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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4496/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata Ciudad Habana (Cuba), il 25.04.1985 cittadina Cubana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Puglisi deel Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Napoli il 7.07.1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Pagani del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27 aprile 2015 a Plaza de la IO
(Cuba) in regime di comunione dei beni, atto successivamente trascritto nei Registri del Comune di
Napoli (ANNO 2015, ATTO N. 213 PARTE II S. C. sez. CN); con i seguenti figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_1 collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa familiare di proprietà esclusiva del nipote della IG sita in Milano, via A. Soffredini, 4 con gli arredi che Parte_1 la compongono;
3) Il signor si impegna entro e non oltre il 1aprile 2025 a lasciare la casa coniugale Pt_2 per trasferirsi presso una diversa abitazione;
4) I coniugi concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario di massima: tutti i fine settimana da domenica mattina sino al martedì pomeriggio all'uscita da scuola. Il predetto regime tiene conto dell'età della minore prossima all'adolescenza, pertanto, con il passare del tempo e l'evolversi del rapporto padre-figlio potrà essere soggetto ad ampliamenti;
5) Nel periodo estivo ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio per due settimane nel mese di agosto, previo accordo tra le parti circa l'organizzazione del piano ferie da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre durante le vacanze di natale il periodo verrà suddiviso in due settimane, di cui una ciascuno, dal 22 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Quanto alle restanti festività o ponti scolastici si applicherà il regime dell'alternanza di anno in anno. Resta inteso che le parti concordemente potranno derogare a tale regolamentazione previo accordo scritto da condividere di volta in volta;
6) Il signor verserà alla IG , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 500,00 al mese entro il giorno 15 Per_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici istat e sarà corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
7) Il signor accetta che l'assegno unico previsto a favore del figlio Parte_2 Per_1 venga percepito dalla IG in via esclusiva. Parte_1
8) I coniugi concordano che le spese straordinarie del figlio, così come individuate dal seguente
Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite tra ambedue i genitori al 50% e regolamentate come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la Corte d'Appello precisa inoltre che, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. E ancora: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta;
9) Con la sottoscrizione del presente accordo i signori ed si danno Parte_1 Pt_2 reciprocamente atto di essere indipendenti economicamente e che nessun assegno di mantenimento
è previsto a favore ovvero a carico di ciascuno;
10) I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche rispetto al figlio . Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Plaza de la IO (Cuba) in data 27 aprile 2015 trascritto nei
Registri del Comune di Napoli (ANNO 2015, ATTO N. 213 PARTE II S. C. sez. CN)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG