TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16985/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16985/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Colli 3, Torino presso lo studio dell'avv. CORRADI
AURORA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/07/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le scelte di carattere straordinario saranno invece assunte in maniera concordata.
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio previa valutazione delle volontà del minore e accordo tra le parti, ed in ogni caso - Il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando la riaccompagnerà a scuola, il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 - A settimane alterne il bambino passerà con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera. - Per le vacanze estive i genitori concorderanno di tenere il bambino fino a tre settimane a testa anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. - Il padre potrà tenere il bambino durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, così come per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. - Ogni tipo di accordo sulle visite ai minori potrà essere oggetto di variazione ed ampliamento, anche temporaneo, previo accordo, tenendo conto delle esigenze e delle richieste del minore.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a somma mensile di Parte_2 Parte_1
€ 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore entro Persona_2 il 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
DISPONE che il Sig. si faccia carico delle spese straordinarie che si rendano Parte_2 necessarie per il figlio nella misura del 50% come da Protocollo d'Intesa oltre al 50% della mensa scolastica e delle spese per il corredo scolastico di inizio anno.
PRENDE ATTO che il Sig. autorizza sin d'ora la madre a percepire integralmente Parte_2 l'assegno unico, ovvero altre forme di agevolazione fornite dagli enti previdenziali ed assistenziali.
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto dei figli minori. - è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio. PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16985/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Colli 3, Torino presso lo studio dell'avv. CORRADI
AURORA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/07/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le scelte di carattere straordinario saranno invece assunte in maniera concordata.
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio previa valutazione delle volontà del minore e accordo tra le parti, ed in ogni caso - Il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando la riaccompagnerà a scuola, il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 - A settimane alterne il bambino passerà con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera. - Per le vacanze estive i genitori concorderanno di tenere il bambino fino a tre settimane a testa anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. - Il padre potrà tenere il bambino durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, così come per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. - Ogni tipo di accordo sulle visite ai minori potrà essere oggetto di variazione ed ampliamento, anche temporaneo, previo accordo, tenendo conto delle esigenze e delle richieste del minore.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a somma mensile di Parte_2 Parte_1
€ 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore entro Persona_2 il 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
DISPONE che il Sig. si faccia carico delle spese straordinarie che si rendano Parte_2 necessarie per il figlio nella misura del 50% come da Protocollo d'Intesa oltre al 50% della mensa scolastica e delle spese per il corredo scolastico di inizio anno.
PRENDE ATTO che il Sig. autorizza sin d'ora la madre a percepire integralmente Parte_2 l'assegno unico, ovvero altre forme di agevolazione fornite dagli enti previdenziali ed assistenziali.
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto dei figli minori. - è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio. PRENDE ATTO che i ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.