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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025 nella causa iscritta al n. 2802/21 rg. tra con il patrocinio dell'Avv.to Lorenzo De Santis, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato,
resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente, docente di scienze motorie presso l' di Monterotondo, ha CP_2 incardinato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di condotte vessatorie ed ostili sul luogo di lavoro, consistite nel diniego illegittimo ed in commenti sprezzanti sui permessi straordinari per studio, nell'ostracismo dalle attività scolastiche precedentemente gestite dalla docente, nella mancata protezione dalle critiche di colleghi e genitori.
Sulla base di quanto dedotto, ha quindi chiesto accertare sia a norma degli artt. 2087 che 2043 c.c. la lesione all'integrità psichica e fisica sul luogo di lavoro della prof.ssa tipizzata nelle forme del Pt_1 mobbing o dello straining, ovvero genericamente ex art. 2087 c.c., a fronte della vessatorietà dei comportamenti richiamati nel ricorso e della loro causalità del danno patito, con condanna del resistente al risarcimento del danno stesso quantificato in euro 20.000,00. CP_1
2. Si è costituito in giudizio il resistente anche per l'Istituto scolastico, CP_1 contestando la legittimazione passiva di quest'ultimo, contestando la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente anche in riferimento alla loro portata lesiva e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. Le questioni controverse nel presente giudizio sono se sussistano o meno gli estremi per attribuire al datore di lavoro l'illecito lavoristico consistente nella violazione dell'art. 2087 c.c., se del caso nelle forme del mobbing o dello straining.
5. Quanto alla qualificazione delle circostanze di fatto, va premesso che mobbing è
l'espressione sociologica e medico-legale sintetica con la quale si indica l'illecito lavoristico ex art. 2087
c.c. che consiste nel complesso di condotte attuate, con adeguata continuità temporale, da chi esercita il potere direttivo, ovvero da altri lavoratori da questi dipendenti, al realizzato scopo di ledere la dignità, la personalità e l'integrità psico-fisica del lavoratore.
6. L'accertamento dell'illecito – e quindi della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione n. 24029/2016), richiede l'accertamento: di una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti – posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
dell'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
del nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014, Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858 e 22893).
7. Il giudizio volto ad accertare la sussistenza della descritta fattispecie lesiva richiede una attenta valutazione delle caratteristiche oggettive dei fatti accertati, e la valorizzazione degli stessi nel contesto complessivo di verificazione, consentendo al giudicante di apprezzare la consistenza di condotte già di per sé illecite oppure facendo emergere l'eventuale finalizzazione vessatoria unificante capace di connotare come illecite condotte che altrimenti non lo sarebbero, per poi misurarne la capacità lesiva.
8. Il giudizio, in tal senso, implica la ponderazione, fondata sulla materialità delle condotte, tra la percezione del lavoratore in termini di vessatorietà e lesività delle condotte poste in essere nei propri confronti, l'effettiva intenzione lesiva e persecutoria del soggetto responsabile, l'effettivo carattere lesivo delle condotte stesse, in modo da distinguere i comportamenti qualificabili come illeciti da quelli che tali non sono, nonostante scostamenti più o meno sensibili da altri sistemi di valutazione, siano essi sociali o personali del lavoratore che si ritiene leso.
9. Il primo polo di detta valutazione – ossia la prospettiva del soggetto passivo dell'asserito mobbing – deve essere apprezzato considerando il contesto più ampio e le possibili ragioni della condotta lesiva imputata al datore di lavoro, ancor più rilevante nel caso in cui si discorra di un intento essenzialmente ritorsivo: in tali ipotesi, va rilevato, è necessario sia garantire la tutela del lavoratore che ha esercitato i propri diritti, sia evitare, al contempo, di legittimare un pregiudizio che implica la valutazione ineluttabilmente negativa dei comportamenti che coinvolgono il lavoratore che ha esercitato i propri diritti, conferendo a questi una sorte di “ipertutela” non garantita agli altri lavoratori.
10. Il secondo polo di detta valutazione – la prospettiva del soggetto responsabile, e quindi l'elemento soggettivo ravvisabile in capo ad esso – deve essere vagliato dal duplice punto di vista delle singole condotte nella loro illiceità, ovvero nella loro caratura lesiva quando lecite, e di esse collettivamente come elementi connessi di un insieme finalistico.
11. La valutazione è evidentemente semplificata al ricorrere di comportamenti che sono di per sé illeciti, rispetto ai quali – una volta accertati nella loro materialità e sistematicità – devono esclusivamente misurarsi le conseguenze lesive, posto che le stesse sono rilevanti ai sensi dell'art. 2087
c.c., in base agli ordinari criteri di risarcimento del danno non patrimoniale, anche ove manchi l'elemento unificante della finalizzazione lesiva. Più complesso è l'apprezzamento rispetto a comportamenti che, singolarmente individuati, sarebbero leciti, ma che assumono contenuto vessatorio e idoneità lesiva ove considerati nella loro sistematicità e univocità, ipotesi nella quale assume maggiore pregnanza la prova dell'elemento soggettivo.
12. Tanto premesso, a fronte della formulazione delle domande in ricorso come volte ad accertare, in via subordinata rispetto al mobbing, lo straining o comunque la violazione dell'art. 2087
c.c., si osserva che anche lo straining, al pari del mobbing, è una nozione di tipo medico-legale priva di autonoma rilevanza ai fini giuridici, uitle ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale (Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 4664/2024).
13. Tutto quanto fin qui detto può quindi essere applicato al caso di specie nell'ambito di un ragionamento unitario volto a verificare in primo luogo la sussistenza di un comportamento datoriale rilevante a norma dell'art. 2087 c.c. e, solo successivamente, l'intensità dei singoli elementi caratterizzanti il caso concreto idonei ad incidere sulla misura del risarcimento.
14. Deve darsi atto che le allegazioni contenute in ricorso sono ampie e si riscontra in esse una parziale sovrapposizione tra fatti giuridicamente rilevanti ed elementi di contesto a carattere valutativo o suggestivo avulsi dalle fattispecie giuridiche invocate;
parimenti ampia e non sistematica è la produzione documentale offerta in prova. A riguardo deve rilevarsi che le modalità di allegazione si ripercuotono sulla prova, trattandosi di un profilo logicamente preliminare rispetto ad essa (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), e ciò anche con riferimento all'esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
15. La ricostruzione dei fatti rilevanti può essere effettuata come segue.
16. La ricorrente è stata iscritta, per gli anni 2019/2020 e 2020/2021, ad un corso di laurea magistrale che le ha dato diritto a beneficiare dei relativi permessi studio, richiesti ed autorizzati dal
(cfr. all. 7 ricorso). La fruizione di tali permessi si sarebbe tuttavia rivelata in contrasto con le CP_1 esigenze della didattica a fronte di difficoltà nelle sostituzioni, difficoltà ritenute dalla ricorrente come artatamente create dal dirigente scolastico nel quadro di un più generale atteggiamento ostile nei propri confronti, posto in essere altresì ostacolando alcune iniziative della docente, omettendo di tutelare la stessa di fronte ad atteggiamenti ingiustamente aggressivi di colleghi e genitori, e contribuendo a creare nei confronti della docente un clima di diffidenza ed ostilità, alimentato dall'asserita inadeguatezza organizzativa e umana del dirigente stesso.
17. In relazione ai permessi studio, tuttavia, la ricorrente non ha allegato alcun illegittimo diniego. In una sola occasione, per il permesso del 2.6.2021, la ricorrente ha infatti allegato un diniego
(all.21), tuttavia omettendo di allegare la eventuale coincidenza col calendario già trasmesso, con data ed orario di un esame, la capienza del monte ore complessivamente autorizzato, e più in generale di allegare tutti gli elementi costitutivi del diritto a fruirne. Conseguentemente, il diniego non può di per sé ritenersi illegittimo.
18. Quanto al permesso del 19.6.2020 (all. 17), a fronte dell'iniziale diniego e di un confronto di chiarimento, dalla documentazione in atti risulta che il D.S. ha accordato il permesso.
19. Quanto alle altre ipotesi, la ricorrente ha documentato (all. 21) che il D.S. avrebbe in più occasioni commentato le richieste di permessi, sollevando la questione della compatibilità con l'attività didattica ed evidenziando il disagio causato dalla relativa fruizione.
20. Non è emersa né documentalmente né dall'istruttoria orale l'asserita difficoltà nel sostituire specificamente e solamente la prof.ssa – non essendo valida prova di ciò il fatto che Pt_1 in altre singole ipotesi e in relazione ad altri docenti le sostituzioni siano state apprestate il giorno stesso dell'assenza – essendo al contrario emersa più in generale una complessità nella gestione delle frequenti assenze dei professori e nella gestione delle ore di disponibilità e di potenziamento.
21. Premesso quindi che non risulta provato alcun diniego illegittimo, quanto all'autonomo rilievo dei commenti del D.S. in risposta alle richieste di permesso della docente, gli stessi possono riassumersi in commenti lapidari e richieste di colloqui (cfr. all. 21): “Non si possono svolgere fuori dall'orario di servizio?”; “Molte ore in pochi giorni”; “Vorrei vedere il calendario dei permessi inviati”; “Prendo atto di una nociva discontinuità nella didattica”; “Troppo ravvicinati ne parliamo in presidenza”; “Non può fare esami nel pomeriggio. Se replico alle sue istanze è pregata di passare in presidenza”; “Non so più che dire. Come fanno i suoi alunni?”; “Vorrei capire come mai tante assenze seppur pianificate. I ragazzi ne risentono molto”; “Si concede. Lunedì in Presidenza”;
“Attendo ancora il piano delle 150 ore”; “Ancora attendo che venga a trovarmi in ufficio”; “Ancora attendo una sua visita. Che mancanza di rispetto”; “non si concede. Anche l'ultimo giorno di scuola?”.
22. Incontestato il fatto che la ricorrente abbia tempestivamente comunicato il calendario delle lezioni e indicato la necessità di assicurare una frequenza di almeno il 60% al fine di accedere agli esami, le suddette reazioni del D.S. denotano una parziale negligenza laddove egli chiede riscontro in relazione a documentazione già in suo possesso. Quanto agli altri commenti, tuttavia, deve darsi atto del fatto che gli stessi sono volti ad intavolare una interlocuzione (donde le richieste di confronto) volta ad affrontare insieme con l'insegnante la problematica della continuità didattica. Ciò è reso evidente dalla più articolata comunicazione del 21.5.2021 (all. 26), del seguente tenore: “Gentile Prof.ssa tutto Pt_1 chiarito, burocraticamente. Ma la scuola non è solo diritti dei lavoratori, ma anche doveri verso la comunità scolastica in cui si lavora. Mi consenta quindi una semplice riflessione, da Dirigente e da uomo: a fronte dei suoi diritti, legittimi, le sue classi hanno sofferto di una carenza tangibile per tutto l'anno scolastico dell'ora di motoria, in particolare in un anno come questo in cui solo la scuola poteva offrire ai giovani un po' di esercizio fisico. Gli studenti hanno visto del tutto calpestato il loro diritto allo studio. Se poi si aggiunge, in quelle poche occasioni, che la lezione di educazione fisica si svolgeva come teoria in aula per questioni di disciplina o meteorologia, sono consapevole di un profondo malcontento. Di questo lei deve tenere conto almeno al pari di me DS. Inoltre, vedendo la sua figura a tutto tondo, lei è stata spesso oltremodo rigida verso alunni e famiglie per fatti marginali, in un clima così lasso da parte sua. Non vede una certa contraddizione in termini?
Questo volevo dirLe di persona se Lei avesse usato la buona educazione di venire a colloquio con me spesso richiesto sullo sportello digitale e sempre eluso. Mi ha costretto a scriverlo con la massima obiettività. Forse un po' di cura per i suoi alunni avrebbe potuto sortire un correttivo reale per garantire un minimo di sport e benessere. Distinti saluti
[...]
. CP_3
23. Nel quadro complessivo dei rapporti professionali tra il D.S. e la docente con riferimento a permessi, emerge con chiarezza che egli ha senza dubbio esplicitato perplessità, con toni informali e finanche ironici ma mai offensivi o derisori, chiedendo interlocuzioni e premurandosi di esprimere il proprio punto di vista a tutela della continuità didattica, in un atteggiamento non soltanto comprensibile in relazione al ruolo ricoperto ma, in ogni caso, non vessatorio né in altri termini illegittimo o comunque di per sé lesivo della dignità della lavoratrice in base ad un parametro oggettivo.
24. Quanto alle altre questioni allegate, sono rimaste prive di riscontri le asserite omissioni in occasione di contrasti con il coordinatore , nonché con i genitori di alcune alunne Per_1 asseritamente coinvolti in conflitti diretti con l'insegnante. Nessuno dei testi ne ha infatti riferito. 25. Non costituiscono valida prova della condotta omissiva del D.S. le comunicazioni provenienti dalla ricorrente stessa o da soggetti terzi (all. 12, all. 14, all. 28 e all. 31), di cui non emerge autonoma portata vessatoria o lesiva rappresentando singoli episodi slegati tra loro e ciascuno dei quali di modesta portata, privo quindi di rilievo lesivo in mancanza di elementi unificanti. Al contrario, con riferimento all'unica ipotesi in cui la ricorrente ha documentato una presa di posizione del D.S. in relazione alla lamentela di un genitore rivolta alla prof.ssa (all. 26) emergono torni garbati, Pt_1 eventualmente paternalistici ma comunque non offensivi né altrimenti lesivi (“Sto ricevendo altre lamentele sul suo operato: dopo il caso è la volta della mamma di la quale lamenta che Lei non ha creduto ad un Per_2 Pt_2 momento di vera difficoltà della figlia. E aggiunge che non sia la prima volta, minacciando "azioni se non finirà questo non credere alle sue parole". Oggi devo dire che io stesso la ho vista molto critica e anche pungente nel breve confronto con me, che semplicemente chiedevo della salute di . La invito a rimodulare alcuni atteggiamenti forse dovuti a stress o Per_2 stanchezza ma che non giustificano il valicare la normale rispetto anche dei ragazzi. Non credere e non fidarsi, di chicchessia e in qualunque ambiente, non è bello.”), cui è seguita una reazione piccata della docente a difesa della propria professionalità (“Svolgo il mio lavoro con precisione e professionalità e ricevere polemiche e supposizioni da genitori non competenti nel mio ambito, senza alcun dato oggettivo, lascia il tempo che trova”). Da tale scambio può evincersi una incomprensione di fondo poiché il D.S. fa riferimento alla gestione del rapporto umano tra docente e allievo o tra istituzione scuola e famiglia, non rimproverando alla docente una mancanza professionale.
26. Dall'istruttoria orale non sono emerse neppure le asserite condotte di sabotaggio delle iniziative poste in essere dalla stessa o l'illegittimità della sua estromissione da altre iniziative. Pt_1
Né è emersa alcuna prova della asserita delegittimazione della ricorrente nei confronti del resto del corpo docenti, asseritamente causata dalle condotte del D.S. e sfociata ad esempio nella mancata collaborazione all'organizzazione della iniziativa da lei organizzata e denominata e Parte_3 nella difficoltà di organizzare le sostituzioni anche in tale occasione. (cfr. deposizione dei testi Tes_1
e ). Tes_2 Tes_3
27. Irrilevanti sono infine le allegazioni e la documentazione volta a sostenere l'inadeguatezza della figura del D.S. nella gestione dell'Istituto, nonché l'asserita ostilità nei confronti di chiunque fruisse dei permessi studio (ad esempio nei confronti del prof. . È infatti emerso un Pt_4 clima di generale difficoltà organizzativa in relazione ad una serie di questioni (sostituzioni, progetti di potenziamento e manutenzione, organizzazione e gestione dei momenti collegiali, quali scrutini, incontri con i genitori, open day), ed è altresì emerso che il D.S. avesse abitualmente o tendenzialmente nei confronti del corpo docente toni ed atteggiamenti estremamente diretti ed ironici, anche nei richiami, sebbene non offensivi o lesivi. Le circostanze emerse a riguardo, tuttavia, non sono tali da configurare un ambiente di lavoro malsano né possono altrimenti rilevare ex art. 2087 c.c.
28. Al contrario, da tale più ampia ricostruzione di contesto emerge come alcune problematiche riguardassero generalmente l'intero Istituto o comunque alcuni profili della vita scolastica, dovendosi in conclusione escludere che la prof.ssa si sia trovata a subire un Pt_1 trattamento deteriore rispetto agli altri docenti o che possa riscontrarsi ai danni della stessa un accanimento ad personam o un intento vessatorio.
29. In conclusione, la situazione di fatto così come sintetizzata non si concreta in atti illegittimi da parte dell'amministrazione scolastica, per il tramite dei soggetti concretamente operanti in senso alla stessa, né è emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta un intento vessatorio.
30. Da tale punto di vista, non può che ribadirsi quanto già argomentato in relazione alla necessaria oggettività dell'accertamento di condotte astrattamente mobbizzanti, non potendosi ammettere l'impiego di un diverso metro di giudizio in base alla maggiore o minore sensibilità del singolo dipendente, salvo le specificità del caso di specie facciano emergere che eventuali profili di fragilità siano stati strumentalizzati proprio a fini vessatori, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
31. Nel consegue l'impossibilità di ricondurre causalmente al contesto lavorativo le patologie documentate dalla ricorrente, con conseguente superfluità di accertamenti medico-legali relativi alla sussistenza di un danno biologico ed alla sua quantificazione.
32. Deve concludersene per il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata con il ricorso.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate, della natura dei diritti oggetto del giudizio e delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2802/21 r.g.:
Rigetta integralmente il ricorso, per l'effetto, condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, Parte_1 quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025 nella causa iscritta al n. 2802/21 rg. tra con il patrocinio dell'Avv.to Lorenzo De Santis, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato,
resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente, docente di scienze motorie presso l' di Monterotondo, ha CP_2 incardinato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di condotte vessatorie ed ostili sul luogo di lavoro, consistite nel diniego illegittimo ed in commenti sprezzanti sui permessi straordinari per studio, nell'ostracismo dalle attività scolastiche precedentemente gestite dalla docente, nella mancata protezione dalle critiche di colleghi e genitori.
Sulla base di quanto dedotto, ha quindi chiesto accertare sia a norma degli artt. 2087 che 2043 c.c. la lesione all'integrità psichica e fisica sul luogo di lavoro della prof.ssa tipizzata nelle forme del Pt_1 mobbing o dello straining, ovvero genericamente ex art. 2087 c.c., a fronte della vessatorietà dei comportamenti richiamati nel ricorso e della loro causalità del danno patito, con condanna del resistente al risarcimento del danno stesso quantificato in euro 20.000,00. CP_1
2. Si è costituito in giudizio il resistente anche per l'Istituto scolastico, CP_1 contestando la legittimazione passiva di quest'ultimo, contestando la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente anche in riferimento alla loro portata lesiva e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. Le questioni controverse nel presente giudizio sono se sussistano o meno gli estremi per attribuire al datore di lavoro l'illecito lavoristico consistente nella violazione dell'art. 2087 c.c., se del caso nelle forme del mobbing o dello straining.
5. Quanto alla qualificazione delle circostanze di fatto, va premesso che mobbing è
l'espressione sociologica e medico-legale sintetica con la quale si indica l'illecito lavoristico ex art. 2087
c.c. che consiste nel complesso di condotte attuate, con adeguata continuità temporale, da chi esercita il potere direttivo, ovvero da altri lavoratori da questi dipendenti, al realizzato scopo di ledere la dignità, la personalità e l'integrità psico-fisica del lavoratore.
6. L'accertamento dell'illecito – e quindi della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione n. 24029/2016), richiede l'accertamento: di una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti – posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
dell'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
del nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014, Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858 e 22893).
7. Il giudizio volto ad accertare la sussistenza della descritta fattispecie lesiva richiede una attenta valutazione delle caratteristiche oggettive dei fatti accertati, e la valorizzazione degli stessi nel contesto complessivo di verificazione, consentendo al giudicante di apprezzare la consistenza di condotte già di per sé illecite oppure facendo emergere l'eventuale finalizzazione vessatoria unificante capace di connotare come illecite condotte che altrimenti non lo sarebbero, per poi misurarne la capacità lesiva.
8. Il giudizio, in tal senso, implica la ponderazione, fondata sulla materialità delle condotte, tra la percezione del lavoratore in termini di vessatorietà e lesività delle condotte poste in essere nei propri confronti, l'effettiva intenzione lesiva e persecutoria del soggetto responsabile, l'effettivo carattere lesivo delle condotte stesse, in modo da distinguere i comportamenti qualificabili come illeciti da quelli che tali non sono, nonostante scostamenti più o meno sensibili da altri sistemi di valutazione, siano essi sociali o personali del lavoratore che si ritiene leso.
9. Il primo polo di detta valutazione – ossia la prospettiva del soggetto passivo dell'asserito mobbing – deve essere apprezzato considerando il contesto più ampio e le possibili ragioni della condotta lesiva imputata al datore di lavoro, ancor più rilevante nel caso in cui si discorra di un intento essenzialmente ritorsivo: in tali ipotesi, va rilevato, è necessario sia garantire la tutela del lavoratore che ha esercitato i propri diritti, sia evitare, al contempo, di legittimare un pregiudizio che implica la valutazione ineluttabilmente negativa dei comportamenti che coinvolgono il lavoratore che ha esercitato i propri diritti, conferendo a questi una sorte di “ipertutela” non garantita agli altri lavoratori.
10. Il secondo polo di detta valutazione – la prospettiva del soggetto responsabile, e quindi l'elemento soggettivo ravvisabile in capo ad esso – deve essere vagliato dal duplice punto di vista delle singole condotte nella loro illiceità, ovvero nella loro caratura lesiva quando lecite, e di esse collettivamente come elementi connessi di un insieme finalistico.
