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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 8694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Emilia Parte_1
Paternoster;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
all'udienza del 2.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, considerato che con provvedimento del 19.11.2024 è stato liquidato l'assegno di invalidità, richiesto con domanda del
26.05.2017, con decorrenza dal 1.01.2017. La prestazione si è trasformata in assegno sociale dal 1° luglio 2022 al raggiungimento del requisito anagrafico (cfr. provvedimento depositato in corso di causa).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che il riconoscimento dell'assegno sociale
è derivato dal raggiungimento del requisito anagrafico e dalla trasformazione dell'assegno di invalidità, richiesto con la domanda del 26.05.2017.
Tanto non va ad incidere sul merito della controversia che attiene al superamento dei requisiti reddituali nell'anno
2022 per il riconoscimento dell' assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 9.09.2022.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione (Cass., sez.un. nr . 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis,
1 Cass, sez. VI, nr. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, nr. 9740 del 2019), «l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale (recte: assegno sociale, ratione temporis) erogata dall' in sostituzione della pensione di invalidità [...] CP_1 ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, nr. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde, pertanto, dall'accertamento, da parte di detto della CP_2 rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate;
si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' dei CP_1 requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. nr.9740 del 2019 cit., con i relativi richiami).
L'art. 12 comma 12-bis del decreto lege 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 ha previsto quanto segue, innalzando l'età anagrafica per la suddetta conversione: ”In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito
2 anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il del lavoro e delle politiche CP_3 sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter”.
Si richiama quanto evidenziato nel messaggio n. 4570 CP_1 del 6.12.2018: “ A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a
65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi. Con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge
3 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l'età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”. Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell'invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381”.
Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale in quanto l'assistita avrebbe percepito le somme corrispondenti alla vendita di terreni agricoli per un importo complessivo di € 330.000,00, da dividere in 4 parti. Pertanto, la ricorrente ha maturato un reddito di € 82.500,00 nel 2022 a seguito della compravendita, sommato ad € 1.162,00 relativo ad altri immobili dichiarati. Tanto esclude qualsivoglia stato di bisogno in quanto la ricorrente era titolare di un reddito superiore al limite reddituale previsto nell'anno 2022 per il riconoscimento dell'assegno sociale. È applicabile l'insegnamento della Cassazione che, ai fini dell'accesso al beneficio di cui trattasi, dà rilievo alla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge e dà rilievo alla loro effettiva percezione.
4 Per tali ragioni, le spese processuali tra le parti debbono essere compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 2.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Emilia Parte_1
Paternoster;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
all'udienza del 2.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, considerato che con provvedimento del 19.11.2024 è stato liquidato l'assegno di invalidità, richiesto con domanda del
26.05.2017, con decorrenza dal 1.01.2017. La prestazione si è trasformata in assegno sociale dal 1° luglio 2022 al raggiungimento del requisito anagrafico (cfr. provvedimento depositato in corso di causa).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che il riconoscimento dell'assegno sociale
è derivato dal raggiungimento del requisito anagrafico e dalla trasformazione dell'assegno di invalidità, richiesto con la domanda del 26.05.2017.
Tanto non va ad incidere sul merito della controversia che attiene al superamento dei requisiti reddituali nell'anno
2022 per il riconoscimento dell' assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 9.09.2022.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione (Cass., sez.un. nr . 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis,
1 Cass, sez. VI, nr. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, nr. 9740 del 2019), «l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale (recte: assegno sociale, ratione temporis) erogata dall' in sostituzione della pensione di invalidità [...] CP_1 ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, nr. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde, pertanto, dall'accertamento, da parte di detto della CP_2 rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate;
si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' dei CP_1 requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. nr.9740 del 2019 cit., con i relativi richiami).
L'art. 12 comma 12-bis del decreto lege 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 ha previsto quanto segue, innalzando l'età anagrafica per la suddetta conversione: ”In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito
2 anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il del lavoro e delle politiche CP_3 sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter”.
Si richiama quanto evidenziato nel messaggio n. 4570 CP_1 del 6.12.2018: “ A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a
65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi. Con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge
3 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l'età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”. Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell'invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381”.
Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale in quanto l'assistita avrebbe percepito le somme corrispondenti alla vendita di terreni agricoli per un importo complessivo di € 330.000,00, da dividere in 4 parti. Pertanto, la ricorrente ha maturato un reddito di € 82.500,00 nel 2022 a seguito della compravendita, sommato ad € 1.162,00 relativo ad altri immobili dichiarati. Tanto esclude qualsivoglia stato di bisogno in quanto la ricorrente era titolare di un reddito superiore al limite reddituale previsto nell'anno 2022 per il riconoscimento dell'assegno sociale. È applicabile l'insegnamento della Cassazione che, ai fini dell'accesso al beneficio di cui trattasi, dà rilievo alla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge e dà rilievo alla loro effettiva percezione.
4 Per tali ragioni, le spese processuali tra le parti debbono essere compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 2.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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