Versione
15 febbraio 1949
15 febbraio 1949
Art. 2.
Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnato dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 28 febbraio 1949.
Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnato dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 28 febbraio 1949.