11. La valutazione è evidentemente semplificata al ricorrere di comportamenti che sono di per sé illeciti, rispetto ai quali – una volta accertati nella loro materialità e sistematicità – devono esclusivamente misurarsi le conseguenze lesive, posto che le stesse sono rilevanti ai sensi dell'art. 2087
c.c., in base agli ordinari criteri di risarcimento del danno non patrimoniale, anche ove manchi l'elemento unificante della finalizzazione lesiva. Più complesso è l'apprezzamento rispetto a comportamenti che, singolarmente individuati, sarebbero leciti, ma che assumono contenuto vessatorio e idoneità lesiva ove considerati nella loro sistematicità e univocità, ipotesi nella quale assume maggiore pregnanza la prova dell'elemento soggettivo.
12. Tanto premesso, a fronte della formulazione delle domande in ricorso come volte ad accertare, in via subordinata rispetto al mobbing, lo straining o comunque la violazione dell'art. 2087
c.c., si osserva che anche lo straining, al pari del mobbing, è una nozione di tipo medico-legale priva di autonoma rilevanza ai fini giuridici, uitle ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale (Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 4664/2024).
13. Tutto quanto fin qui detto può quindi essere applicato al caso di specie nell'ambito di un ragionamento unitario volto a verificare in primo luogo la sussistenza di un comportamento datoriale rilevante a norma dell'art. 2087 c.c. e, solo successivamente, l'intensità dei singoli elementi caratterizzanti il caso concreto idonei ad incidere sulla misura del risarcimento.
14. Deve darsi atto che le allegazioni contenute in ricorso sono ampie e si riscontra in esse una parziale sovrapposizione tra fatti giuridicamente rilevanti ed elementi di contesto a carattere valutativo o suggestivo avulsi dalle fattispecie giuridiche invocate;
parimenti ampia e non sistematica è la produzione documentale offerta in prova. A riguardo deve rilevarsi che le modalità di allegazione si ripercuotono sulla prova, trattandosi di un profilo logicamente preliminare rispetto ad essa (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), e ciò anche con riferimento all'esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
15. La ricostruzione dei fatti rilevanti può essere effettuata come segue.
16. La ricorrente è stata iscritta, per gli anni 2019/2020 e 2020/2021, ad un corso di laurea magistrale che le ha dato diritto a beneficiare dei relativi permessi studio, richiesti ed autorizzati dal
(cfr. all. 7 ricorso). La fruizione di tali permessi si sarebbe tuttavia rivelata in contrasto con le CP_1 esigenze della didattica a fronte di difficoltà nelle sostituzioni, difficoltà ritenute dalla ricorrente come artatamente create dal dirigente scolastico nel quadro di un più generale atteggiamento ostile nei propri confronti, posto in essere altresì ostacolando alcune iniziative della docente, omettendo di tutelare la stessa di fronte ad atteggiamenti ingiustamente aggressivi di colleghi e genitori, e contribuendo a creare nei confronti della docente un clima di diffidenza ed ostilità, alimentato dall'asserita inadeguatezza organizzativa e umana del dirigente stesso.
17. In relazione ai permessi studio, tuttavia, la ricorrente non ha allegato alcun illegittimo diniego. In una sola occasione, per il permesso del 2.6.2021, la ricorrente ha infatti allegato un diniego
(all.21), tuttavia omettendo di allegare la eventuale coincidenza col calendario già trasmesso, con data ed orario di un esame, la capienza del monte ore complessivamente autorizzato, e più in generale di allegare tutti gli elementi costitutivi del diritto a fruirne. Conseguentemente, il diniego non può di per sé ritenersi illegittimo.
18. Quanto al permesso del 19.6.2020 (all. 17), a fronte dell'iniziale diniego e di un confronto di chiarimento, dalla documentazione in atti risulta che il D.S. ha accordato il permesso.
19. Quanto alle altre ipotesi, la ricorrente ha documentato (all. 21) che il D.S. avrebbe in più occasioni commentato le richieste di permessi, sollevando la questione della compatibilità con l'attività didattica ed evidenziando il disagio causato dalla relativa fruizione.
20. Non è emersa né documentalmente né dall'istruttoria orale l'asserita difficoltà nel sostituire specificamente e solamente la prof.ssa – non essendo valida prova di ciò il fatto che Pt_1 in altre singole ipotesi e in relazione ad altri docenti le sostituzioni siano state apprestate il giorno stesso dell'assenza – essendo al contrario emersa più in generale una complessità nella gestione delle frequenti assenze dei professori e nella gestione delle ore di disponibilità e di potenziamento.
