Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1498/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Ciaccolini Controparte_1
Francesco, Catapano Gaetano e Cavallari Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli avv. Controparte_2
Ciaccolini Francesco, Catapano Gaetano e Cavallari Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 20/09/2015 in Terni (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Terni (TR) il 08/09/2014; Persona_1
, in Terni (TR) il 10/02/2019; Persona_2
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Il IG. procede a lasciare la casa coniugale con il pieno consenso della IG.ra Controparte_1
avendo già individuato una sistemazione di suo gradimento e avendo Controparte_2 provveduto ad asportare i beni mobili di sua pertinenza.
2) Sulla casa coniugale.
La casa coniugale con relative pertinenze ed arredi viene assegnata alla IG.ra , Controparte_2 la quale assume ogni e qualsiasi onere relativo alla stessa, ivi compreso il pagamento delle utenze, anche arretrate, manlevando il IG. da qualunque spesa al riguardo. Controparte_1
I comproprietari provvederanno a precostituire mensilmente la provvista necessaria per il pagamento della rata mensile del mutuo fondiario mediante due versamenti di € 270,00 ciascuno, o secondo i diversi valori tempo per tempo effettivamente dovuti, da effettuarsi entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente comune che verrà mantenuto al solo scopo di proseguire con il pagamento delle rate di mutuo fino a estinzione dello stesso.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) Sull'affidamento dei figli minori.
La minore e il minore vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto Per_1 Per_2 di visita secondo le cadenze di cui all'art. 4.
4) Sulla frequentazione dei minori da parte del padre.
Il padre potrà incontrare e trattenersi con i figli liberamente tutte le volte che ciò sarà possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei figli, senza limitazione alcuna e con facoltà dei minori di poter pernottare presso il padre. I genitori ritengono equo e giusto per la prole che padre e madre possano trascorrere un tempo equivalente con i figli, alternativamente durante una settimana quattro giorni continuativi con la madre e tre con il padre e nella settimana successiva quattro giorni continuativi con il padre e tre con la madre, allo scopo di garantire una equilibrata frequentazione con entrambi. Qualora per motivi di lavoro dei genitori o per esigenze dei figli tale assetto non possa essere mantenuto i genitori convengono che si applichi il seguente calendario: il padre avrà con sé i figli due pomeriggi alla settimana (orientativamente Martedì e
Mercoledì) e un fine settimana alternato dal venerdì sino al lunedì facendosi carico dell'accompagnamento a scuola dei figli, nonché del pranzo e della cena nei giorni trascorsi insieme.
Il padre potrà, poi, stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno;
4 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo pasquale, alternando annualmente la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5) Obblighi reciproci dei genitori nei confronti dei figli minori.
I coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé
i figli minori.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per i figli minori.
I coniugi, pur riconoscendo la libertà di ognuno di ricostruire legami sentimentali stabili con terze persone, si obbligano reciprocamente ad astenersi dal coinvolgere i figli minori dalla frequentazione e/o convivenza con i propri eventuali futuri compagni, nell'ottica esclusiva di garantire la massima tranquillità della prole e preservarne la serenità, fatta salva ogni diversa determinazione espressa dai figli ai genitori di cui ovviamente si dovrà tenere conto.
6) Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli.
I coniugi convengono che – fermo quanto previsto negli articoli 2, 3 e 4 - il IG. Controparte_1 verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, fatto Controparte_2 salvo quanto previsto nel successivo articolo 7), l'importo mensile di euro 250,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IGnora Controparte_2 rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data del deposito del ricorso.
7) Sugli assegni familiari.
I coniugi convengono che l'assegno unico universale per i figli minori, attualmente di importo complessivo di € 467,00, sarà devoluto in favore della IGnora;
a tal fine il IG. Controparte_2
autorizza sin d'ora la IGnora ad effettuare la relativa Controparte_1 Controparte_2 domanda presso gli Uffici competenti.
Qualora la misura dell'assegno unico dovesse variare o tale misura di assistenza dovesse essere abolita le parti ridetermineranno i rispettivi obblighi.
8) Sulla ripartizione delle spese straordinarie dei minori. Per quanto concerne le spese straordinarie, extra assegno, previamente concordate e documentate, fra cui le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche e ludico ricreative, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno assunte tra i genitori in misura del 40% a carico della IG.ra e del 60% a carico del IG. Controparte_2 CP_1
, in conseguenza delle diverse capacità reddituali.
[...]
9) Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Le parti convengono che, data la autosufficienza di ognuno, non si dà luogo alla previsione di assegno di mantenimento a favore del coniuge.
10) Sui beni mobili e mobili registrati.
Le parti dichiarano di aver diviso i beni mobili e gli effetti personali siti all'interno della casa coniugale e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine a tale circostanza.
Per quanto concerne i beni mobili registrati, avendo deciso le parti di soprassedere per il momento rispetto ai relativi passaggi di proprietà, si precisa che l'autovettura marca Ford modello B-Max, targata FJ474EC, intestata a resterà nella piena disponibilità del IG. Controparte_2 CP_1
, che provvederà a sostenere tutti i relativi costi, mentre la IG.ra si
[...] Controparte_2 impegna sin d'ora a compiere quanto di necessità per provvedere alla vendita del veicolo o alla sua rottamazione, su semplice richiesta del IG. . L'autovettura marca Volkswagen Controparte_1 modello T-Roc, targata GL081YG, intestata a rimarrà nell'esclusiva Controparte_2 disponibilità della stessa, che provvederà a sostenere tutti i relativi costi, mentre Controparte_1 si impegna sin d'ora a compiere quanto di necessità per provvedere alla vendita dei veicoli o alla loro rottamazione su semplice richiesta della IG.ra L'autovettura marca Controparte_2
Lancia modello Delta, targata EL923GJ, intestata a , rimarrà nell'esclusiva Controparte_1 disponibilità dello stesso titolare che provvederà a sostenere tutti i relativi costi. Avendo contribuito la IG.ra all'acquisto del mezzo, qualora questo dovesse essere venduto il IG. Controparte_2
si impegna a riconoscere alla IG.ra il rimborso di quanto Controparte_1 Controparte_2 all'epoca versato.
11) Esecutività del ricorso.
Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso per separazione dalla data di deposito del ricorso stesso.
Le Parti precisano che le clausole del ricorso sono state concordate “rebus sic stantibus” e che, pertanto, qualora vi fossero modifiche delle condizioni di reddito e di vita dei coniugi o altri eventi rilevanti come sopra riportati, si procederà alle opportune modifiche come previsto dall'ordinamento, senza possibilità di azioni unilaterali che risulterebbero pertanto illegittime.
12) Sull'annotazione dell'omologa.
Le Parti chiedono che venga ordinato all'ufficio dello Stato civile del Comune di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio dell'omologa della presente separazione consensuale.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio. L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 20/09/2015, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 61, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2015);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti