche il secondo piano risulta attualmente adibito ad abitazione civile (come si evince dal servizio fotografico realizzato dal CTU) e che quindi potrebbe essere ragionevole che le parti intendessero escludere dall'operazione il piano sottotetto. Il CTU geom. nell'ambito del Per_7
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giudizio n. 10128/2001, in seguito estinto per mancata riassunzione, aveva infatti individuato gli immobili oggetto di divisione nel modo che segue: “fabbricato di civile abitazione, da cielo a sottosuolo, cosi composto: - Piano seminterrato comprendente, garage, lavanderia, cantine, magazzini ed un salone rustico, per complessivi mq. 120 circa;
-
Piano terra rialzato comprendente, ingresso disimpegno, soggiorno, cucina, sala, pranzo, due camere, bagno, ed accessori per complessivi mq. 135 circa oltre ad un terrazzo;
- Piano primo comprendente, ingresso, soggiorno, due camere, bagno ed accessori per complessivi mq.
105 circa oltre terrazzo;
Piano secondo (ed ultimo) comprendente, dismpegno, tre camere, cucina, soggiorno, ed accessori per complessivi mq. 105 circa - Accessorio isolato di tipo rurale, elevato di un piano fuori terra ed in pessime condizioni statiche e di manutenzione, della superficie complessiva pari a mq. 75 circa. Accessorio isolato, al piano seminterrato, adibito a cantina, della superficie pari a mq. 70 circa, con sovrastante terrazzo”.
Questo dato, tuttavia, non appare decisivo, se solo si considera che la ricognizione operata dal CTU della causa non riassunta appare meramente descrittiva dello stato del compendio (tanto da essere inserita nel paragrafo sulla
“INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI
COSTITUENTI L'ASSE EREDITARIO”) e non vi è alcun elemento dal quale desumere che tale “partizione” interna dell'edificio fosse stata quella avuta a mente dall'attore nel momento in cui ha dato corso alla vendita della propria
“quotina”.
Inoltre, da un punto di vista urbanistico e catastale, l'ultimo piano risultava (e risulta, formalmente, tuttora) adibito a soffitta e quindi servente rispetto all'immobile di cui al sub. 2: allora, è altrettanto plausibile che l'immobile non fosse stato menzionato in sede di cessione della “quotina” perché considerato meramente accessorio a quello censito al foglio 146, part. 121, sub.
2. Dalla documentazione catastale, in particolare nel Mod. 5 definito “Accertamento e classamento” compilato in data 02/09/1943, si vede che nel quadro riferito alla
“Consistenza per vani utili” il sub. 2 fosse provvisto di soffitta sebbene tale porzione non fosse rappresentata graficamente. La circostanza venne annotata
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con manoscritto in calce alla planimetria del piano II (o piano primo) con riportata la dicitura “manca il piano terreno e il III piano” (n.d.r. o secondo piano).
Dalla documentazione urbanistica (concessione edilizia n. 24 del 29/03/1977 e successiva variante n. 24 del 23/04/1979) si evince che il “piano secondo” (ovvero, il sottotetto) risulta adibito a “soffitta”. Sul punto, non assumono un rilievo particolare le osservazioni del CTP di parte attrice, ad avviso del quale con la concessione edilizia 24/1977 e successiva variante si sarebbe pervenuti ad una razionale distribuzione dei vani interni, finalizzata ad attribuire autonomia funzionale all'unità immobiliare affrancandola da una funzione meramente servente rispetto ai piani sottostanti. Infatti, la redistribuzione dei vani interni costituisce elemento neutro rispetto all'autonomia di un appartamento, considerato peraltro che nel corso degli anni non è stata mai richiesta dai proprietari una modifica della destinazione d'uso dell'immobile (da locale pertinenziale ad abitazione) e il rilascio del conseguente titolo autorizzativo.
8.2.6. Una interpretazione antiletterale dell'atto pubblico del 1.4.2003 (nel senso che le parti volessero escludere dall'affare il piano sottotetto) non potrebbe essere sostenuta neanche sulla scorta della deduzione attorea secondo cui l'ultimo piano dell'immobile, seppure formalmente annesso di quello al sub. 2, fosse di fatto dotato di “autonoma consistenza”, come affermato dal teste Tes_1 che ha dichiarato che il sottotetto fosse abitato da un affittuario (udienza del
3.12.2013) ed emerso dalla descrizione e fotografia dello stato dei luoghi da parte del CTU nel suo accesso del 11.6.2019 (“unità immobiliare posta al sottotetto […] risulta accessibile da scala interna e costituita da vari locali così attualmente utilizzati: ingresso, angolo cottura, sala da pranzo/soggiorno corridoio su cui si affacciano tre camere da letto, un ripostiglio ed un bagno. Circa le finiture si evidenzia che le finestre e le persiane sono in legno con vetro, camera, pavimento in gres ceramico e parquet nelle camere da letto, angolo cottura con rivestimento, bagno accessoriato e rivestito. Abitabili le condizioni d'uso e di manutenzione.
Circa gli impianti che risultano autonomi, si evidenzia la presenza di citofono, di radiatori in ghisa, di impianti idrico, elettrico e scarico nelle pubbliche fognature”). L'indubbia adibizione del piano ad abitazione civile autonoma non consente infatti di
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ritenere che questo fosse stato escluso dall'alienazione della quota, considerato peraltro che il mancato autonomo accatastamento dell'appartamento e la natura abusiva della mutazione della destinazione d'uso avrebbero ostacolato la circolazione autonoma della proprietà del piano “sottotetto”, che, almeno formalmente, è sempre rimasto pertinenziale e annesso a quello di cui al sub. 2.
A fronte di un contegno delle originarie parti che non suffraga in senso decisivo una certa interpretazione dell'atto di cessione della quota (sull'intero fabbricato) a discapito dell'altra (solo sugli appartamenti al piano primo e secondo e non anche su quello al terzo piano), non può che seguirsi il dato letterale della scrittura, che depone nel senso che le parti abbiano inteso addivenire all'integrale cessione della quota di proprietà di Parte_1 sull'intero immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Città di Castello, foglio 146, part. 121, subalterni 1 e 2.
Per tutte i motivi sopra esplicitati, non può essere pronunciata la divisione degli immobili in esame perché il SI. non ne è proprietario Parte_1
(rectius: non ne è proprietario in qualità di erede di ). Persona_2
9. Segue: Canoni di locazione incassati dalla convenuta originaria in virtù del contratto di locazione con _1 Controparte_3 sull'immobile censito al Comune di Città di Castello, foglio n. 108, part.
874, 875 e 675 (ex 54 sub. 3 e 52 sub. 4) e 162 (già 54 sub. 2).
In ordine alle somme incassate dalla SI.ra per la locazione degli _1 immobili ereditari sopra indicati a seguito del decesso del de cuius, si rileva che le parti hanno dato atto che sul punto è intervenuto il giudicato esterno con la sentenza n. 776/2019 della Corte di Appello di Perugia, con la quale l'originaria convenuta, oggi deceduta, è stata condannata a versare Persona_1 all'odierno attore la somma a lui spettante iure hereditario sui canoni di locazione in oggetto.
10. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta di restituzione dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in Città di Castello,
Piazza del Garigliano n. 4
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La domanda riconvenzionale di parte convenuta, volta ad ottenere la restituzione, nei confronti della SI.ra e degli eredi di CP_1 Persona_1
delle rispettive quote di 1/3 di spettanza di canoni di locazione incassati
[...] dall'attore con riferimento all'immobile sito in Città di Castello, Piazza del
Garigliano n. 4, distinto al N.C.E.U. del Comune di Città di Castello al foglio n.
148, particelle nn. 28/1 e 28/2, a partire dalla morte del SI. Persona_2
(avvenuta il 19 marzo 1998) sino alla data in cui ha riscattato la CP_1 quota ereditaria del fratello (10 novembre 2006), non è meritevole di accoglimento poiché del tutto sfornita di prova.
In merito all'an della pretesa delle convenute, non è stata mai raggiunta la prova che l'immobile in discorso fosse gestito dal SI. e che i Parte_1 relativi canoni fossero stati incassati da lui. Al contrario, quanto al periodo immediatamente successivo alla morte del de cuius, risulta dalle quietanze agli atti, sottoscritte alternamente dall'una o dall'altra delle originarie convenute, che i canoni di locazione erano stati corrisposti da tale ditta TIMAC alle SI.re almeno con riguardo alle annualità 1998, 2000 e 2002. Parte_7
Le quietanze allegate dalla parte attrice alla propria memoria ex art. 183, co.
VI, n. 3) c.p.c. sono state disconosciute dalle convenute all'udienza del
19.11.2011. In merito, però, si ritiene che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione alla prima difesa utile, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., da parte dell'attore, non sia pregiudizievole all'utilizzabilità dei documenti ai fini della decisione, condividendosi la valutazione del precedente giudice riguardo alla genericità del disconoscimento operato all'udienza successiva il quale, per produrre gli effetti di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., avrebbe dovuto essere specificamente rivolto “a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, il che non è accaduto nel caso di specie.
In seguito, nella ricostruzione della parte che ha agito in riconvenzionale, tale immobile sarebbe stato locato a tale che, in un documento a lui Persona_8 attribuito e recante (presumibilmente) la sua sottoscrizione, ha dichiarato di aver restituito in data 1° febbraio 2005 alla SI.ra le chiavi dell'immobile CP_1
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sito in piazza del Garigliano, n. 4, le quali gli sarebbero state consegnate “ad insaputa” delle convenute nell'agosto 2003 da Ha altresì dichiarato Parte_1 che al momento del suo trasloco nel monolocale al primo piano risiedeva “la SI.
”, che avrebbe confermato di risiedervi col permesso del solo CP_7 Pt_1
; infine, che il mobilio della cucina sarebbe stato “danneggiato fino ad essere
[...] inutilizzabile dagli inquilini messi in precedenza da . Anche a voler Parte_1 prescindere dalla natura effettivamente “irrituale” di un simile documento nei rapporti tra conduttore e locatore e dalle pure notevoli perplessità e riserve circa la sua attendibilità e, dunque, assumere vero quanto ivi “dichiarato”, non può non rilevarsi che il SI. non ha affermato di aver pagato dei canoni Tes_10 di locazione all'odierno attore.
Circostanza che non è emersa neanche nello svolgimento dell'istruttoria, dove il teste fratello dell'asserito conduttore, ha dichiarato di non Testimone_10 sapere se quest'ultimo avesse mai pagato dei canoni di locazione (udienza del
20.5.2014).
La pretesa è sfornita di prova anche nel quantum, mancando del tutto anche una allegazione dell'effettivo ammontare dei canoni che sarebbero stati pattuiti e riscossi dall'attore all'insaputa della convenuta e della madre.
Infine, la domanda appare anche imprecisa nella determinazione della quota dei canoni spettante alla convenuta: poiché il fabbricato di Piazza del Garigliano era uno di quelli oggetto di cessione di quota da parte di oggetto di Parte_1 retratto successorio da parte dell'odierna convenuta, a quest'ultima, a partire dal
1.4.2003, sarebbe spettata anche la quota dei canoni del fratello (ovvero, 1/3 a e 2/3 a ). Persona_1 CP_1
11. La reciproca soccombenza delle parti, alla luce, da un lato, della non divisibilità del bene comune di maggior consistenza patrimoniale e, dall'altro, della infondatezza e mancanza di prova della domanda riconvenzionale, consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla domanda di simulazione e alle conseguenti e connesse domande di riduzione e di collazione;
➢ in parziale accoglimento delle domande di parte attrice dichiara aperta la successione di in data 19.04.1998 e, per l'effetto, Persona_2 accerta e dichiara che l'asse ereditario residuo del de cuius risulta costituito come in parte motiva e, per l'effetto:
➢ Condanna gli eredi di a corrispondere a Persona_1
la somma di € 9.719,84, oltre interessi legali dall'apertura Parte_1 della successione al saldo, per le ragioni di cui in motivazione;
➢ Ordina la divisione dei beni mobili rivenuti nell'abitazione del de cuius e, per l'effetto, assegna a i beni di cui al lotto A di cui a pag. Parte_1
34 della CTU;
a i beni di cui al lotto B di cui a pag. 35 della CP_1
CTU; agli eredi di i beni di cui al lotto C di Persona_1 cui a pag. 35 della CTU, tutti per come individuati in parte motiva;
➢ Ordina la divisione dell'attrezzatura agricola rinvenuta nell'annesso rurale come elencata a pag. 29 della CTU nonché in motivazione, la assegna a e dispone che a quest'ultimo provveda a Parte_1 versare conguagli per € 250,00 nei confronti di e di € CP_1
1000,00 nei confronti degli eredi di;
Persona_1
➢ Rigetta ogni altra domanda;
➢ Compensa le spese di lite e di CTU, quest'ultime già liquidate come da separato decreto.
Perugia, li 28 marzo 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
(dott. Luca Marzullo) (dott. Andrea Ausili)
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