21. Premesso quindi che non risulta provato alcun diniego illegittimo, quanto all'autonomo rilievo dei commenti del D.S. in risposta alle richieste di permesso della docente, gli stessi possono riassumersi in commenti lapidari e richieste di colloqui (cfr. all. 21): “Non si possono svolgere fuori dall'orario di servizio?”; “Molte ore in pochi giorni”; “Vorrei vedere il calendario dei permessi inviati”; “Prendo atto di una nociva discontinuità nella didattica”; “Troppo ravvicinati ne parliamo in presidenza”; “Non può fare esami nel pomeriggio. Se replico alle sue istanze è pregata di passare in presidenza”; “Non so più che dire. Come fanno i suoi alunni?”; “Vorrei capire come mai tante assenze seppur pianificate. I ragazzi ne risentono molto”; “Si concede. Lunedì in Presidenza”;
“Attendo ancora il piano delle 150 ore”; “Ancora attendo che venga a trovarmi in ufficio”; “Ancora attendo una sua visita. Che mancanza di rispetto”; “non si concede. Anche l'ultimo giorno di scuola?”.
22. Incontestato il fatto che la ricorrente abbia tempestivamente comunicato il calendario delle lezioni e indicato la necessità di assicurare una frequenza di almeno il 60% al fine di accedere agli esami, le suddette reazioni del D.S. denotano una parziale negligenza laddove egli chiede riscontro in relazione a documentazione già in suo possesso. Quanto agli altri commenti, tuttavia, deve darsi atto del fatto che gli stessi sono volti ad intavolare una interlocuzione (donde le richieste di confronto) volta ad affrontare insieme con l'insegnante la problematica della continuità didattica. Ciò è reso evidente dalla più articolata comunicazione del 21.5.2021 (all. 26), del seguente tenore: “Gentile Prof.ssa tutto Pt_1 chiarito, burocraticamente. Ma la scuola non è solo diritti dei lavoratori, ma anche doveri verso la comunità scolastica in cui si lavora. Mi consenta quindi una semplice riflessione, da Dirigente e da uomo: a fronte dei suoi diritti, legittimi, le sue classi hanno sofferto di una carenza tangibile per tutto l'anno scolastico dell'ora di motoria, in particolare in un anno come questo in cui solo la scuola poteva offrire ai giovani un po' di esercizio fisico. Gli studenti hanno visto del tutto calpestato il loro diritto allo studio. Se poi si aggiunge, in quelle poche occasioni, che la lezione di educazione fisica si svolgeva come teoria in aula per questioni di disciplina o meteorologia, sono consapevole di un profondo malcontento. Di questo lei deve tenere conto almeno al pari di me DS. Inoltre, vedendo la sua figura a tutto tondo, lei è stata spesso oltremodo rigida verso alunni e famiglie per fatti marginali, in un clima così lasso da parte sua. Non vede una certa contraddizione in termini?
Questo volevo dirLe di persona se Lei avesse usato la buona educazione di venire a colloquio con me spesso richiesto sullo sportello digitale e sempre eluso. Mi ha costretto a scriverlo con la massima obiettività. Forse un po' di cura per i suoi alunni avrebbe potuto sortire un correttivo reale per garantire un minimo di sport e benessere. Distinti saluti
[...]
. CP_3
23. Nel quadro complessivo dei rapporti professionali tra il D.S. e la docente con riferimento a permessi, emerge con chiarezza che egli ha senza dubbio esplicitato perplessità, con toni informali e finanche ironici ma mai offensivi o derisori, chiedendo interlocuzioni e premurandosi di esprimere il proprio punto di vista a tutela della continuità didattica, in un atteggiamento non soltanto comprensibile in relazione al ruolo ricoperto ma, in ogni caso, non vessatorio né in altri termini illegittimo o comunque di per sé lesivo della dignità della lavoratrice in base ad un parametro oggettivo.
24. Quanto alle altre questioni allegate, sono rimaste prive di riscontri le asserite omissioni in occasione di contrasti con il coordinatore , nonché con i genitori di alcune alunne Per_1 asseritamente coinvolti in conflitti diretti con l'insegnante. Nessuno dei testi ne ha infatti riferito. 25. Non costituiscono valida prova della condotta omissiva del D.S. le comunicazioni provenienti dalla ricorrente stessa o da soggetti terzi (all. 12, all. 14, all. 28 e all. 31), di cui non emerge autonoma portata vessatoria o lesiva rappresentando singoli episodi slegati tra loro e ciascuno dei quali di modesta portata, privo quindi di rilievo lesivo in mancanza di elementi unificanti. Al contrario, con riferimento all'unica ipotesi in cui la ricorrente ha documentato una presa di posizione del D.S. in relazione alla lamentela di un genitore rivolta alla prof.ssa (all. 26) emergono torni garbati, Pt_1 eventualmente paternalistici ma comunque non offensivi né altrimenti lesivi (“Sto ricevendo altre lamentele sul suo operato: dopo il caso è la volta della mamma di la quale lamenta che Lei non ha creduto ad un Per_2 Pt_2 momento di vera difficoltà della figlia. E aggiunge che non sia la prima volta, minacciando "azioni se non finirà questo non credere alle sue parole". Oggi devo dire che io stesso la ho vista molto critica e anche pungente nel breve confronto con me, che semplicemente chiedevo della salute di . La invito a rimodulare alcuni atteggiamenti forse dovuti a stress o Per_2 stanchezza ma che non giustificano il valicare la normale rispetto anche dei ragazzi. Non credere e non fidarsi, di chicchessia e in qualunque ambiente, non è bello.”), cui è seguita una reazione piccata della docente a difesa della propria professionalità (“Svolgo il mio lavoro con precisione e professionalità e ricevere polemiche e supposizioni da genitori non competenti nel mio ambito, senza alcun dato oggettivo, lascia il tempo che trova”). Da tale scambio può evincersi una incomprensione di fondo poiché il D.S. fa riferimento alla gestione del rapporto umano tra docente e allievo o tra istituzione scuola e famiglia, non rimproverando alla docente una mancanza professionale.
26. Dall'istruttoria orale non sono emerse neppure le asserite condotte di sabotaggio delle iniziative poste in essere dalla stessa o l'illegittimità della sua estromissione da altre iniziative. Pt_1
Né è emersa alcuna prova della asserita delegittimazione della ricorrente nei confronti del resto del corpo docenti, asseritamente causata dalle condotte del D.S. e sfociata ad esempio nella mancata collaborazione all'organizzazione della iniziativa da lei organizzata e denominata e Parte_3 nella difficoltà di organizzare le sostituzioni anche in tale occasione. (cfr. deposizione dei testi Tes_1
e ). Tes_2 Tes_3
27. Irrilevanti sono infine le allegazioni e la documentazione volta a sostenere l'inadeguatezza della figura del D.S. nella gestione dell'Istituto, nonché l'asserita ostilità nei confronti di chiunque fruisse dei permessi studio (ad esempio nei confronti del prof. . È infatti emerso un Pt_4 clima di generale difficoltà organizzativa in relazione ad una serie di questioni (sostituzioni, progetti di potenziamento e manutenzione, organizzazione e gestione dei momenti collegiali, quali scrutini, incontri con i genitori, open day), ed è altresì emerso che il D.S. avesse abitualmente o tendenzialmente nei confronti del corpo docente toni ed atteggiamenti estremamente diretti ed ironici, anche nei richiami, sebbene non offensivi o lesivi. Le circostanze emerse a riguardo, tuttavia, non sono tali da configurare un ambiente di lavoro malsano né possono altrimenti rilevare ex art. 2087 c.c.
28. Al contrario, da tale più ampia ricostruzione di contesto emerge come alcune problematiche riguardassero generalmente l'intero Istituto o comunque alcuni profili della vita scolastica, dovendosi in conclusione escludere che la prof.ssa si sia trovata a subire un Pt_1 trattamento deteriore rispetto agli altri docenti o che possa riscontrarsi ai danni della stessa un accanimento ad personam o un intento vessatorio.
29. In conclusione, la situazione di fatto così come sintetizzata non si concreta in atti illegittimi da parte dell'amministrazione scolastica, per il tramite dei soggetti concretamente operanti in senso alla stessa, né è emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta un intento vessatorio.
30. Da tale punto di vista, non può che ribadirsi quanto già argomentato in relazione alla necessaria oggettività dell'accertamento di condotte astrattamente mobbizzanti, non potendosi ammettere l'impiego di un diverso metro di giudizio in base alla maggiore o minore sensibilità del singolo dipendente, salvo le specificità del caso di specie facciano emergere che eventuali profili di fragilità siano stati strumentalizzati proprio a fini vessatori, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
31. Nel consegue l'impossibilità di ricondurre causalmente al contesto lavorativo le patologie documentate dalla ricorrente, con conseguente superfluità di accertamenti medico-legali relativi alla sussistenza di un danno biologico ed alla sua quantificazione.
32. Deve concludersene per il rigetto integrale della domanda risarcitoria avanzata con il ricorso.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in considerazione del numero e della complessità delle questioni trattate, della natura dei diritti oggetto del giudizio e delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2802/21 r.g.:
Rigetta integralmente il ricorso, per l'effetto, condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, Parte_1 quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
IL OT